Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è legittimo il sequestro di titoli obbligazionari costituiti in pegno regolare, che si configura nel caso in cui difetti il conferimento alla banca della facoltà di disporre del relativo diritto. (Nel caso di specie la S.C., rilevando che il contratto di pegno prevedeva l'utilizzo della dizione "può far vendere", ha rigettato il ricorso della banca che riteneva invece sussistente l'ipotesi del pegno cosiddetto irregolare, precisando che tale istituto si configura solo quando sia conferito espressamente alla banca il potere dispositivo sui titoli dati in pegno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 38824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38824 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
38824-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/03/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI -Presidente- Sent. n. sez. 707/2017 MIRELLA CERVADORO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA PELLEGRINO N.51677/2016 SERGIO BELTRANI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. avverso il decreto del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Pietro Gaeta, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con decreto n. 21/2016 emesso in data 20 ottobre 2016, la Corte di Appello di Bari, Sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trani il 27 giugno 2016, dichiarando inammissibile il ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena con cui si chiedeva la "revoca del sequestro" di alcuni titoli bancari trattenuti in pegno, titoli descritti in dettaglio a pag. 2 del decreto impugnato.
2. Ricorre per cassazione l'istituto Banca Monte dei Paschi di Siena deducendo: 1) violazione dell'art. 27, comma 1, D.lgs. n. 159/2011, in quanto il Tribunale di Trani, a prescindere dalla natura della garanzia, avrebbe avuto l'obbligo di comunicare al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il provvedimento di confisca n. 36/2016 in ragione del potenziale ed astratto interesse di quest'ultima; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1851 c.c., in quanto le varie lettere di pegno nelle quali la Jayne Sport s.r.l. attribuiva all'istituto bancario la facoltà di poter disporre dei titoli obbligazionari in conformità a quanto stabilito dall'art. 1851 c.c. avrebbero dovuto considerarsi parti integranti del contratto costitutivo del pegno, con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe dovuto essere qualificato quale pegno irregolare;
3) violazione dell'art. 24, D.lgs. n. 159/2011, in quanto la Jayne Sport s.r.l., stante la dedotta natura irregolare del pegno, non poteva dirsi titolare delle obbligazioni pignorate né poteva ritenersi che tale società ne avesse la mera disponibilità, come ampiamente dimostrato non solo astrattamente nelle indicazioni delle lettere di pegno, ma anche concretamente con l'accredito del valore dei titoli obbligazionari che l'Istituto bancario ebbe ad eseguire su un partitario (conto interno alla Banca) infruttifero ed indisponibile per il debitore. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con immediata revoca del provvedimento di confisca e dissequestro dei titoli obbligazionari. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati e, pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2. In primo luogo, appare dirimente per la vicenda in esame la questione della natura del pegno costituito. Sul punto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha 1 chiarito che "il pegno di un libretto di deposito bancario, costituito a favore della banca depositaria, o di certificati di deposito al portatore, emessi dallo stesso creditore pignoratizio, si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5290/2006; Sez. I, sent. n. 3794/2008; nonché, da ultimo, in materia di fallimento ed altre procedure concorsuali, Cass. civ., Sez. I, sent. n.16618/2016, Rv. 640911-01). Alla luce di tali principi, la qualificazione operata dalla Corte d'Appello di Bari del pegno in oggetto come pegno regolare è corretta. I giudici di merito hanno infatti privilegiato il dato oggettivo ed inequivoco della formulazione letterale della specifica clausola contrattuale, da cui si evidenzia come non fosse stato conferita all'istituto bancario alcun generale potere dispositivo sui titoli stessi. Ed, invero, l'utilizzo della dizione "può far vendere" rimanda inequivocabilmente alla mancanza di un potere dispositivo diretto dell'istituto bancario con riguardo ai beni mobili oggetto del pegno, dovendo, lo stesso, in caso di inadempimento dell'obbligazione originaria, attivare la procedura di vendita della cosa pignorata ai sensi degli artt. 2796 e ss., propria del pegno regolare. Il tipo di garanzia costituita nel caso di specie va, dunque, ricondotto ad un ordinario pegno regolare. A fronte di tale elemento, le ritenute "concessioni" da parte della Jayne Sport s.r.l., asseritamente attributive di un potere di disposizione illimitato all'istituto bancario, sono insussistenti e comunque inidonee, nella loro equivocità letterale, a modificare unilateralmente (e secondo la sola prospettiva ermeneutica coltivata dal creditore garantito) le clausole contrattuali.
3. La manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso si riverbera sulla doglianza processuale, articolata nel primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente istituto lamenta violazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 159/2011, per l'omessa informazione al terzo creditore (l'istituto bancario) dell'inizio della procedura di confisca, ai fini dell'intervento processuale e dell'esplicazione del diritto di difesa. La decisione del giudice di merito è corretta, in quanto l'acclarata appartenenza dei beni mobili pignorati al debitore pignoratizio destinatario del provvedimento ablatorio rende del tutto carente di interesse l'attuale ricorrente in ordine al diritto processuale all'intervento. Oltretutto, il mancato avviso ai fini della partecipazione alla procedura di prevenzione in nessun caso conseguirebbe l'effetto della nullità del provvedimento ablatorio, quanto, al più, la legittimazione alla rei vindicatio del bene medesimo in executivis.
4.Il terzo motivo di ricorso costituisce una variante argomentativa del secondo e, pertanto, deve ritenersi assorbito. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che 2 dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili - di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Così deliberato, il 28.3.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Mirella Cervadoro Giovanni Diptallevi totallow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 4 AGO. 2017 IL Cancelliere CANCEL. Claudia Pianelli 3