Articolo 1 della Legge 4 maggio 1983, n. 170
Articolo 2
Versione
26 maggio 1983
Art. 1. Essenze agrumarie

Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.
L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.
Entrata in vigore il 26 maggio 1983