Art. 1. Essenze agrumarie
Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.
L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.
Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.
L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.