Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1273
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La Corte prende atto della cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. La legge regionale invocata dalla Regione non può avere efficacia retroattiva.

  • Accolto
    Illegittimità della retroattività della legge regionale

    La legge regionale non può avere effetti retroattivi a mente dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). La disposizione regionale non può dispiegare effetti retroattivi in quanto non si tratta di legge interpretativa e non vi sono motivi di interesse generale che la giustifichino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1273
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo