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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR NA CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CERVA 22 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORNESI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 MILANO presso lo studio dell'avv.
ME RA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 8 OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale:
1.in riforma del capo 1) della sentenza n.10269/2024, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno subìto in conseguenza della violazione del
[...] Controparte_2
del dovere di vigilanza sui beni e gli impianti comuni, per le ragioni esposte in narrativa e,
[...] per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno sostitutivo Controparte_2 subito da nella misura pari a E.278.200,00 o nella diversa misura da Parte_1 liquidarsi in via equitativa, nonché condannare il al risarcimento del Controparte_2 danno non patrimoniale subito da nella misura da liquidarsi in via equitativa;
Parte_1
2.in riforma del capo 4) della sentenza n.10269/2024, dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in favore del a titolo di spese legali, in conseguenza dei pagamenti che l'attrice
[...] CP_2 ha effettuato e effettuerà in favore dell'avv.Joelle Piccinino;
3.rigettare tutte le domande ex adverso promosse, ivi compresa l'eccezione riconvenzionale;
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto 2, 2bis.in riforma del capo 4) della sentenza n.10269/2024, condannare al Parte_1 pagamento della minor somma corrispondente alla differenza fra il quantum indicato nella sentenza impugnata, pari a E.35.195,41 e le somme corrisposte in favore dell'avv.Piccino, in parte già documentate e che saranno provate in corso di causa. In via Istruttoria:
1.ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti da negli atti del giudizio di primo Parte_1 grado e, in particolare, nelle memorie ai sensi dell'art.183, VI comma, n.2 e 3, cod.proc.civ., che ivi vengono integralmente trascritti:
1.ammettere prova per testi sulle circostanze e sui fatti dedotti nelle memorie istruttorie, articolati nei capitoli di prova da n.1 a n.12, preceduti dalla formula “vero che”;
2.ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente formulati e ammessi;
3.rigettare tutti i capitoli di prova formulati da controparte, dal n.1 al n.7, in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi esposti in atti;
4.rigettare tutte le domande istruttorie ex adverso promosse, ivi compresa la domanda ex art.210 cod.proc.civ., in quanto inammissibili e infondate, per i motivi esposti in atti;
5.ammettere a prova contraria i capitoli formulati dal n.13 al n.15; In ogni caso:
1.condannare il al pagamento delle spese relative al giudizio di Controparte_2 primo grado, nonché del presente giudizio, in favore di con distrazione delle Parte_1 stesse in favore del difensore ai sensi dell'art.93 cod.proc.civ..
Per Controparte_1
Piaccia all'On. Corte adita: Dichiarare l'intervenuto giudicato dei capi della sentenza con cui è
pagina 2 di 8
- stato accertato il credito del di € 39.895,31 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc a titolo di CP_2 spese condominiali pregresse non corrisposte;
- stata condannata l'attrice al pagamento a favore del e per esso del legale antistatario CP_2 delle spese legali di ingiunzione liquidate in €.1.305,00 per compensi professionali;
stato accertato che lo sversamento dei rifiuti negli spazi e la mancanza di illuminazione nei box della attrice, CP_3 sono dovute a condòmini e occupanti abusivi dello stabile condominiale, non meglio identificati e non imputabili al . CP_2 Nel merito respingere il proposto gravame con l'integrale conferma della sentenza 10269/2024 del Tribunale di Milano. In subordine, nella ipotesi in cui la Corte ritenga dover accogliere l'appello, si chiede
- in ordine alla domanda risarcitoria ridurla nel quantum stante il concorso di terze persone ed ex art. 1227 cc
- in ordine alla riferita duplicazione di pagamenti disporre la detrazione, dal credito del CP_2 di € 39.895,31, esclusivamente di quelle somme di cui è stato ritualmente provato l'esborso nel giudizio di primo grado
- confermare la condanna alle spese del primo grado stante la reiezione della domanda risarcitoria e l'accoglimento della riconvenzionale del . CP_2 Con vittoria di spese e compensi del grado di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario. In via istruttoria si oppone alle richieste di prova orale ribadite da controparte in seno all'atto d'appello giacchè già ammesse ed esperite in primo grado. Reitera per tuziorismo difensivo la richiesta di interpello dell'appellata sui capitoli calendati in seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc vecchia formula-zione del ed erroneamente non CP_2 ammessa in primo grado.
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , proprietaria esclusiva di 2 appartamenti, 10 box e di un posto auto coperto, siti Parte_1 nel in Milano -ora il Condominio-, allegava di essere stata privata della Controparte_2 facoltà di godere dei propri beni, in ragione: i) delle cataste di immondizia presenti nelle parti comuni che precludevano l'accesso ai box;
ii) del cancello carrabile saldato che precludeva l'accesso al posto auto;
iii) dell'ascensore condominiale non funzionante, dei rifiuti presenti nelle parti comuni e della presenza di bombole di gas negli appartamenti per l'assenza del collegamento con il gas metano che precludevano il godimento degli appartamenti siti al terzo piano dello stabile, in ragione dei concreti pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Pertanto, citava in giudizio il in quanto CP_2 custode delle parti comuni, per ottenere, ai sensi dell'art.2051 c.c., il risarcimento dei danni derivanti dalle descritte condizioni delle stesse, così specificati: 1) danni patrimoniali: i) danno emergente derivante dal danneggiamento della porta antincendio e delle due saracinesche dei box;
ii) lucro cessante per il mancato introito dei canoni di locazione dei due appartamenti e dei 10 box auto dal 29.1.2019, data di acquisto degli stessi;
iii) danno per il mancato godimento delle parti comuni dell'edificio; iv) danni non patrimoniali -non meglio specificati-.
pagina 3 di 8 Il chiedeva il rigetto delle domande e proponeva domanda riconvenzionale con cui CP_2 chiedeva che l'attrice fosse condannata al pagamento delle spese condominiali per l'importo di € 39.895,31, oltre interessi.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10269/2024, pubblicata il 27.11.2024, rigettava le domande dell'attrice e la condannava a pagare al la somma di € 35.195,31, oltre interessi a titolo di CP_2 oneri condominiali. Precisamente, la domanda di risarcimento dei danni veniva rigettata, in quanto: i) in merito ai danni alla porta antincendio e alle due saracinesche dei box, non vi era prova che gli stessi fossero imputabili al né vi era prova degli esborsi effettuati per ripararli;
ii) in ordine al danno da lucro cessante CP_2 per il mancato introito dei canoni di locazione era stato provato -testimonianze di , Controparte_4
che gli appartamenti e i box erano stati locati, né, Parte_2 Persona_1 comunque, era stata raggiunta la prova che non fosse stato possibile darli in locazione a causa delle condizioni di degrado lamentate dalla -non essendo attendibili, in quanto lacunose e valutative, CP_5 le testimonianze di e iii) in merito al mancato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 godimento delle parti comuni, la non aveva provato i pregiudizi che assumeva essere derivati Parte_1 dalla mancata manutenzione delle stesse. Il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale per il minore importo di € 35.191,53. Infatti, riteneva provato il credito del nei confronti della per l'importo di € 39.895,31, a CP_2 Parte_1 titolo di oneri condominiali non corrisposti. Tuttavia, riteneva anche che la avesse provato di Parte_1 aver subito l'esecuzione da parte dell'avv. Piccinino, creditore del in quanto debitore del CP_2 suo debitore. Sicchè il tribunale reputava che il debito dell'attrice nei confronti del in CP_2 relazione al quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto il pagamento della somma di € 4.700 all'avv. Piccinino coincidesse con quello oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, scomputava tale somma dall'importo accertato del credito del e la condannava a pagare la minor CP_2 somma di € 35.191,53, oltre interessi.
3. ha proposto appello articolato in due motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo deduce: i) l'apodittica valutazione di attendibilità dei testi del CP_2 da parte del tribunale stante l'indicazione degli elementi fattuali su cui il tribunale aveva fondato il proprio giudizio di inattedebilità; ii) l'incapacità di testimoniare dei testi e CP_4
posto che entrambi lavoravano per che Parte_2 Controparte_6 amministrava il Condominio-; iii) la genericità della domanda e della risposta del teste CP_4 alla domanda di cui al cap.1 di parte convenuta, nonché la contraddittorietà di quanto riferito de relato dal teste con riferimento alla domanda di cui al cap. 2, in contrasto con la fonte diretta che dichiarava che non aveva in locazione il box, nonché l'assenza di riscontro documentale con quanto dichiarato sempre dal teste in risposta alla domanda di cui al cap.3, posto CP_4 che dalla richiamata corrispondenza con la non emergeva la circostanza che i box Parte_1 erano stati dati in locazione;
iv) l'omessa considerazione che in ragione dell'appurato stato di degrado dell'immobile, nessun conduttore avrebbe accettato di pagare il prezzo di mercato con conseguente liquidazione del danno quantomeno in via liquidativa;
v) l'erronea svalutazione delle prove di parte appellante, in quanto, né lacunose, né valutative;
pagina 4 di 8 3.2 Con il secondo motivo censura l'erroneo scomputo dal credito del somme Parte_3 dovute dall'appellante all'avv. Piccinino. Ciò, in quanto l'appellante stava pagando all'avv. Piccinino il quantum dovuto al Pertanto, l'importo da pagare al deve CP_2 CP_2 essere ridotto alla minor somma di € 11.045,23, previo scomputo dall'importo del credito di € 39.895,31 delle somme già assegnate all'avv. Piccinino pari a € 28.850,08.
4. Il in principalità, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 Il primo motivo è infondato.
In primo luogo, l'eccezione di incapacità di testimoniare dei testi e è CP_4 Parte_2 inammissibile perchè dedotta tardivamente solo con l'atto di appello – Cass. Sez. U - n. 9456 del 06/04/2023 L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione-. Gli stessi sono testi disinteressati in quanto dipendenti della società Controparte_6 che amministrava il Condominio. Entrambi i testi hanno confermato -in risposta alla domanda di cui al cap.1) che gli appartamenti e i box della erano locati o concessi in uso a Parte_1 terzi. Il teste riferiva che era stata la stessa a riferirglielo in occasioni di CP_4 Parte_1 diversi contatti telefonici e in particolare nel corso di una lunga telefonata nel 2019-2020. La teste riferiva di avere appreso la circostanza dalla conduttrice di uno dei box di Parte_2 proprietà dell'appellante, tale con cui aveva parlato nel novembre 2022. Persona_2 Inoltre, la riconosceva nelle foto sub doc. k) e l) del Condominio, i due appartamenti Parte_2 di proprietà della Dalle suddette foto si evince che gli stessi erano abitati, in quanto Parte_1 sui balconi vi erano panni stesi e oggetti, mentre dalle foto scattate sul pianerottolo -datate 8.6.2022- si vedeva davanti ad una porta di ingresso un passeggino e davanti all'altra un sacchetto della spesa agganciato alla maniglia. Inoltre, la risposta del teste alla CP_4 domanda sul cap.2 con cui confermava che i signori e erano inquilini di un Per_1 CP_7 box di proprietà dell'appellante -peraltro circostanza confermata anche dal teste non Parte_2 è in contrasto -come affermato nel motivo di appello- con la risposta di Infatti, il Per_1 medesimo dichiarava di aver contattato la fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 per Parte_1
pagina 5 di 8 chiederle se aveva la disponibilità di un box da affittare. La gli riferiva che non ne Parte_1 aveva disponibili da affittare ma poteva fargliene usare uno per mettere i vestiti e i giocattoli dei bambini, cosa che era avvenuta. Quindi, la deposizione del teste di parte appellante riscontra quanto affermato dai Per_1 testi e Infatti, ciò che rileva non è il fatto che avesse in locazione CP_4 Parte_2 Per_1 il box, ma il fatto -confermato dal medesimo- che per un certo periodo lo aveva in uso. Peraltro, lo stesso confermava che la a sua specifica, richiesta gli aveva riferito di Per_1 Parte_1 non aver disponibilità di box da affittare, in quanto già occupati come si ricava implicitamente dalla risposta. Peraltro, la deposizione del teste non è neppure in contraddizione con il CP_4 contenuto nelle mail sub doc. m) e u) dell'8.9.2021. Nella prima mail la rispondeva Parte_1 ad una mail dell'amministratore che le comunicava l'impossibilità di effettuare l'intervento all'interno del box di sua proprietà in cui aveva segnalato infiltrazioni d'acqua per l'assenza di disponibilità dell'inquilino, dichiarando che avrebbero dovuto prendere accordi con lei. Nella seconda mail, la società che amministrava il condomini comunicava all'appellante l'impossibilità di contattare l'occupante di un altro box. Quindi, le dichiarazioni dei testi e diversamente da quanto rappresentato nel CP_4 Parte_2 motivo di appello, sono attendibili in quanto riscontrate da diverse risultanze processuali. Da esse si evince che gli appartamenti e i box di proprietà dell'appellante era locati o comunque in uso a terzi. Al contrario, le deposizioni dei testi della diversamente da quanto affermato nell'atto Parte_1 di appello, non incrinando l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi e CP_4 Parte_2 Il teste si limitava ad affermare di essersi interessato alla possibilità di prendere in Tes_4 locazione i box per la propria attività commerciale, ma di non averli ritenuti adeguati per lo stato di degrado in cui versava il cortile. Peraltro, lo stesso testimone riferiva di essersi recato presso il Condominio altre 4 o 5 volte per accompagnare la ad aiutarla a svuotare un Parte_1 box o per aiutarla nell'apertura di un altro con il fabbro e l'ufficiale giudiziario -confermando implicitamente che gli stessi erano locati o utilizzati-. Il teste si limitava a confermare di aver rinunciato nel maggio 2019 dopo quindici Tes_1 giorni all'incarico conferitogli dalla di vendere uno degli appartamenti per lo stato di Parte_1 degrado del condominio. Ma ciò non è affatto incompatibile con il fatto che la lo Parte_1 abbia poi affittato come risulta dalle fotografie confermate dai testi. Infine, il teste idraulico, si limitava a dichiarare di aver visto uno degli appartamenti Tes_3 della in cui era intervenuto per effettuare delle riparazioni e di aver valutato la Parte_1 possibilità di prendere in locazione l'appartamento e il box ma di non aver proseguito nelle trattative per lo stato di degrado del condominio. In sostanza, dalle deposizioni testimoniali, si evince che la nonostante le condizioni Parte_1 di degrado degli spazi comuni condominiali aveva locato o comunque concesso in uso sia gli appartamenti, sia in box, con conseguente insussistenza del lamentato danno da lucro cessante asseritamente derivante dall'impossibilità di metterli a reddito dopo il loro acquisto. Né è invocabile neppure una liquidazione equitativa del danno. Infatti, la stessa presuppone che vi sia un danno certo che nella specie non è provato.
pagina 6 di 8 Infatti, non è né allegato, né tantomeno provato che gli immobili siano stati locati ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Infine, sul rigetto delle altri voci di danno – compreso quello asseritamente derivante dal mancato godimento delle parti comuni- si è formato il giudicato interno. Infatti, l'appellante si è limitata a richiedere gli importi per tali voci di danno nelle sole conclusioni dell'atto di appello, ma senza censurare nei motivi le ragioni delle decisioni del tribunale che ne avevano comportato il rigetto. Sicchè sulle relative statuizioni si è formato il giudicato interno.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
La ha subito da parte dell'avv. Piccinino, creditore del Condominio, un atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, in quanto debitrice del Condominio per oneri condominiali non pagati. Il G.E. ha disposto il pagamento all'avv. Piccinino dell'importo di € 4.700 che la doveva al Condominio. Il tribunale ha ritenuto che il suddetto pagamento disposto Parte_1 dal giudice dell'esecuzione fosse imputabile al credito del nei confronti della CP_2 oggetto del presente giudizio. Così ha scomputato dall'importo complessivo dello Parte_1 stesso, pari a € 39.895,31, la somma di € 4.700 che la ha pagato all'avv. Piccinino. CP_5 Su tale statuizione si è formato il giudicato interno, in quanto il non ha proposto CP_2 appello incidentale. Tuttavia, la decurtazione di ulteriori somme dall'importo di € 35.195,31 [ € 39.895,31 – 4.700] che la è stata condannata a pagare al non è accoglibile, in quanto essa è Parte_1 CP_2 fondata su documenti tardivamente prodotti solo con l'atto di appello sub doc.3 ovvero mai prodotti. Infatti, con la produzione sub 3 allegata all'atto di appello, la ha prodotto la copia Parte_1 libretto intestato alla procedura esecutiva con R.G.1164/2020, nonché i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in data 19.4.2023 e 24.5.2024 mai prodotti in primo grado -unitamente al provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 24.10.2023 già prodotto in primo grado sub doc. 18 relativo all'assegnazione della somma di 4.700 € già valutato dal tribunale-. La produzione di tali documenti -eccettuato il provvedimento in data 24.10.2023 già prodotto in primo grado- è inammissibile -come eccepito da parte appellata- ai sensi dell'art. 345 c.p.c., posto che l'appellante avrebbe potuto produrli nel giudizio di primo grado -in data 14.6.2024 si era tenuta una udienza per verificare l'esito delle trattative- e, comunque, non ha allegato alcuna ragione per cui non ha potuto farlo per causa indipendente dalla sua volontà. Il provvedimento in data 26.10.2022, pur menzionato a pag. 18 dell'atto di appello, non è neppure stato prodotto – e comunque sarebbe stato anch'esso inammissibile per le stesse ragioni-, mentre il doc. 17 del fascicolo di primo grado è l'istanza di conversione del pignoramento ininfluente ai fini del decidere. In conclusione, difetta la prova di ulteriori pagamenti all'avv. Piccinino. Consegue, pertanto, il rigetto del motivo.
pagina 7 di 8 2. stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare al le spese Parte_1 CP_2 processuali del presente grado di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore indeterminabile -come da richiesta di liquidazione spese di parte appellata-, secondo il disputatum, del grado di appello, liquidate in complessivi € 6.946,00, -di cui € 2.058 per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 10269/2024, pubblicata il 27.11.2024;
3.condanna a pagare al le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Merlini Raffaele che si dichiara antistatario;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
[...]
DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 18.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
AR NA HI
3.
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