TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 398
TAR
Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
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Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4 ter del D.L. n. 44/21 e dell’art. 2110 cod. civ.

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa sull'obbligo vaccinale prevale su altre cause di sospensione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore era già in malattia, poiché la sospensione per mancata vaccinazione comporta la perdita della retribuzione e impedisce la prestazione lavorativa. La normativa emergenziale è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto bilancia i diritti individuali con la salute collettiva.

  • Inammissibile
    Domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio

    La domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione del DPCM del 12 ottobre 2021, che prevede espressamente la perdita di anzianità in caso di assenze ingiustificate dovute al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 398
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 398
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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