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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa AN MO Presidente
Dott.ssa MA ER RO Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2105/2022 promossa da:
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2105/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 RABIOLO NICOLETTA, dell'avv. DI BUGNO ALESSANDRA e dell'avv. COLI ALESSIO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI Controparte_1 C.F._1 GIOVANNI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI CP_3 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI Controparte_4 C.F._4
APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. rep. n. 2271/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di
Lucca in data 14/10/2022;
CONCLUSIONI con ordinanza in data 26/27.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 21 Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto e in riforma dell'Ordinanza del 14/10/2022, Repertorio n. 2271/2022 del 18/10/2022, emessa dal
GOT, Dr. Giovanni Piccioli, nel procedimento ex art. 702 bis, dinanzi al Tribunale di
Lucca, rubricato al numero RG n. 4584/2019, promosso da , Controparte_1 CP_2
, , , contro l' nel merito:
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1 in accoglimento dei motivi d'appello di cui alla narrativa, previo eventuale rinnovo della
CTU, riformare i capi I, II, III e IV dell'Ordinanza appellata, con rigetto quindi di tutte le domande svolte dagli attori in primo grado;
ovvero in ipotesi riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Lucca, riducendo la quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base di tutte le argomentazioni illustrate nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio”;
Per gli appellati: “Voglia la Corte ecc.ma, revocato il provvedimento di parziale inibitoria emesso nel sub-procedimento iscritto al n. 2015-1 R. G., respingere l'appello avversario perché infondato, confermando in ogni suo punto e capo l'ordinanza impugnata, con pieno accoglimento di ogni domanda proposta dai concludenti;
con vittoria di spese e onorari anche di questo grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a seguito di ATP promosso ai sensi dell'art. 696 bis
c.p.c., , e rispettivamente Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4 marito, fratello e sorelle di agirono in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca Persona_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell' Parte_2 per l'errore diagnostico compiuto dai medici del Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale di Lucca in occasione del ricovero della loro congiunta, con condanna della struttura al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti al successivo decesso della stessa, avvenuto in data 29.04.2016.
A fondamento della domanda, i ricorrenti esposero che l'1/1/2016 accusando Persona_1 forti e continui dolori alla testa, soprattutto nella zona sovra-orbitaria destra, era stata condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca ove venne visitata, sottoposta ad una
T.A.C. del cranio e ad una visita neurologica, con dimissioni lo stesso giorno senza alcuna specifica indicazione. Il giorno seguente, manifestando disorientamento e convulsioni, fu nuovamente condotta al P.S. da dove, dopo esecuzione di TC e RMN cerebrale, venne trasferita d'urgenza presso il reparto di Neurochirurgia dell'Azienda Universitaria pagina 2 di 21 Ospedaliera di Pisa, ove giunse in stato di coma con diagnosi di ictus ischemico e fu sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza. Dimessa il 19.04.2016, fu traferita per la riabilitazione all'Ospedale di RG, ove pochi giorni dopo morì.
Ciò premesso, dedussero la responsabilità dell'azienda convenuta, lamentando la commissione di un macroscopico errore diagnostico nel non riconoscere, in occasione del primo ricovero, quella lesione che solo dopo poche ore si sarebbe rivelata essere un gravissimo ictus ischemico, così causando un tardivo intervento terapeutico – chirurgico e, di conseguenza, la morte della congiunta. Chiesero pertanto che l'azienda sanitaria fosse condannata al risarcimento del danno terminale (biologico e morale) subito dalla paziente, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del legame parentale nonché al risarcimento del danno biologico iure proprio.
Nella resistenza dell' il Tribunale di Lucca, previa Parte_2 acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP promosso ante causam, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ed esperimento di una nuova CTU medico-legale, pronunciava l'ordinanza qui impugnata con la quale accoglieva parzialmente le domande dei ricorrenti e condannava l' a pagare a la somma di Parte_3 Controparte_1
€ 400,000,00 (di cui € 300.000,00 a titolo di danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, € 50.000,00, a titolo di danno biologico iure hereditatis e € 50.000,00 a titolo di danno morale iure hereditatis) ed ai la somma di € 100.000,00 ciascuno (a Per_1 titolo di danno iure proprio da lesione del rapporto parentale), oltre rivalutazione ed interessi, spese di lite e di C.T.U.
Avverso la suddetta decisione, proponeva tempestiva impugnazione dinanzi a questa
Corte di Appello l' sulla base di quattro motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze della
CTU laddove il giudice di prime cure aveva escluso il danno da perdita di chance pur essendosi in presenza, alla stregua delle conclusioni peritali, di un'insanabile incertezza sugli eventi conseguenti ad una corretta diagnosi iniziale tant'è che gli stessi periti avevano parlato soltanto di chance di sopravvivenza di difficile quantificazione, il che doveva indurre a ritenere che vi fosse incertezza sull'ipotesi di sopravvivenza qualora al primo accesso al PS i medici avessero sottoposto ad ulteriori indagini la paziente;
a suo modo di vedere, quindi, potevano tutt'al più essere risarcite equitativamente le possibilità
(chances) perdute, purché presentassero la necessaria dimensione di apprezzabilità, pagina 3 di 21 serietà e consistenza e purché ne fosse stata avanzata richiesta, cosa che nel caso di specie non poteva dirsi dal momento che gli attori nel ricorso introduttivo non avevano formulato alcuna domanda in tal senso.
Con il secondo motivo, in alternativa al primo, l'appellante deduceva che, qualora il caso non fosse stato inquadrato come una perdita di chance di sopravvivenza, avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito della riduzione dell'aspettativa di vita per colpa dell'erronea condotta medica, che non aveva causato la morte della paziente che si sarebbe comunque verificata, bensì una riduzione della durata della sua vita e/o una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata;
conseguentemente, diversamente da quanto disposto nell'ordinanza gravata, il risarcimento del danno in favore degli aventi diritto avrebbe dovuto avere come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si era effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato in caso di corretta e tempestiva diagnosi.
Con il terzo motivo, l'appellante in punto di “quantum debeautur”: (i) ribadiva la mancanza di domanda quanto all'eventuale perdita di chance; in ogni caso, invocava il criterio della liquidazione equitativa rapportato alle chance di sopravvivenza che potevano residuare alla de cuius e contestava la risarcibilità del danno iure proprio in favore dei prossimi congiunti;
(ii) chiedeva che, in caso di riduzione dell'aspettativa di vita, il danno fosse liquidato in corrispondenza alle reali aspettative di vita della Per_1 tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quello della sopravvivenza possibile in caso di corretta e tempestiva diagnosi e senza possibilità di riconoscere un danno da perdita del rapporto parentale posto che la morte si sarebbe comunque verificata;
(iii) in ogni caso, contestava la liquidazione del danno iure proprio compiuta dal giudice di prime cure, in carenza di prova circa la qualità di congiunti degli attori nonché dei presupposti richiesti e senza tener conto del sistema a punti previsto dalle Tabelle di Milano 2022; infine, deduceva, quanto al danno iure hereditatis, la mancanza di prova sia della qualità di eredi degli attori sia della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine da parte della de cuius.
Infine, con il quarto motivo, l'appellante contestava la propria condanna al pagamento delle spese di lite deducendo che, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere ad una compensazione delle spese processuali, sussistendo nella specie le “gravi ed eccezionali ragioni”, di cui all'art. 92, co.
2, c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 11, della legge 96/2009.
pagina 4 di 21 Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata, in accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, i quali contestavano, in fatto ed in diritto, le censure mosse dall'appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese del grado.
In data 26.4.2023, veniva emessa dal Collegio ordinanza con cui, a parziale conferma del provvedimento presidenziale di sospensione emesso inaudita altera parte il 3.2.2023, era accolta l'istanza di inibitoria “nei limiti dell'importo pari alla metà della condanna nel merito e sulle spese processuali riconosciuta in primo grado”.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 13.2.2024
(in esito all'udienza a trattazione scritta dell'8.2.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 26/27.6.2025
(all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sulle risultanze medico-legali e sulla responsabilità dell' . Parte_3
Prima di addentrarsi nell'esame dei motivi di appello, pare utile al Collegio soffermarsi sui risultati della CTU esperita in primo grado.
Nella consulenza neuroradiologica svolta dal dott. , ausiliario del CTU, sulla Per_2 base delle immagini della TC del cranio-encefalo eseguita in data 01.01.2016, della successiva TC del 02.01.2016, e della RM effettuata nella stessa data, si dà conto
“dell'oggettiva omessa diagnosi precoce e del conseguente ritardo diagnostico radiologico di circa 12 – 15 ore della trombosi venosa corticale dell'infarto ischemico nascente ad essa correlato;
ma anche di come, dal punto di vista neuroradiologico, la revisione globale delle indagini prodotte consenta di ritenere che il complessivo ed esteso processo trombotico venoso superficiale e durale fosse già allora in atto e, quindi, antecedente a qualsiasi atto medico e, in particolare, al primo esame TC (1). Parimenti antecedente risulta anche il nascente danno ischemico venoso frontale dx non rilevato nella prima TC
pagina 5 di 21 (1), mentre l'infarcimento emorragico evidenziato nell'esame RM (3) è certamente ed ovviamente successivo. Ragionando controfattualmente, pare inoltre ragionevole far presente che, se nel primo esame TC fosse stata rilevata la presenza di una trombosi venosa corticale e di un infarto ischemico nascente, la TE sarebbe stata sottoposta
a tutti gli accertamenti clinici e (neuro)radiologici (TC con MdC e/o RM) del caso per confermarla e precisarne il tipo (superficiale e/o profonda e/o durale) ed il grado di estensione per procedere alle conseguenti terapie in un quadro, come detto, già caratterizzato da un importante impegno occlusivo venoso superficiale e durale e da un iniziale danno parenchimale di tipo infartuale ischemico nascente (…)”.
Ciò premesso, il CTU, sotto l'aspetto strettamente clinico, analizzando il referto del P.S. dell'Ospedale di Lucca dell'1.01.2016, ha evidenziato che “le annotazioni anamnestiche appaiono insufficienti e presumibilmente avrebbero dovuto essere approfondite, quanto meno acquisendo ulteriori informazioni sulle cause e sulla cronologia dell'episodio di embolia (polmonare) per il quale la p. era stata posta in terapia anticoagulante con
Coumadin; sarebbe stato quindi possibile acquisire eventuali informazioni sulle motivazioni della sospensione della terapia anticoagulante e, soprattutto, che questa era stata introdotta a causa di un difetto congenito della coagulazione, in quanto portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione, già nota alla p. dal 2014, a cagione della quale, nel passato aveva presentato reiterati episodi di tromboflebite ed un episodio di embolia polmonare. Al P.S. di Lucca si è “preso nota” che la p. aveva avuto in passato un episodio di embolia e che avesse sospeso il Coumadin. Tuttavia a parere del sottoscritto la circostanza avrebbe dovuto essere indagata in maniera più approfondita. Un più accurato inquadramento del caso avrebbe presumibilmente aiutato il neurologo, che focalizzò la sua attenzione più sugli aspetti Reumatologici che a quelli strettamente
Neurologici, ed il radiologo ad esaminare più approfonditamente le immagini ed a fornire una diagnosi corretta”.
Sotto l'aspetto radiologico, il CTU ha quindi rilevato che “dalla consulenza
Neuroradiologica redatta dal Dott. , le immagini della TC iniziale documentano Per_2 due reperti apprezzabili ed esattamente un primo reperto rappresentato da un'alterazione morfodensitometrica lungo la convessità del lobo frontale dx., ed un secondo aspetto, a carico dei seni sigmoideo e trasverso di dx. e del seno sagittale superiore. Il primo reperto è suggestivo di un infarto venoso da flebotrombosi corticale;
la diagnosi poteva non essere agevole, ma avrebbe comunque dovuto indurre lo
pagina 6 di 21 Specialista ad annotare la presenza delle alterazioni in questione, per consentire ai medici del PS di disporre gli approfondimenti diagnostici del caso (ev. TC con mezzo di contrasto, RM). Il secondo reperto morfodensitometrico rilevabile alla TC dell'1.01.2016 è rappresentato da un'iperdensità lungo il decorso dei segni sigmoideo e trasverso di dx oltre che del seno sagittale superiore;
questa seconda alterazione è di più difficile rilevazione con un criterio valutazione “ex ante”, perché l'aspetto densitometrico non consente di individuare visivamente una significativa differenza tra i seni durali trombizzati e quelli indenni. Pertanto, a parere dell'Ausiliario Neuroradiologo, nella prima
TC dell'1.01.2016 le lesioni a carico del distretto frontale dx. erano presenti ad avrebbero potuto (e dovuto) rilevarsi, mentre quelle a carico dei seni durali lo sarebbero state solo se fossero seguiti ulteriori accertamenti neuroradiologici (…) Si trattava in sostanza di un esteso processo trombotico che interessava fin dal 01.01.2016 più seni durali ed esattamente il seno sagittale superiore e trasverso e sigmoideo di dx., con relativo golfo della giugulare”.
Ha quindi affermato che: “In considerazione dell'analisi delle immagini e della sequenza degli eventi, si può pertanto affermare con ragionevole certezza che non solo la trombosi venosa superficiale, ma anche l'estesa occlusione delle strutture durali erano in atto già antecedentemente alla prima TC e non successivamente. Inoltre, dal punto di vista del danno parenchimale, anche l'infarto venoso risulta antecedente alla prima TC, mentre
l'ematoma iperacuto rilevato dalla RM del 2.01.2016 rappresenta la complicanza finale della grave alterazione emodinamica creatasi a causa della estesa trombosi venosa corticale e durale e del conseguente ostacolato deflusso del circolo venoso cerebrale”.
Dopo aver poi evidenziato che le raccomandazioni per il trattamento dell'ictus esistenti nel 2016 indicavano in 4-5 ore dall'insorgenza dei sintomi il tempo massimo entro cui attuare un trattamento urgente di trombolisi, il CTU ha quindi concluso: “al momento della TC dell'1.01.2016 la trombosi dei seni venosi era già in atto e quindi una eventuale terapia anticoagulante sarebbe stata comunque tardiva;
pertanto, il riconoscimento precoce delle alterazioni densitometriche non avrebbe comunque consentito l'adozione di misure terapeutiche idonee ad assicurare la completa risoluzione del quadro. Deve tuttavia essere osservato che la ritardata diagnosi ha comportato il rientro della p. al proprio domicilio senza alcuna terapia, ciò che verosimilmente ha provocato
l'estensione del processo trombotico e la conseguente evoluzione del quadro, che ha poi reso necessario il trasferimento in Neurochirurgia ed il successivo trattamento
pagina 7 di 21 chirurgico. Pertanto, a parere dello scrivente l'eventuale assunzione di misure terapeutiche (rappresentate da terapia anticoagulante) considerando la gravità ed estensione del danno neurologico, non avrebbe potuto evitare alla paziente una grave emiplegia sinistra, ma assai verosimilmente avrebbe concesso alla p. maggiori chances di sopravvivenza.”
Quindi, in ordine al quesito relativo alla sussistenza di nesso causale tra l'errore diagnostico ed il decesso della paziente, ha così risposto: ”La revisione delle immagini della TC del 01.01.2016, alla luce della successiva evoluzione del quadro, documentato dalla successiva TC del 02.01.2016 e della RM eseguita poco dopo, ha consentito all' di ritenere che il processo trombotico dei Controparte_5 Per_2 seni venosi fosse già in atto fin dall'epoca del primo accertamento, ciò che non avrebbe consentito di instaurare una terapia anticoagulante tempestiva, entro cioè le 4 – 5 ore ritenute “il limite” per conseguire un adeguato risultato funzionale;
è infatti “molto più probabile che non” che la p., sopravvivendo, avrebbe presentato gravi esiti neurologici, rappresentati da un quadro di emiplegia. È peraltro verosimile che
l'adozione di precoci misure terapeutiche avrebbe consentito alla p. elevate
“chances” di sopravvivenza, di difficile quantificazione percentuale, anche in considerazione del coesistente difetto della coagulazione e dell'episodio di embolia polmonare”.
Analoghe considerazioni si rinvengono nella precedente CTU svolta in ATP, acquisita agli atti del giudizio, dove si legge che “il primo esame TAC eseguito il 1.1.2016, è stato refertato come “normale”. Non è stata annotata la seppur tenue e modesta area ipodensa frontale destra corticosottocorticale con lieve minor visualizzazione degli spazi subaracnoidei limitrofi e stria spontaneamente iperdensa a sede frontale anteriore. Tale quadro, in base al referto rilasciato, non è stato evidenziato. In questa fase poteva non essere possibile una diagnosi certa. Tuttavia il quadro suddetto avrebbe dovuto essere evidenziato e, a maggior ragione in presenza di una storia clinica pregressa di fenomeni trombotici e terapia con Coumadin di recente sospesa, si sarebbe dovuto approfondire il percorso diagnostico presso l'Ospedale stesso o presso altro Ospedale con migliore attrezzatura, e/o richiedere un consulto da parte di neuroradiologo, anche per via telematica. Questo omissione diagnostica, con mancata evidenziazione di una possibile patologia trombotica, confermata (ormai tardivamente) da TC e Rm eseguiti il giorno successivo, ha condotto ad una emorragia, trattata con tempestività, complicata da
pagina 8 di 21 embolia polmonare, e risultata fatale. (…) l'identificazione del quadro radiologico, e la prosecuzione di accertamenti mirati, oltre all'osservazione clinica in regime di ricovero, avrebbe permesso di instaurare idonea terapia che, con buona possibilità, avrebbe evitate le più gravi complicanze. Il ritardo diagnostico è stato quindi fatale. Le chance di sopravviveva sarebbero state elevate, anche se risulta difficile dire quali reliquati, dal quadro iniziale, avrebbero potuto residuare”.
Alla luce delle suesposte risultanze medico-legali, l'errore diagnostico è dimostrato.
Quanto alla difficoltà di diagnosi evidenziata dall'appellante e alla pretesa normalità casistica in cui rientrerebbe il ritardo diagnostico di un solo giorno dal primo accesso al
P.S., si rileva che, come emerso dalle valutazioni della CTU svolta nel corso del primo grado, una corretta interpretazione delle alterazioni tomodensitometriche disponibili alla prima TC avrebbero consentito, se non la diagnosi immediata, almeno l'indicazione ad effettuare approfondimenti diagnostici mirati, che avrebbero condotto alla diagnosi di certezza. Anche in sede di ATP si è evidenziato che la ipodensità in sede frontale sottocorticale a destra, pur se tenue, era presente e si accompagnava ad una minor evidenza degli spazi subaracnoidei frontali a destra e a piccole iperdensità a sede frontale alta a destra: “Tali reperti, che peraltro non risultano refertati, ed in particolare la tenue ipodensità frontale destra (…) necessitavano di ulteriori indagini clinico-bioumorali e radiologiche, considerando anche la pregressa patologia tromboembolica presente in anamnesi e la recente sospensione della terapia anticoagulante (…)”.
Altrettanto pacificamente, sotto il profilo del nesso causale, è emerso come la conseguente mancata somministrazione di terapia anticoagulante abbia condizionato negativamente l'evoluzione della patologia provocando l'estensione del processo trombotico e la conseguente evoluzione del quadro (cfr. anche pag. 55 dell'ATP: “doveva essere prudenzialmente instaurata l'opportuna terapia anticoagulante che nella quasi totalità dei casi è risolutiva (relativamente alla sopravviveva) a patto che sia instaurata precocemente”).
A fronte di tale quadro di elementi, che depone univocamente per la responsabilità dell' sono state formulate solo generiche contestazioni da Parte_4 parte dell'appellante non trasfuse in specifici motivi di appello e come tali inammissibili, prima ancora che infondate.
2. Sulle conseguenze dannose
pagina 9 di 21 Vengono in rilievo i primi due motivi di appello con i quali l'appellante si duole del mancato inquadramento dell'evento di danno, in prima battuta, come danno da perdita di chance (1° motivo), e, in subordine, come danno da perdita anticipata della vita (2° motivo).
Il primo motivo è infondato.
Nel caso di pecie, può ritenersi accertato che l'errore diagnostico abbia impedito alla di sopravvivere all'attacco ischemico. Per_1
Tale conclusione si trae, gioco-forza, dalle conclusioni dei periti, i quali hanno evidenziato che se, alla luce dei reperti strumentali dell'1.1.2016, si fosse, come dovuto, approfondita l'indagine clinica ed instaurata tempestivamente l'opportuna terapia anticoagulante, la paziente “più probabilmente che non” sarebbe sopravvissuta, anche se non si sarebbe potuta evitare alla stessa una grave emiplegia sinistra.
Non erra, pertanto, il giudice di prime cure quando afferma: “Da quanto sopra esposto emerge che, in relazione alle “elevate”, pur se non percentualmente affermate, possibilità di sopravvivenza in caso di correttezza della prima diagnosi, erroneamente attribuita a
“cefalea”, può dirsi conseguita la prova del nesso causale tra il comportamento omissivo del personale medico addetto alla diagnosi radiologica e l'evento dannoso (cfr. Cass. n.
8114/2022).”.
In senso contrario, non vale osservare che il CTU ha fatto riferimento alla perdita di chance di sopravvivenza.
Infatti, la perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025), laddove invece nel caso di specie risulta certo, alla stregua della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza, che senza l'errore diagnostico, la Per_1 sarebbe sopravvissuta.
Ciò è da dirsi sia in relazione alle conclusioni formulate dal CTU, dott. , il quale ha Per_3 evidenziato che l'adozione di precoci misure terapeutiche avrebbe consentito alla paziente elevate “chances” di sopravvivenza, e quindi un'elevata probabilità di evitare la morte, che si è invece verificata, e sia in relazione alle conclusioni formulate in sede di
ATP, dalle quali parimenti emerge che un'opportuna terapia anticoagulante nella quasi pagina 10 di 21 totalità dei casi – e quindi più probabilmente che non - è risolutiva relativamente alla sopravviveva.
Tali considerazioni destituiscono di fondamento i contrari rilievi dell' Parte_1
Nel caso di specie, infatti, non può parlarsi – come pretenderebbe di fare l'appellante quando invoca il concetto di chance – di un evento di danno incerto in quanto, al contrario, in termini probabilistici risulta che la sarebbe sopravvissuta se la Per_1 patologia trombotica fosse stata adeguatamente diagnosticata e trattata.
Per contro, è invece corretto discorrere di perdita anticipata della vita in quanto gli accertamenti medici esperiti hanno consentito di appurare che la sarebbe sì Per_1 sopravvissuta ma “molto più probabilmente che non” avrebbe presentato gravi esiti neurologici, rappresentati da un quadro di emiplegia grave, non dipendente dall'errore medico, con un range di sopravvivenza che i CC.TT.UU. hanno valutato di difficile quantificazione percentuale ma che, sulla base dei dati a disposizione, è da stimarsi sicuramente inferiore a quello della vita media di un soggetto dell'età della Per_1 essendo la stessa portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione
(protrombina) che – stando a quanto accertato in sede di CTU – “è un precursore della trombina, Vit. K dipendente, che è l'enzima terminale della cascata coagulativa. Una mutazione di uno o di entrambi i geni protrombinici alla posizione 20210 comporta un aumento dei livelli ematici della protrombina e conseguente aumento del rischio di tromboembolismo venoso”, tant'è che già nel passato la stessa aveva presentato reiterati episodi di tromboflebite ed un episodio di embolia polmonare.
Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di gravame non coglie nel segno in quanto il primo giudice ha qualificato l'evento di danno occorso alla proprio come “perdita Per_1 anticipata della vita”, quale conseguenza “più probabile che non” dell'omessa tempestiva diagnosi, evidenziando come nella fattispecie si fosse in presenza “di una effettiva riduzione della vita della paziente e di un effettivo peggioramento, percepito, della qualità della stessa”, causalmente imputabile alla mancata corretta diagnosi, in ossequio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in forza del quale “il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla pagina 11 di 21 certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 28993 del
11/11/2019).
Per contro, il rilievo secondo cui il danno in favore degli aventi diritto avrebbe dovuto avere come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si era effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato in caso di corretta e tempestiva diagnosi, investe il diverso aspetto della quantificazione del danno, che verrà esaminato nel successivo paragrafo.
3. Sulla quantificazione del danno
Viene in rilievo il terzo motivo di appello, che risulta fondato, per quanto di ragione.
Preliminarmente debbono essere disattesi i rilievi di parte appellante secondo cui non vi sarebbe danno in difetto di prova del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e la morte che si sarebbe comunque verificata. Come anticipato, infatti, è emersa la prova che in assenza dell'errore medico la sarebbe “più probabilmente che non” Per_1 sopravvissuta e tanto basta per ritenere responsabili della perdita anticipata del rapporto parentale i sanitari dell'Ospedale di Lucca.
3.1 Il danno iure proprio
Tralasciando, pertanto, le censure formulate sul presupposto che il danno sia da qualificare in termini di perdita di chance – che si profilano in radice infondate atteso il non condivisibile inquadramento di partenza - l'appellante si duole, in subordine, che il giudice di prime cure abbia erroneamente trascurato di considerare lo scarto tra vita effettiva e vita possibile e deduce che il danno iure proprio da riduzione dell'aspettativa di vita della congiunta avrebbe dovuto essere liquidato in corrispondenza alle reali aspettative di vita della tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della Per_1 sopravvivenza effettiva e quello della sopravvivenza possibile in caso di corretta e tempestiva diagnosi, previa eventuale integrazione della CTU al fine di formulare una concreta previsione di sopravvivenza.
La doglianza coglie nel segno.
Il Collegio osserva che nel caso di specie si discorre di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non pagina 12 di 21 imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce
(invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023).
In altri termini, siamo in presenza di un danno da perdita del rapporto parentale, e, in particolare, di un danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti.
Tale danno dovrà, quindi, essere commisurato al tempo di vita che i congiunti avrebbero
“più probabilmente che non” vissuto con il loro familiare, è che è stato ingiustamente sottratto a causa dell'errore medico.
Il Collegio conviene poi con l'appellante in ordine al fatto che la quantificazione compiuta nell'ordinanza impugnata non consenta di comprendere esattamente il criterio di calcolo adottato, posto che non è stato neppure esplicitato il punteggio considerato in applicazione delle Tabelle di Roma a cui il primo giudice ha fatto riferimento.
A questa Corte pare peraltro opportuno applicare le Tabelle di Milano, aggiornate all'anno
2024, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza della
Suprema Corte n. 12408 del 07 giugno 2011, rappresentano criterio di riferimento utilizzabile su tutto il territorio nazionale e in grado quindi di garantire uniformità di giudizio in casi analoghi.
Applicando il sistema “a punti” ivi previsto per la perdita del rapporto parentale
(punto base € 3.911,00) e fratello/sorella (punto base €1.698,20), si Persona_4 perviene ai seguenti risultati: per (marito): totale punti 56 (12+12+16+0+16) x punto base € Controparte_1
3.911,00 = € 219.016,00; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto
“D” (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 16 punti dei 30 in relazione al punto E
(qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori;
per (fratello): totale punti 34 (8+10+0+12+4) x punto base € 1.698,20 = € CP_3
57.738,80; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto “C” (convivenza) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 4 punti dei 30 in relazione pagina 13 di 21 al punto E (qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori;
per (sorella): totale punti 32 (8+8+0+12+4) x punto base € 1.698,20 = Controparte_2
€ 54.342,40; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto “C”
(convivenza) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 4 punti dei
30 in relazione al punto E (qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori;
per (sorella): totale punti 34 (8+10+0+12+4) x punto base € 1.698,20 = Controparte_4
€ 57.738,80; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto “C”
(convivenza) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 4 punti dei
30 in relazione al punto E (qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori.
Ciò premesso, occorre tuttavia considerare che le Tabelle di Milano sono parametrate su di un'aspettativa di vita media, pari nel 2016 per le donne ad anni 85,1 in base agli indicatori ISTAT, laddove nel caso di specie, come evidenziato nel precedente paragrafo una tale previsione di vita non era “più probabilmente che non” formulabile nei confronti della portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione e con una storia Per_1 clinica pregressa di fenomeni trombotici.
Quanto alla verosimile concreta aspettativa di vita della entrambi i CTU, sia in Per_1 sede di ATP che in sede di successiva consulenza medico legale, sebbene abbiano parlato di “più che probabile che non” sopravvivenza della paziente in caso di corretta diagnosi, non hanno saputo quantificare in termini certi la durata del periodo di sopravvivenza della stessa, qualora non vi fosse stato l'errore medico.
Ne deriva che, verosimilmente, un ulteriore approfondimento istruttorio non consentirebbe di disporre di elementi di valutazione più precisi di quelli già acquisiti;
donde, un'integrazione della CTU prorogherebbe soltanto i tempi di definizione della lite con risultati di assai dubbia utilità.
In una situazione di tal fatta, l'adeguamento degli importi risultanti dall'applicazione delle tabelle di Milano anno 2024 non può che avvenire attraverso il ricorso al criterio equitativo, con un abbattimento che, avuto riguardo alle evidenziate condizioni della paziente e alle conseguenti non elevate prospettive di vita della stessa, si reputa equo determinare in ragione della metà, pervenendosi ai seguenti importi, già attualizzati:
(marito): € 109.508,00 (€ 219.016/2); Controparte_1 pagina 14 di 21 (fratello): € 28.869,40 (€ 57.738,80/2); CP_3
(sorella): € 27.171,20 (€ 54.342,40/2); Controparte_2
(sorella): € 28.869,40 (€ 57.738,80/2). Controparte_4
Quanto alla dedotta mancanza di prova del rapporto di parentela esistente tra gli appellati e la de cuius, la contestazione tardiva dell legittima la Parte_3 produzione della certificazione anagrafica nella presenta sede, da cui emerge il rapporto di coniugio con il e la consanguineità con i CP_1 Per_1
È poi l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21339 del
25/07/2025).
3.2. Il danno iure hereditatis
Il giudice di prime cure ha accertato in favore del marito della , Per_1 Controparte_1 il danno biologico terminale, liquidandolo in € 50.000,00, ed il danno morale terminale, determinandolo in ulteriori € 50.000,00.
Preliminarmente, va disatteso il rilievo dell'appellante secondo cui il non CP_1 avrebbe dimostrato la propria qualità di erede della Invero, da un lato, non è Per_1 stato contestato in primo grado – ed è stato comunque provato attraverso la documentazione prodotta nel presente grado di appello – il rapporto di coniugio tra il ricorrente e la dall'altro, è sufficiente che il , in quanto chiamato Per_1 CP_1 all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.
L'appellante ha impugnato il capo dell'ordinanza relativo al danno iure hereditatis rilevando che il danno “terminale/catastrofale” consiste nello stato di sofferenza spirituale o intimo patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita e che trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l'an occorre la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine, mentre una tale prova non sarebbe stata fornita.
Il Collegio osserva che il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la pagina 15 di 21 consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Orbene, non pare a questa Corte che il motivo di appello involga la liquidazione del danno biologico avendo l'appellante contestato l'esistenza della sofferenza morale legata alla consapevolezza dell'ineluttabilità della fine, e quindi il danno catastrofale, che nel caso di specie – a suo dire – difetterebbe.
Ciò premesso, il motivo va disatteso.
Invero, dalle relazioni di CTU depositate in atti emerge che la dopo le dimissioni Per_1 dall'UO Anestesia e Rianimazione dell'AOUP, fu trasferita alla SOD Gravi Cerebro-Lesioni dove l'esame obiettivo all'ingresso era così descritto: “…Pz. vigile, collaborante, orientata nello spazio e parzialmente orientata nel tempo. : ASsx. plegico, CP_6 con limitazione dell'escursione articolare della spalla ed atteggiamento in pronazione dell'avambraccio, dolorabile alla mobilizzazione passiva. All'ASdx presenti movimenti attivi volontari in tutti i segmenti, funzionali, ipostenici. AAII: AIsx plegico con atteggiamento in flessione plantare della caviglia, quasi totalmente riducibile. All'AIdx presenti movimenti attivi a livello dell'anca e del ginocchio. Atteggiamento in flessione plantare del piede, non riducibile alla mobilizzazione passiva. Non controlla il tronco in posizione seduta;
è in grado di controllare il capo. Si alimenta per os. Pz. portatrice di cannula tracheotomia e CV a permanenza. Presenta LDD sacrale e al tallone sinistro…”. Il
29.03 fu dimessa con diagnosi di: “…disorientamento temporo -spaziale (…) emiplegia sinistra da infarcimento emorragico post-ischemico (…) embolia polmonare in pz. portatrice di mutazione del fattore II di coagulazione…” e fu trasferita alla
[...]
OUP, dove dal diario clinico relativo alla degenza, risulta, tra Controparte_7
l'altro: “…Valutazione neuropsicologica all'ingresso (30.03.16): Comprensione verbale
è possibile per frasi contigue. Produzione verbale sufficientemente articolata e possibile per frase. Eminegligenza per lo spazio sinistro ed emianopsia per il campo sinistro. Presenta buone abilità di memoria anterograda. Parzialmente consapevole
pagina 16 di 21 delle difficoltà percettivomotorie…”. Il 19.04 fu trasferita presso il Presidio Ospedaliero di
RG per la prosecuzione del percorso riabilitativo, dove alla dimissione il quadro clinico era così descritto: “…Lievemente migliorato il controllo del tronco da seduta, per cui è in grado di stare in carrozzina per diverse ore al giorno (carrozzina posturale). Le LDD sacrale e al tallone sinistro sono cicatrizzate. Si è ridotto il dolore agli arti superiori. Si alimenta per os con dieta frullata e liquidi addensati. Abbiamo deciso di non togliere il CV
a permanenza (ultimo cambio il 18.04) per una più facile gestione da parte dei caregiver in relazione allo stato funzionale attuale. I passaggi posturali vengono effettuati con utilizzo di un sollevatore…”.
Il CTU, dott. , a pagina 22 della relazione a sua firma, afferma che la Nel Per_3 Per_1 ricovero dal 29.03 al 19.04 all'esame obiettivo risultava “vigile, collaborante, orientata nello spazio e parzialmente orientata nel tempo” ed appariva in grado di riferire i propri sintomi. Si alimentava per os con dieta frullata e liquidi addensati;
anche durante il successivo ricovero presso l'Ospedale di RG era ritenuta “vigile e collaborante”. Si può pertanto ritenere che in questa fase la p. abbia avuto consapevolezza della compromissione del proprio stato di salute. Analogamente nella relazione di ATP, a pag.
53 e ss. il CTU segnala: “Alla dimissione si alimentava per os con dieta frullata e liquidi addensati (per disfagia). Si suppone quindi fosse in grado di comprendere le proprie condizioni di salute, almeno in modo parziale. All'ingresso al P.O. Valle di Serchio S.O.
San CE RG, per il percorso riabilitativo, era descritta come vigile e collaborante. Ma durante la degenza le condizioni di salute subivano un decremento (…)”.
Se ne deduce, per un verso, il grave quadro clinico, caratterizzato da emiplagia, difficoltà percettivomotorie e da difficoltà di controllo del tronco, disorientamento temporo-spaziale, necessità di utilizzare un sollevatore per i passaggi posturali, e, per altro verso, la consapevolezza, desumibile dallo stato di coscienza che appare sufficientemente conservato nella (vigile, collaborante e in grado di comprendere Per_1 le proprie condizioni), della grave compromissione del proprio stato di salute e del progressivo decadimento delle proprie condizioni ineluttabilmente declinanti verso l'exitus, accompagnato dall'intima presumibile sofferenza nel vedere avvicinarsi il momento della propria fine.
4. Sulle spese di lite
pagina 17 di 21 Il quarto motivo di gravame rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali, che si impone in conseguenza della riforma parziale dell'ordinanza impugnata.
Come noto, infatti: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto in base al quale,
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del
17/04/2024).
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 essendo stata prestata assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale;
tuttavia, poiché la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima, si ritiene di applicarla solo per le spese del giudizio di appello e non anche per quelle relative al procedimento di ATP e di primo grado.
Ciò premesso, dall'esito complessivo del giudizio emerge che i ricorrenti/odierni appellati hanno visto accolte in misura largamente inferiore alle loro richieste le rispettive domande risarcitorie e hanno visto respinte le voci afferenti al danno biologico proprio;
il pagina 18 di 21 che, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr.
Cass. S.U. 32601/2022), induce a ravvisare l'esistenza di presupposti idonei per una parziale compensazione, che risulta equo determinare nella misura 1/2, in relazione all'economia complessiva del giudizio.
In definitiva, la liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (determinato come sopra) e, quindi, dello scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, l'impegno difensivo (medio) prestato e le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 3.827,20,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase di istruttoria, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio,
€ 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi € 22.907,20 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione e €
5.103,00 per la fase decisoria, oltre € 8.590,00 ex art. 4, comma 2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
In base al principio di causalità, si ritiene invece di porre integralmente a carico dell' appellante le spese delle consulenze svolte, nelle misure già liquidate in atti. Pt_1
5. Sulla domanda di restituzione
L' appellante, come da quietanza di avvenuto pagamento prodotta in atti, ha Pt_1 dimostrato di aver corrisposto ai ricorrenti/odierni appellati l'importo complessivo di €
432.424,67, e ha chiesto la restituzione dell'intera somma, con interessi e rivalutazione.
La domanda di restituzione può essere accolta solo nei limiti in cui, a seguito della rideterminazione delle poste risarcitorie, avvenuta in accoglimento parziale del terzo motivo di appello, risulti un'eventuale eccedenza in favore dell' Parte_1
Non spetta la rivalutazione in quanto le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ai sensi del previgente art. 282 cod. proc. civ.,
pagina 19 di 21 che, in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice d'appello, debbono essere restituite costituiscono debito di valuta, sicché trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11143 del
26/10/1995).
Per contro, sono dovuti gli interessi legali, che decorrono non dalla domanda ma dal giorno del pagamento (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019: “In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo
e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dall'
[...] contro l'ordinanza n. rep. 2271/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Lucca in data 14/10/2022, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
1. ridetermina gli importi risarcitori a titolo di danno iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale nelle seguenti misure:
€ 109.508,00, in favore di;
Controparte_1
€ 28.869,40, in favore di CP_3
€ 27.171,20, in favore di Controparte_2
€ 28.869,40, in favore di Controparte_4 fermo il resto;
2. dichiara compensate per metà tra le parti le spese relative al procedimento di ATP e quelle relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna l Parte_1
a rimborsare ai ricorrenti/odierni appellati la rimanente metà delle misure intere
[...]
pagina 20 di 21 liquidate in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3. pone le spese di CTU, nelle misure già liquidate, interamente a carico dell
[...]
Parte_1
4. condanna gli appellati a restituire l'eventuale eccedenza tra quanto liquidato e l'importo corrisposto dall'appellante in corso di causa, oltre interessi al tasso di legge dal giorno del pagamento.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 27/11/2025, su relazione della dott.ssa MA ER RO.
Il Consigliere est.
MA ER RO
La Presidente
AN MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa AN MO Presidente
Dott.ssa MA ER RO Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2105/2022 promossa da:
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2105/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 RABIOLO NICOLETTA, dell'avv. DI BUGNO ALESSANDRA e dell'avv. COLI ALESSIO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI Controparte_1 C.F._1 GIOVANNI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI CP_3 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IACOPETTI Controparte_4 C.F._4
APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. rep. n. 2271/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di
Lucca in data 14/10/2022;
CONCLUSIONI con ordinanza in data 26/27.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 21 Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto e in riforma dell'Ordinanza del 14/10/2022, Repertorio n. 2271/2022 del 18/10/2022, emessa dal
GOT, Dr. Giovanni Piccioli, nel procedimento ex art. 702 bis, dinanzi al Tribunale di
Lucca, rubricato al numero RG n. 4584/2019, promosso da , Controparte_1 CP_2
, , , contro l' nel merito:
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1 in accoglimento dei motivi d'appello di cui alla narrativa, previo eventuale rinnovo della
CTU, riformare i capi I, II, III e IV dell'Ordinanza appellata, con rigetto quindi di tutte le domande svolte dagli attori in primo grado;
ovvero in ipotesi riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Lucca, riducendo la quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base di tutte le argomentazioni illustrate nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio”;
Per gli appellati: “Voglia la Corte ecc.ma, revocato il provvedimento di parziale inibitoria emesso nel sub-procedimento iscritto al n. 2015-1 R. G., respingere l'appello avversario perché infondato, confermando in ogni suo punto e capo l'ordinanza impugnata, con pieno accoglimento di ogni domanda proposta dai concludenti;
con vittoria di spese e onorari anche di questo grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a seguito di ATP promosso ai sensi dell'art. 696 bis
c.p.c., , e rispettivamente Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4 marito, fratello e sorelle di agirono in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca Persona_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell' Parte_2 per l'errore diagnostico compiuto dai medici del Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale di Lucca in occasione del ricovero della loro congiunta, con condanna della struttura al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti al successivo decesso della stessa, avvenuto in data 29.04.2016.
A fondamento della domanda, i ricorrenti esposero che l'1/1/2016 accusando Persona_1 forti e continui dolori alla testa, soprattutto nella zona sovra-orbitaria destra, era stata condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca ove venne visitata, sottoposta ad una
T.A.C. del cranio e ad una visita neurologica, con dimissioni lo stesso giorno senza alcuna specifica indicazione. Il giorno seguente, manifestando disorientamento e convulsioni, fu nuovamente condotta al P.S. da dove, dopo esecuzione di TC e RMN cerebrale, venne trasferita d'urgenza presso il reparto di Neurochirurgia dell'Azienda Universitaria pagina 2 di 21 Ospedaliera di Pisa, ove giunse in stato di coma con diagnosi di ictus ischemico e fu sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza. Dimessa il 19.04.2016, fu traferita per la riabilitazione all'Ospedale di RG, ove pochi giorni dopo morì.
Ciò premesso, dedussero la responsabilità dell'azienda convenuta, lamentando la commissione di un macroscopico errore diagnostico nel non riconoscere, in occasione del primo ricovero, quella lesione che solo dopo poche ore si sarebbe rivelata essere un gravissimo ictus ischemico, così causando un tardivo intervento terapeutico – chirurgico e, di conseguenza, la morte della congiunta. Chiesero pertanto che l'azienda sanitaria fosse condannata al risarcimento del danno terminale (biologico e morale) subito dalla paziente, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del legame parentale nonché al risarcimento del danno biologico iure proprio.
Nella resistenza dell' il Tribunale di Lucca, previa Parte_2 acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP promosso ante causam, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ed esperimento di una nuova CTU medico-legale, pronunciava l'ordinanza qui impugnata con la quale accoglieva parzialmente le domande dei ricorrenti e condannava l' a pagare a la somma di Parte_3 Controparte_1
€ 400,000,00 (di cui € 300.000,00 a titolo di danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, € 50.000,00, a titolo di danno biologico iure hereditatis e € 50.000,00 a titolo di danno morale iure hereditatis) ed ai la somma di € 100.000,00 ciascuno (a Per_1 titolo di danno iure proprio da lesione del rapporto parentale), oltre rivalutazione ed interessi, spese di lite e di C.T.U.
Avverso la suddetta decisione, proponeva tempestiva impugnazione dinanzi a questa
Corte di Appello l' sulla base di quattro motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze della
CTU laddove il giudice di prime cure aveva escluso il danno da perdita di chance pur essendosi in presenza, alla stregua delle conclusioni peritali, di un'insanabile incertezza sugli eventi conseguenti ad una corretta diagnosi iniziale tant'è che gli stessi periti avevano parlato soltanto di chance di sopravvivenza di difficile quantificazione, il che doveva indurre a ritenere che vi fosse incertezza sull'ipotesi di sopravvivenza qualora al primo accesso al PS i medici avessero sottoposto ad ulteriori indagini la paziente;
a suo modo di vedere, quindi, potevano tutt'al più essere risarcite equitativamente le possibilità
(chances) perdute, purché presentassero la necessaria dimensione di apprezzabilità, pagina 3 di 21 serietà e consistenza e purché ne fosse stata avanzata richiesta, cosa che nel caso di specie non poteva dirsi dal momento che gli attori nel ricorso introduttivo non avevano formulato alcuna domanda in tal senso.
Con il secondo motivo, in alternativa al primo, l'appellante deduceva che, qualora il caso non fosse stato inquadrato come una perdita di chance di sopravvivenza, avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito della riduzione dell'aspettativa di vita per colpa dell'erronea condotta medica, che non aveva causato la morte della paziente che si sarebbe comunque verificata, bensì una riduzione della durata della sua vita e/o una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata;
conseguentemente, diversamente da quanto disposto nell'ordinanza gravata, il risarcimento del danno in favore degli aventi diritto avrebbe dovuto avere come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si era effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato in caso di corretta e tempestiva diagnosi.
Con il terzo motivo, l'appellante in punto di “quantum debeautur”: (i) ribadiva la mancanza di domanda quanto all'eventuale perdita di chance; in ogni caso, invocava il criterio della liquidazione equitativa rapportato alle chance di sopravvivenza che potevano residuare alla de cuius e contestava la risarcibilità del danno iure proprio in favore dei prossimi congiunti;
(ii) chiedeva che, in caso di riduzione dell'aspettativa di vita, il danno fosse liquidato in corrispondenza alle reali aspettative di vita della Per_1 tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quello della sopravvivenza possibile in caso di corretta e tempestiva diagnosi e senza possibilità di riconoscere un danno da perdita del rapporto parentale posto che la morte si sarebbe comunque verificata;
(iii) in ogni caso, contestava la liquidazione del danno iure proprio compiuta dal giudice di prime cure, in carenza di prova circa la qualità di congiunti degli attori nonché dei presupposti richiesti e senza tener conto del sistema a punti previsto dalle Tabelle di Milano 2022; infine, deduceva, quanto al danno iure hereditatis, la mancanza di prova sia della qualità di eredi degli attori sia della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine da parte della de cuius.
Infine, con il quarto motivo, l'appellante contestava la propria condanna al pagamento delle spese di lite deducendo che, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere ad una compensazione delle spese processuali, sussistendo nella specie le “gravi ed eccezionali ragioni”, di cui all'art. 92, co.
2, c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 11, della legge 96/2009.
pagina 4 di 21 Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata, in accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, i quali contestavano, in fatto ed in diritto, le censure mosse dall'appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese del grado.
In data 26.4.2023, veniva emessa dal Collegio ordinanza con cui, a parziale conferma del provvedimento presidenziale di sospensione emesso inaudita altera parte il 3.2.2023, era accolta l'istanza di inibitoria “nei limiti dell'importo pari alla metà della condanna nel merito e sulle spese processuali riconosciuta in primo grado”.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 13.2.2024
(in esito all'udienza a trattazione scritta dell'8.2.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 26/27.6.2025
(all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sulle risultanze medico-legali e sulla responsabilità dell' . Parte_3
Prima di addentrarsi nell'esame dei motivi di appello, pare utile al Collegio soffermarsi sui risultati della CTU esperita in primo grado.
Nella consulenza neuroradiologica svolta dal dott. , ausiliario del CTU, sulla Per_2 base delle immagini della TC del cranio-encefalo eseguita in data 01.01.2016, della successiva TC del 02.01.2016, e della RM effettuata nella stessa data, si dà conto
“dell'oggettiva omessa diagnosi precoce e del conseguente ritardo diagnostico radiologico di circa 12 – 15 ore della trombosi venosa corticale dell'infarto ischemico nascente ad essa correlato;
ma anche di come, dal punto di vista neuroradiologico, la revisione globale delle indagini prodotte consenta di ritenere che il complessivo ed esteso processo trombotico venoso superficiale e durale fosse già allora in atto e, quindi, antecedente a qualsiasi atto medico e, in particolare, al primo esame TC (1). Parimenti antecedente risulta anche il nascente danno ischemico venoso frontale dx non rilevato nella prima TC
pagina 5 di 21 (1), mentre l'infarcimento emorragico evidenziato nell'esame RM (3) è certamente ed ovviamente successivo. Ragionando controfattualmente, pare inoltre ragionevole far presente che, se nel primo esame TC fosse stata rilevata la presenza di una trombosi venosa corticale e di un infarto ischemico nascente, la TE sarebbe stata sottoposta
a tutti gli accertamenti clinici e (neuro)radiologici (TC con MdC e/o RM) del caso per confermarla e precisarne il tipo (superficiale e/o profonda e/o durale) ed il grado di estensione per procedere alle conseguenti terapie in un quadro, come detto, già caratterizzato da un importante impegno occlusivo venoso superficiale e durale e da un iniziale danno parenchimale di tipo infartuale ischemico nascente (…)”.
Ciò premesso, il CTU, sotto l'aspetto strettamente clinico, analizzando il referto del P.S. dell'Ospedale di Lucca dell'1.01.2016, ha evidenziato che “le annotazioni anamnestiche appaiono insufficienti e presumibilmente avrebbero dovuto essere approfondite, quanto meno acquisendo ulteriori informazioni sulle cause e sulla cronologia dell'episodio di embolia (polmonare) per il quale la p. era stata posta in terapia anticoagulante con
Coumadin; sarebbe stato quindi possibile acquisire eventuali informazioni sulle motivazioni della sospensione della terapia anticoagulante e, soprattutto, che questa era stata introdotta a causa di un difetto congenito della coagulazione, in quanto portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione, già nota alla p. dal 2014, a cagione della quale, nel passato aveva presentato reiterati episodi di tromboflebite ed un episodio di embolia polmonare. Al P.S. di Lucca si è “preso nota” che la p. aveva avuto in passato un episodio di embolia e che avesse sospeso il Coumadin. Tuttavia a parere del sottoscritto la circostanza avrebbe dovuto essere indagata in maniera più approfondita. Un più accurato inquadramento del caso avrebbe presumibilmente aiutato il neurologo, che focalizzò la sua attenzione più sugli aspetti Reumatologici che a quelli strettamente
Neurologici, ed il radiologo ad esaminare più approfonditamente le immagini ed a fornire una diagnosi corretta”.
Sotto l'aspetto radiologico, il CTU ha quindi rilevato che “dalla consulenza
Neuroradiologica redatta dal Dott. , le immagini della TC iniziale documentano Per_2 due reperti apprezzabili ed esattamente un primo reperto rappresentato da un'alterazione morfodensitometrica lungo la convessità del lobo frontale dx., ed un secondo aspetto, a carico dei seni sigmoideo e trasverso di dx. e del seno sagittale superiore. Il primo reperto è suggestivo di un infarto venoso da flebotrombosi corticale;
la diagnosi poteva non essere agevole, ma avrebbe comunque dovuto indurre lo
pagina 6 di 21 Specialista ad annotare la presenza delle alterazioni in questione, per consentire ai medici del PS di disporre gli approfondimenti diagnostici del caso (ev. TC con mezzo di contrasto, RM). Il secondo reperto morfodensitometrico rilevabile alla TC dell'1.01.2016 è rappresentato da un'iperdensità lungo il decorso dei segni sigmoideo e trasverso di dx oltre che del seno sagittale superiore;
questa seconda alterazione è di più difficile rilevazione con un criterio valutazione “ex ante”, perché l'aspetto densitometrico non consente di individuare visivamente una significativa differenza tra i seni durali trombizzati e quelli indenni. Pertanto, a parere dell'Ausiliario Neuroradiologo, nella prima
TC dell'1.01.2016 le lesioni a carico del distretto frontale dx. erano presenti ad avrebbero potuto (e dovuto) rilevarsi, mentre quelle a carico dei seni durali lo sarebbero state solo se fossero seguiti ulteriori accertamenti neuroradiologici (…) Si trattava in sostanza di un esteso processo trombotico che interessava fin dal 01.01.2016 più seni durali ed esattamente il seno sagittale superiore e trasverso e sigmoideo di dx., con relativo golfo della giugulare”.
Ha quindi affermato che: “In considerazione dell'analisi delle immagini e della sequenza degli eventi, si può pertanto affermare con ragionevole certezza che non solo la trombosi venosa superficiale, ma anche l'estesa occlusione delle strutture durali erano in atto già antecedentemente alla prima TC e non successivamente. Inoltre, dal punto di vista del danno parenchimale, anche l'infarto venoso risulta antecedente alla prima TC, mentre
l'ematoma iperacuto rilevato dalla RM del 2.01.2016 rappresenta la complicanza finale della grave alterazione emodinamica creatasi a causa della estesa trombosi venosa corticale e durale e del conseguente ostacolato deflusso del circolo venoso cerebrale”.
Dopo aver poi evidenziato che le raccomandazioni per il trattamento dell'ictus esistenti nel 2016 indicavano in 4-5 ore dall'insorgenza dei sintomi il tempo massimo entro cui attuare un trattamento urgente di trombolisi, il CTU ha quindi concluso: “al momento della TC dell'1.01.2016 la trombosi dei seni venosi era già in atto e quindi una eventuale terapia anticoagulante sarebbe stata comunque tardiva;
pertanto, il riconoscimento precoce delle alterazioni densitometriche non avrebbe comunque consentito l'adozione di misure terapeutiche idonee ad assicurare la completa risoluzione del quadro. Deve tuttavia essere osservato che la ritardata diagnosi ha comportato il rientro della p. al proprio domicilio senza alcuna terapia, ciò che verosimilmente ha provocato
l'estensione del processo trombotico e la conseguente evoluzione del quadro, che ha poi reso necessario il trasferimento in Neurochirurgia ed il successivo trattamento
pagina 7 di 21 chirurgico. Pertanto, a parere dello scrivente l'eventuale assunzione di misure terapeutiche (rappresentate da terapia anticoagulante) considerando la gravità ed estensione del danno neurologico, non avrebbe potuto evitare alla paziente una grave emiplegia sinistra, ma assai verosimilmente avrebbe concesso alla p. maggiori chances di sopravvivenza.”
Quindi, in ordine al quesito relativo alla sussistenza di nesso causale tra l'errore diagnostico ed il decesso della paziente, ha così risposto: ”La revisione delle immagini della TC del 01.01.2016, alla luce della successiva evoluzione del quadro, documentato dalla successiva TC del 02.01.2016 e della RM eseguita poco dopo, ha consentito all' di ritenere che il processo trombotico dei Controparte_5 Per_2 seni venosi fosse già in atto fin dall'epoca del primo accertamento, ciò che non avrebbe consentito di instaurare una terapia anticoagulante tempestiva, entro cioè le 4 – 5 ore ritenute “il limite” per conseguire un adeguato risultato funzionale;
è infatti “molto più probabile che non” che la p., sopravvivendo, avrebbe presentato gravi esiti neurologici, rappresentati da un quadro di emiplegia. È peraltro verosimile che
l'adozione di precoci misure terapeutiche avrebbe consentito alla p. elevate
“chances” di sopravvivenza, di difficile quantificazione percentuale, anche in considerazione del coesistente difetto della coagulazione e dell'episodio di embolia polmonare”.
Analoghe considerazioni si rinvengono nella precedente CTU svolta in ATP, acquisita agli atti del giudizio, dove si legge che “il primo esame TAC eseguito il 1.1.2016, è stato refertato come “normale”. Non è stata annotata la seppur tenue e modesta area ipodensa frontale destra corticosottocorticale con lieve minor visualizzazione degli spazi subaracnoidei limitrofi e stria spontaneamente iperdensa a sede frontale anteriore. Tale quadro, in base al referto rilasciato, non è stato evidenziato. In questa fase poteva non essere possibile una diagnosi certa. Tuttavia il quadro suddetto avrebbe dovuto essere evidenziato e, a maggior ragione in presenza di una storia clinica pregressa di fenomeni trombotici e terapia con Coumadin di recente sospesa, si sarebbe dovuto approfondire il percorso diagnostico presso l'Ospedale stesso o presso altro Ospedale con migliore attrezzatura, e/o richiedere un consulto da parte di neuroradiologo, anche per via telematica. Questo omissione diagnostica, con mancata evidenziazione di una possibile patologia trombotica, confermata (ormai tardivamente) da TC e Rm eseguiti il giorno successivo, ha condotto ad una emorragia, trattata con tempestività, complicata da
pagina 8 di 21 embolia polmonare, e risultata fatale. (…) l'identificazione del quadro radiologico, e la prosecuzione di accertamenti mirati, oltre all'osservazione clinica in regime di ricovero, avrebbe permesso di instaurare idonea terapia che, con buona possibilità, avrebbe evitate le più gravi complicanze. Il ritardo diagnostico è stato quindi fatale. Le chance di sopravviveva sarebbero state elevate, anche se risulta difficile dire quali reliquati, dal quadro iniziale, avrebbero potuto residuare”.
Alla luce delle suesposte risultanze medico-legali, l'errore diagnostico è dimostrato.
Quanto alla difficoltà di diagnosi evidenziata dall'appellante e alla pretesa normalità casistica in cui rientrerebbe il ritardo diagnostico di un solo giorno dal primo accesso al
P.S., si rileva che, come emerso dalle valutazioni della CTU svolta nel corso del primo grado, una corretta interpretazione delle alterazioni tomodensitometriche disponibili alla prima TC avrebbero consentito, se non la diagnosi immediata, almeno l'indicazione ad effettuare approfondimenti diagnostici mirati, che avrebbero condotto alla diagnosi di certezza. Anche in sede di ATP si è evidenziato che la ipodensità in sede frontale sottocorticale a destra, pur se tenue, era presente e si accompagnava ad una minor evidenza degli spazi subaracnoidei frontali a destra e a piccole iperdensità a sede frontale alta a destra: “Tali reperti, che peraltro non risultano refertati, ed in particolare la tenue ipodensità frontale destra (…) necessitavano di ulteriori indagini clinico-bioumorali e radiologiche, considerando anche la pregressa patologia tromboembolica presente in anamnesi e la recente sospensione della terapia anticoagulante (…)”.
Altrettanto pacificamente, sotto il profilo del nesso causale, è emerso come la conseguente mancata somministrazione di terapia anticoagulante abbia condizionato negativamente l'evoluzione della patologia provocando l'estensione del processo trombotico e la conseguente evoluzione del quadro (cfr. anche pag. 55 dell'ATP: “doveva essere prudenzialmente instaurata l'opportuna terapia anticoagulante che nella quasi totalità dei casi è risolutiva (relativamente alla sopravviveva) a patto che sia instaurata precocemente”).
A fronte di tale quadro di elementi, che depone univocamente per la responsabilità dell' sono state formulate solo generiche contestazioni da Parte_4 parte dell'appellante non trasfuse in specifici motivi di appello e come tali inammissibili, prima ancora che infondate.
2. Sulle conseguenze dannose
pagina 9 di 21 Vengono in rilievo i primi due motivi di appello con i quali l'appellante si duole del mancato inquadramento dell'evento di danno, in prima battuta, come danno da perdita di chance (1° motivo), e, in subordine, come danno da perdita anticipata della vita (2° motivo).
Il primo motivo è infondato.
Nel caso di pecie, può ritenersi accertato che l'errore diagnostico abbia impedito alla di sopravvivere all'attacco ischemico. Per_1
Tale conclusione si trae, gioco-forza, dalle conclusioni dei periti, i quali hanno evidenziato che se, alla luce dei reperti strumentali dell'1.1.2016, si fosse, come dovuto, approfondita l'indagine clinica ed instaurata tempestivamente l'opportuna terapia anticoagulante, la paziente “più probabilmente che non” sarebbe sopravvissuta, anche se non si sarebbe potuta evitare alla stessa una grave emiplegia sinistra.
Non erra, pertanto, il giudice di prime cure quando afferma: “Da quanto sopra esposto emerge che, in relazione alle “elevate”, pur se non percentualmente affermate, possibilità di sopravvivenza in caso di correttezza della prima diagnosi, erroneamente attribuita a
“cefalea”, può dirsi conseguita la prova del nesso causale tra il comportamento omissivo del personale medico addetto alla diagnosi radiologica e l'evento dannoso (cfr. Cass. n.
8114/2022).”.
In senso contrario, non vale osservare che il CTU ha fatto riferimento alla perdita di chance di sopravvivenza.
Infatti, la perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025), laddove invece nel caso di specie risulta certo, alla stregua della regola di funzione della preponderanza dell'evidenza, che senza l'errore diagnostico, la Per_1 sarebbe sopravvissuta.
Ciò è da dirsi sia in relazione alle conclusioni formulate dal CTU, dott. , il quale ha Per_3 evidenziato che l'adozione di precoci misure terapeutiche avrebbe consentito alla paziente elevate “chances” di sopravvivenza, e quindi un'elevata probabilità di evitare la morte, che si è invece verificata, e sia in relazione alle conclusioni formulate in sede di
ATP, dalle quali parimenti emerge che un'opportuna terapia anticoagulante nella quasi pagina 10 di 21 totalità dei casi – e quindi più probabilmente che non - è risolutiva relativamente alla sopravviveva.
Tali considerazioni destituiscono di fondamento i contrari rilievi dell' Parte_1
Nel caso di specie, infatti, non può parlarsi – come pretenderebbe di fare l'appellante quando invoca il concetto di chance – di un evento di danno incerto in quanto, al contrario, in termini probabilistici risulta che la sarebbe sopravvissuta se la Per_1 patologia trombotica fosse stata adeguatamente diagnosticata e trattata.
Per contro, è invece corretto discorrere di perdita anticipata della vita in quanto gli accertamenti medici esperiti hanno consentito di appurare che la sarebbe sì Per_1 sopravvissuta ma “molto più probabilmente che non” avrebbe presentato gravi esiti neurologici, rappresentati da un quadro di emiplegia grave, non dipendente dall'errore medico, con un range di sopravvivenza che i CC.TT.UU. hanno valutato di difficile quantificazione percentuale ma che, sulla base dei dati a disposizione, è da stimarsi sicuramente inferiore a quello della vita media di un soggetto dell'età della Per_1 essendo la stessa portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione
(protrombina) che – stando a quanto accertato in sede di CTU – “è un precursore della trombina, Vit. K dipendente, che è l'enzima terminale della cascata coagulativa. Una mutazione di uno o di entrambi i geni protrombinici alla posizione 20210 comporta un aumento dei livelli ematici della protrombina e conseguente aumento del rischio di tromboembolismo venoso”, tant'è che già nel passato la stessa aveva presentato reiterati episodi di tromboflebite ed un episodio di embolia polmonare.
Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di gravame non coglie nel segno in quanto il primo giudice ha qualificato l'evento di danno occorso alla proprio come “perdita Per_1 anticipata della vita”, quale conseguenza “più probabile che non” dell'omessa tempestiva diagnosi, evidenziando come nella fattispecie si fosse in presenza “di una effettiva riduzione della vita della paziente e di un effettivo peggioramento, percepito, della qualità della stessa”, causalmente imputabile alla mancata corretta diagnosi, in ossequio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in forza del quale “il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla pagina 11 di 21 certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 28993 del
11/11/2019).
Per contro, il rilievo secondo cui il danno in favore degli aventi diritto avrebbe dovuto avere come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si era effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato in caso di corretta e tempestiva diagnosi, investe il diverso aspetto della quantificazione del danno, che verrà esaminato nel successivo paragrafo.
3. Sulla quantificazione del danno
Viene in rilievo il terzo motivo di appello, che risulta fondato, per quanto di ragione.
Preliminarmente debbono essere disattesi i rilievi di parte appellante secondo cui non vi sarebbe danno in difetto di prova del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e la morte che si sarebbe comunque verificata. Come anticipato, infatti, è emersa la prova che in assenza dell'errore medico la sarebbe “più probabilmente che non” Per_1 sopravvissuta e tanto basta per ritenere responsabili della perdita anticipata del rapporto parentale i sanitari dell'Ospedale di Lucca.
3.1 Il danno iure proprio
Tralasciando, pertanto, le censure formulate sul presupposto che il danno sia da qualificare in termini di perdita di chance – che si profilano in radice infondate atteso il non condivisibile inquadramento di partenza - l'appellante si duole, in subordine, che il giudice di prime cure abbia erroneamente trascurato di considerare lo scarto tra vita effettiva e vita possibile e deduce che il danno iure proprio da riduzione dell'aspettativa di vita della congiunta avrebbe dovuto essere liquidato in corrispondenza alle reali aspettative di vita della tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della Per_1 sopravvivenza effettiva e quello della sopravvivenza possibile in caso di corretta e tempestiva diagnosi, previa eventuale integrazione della CTU al fine di formulare una concreta previsione di sopravvivenza.
La doglianza coglie nel segno.
Il Collegio osserva che nel caso di specie si discorre di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non pagina 12 di 21 imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce
(invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023).
In altri termini, siamo in presenza di un danno da perdita del rapporto parentale, e, in particolare, di un danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti.
Tale danno dovrà, quindi, essere commisurato al tempo di vita che i congiunti avrebbero
“più probabilmente che non” vissuto con il loro familiare, è che è stato ingiustamente sottratto a causa dell'errore medico.
Il Collegio conviene poi con l'appellante in ordine al fatto che la quantificazione compiuta nell'ordinanza impugnata non consenta di comprendere esattamente il criterio di calcolo adottato, posto che non è stato neppure esplicitato il punteggio considerato in applicazione delle Tabelle di Roma a cui il primo giudice ha fatto riferimento.
A questa Corte pare peraltro opportuno applicare le Tabelle di Milano, aggiornate all'anno
2024, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza della
Suprema Corte n. 12408 del 07 giugno 2011, rappresentano criterio di riferimento utilizzabile su tutto il territorio nazionale e in grado quindi di garantire uniformità di giudizio in casi analoghi.
Applicando il sistema “a punti” ivi previsto per la perdita del rapporto parentale
(punto base € 3.911,00) e fratello/sorella (punto base €1.698,20), si Persona_4 perviene ai seguenti risultati: per (marito): totale punti 56 (12+12+16+0+16) x punto base € Controparte_1
3.911,00 = € 219.016,00; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto
“D” (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 16 punti dei 30 in relazione al punto E
(qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori;
per (fratello): totale punti 34 (8+10+0+12+4) x punto base € 1.698,20 = € CP_3
57.738,80; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto “C” (convivenza) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 4 punti dei 30 in relazione pagina 13 di 21 al punto E (qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori;
per (sorella): totale punti 32 (8+8+0+12+4) x punto base € 1.698,20 = Controparte_2
€ 54.342,40; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto “C”
(convivenza) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 4 punti dei
30 in relazione al punto E (qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori;
per (sorella): totale punti 34 (8+10+0+12+4) x punto base € 1.698,20 = Controparte_4
€ 57.738,80; non è stato assegnato alcun punteggio in relazione al punto “C”
(convivenza) in quanto non si dispone del dato;
mentre sono stati assegnati 4 punti dei
30 in relazione al punto E (qualità ed intensità della relazione affettiva) perché non si dispone di più specifici indicatori.
Ciò premesso, occorre tuttavia considerare che le Tabelle di Milano sono parametrate su di un'aspettativa di vita media, pari nel 2016 per le donne ad anni 85,1 in base agli indicatori ISTAT, laddove nel caso di specie, come evidenziato nel precedente paragrafo una tale previsione di vita non era “più probabilmente che non” formulabile nei confronti della portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione e con una storia Per_1 clinica pregressa di fenomeni trombotici.
Quanto alla verosimile concreta aspettativa di vita della entrambi i CTU, sia in Per_1 sede di ATP che in sede di successiva consulenza medico legale, sebbene abbiano parlato di “più che probabile che non” sopravvivenza della paziente in caso di corretta diagnosi, non hanno saputo quantificare in termini certi la durata del periodo di sopravvivenza della stessa, qualora non vi fosse stato l'errore medico.
Ne deriva che, verosimilmente, un ulteriore approfondimento istruttorio non consentirebbe di disporre di elementi di valutazione più precisi di quelli già acquisiti;
donde, un'integrazione della CTU prorogherebbe soltanto i tempi di definizione della lite con risultati di assai dubbia utilità.
In una situazione di tal fatta, l'adeguamento degli importi risultanti dall'applicazione delle tabelle di Milano anno 2024 non può che avvenire attraverso il ricorso al criterio equitativo, con un abbattimento che, avuto riguardo alle evidenziate condizioni della paziente e alle conseguenti non elevate prospettive di vita della stessa, si reputa equo determinare in ragione della metà, pervenendosi ai seguenti importi, già attualizzati:
(marito): € 109.508,00 (€ 219.016/2); Controparte_1 pagina 14 di 21 (fratello): € 28.869,40 (€ 57.738,80/2); CP_3
(sorella): € 27.171,20 (€ 54.342,40/2); Controparte_2
(sorella): € 28.869,40 (€ 57.738,80/2). Controparte_4
Quanto alla dedotta mancanza di prova del rapporto di parentela esistente tra gli appellati e la de cuius, la contestazione tardiva dell legittima la Parte_3 produzione della certificazione anagrafica nella presenta sede, da cui emerge il rapporto di coniugio con il e la consanguineità con i CP_1 Per_1
È poi l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21339 del
25/07/2025).
3.2. Il danno iure hereditatis
Il giudice di prime cure ha accertato in favore del marito della , Per_1 Controparte_1 il danno biologico terminale, liquidandolo in € 50.000,00, ed il danno morale terminale, determinandolo in ulteriori € 50.000,00.
Preliminarmente, va disatteso il rilievo dell'appellante secondo cui il non CP_1 avrebbe dimostrato la propria qualità di erede della Invero, da un lato, non è Per_1 stato contestato in primo grado – ed è stato comunque provato attraverso la documentazione prodotta nel presente grado di appello – il rapporto di coniugio tra il ricorrente e la dall'altro, è sufficiente che il , in quanto chiamato Per_1 CP_1 all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.
L'appellante ha impugnato il capo dell'ordinanza relativo al danno iure hereditatis rilevando che il danno “terminale/catastrofale” consiste nello stato di sofferenza spirituale o intimo patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita e che trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l'an occorre la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine, mentre una tale prova non sarebbe stata fornita.
Il Collegio osserva che il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la pagina 15 di 21 consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Orbene, non pare a questa Corte che il motivo di appello involga la liquidazione del danno biologico avendo l'appellante contestato l'esistenza della sofferenza morale legata alla consapevolezza dell'ineluttabilità della fine, e quindi il danno catastrofale, che nel caso di specie – a suo dire – difetterebbe.
Ciò premesso, il motivo va disatteso.
Invero, dalle relazioni di CTU depositate in atti emerge che la dopo le dimissioni Per_1 dall'UO Anestesia e Rianimazione dell'AOUP, fu trasferita alla SOD Gravi Cerebro-Lesioni dove l'esame obiettivo all'ingresso era così descritto: “…Pz. vigile, collaborante, orientata nello spazio e parzialmente orientata nel tempo. : ASsx. plegico, CP_6 con limitazione dell'escursione articolare della spalla ed atteggiamento in pronazione dell'avambraccio, dolorabile alla mobilizzazione passiva. All'ASdx presenti movimenti attivi volontari in tutti i segmenti, funzionali, ipostenici. AAII: AIsx plegico con atteggiamento in flessione plantare della caviglia, quasi totalmente riducibile. All'AIdx presenti movimenti attivi a livello dell'anca e del ginocchio. Atteggiamento in flessione plantare del piede, non riducibile alla mobilizzazione passiva. Non controlla il tronco in posizione seduta;
è in grado di controllare il capo. Si alimenta per os. Pz. portatrice di cannula tracheotomia e CV a permanenza. Presenta LDD sacrale e al tallone sinistro…”. Il
29.03 fu dimessa con diagnosi di: “…disorientamento temporo -spaziale (…) emiplegia sinistra da infarcimento emorragico post-ischemico (…) embolia polmonare in pz. portatrice di mutazione del fattore II di coagulazione…” e fu trasferita alla
[...]
OUP, dove dal diario clinico relativo alla degenza, risulta, tra Controparte_7
l'altro: “…Valutazione neuropsicologica all'ingresso (30.03.16): Comprensione verbale
è possibile per frasi contigue. Produzione verbale sufficientemente articolata e possibile per frase. Eminegligenza per lo spazio sinistro ed emianopsia per il campo sinistro. Presenta buone abilità di memoria anterograda. Parzialmente consapevole
pagina 16 di 21 delle difficoltà percettivomotorie…”. Il 19.04 fu trasferita presso il Presidio Ospedaliero di
RG per la prosecuzione del percorso riabilitativo, dove alla dimissione il quadro clinico era così descritto: “…Lievemente migliorato il controllo del tronco da seduta, per cui è in grado di stare in carrozzina per diverse ore al giorno (carrozzina posturale). Le LDD sacrale e al tallone sinistro sono cicatrizzate. Si è ridotto il dolore agli arti superiori. Si alimenta per os con dieta frullata e liquidi addensati. Abbiamo deciso di non togliere il CV
a permanenza (ultimo cambio il 18.04) per una più facile gestione da parte dei caregiver in relazione allo stato funzionale attuale. I passaggi posturali vengono effettuati con utilizzo di un sollevatore…”.
Il CTU, dott. , a pagina 22 della relazione a sua firma, afferma che la Nel Per_3 Per_1 ricovero dal 29.03 al 19.04 all'esame obiettivo risultava “vigile, collaborante, orientata nello spazio e parzialmente orientata nel tempo” ed appariva in grado di riferire i propri sintomi. Si alimentava per os con dieta frullata e liquidi addensati;
anche durante il successivo ricovero presso l'Ospedale di RG era ritenuta “vigile e collaborante”. Si può pertanto ritenere che in questa fase la p. abbia avuto consapevolezza della compromissione del proprio stato di salute. Analogamente nella relazione di ATP, a pag.
53 e ss. il CTU segnala: “Alla dimissione si alimentava per os con dieta frullata e liquidi addensati (per disfagia). Si suppone quindi fosse in grado di comprendere le proprie condizioni di salute, almeno in modo parziale. All'ingresso al P.O. Valle di Serchio S.O.
San CE RG, per il percorso riabilitativo, era descritta come vigile e collaborante. Ma durante la degenza le condizioni di salute subivano un decremento (…)”.
Se ne deduce, per un verso, il grave quadro clinico, caratterizzato da emiplagia, difficoltà percettivomotorie e da difficoltà di controllo del tronco, disorientamento temporo-spaziale, necessità di utilizzare un sollevatore per i passaggi posturali, e, per altro verso, la consapevolezza, desumibile dallo stato di coscienza che appare sufficientemente conservato nella (vigile, collaborante e in grado di comprendere Per_1 le proprie condizioni), della grave compromissione del proprio stato di salute e del progressivo decadimento delle proprie condizioni ineluttabilmente declinanti verso l'exitus, accompagnato dall'intima presumibile sofferenza nel vedere avvicinarsi il momento della propria fine.
4. Sulle spese di lite
pagina 17 di 21 Il quarto motivo di gravame rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali, che si impone in conseguenza della riforma parziale dell'ordinanza impugnata.
Come noto, infatti: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto in base al quale,
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del
17/04/2024).
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 essendo stata prestata assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale;
tuttavia, poiché la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima, si ritiene di applicarla solo per le spese del giudizio di appello e non anche per quelle relative al procedimento di ATP e di primo grado.
Ciò premesso, dall'esito complessivo del giudizio emerge che i ricorrenti/odierni appellati hanno visto accolte in misura largamente inferiore alle loro richieste le rispettive domande risarcitorie e hanno visto respinte le voci afferenti al danno biologico proprio;
il pagina 18 di 21 che, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr.
Cass. S.U. 32601/2022), induce a ravvisare l'esistenza di presupposti idonei per una parziale compensazione, che risulta equo determinare nella misura 1/2, in relazione all'economia complessiva del giudizio.
In definitiva, la liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (determinato come sopra) e, quindi, dello scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, l'impegno difensivo (medio) prestato e le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 3.827,20,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase di istruttoria, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio,
€ 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi € 22.907,20 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione e €
5.103,00 per la fase decisoria, oltre € 8.590,00 ex art. 4, comma 2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
In base al principio di causalità, si ritiene invece di porre integralmente a carico dell' appellante le spese delle consulenze svolte, nelle misure già liquidate in atti. Pt_1
5. Sulla domanda di restituzione
L' appellante, come da quietanza di avvenuto pagamento prodotta in atti, ha Pt_1 dimostrato di aver corrisposto ai ricorrenti/odierni appellati l'importo complessivo di €
432.424,67, e ha chiesto la restituzione dell'intera somma, con interessi e rivalutazione.
La domanda di restituzione può essere accolta solo nei limiti in cui, a seguito della rideterminazione delle poste risarcitorie, avvenuta in accoglimento parziale del terzo motivo di appello, risulti un'eventuale eccedenza in favore dell' Parte_1
Non spetta la rivalutazione in quanto le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ai sensi del previgente art. 282 cod. proc. civ.,
pagina 19 di 21 che, in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice d'appello, debbono essere restituite costituiscono debito di valuta, sicché trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11143 del
26/10/1995).
Per contro, sono dovuti gli interessi legali, che decorrono non dalla domanda ma dal giorno del pagamento (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019: “In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo
e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dall'
[...] contro l'ordinanza n. rep. 2271/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Lucca in data 14/10/2022, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
1. ridetermina gli importi risarcitori a titolo di danno iure proprio da perdita anticipata del rapporto parentale nelle seguenti misure:
€ 109.508,00, in favore di;
Controparte_1
€ 28.869,40, in favore di CP_3
€ 27.171,20, in favore di Controparte_2
€ 28.869,40, in favore di Controparte_4 fermo il resto;
2. dichiara compensate per metà tra le parti le spese relative al procedimento di ATP e quelle relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna l Parte_1
a rimborsare ai ricorrenti/odierni appellati la rimanente metà delle misure intere
[...]
pagina 20 di 21 liquidate in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3. pone le spese di CTU, nelle misure già liquidate, interamente a carico dell
[...]
Parte_1
4. condanna gli appellati a restituire l'eventuale eccedenza tra quanto liquidato e l'importo corrisposto dall'appellante in corso di causa, oltre interessi al tasso di legge dal giorno del pagamento.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 27/11/2025, su relazione della dott.ssa MA ER RO.
Il Consigliere est.
MA ER RO
La Presidente
AN MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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