Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sanna e Lucrezia Novaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS- del 21.12.2021 di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, co. 3, del d.l. n. 44 del 2021 con sospensione dall’attività lavorativa;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione e all’anzianità di servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 87 del 22 aprile 2022, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. PE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 21 febbraio 2022 e depositato il 21 marzo 2022, il -OMISSIS-. -OMISSIS- – Vigile del Fuoco in servizio a -OMISSIS- – impugna il provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS- del 21 dicembre 2021, di accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter, comma 3, D.L. n° 44/21 con sospensione dall’attività lavorativa e chiede comunque accertarsi il proprio diritto alla retribuzione e alla anzianità di servizio.
Il ricorrente fa presente che è affetto da infermità “-OMISSIS-” dipendente da causa di servizio e che dal 30 settembre 2021 si trova in congedo per malattia. Deduce il seguente motivo unico:
Violazione dell’art. 4 ter del D.L. n. 44/21 convertito dalla legge n. 76/21 e dell’art. 2110 cod. civ. Secondo il ricorrente “è di tutta evidenza che la norma deve essere interpretata cum grano salis.
L’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa da parte del dipendente deve essere attuale al tempo della introduzione dell’obbligo vaccinale. Ma se il lavoratore è in malattia (malattia, fra l’altro, riconducibile alla originaria causa di servizio come attestato nei certificati medici dal 30-09-21), già in epoca antecedente alla entrata in vigore di detto obbligo, la sospensione della retribuzione e soprattutto della maturazione della anzianità di servizio sono privi di logica, perché già l’attività del prestatore era sospesa. Il lavoratore in malattia non ha il diritto di svolgere la sua prestazione e la norma in parola, di cui si denuncia la violazione, contempla la sospensione della retribuzione
per il prestatore che ha il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Siamo di fronte ad una sospensione che si sovrappone ad una sospensione già operativa e l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 4ter della legge 76/21 di conversione del DL 44/21 non può essere meramente letterale”.
Il ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e, comunque, ha sostenuto la sua infondatezza nel merito, ribadendo tali deduzioni anche con successiva memoria e chiedendo la reiezione dell’impugnativa.
La causa è stata assunta in decisione nell’udienza di smaltimento del 19 marzo 2026, tenutasi con modalità telematiche.
Il collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di difetto di procura, giacché il ricorso è infondato nel merito.
E’ al riguardo dirimente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "per il periodo di sospensione... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha, in linea generale, attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente limitandosi ad esentare dall'obbligo vaccinale esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad "accertato pericolo per la salute", e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto. D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa ( Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. -OMISSIS- ). Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del D.L. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato; dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l' art. 38 Cost. , perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto” (Cass., Sez. Lav., 1 febbraio 2025, n. 2412; v. pure T.A.R. Lazio, I bis, n. 1113/2026; T.A.R. Basilicata, 5 maggio 2023, n. 265).
Quanto alla perdita di anzianità di servizio, il Collegio intende dare continuità all’orientamento di recente espresso da questo Tribunale (v. T.A.R. Liguria, I, n. 16/2026), che ha ritenuto inammissibile la relativa domanda in assenza di impugnativa del presupposto DPCM del 12 ottobre 2021. Ne deriva che essa, nel presente giudizio, è per tale ragione inammissibile.
Giova, in primo luogo, ricostruire sinteticamente le coordinate normative di riferimento.
L'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 127 del 2021, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19.
In forza di tale previsione, su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e del Ministero della salute, e ritenuto necessario fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19, è stato adottato il DPCM richiamato in precedenza.
Al punto 1.4 dell’allegato al DPCM 12.10.2021 risulta, in particolare, previsto quanto segue:
“ 1.4 Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio ”.
Dunque, la perdita dell’anzianità di servizio nel periodo di assenza dal lavoro per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, è conseguenza testualmente prevista dalle predette Linee Guida.
Nel quadro della normativa emergenziale, non pare possibile escludere il carattere chiaramente precettivo e vincolante di tale disposizione, all’evidenza diverso da quello proprio di una mera raccomandazione.
Orbene, il collegio ha ben presente che alcuni TAR si sono pronunciati in senso favorevole alle argomentazioni del ricorrente. Si tratta tuttavia di decisioni nelle quali il tema del rilievo da riconnettersi alle disposizioni del DPCM 12 ottobre 2021 non viene affrontato.
Al contrario, ove esso è stato prospettato, la giurisprudenza si è espressa nel senso del carattere preclusivo della mancata impugnazione del decreto in questione.
In tal senso: “…condivisibili sono anche le argomentazioni della Difesa erariale per cui, in difetto dell'impugnazione da parte dei ricorrenti del DPCM del 12 ottobre 2021, non può essere accolta nemmeno la richiesta di reintegra dell’anzianità di servizio per il periodo di sospensione patito.
Infatti, il DPCM citato, recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, prevede all’allegato 1, punto 1.4., rubricato “Trattamento economico” che, “in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.
Ciò posto, in materia di detrazioni di anzianità, l’azione dell’Amministrazione contestata si configura come meramente recettizia di disposizioni formulate dal legislatore e di provvedimenti che ne discendono, così come quello di sospensione, che costituiscono espressione dell’esercizio di un potere vincolato conferito dagli artt. 4-ter del D.L. 44/2021, l’art. 1 del D.L. 127/2021 e dal richiamato DPCM del 12 ottobre 2021 per l’accertamento dell’obbligo vaccinale, cui l’Amministrazione non può sottrarsi né deviare.
Il citato DPCM è quindi atto presupposto di portata generale che, nel caso di specie, non risulta essere stato impugnato dai ricorrenti, determinando così anche l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, del relativo ricorso in parte qua (cfr. in senso analogo, parere Consiglio di Stato n. 86/2023)” (cfr. Tar Sicilia, Sez. I, n. 1239/2024).
Più di recente, anche il Tar Lazio si è espresso nel senso del carattere vincolante delle previsioni in commento, ove ha statuito: “ ….Iniziando dal primo motivo la risposta alla FAQ n. 2 si limita a richiamare le linee guida approvate con il D.P.C.M. del 12.10.2021 (già impugnate con il ricorso introduttivo).
Ne deriva che questo Collegio si può limitare a richiamare le considerazioni già svolte in ordine all'infondatezza del ricorso introduttivo, dovendosi rimarcare soltanto come non vi sia stata alcuna applicazione analogica di disposizione eccezionale, essendosi il datore di lavoro pubblico limitato a ripristinare, nell'esercizio del relativo potere di organizzazione, la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, vale a dire quella in presenza.
Passando al secondo motivo la risposta alla FAQ n. 15 è la seguente "Come specificato nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine".
Si tratta di risposta che rispecchia esattamente quanto già stabilito nelle linee guida e che non innova in alcuna misura il contenuto delle stesse (avendo le linee guida già espressamente statuito che "I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio") e, quindi, anche sul punto si possono richiamare le considerazioni già svolte con riferimento al ricorso introduttivo.
Va soltanto detto che la ricorrente continua a sostenere in modo erroneo che la mancata maturazione di anzianità nei giorni di mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore sia vera e propria sanzione, mentre così non è, costituendo la stessa la necessaria conseguenza del mancato svolgimento della prestazione lavorativa per un determinato periodo di tempo per scelta del lavoratore, il che non potrebbe non incidere anche sulle progressioni economiche ” (cfr. T.A.R. Lazio sez. I, n. 16961/2025).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa infondato, e va quindi rigettato, nella parte in cui contesta la sospensione dal servizio del ricorrente, mentre va dichiarato inammissibile nella parte in cui contesta lo scomputo di anzianità di servizio conseguente alla predetta sospensione.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE SO, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.