CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6594/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004630068000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004630068000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
09420250004630068000, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 8/9/2025 e relativa a tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2020 e 2022.
Ha dedotto non essere dovuta l'imposta oggetto di intimazione di pagamento causa l'omessa notifica degli atti prodromici e la sua intervenuta prescrizione.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione BR ed il concessionario (Ader) si sono costituiti in giudizio (mediante propri dipendenti), resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.
E ciò con la precisazione per cui l'ente impositore ha in ogni caso annullato, in autotutela, la pretesa azionata per l'annualità 2020 (avendo indicato di non poter provare la notifica del previo avviso di accertamento), mentre ha insistito, con le argomentazioni più diffusamente svolte come in atti, per il rigetto dell'opposizione quanto alla pretesa riferita al 2022 sulla scorta di quanto, ad avviso della sua difesa, desumibile della legge regionale n. 56/2023 (cfr. art. 6).
Con successiva memoria di replica parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni, richiamando ed evidenziando quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000: “Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”; pertanto, ha ulteriormente dedotto che la procedura di cui alla legge regionale n. 56/2023, stante quanto previsto dalla legge statuale n. 212/2000, sopra richiamata, deve ritenersi applicabile a far data dall'anno 2024 e non per gli anni d'imposta precedenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della cessata materia del contendere quanto alla tassa chiesta per il 2020 e dichiara, con riferimento alla tassa chiesta per detta annualità, l'estinzione del giudizio.
Quanto all'annualità 2022, il ricorso è meritevole di accoglimento poiché è fondata l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella causa l'omessa notifica del previo avviso di accertamento.
E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria venga assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo non di ossequiare un superfluo formalismo, ma di rendere effettivo ed efficace l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce, per costante e pacifica giurisprudenza, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente (per tutte, Cass. n. 30821/2024).
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume, sulla scorta di una normativa dell'ente da questi approvata successivamente all'anno d'imposta qui in rilievo ed a valere dal 2024, non essere necessaria;
detta omissione comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale normativamente prevista a cui consegue la nullità della
(successiva e qui opposta) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione BR, sostenuto da argomentazioni invero non pertinenti laddove non meramente assertive, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù, come detto, della L.R. n. 56/2023 (art. 6); ciò perché quest'ultima disposizione non può, all'evidenza, dispiegare effetti retroattivi a mente dello stesso statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo considerarlo al pari delle “grida” manzoniane e utile solo alla bisogna, prevede (peraltro con un certo nitore) che <> (art. 3, comma 1), con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all' art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista
(Cass. n. 14950/2024; conf. Cass., Cass. sez. V, 20/02/ 2020, n. 4411 ; Cass. Sez. V. n. 5/06/2023, n. 15698).
Deve rilevarsi, altresì, che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiami espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge dello Stato: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>.
Un richiamo di stile, e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
E proprio con riferimento a tale profilo, occorre considerare quanto segue.
La materia dell'efficacia temporale delle leggi tributarie sia regolata, come detto, dall'art. 3 della legge n.
212/2000, che, al primo comma, stabilisce inequivocabilmente, che - salvo i casi di eccezionali in cui è ammessa l'emanazione di norme interpretative - "le disposizioni tributarie non hanno effetti retroattivi".
Si tratta di disposizione che deve essere interpretata ed applicata alla luce di quanto affermato nell'art. 1 della stessa legge 212/2000, che, al primo comma, prevede che "le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali".
In tal modo il legislatore ha inteso attribuire alle proprie disposizioni di cui alla legge 212/200 il valore di
"principi generali dell'ordinamento tributario".
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576) detta auto- qualificazione "trova puntuale rispondenza nella effettiva natura della maggior parte delle disposizioni stesse, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme della legislazione e dell'ordinamento tributari, nonché dei relativi rapporti".
A queste specifiche "clausole rafforzative" di auto-qualificazione delle disposizioni stesse deve essere attribuito, perciò, un preciso valore normativo ed interpretativo sia perché hanno la funzione di dare attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo statuto sia perché costituiscono "principi generali dell'ordinamento tributario".
Infatti, il legislatore ha espressamente manifestato l'intenzione di attribuire ai principi di cui alle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
Nella categoria dei principi giuridici è insita inoltre - come si coglie agevolmente dal secondo comma dell'art. 12 delle preleggi - la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto. Qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di una disposizione tributaria deve perciò essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi dello statuto del contribuente, cui la legislazione tributaria deve essere adeguata.
Questa prescrizione è diretta a norme successive allo statuto, ma si riflette, in ogni caso, quale criterio interpretativo, persino su leggi tributarie antecedenti allo statuto stesso.
Questo valore ermeneutico dei principi statutari si fonda su due rilievi, "quello, secondo cui l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell'ordinamento tributario", e, quello, diretta conseguenza del primo, "secondo cui (alcuni de)i principi posti dalla legge n. 212 del 2000 - proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme costituzionali - debbono ritenersi " immanenti" nell'ordinamento stesso già prima dell'entrata in vigore dello statuto e, quindi, vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della "interpretazione adeguatrice" a Costituzione: cioè, del dovere dell'interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione" (v., in motivazione, Cass. n. 17576/2002).
Tanto detto, anche l'art. 3 della legge n. 212/2000, in materia di irretroattività delle disposizioni tributarie, deve essere inquadrato nell'ambito del principio enunciato dall'art. 1 della legge ed assume perciò un preciso valore interpretativo, quale criterio per consentire all'interprete di ricavare dalla lettera delle norme il senso che le renda compatibili con i principi costituzionali richiamati nello statuto (sul punto Cass. 3 marzo 2001,
n. 4760).
Il richiamato principio costituisce un valido criterio interpretativo e di orientamento, sicchè ogni qual volta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività ed una che l'escluda, l'interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo statuto del contribuente, e attraverso di esso ai valori costituzionali intesi in senso ampio e interpretati direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo statuto.
L'art. 3 dello statuto del contribuente sull'efficacia temporale, nel senso del divieto della retroattività, delle normative fiscali, si inquadra, del resto, all'interno di un principio più generale di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, e che trova espressione non solo nell'art. 10 che ha per oggetto la tutela dell'affidamento e della buona fede, ma anche (ed esemplificativamente) in una serie di altre norme dello statuto, vale a dire nell'art. 6 sulla conoscenza e la semplificazione degli atti, nell'art. 7 sulla chiarezza e motivazione degli atti stessi, nell'art. 5 sulle informazioni del contribuente, nell'art. 2 sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. L'esame complessivo di queste disposizioni chiarisce che la correttezza e la buona fede nei confronti del contribuente debbono essere osservate dall'amministrazione finanziaria in fase applicativa nonché dallo stesso legislatore tributario all'atto dell'emanazione delle fonti normative, come emerge in particolare dall'art. 2 che detta i criteri di chiarezza e trasparenza che debbono essere osservati nelle disposizioni tributarie, e dallo stesso art. 3 sul divieto di attribuire ad esse efficacia retroattiva. Ne deriva che una disposizione fiscale che abbia anche solo in parte efficacia retroattiva è palesemente contraria ai principi di correttezza nei confronti del contribuente.
Del resto, il principio della tutela della ragionevolezza e dell'affidamento posto legittimamente sulla certezza dell'ordinamento giuridico ha trovato riconoscimento non solo nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 maggio 2003, n. 8146), ma anche in quella della Corte Costituzionale (sentenze n. 211/97, 416/99, 525/2000), ed in quelle della Corte di Giustizia UE (24 settembre 2002, C -255/2000, Società_2 S.p.A. c. Ministero delle Finanze) e della CEDU (30 maggio 2000, Carbonara e Ventura c. Italia).
Occorre poi rilevare come nel caso in esame l'indicata legge regionale (legge di stabilità per il 2024) sia entrata in vigore il 31.12.2023 con il che non è superfluo considerare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale non solo nazionale ma anche, come visto, eurounionale.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti.
Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento statuale, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione
(di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute, si badi, da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo sostanzialmente elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia, secondo una mera petizione di principio, di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al richiamato divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Società_5), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come visto, non applicabile retroattivamente.
Tenuto conto, quindi, delle notazioni che precedono, la Corte così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio, perché cessata la materia del contendere, in relazione alla pretesa fiscale azionata per il 2020;
b) accoglie il ricorso, annullando l'atto opposto, in relazione alla tassa richiesta per il 2022.
Quanto alle spese del giudizio, esse vanno poste a carico della Regione BR in adesione al principio di causalità che presiede alla loro regolazione e la soccombenza dell'ente quanto all'annualità 2022, nonché avuto riguardo alla soccombenza virtuale in relazione alla domanda attorea concernente l'annualità 2020. Le stesse, inoltre, vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 ed ai parametri di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio BR, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio – perché cessata la materia del contendere – in relazione alla pretesa creditoria relativa all'anno 2020;
2) accoglie nel resto il ricorso.
3) Condanna la Regione BR al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 427,00 (oltre c.u. ed accessori dovuti per legge), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6594/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004630068000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004630068000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
09420250004630068000, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 8/9/2025 e relativa a tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2020 e 2022.
Ha dedotto non essere dovuta l'imposta oggetto di intimazione di pagamento causa l'omessa notifica degli atti prodromici e la sua intervenuta prescrizione.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione BR ed il concessionario (Ader) si sono costituiti in giudizio (mediante propri dipendenti), resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.
E ciò con la precisazione per cui l'ente impositore ha in ogni caso annullato, in autotutela, la pretesa azionata per l'annualità 2020 (avendo indicato di non poter provare la notifica del previo avviso di accertamento), mentre ha insistito, con le argomentazioni più diffusamente svolte come in atti, per il rigetto dell'opposizione quanto alla pretesa riferita al 2022 sulla scorta di quanto, ad avviso della sua difesa, desumibile della legge regionale n. 56/2023 (cfr. art. 6).
Con successiva memoria di replica parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni, richiamando ed evidenziando quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000: “Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”; pertanto, ha ulteriormente dedotto che la procedura di cui alla legge regionale n. 56/2023, stante quanto previsto dalla legge statuale n. 212/2000, sopra richiamata, deve ritenersi applicabile a far data dall'anno 2024 e non per gli anni d'imposta precedenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della cessata materia del contendere quanto alla tassa chiesta per il 2020 e dichiara, con riferimento alla tassa chiesta per detta annualità, l'estinzione del giudizio.
Quanto all'annualità 2022, il ricorso è meritevole di accoglimento poiché è fondata l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella causa l'omessa notifica del previo avviso di accertamento.
E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria venga assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo non di ossequiare un superfluo formalismo, ma di rendere effettivo ed efficace l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce, per costante e pacifica giurisprudenza, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente (per tutte, Cass. n. 30821/2024).
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume, sulla scorta di una normativa dell'ente da questi approvata successivamente all'anno d'imposta qui in rilievo ed a valere dal 2024, non essere necessaria;
detta omissione comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale normativamente prevista a cui consegue la nullità della
(successiva e qui opposta) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione BR, sostenuto da argomentazioni invero non pertinenti laddove non meramente assertive, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù, come detto, della L.R. n. 56/2023 (art. 6); ciò perché quest'ultima disposizione non può, all'evidenza, dispiegare effetti retroattivi a mente dello stesso statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo considerarlo al pari delle “grida” manzoniane e utile solo alla bisogna, prevede (peraltro con un certo nitore) che <> (art. 3, comma 1), con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all' art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista
(Cass. n. 14950/2024; conf. Cass., Cass. sez. V, 20/02/ 2020, n. 4411 ; Cass. Sez. V. n. 5/06/2023, n. 15698).
Deve rilevarsi, altresì, che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiami espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge dello Stato: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>.
Un richiamo di stile, e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
E proprio con riferimento a tale profilo, occorre considerare quanto segue.
La materia dell'efficacia temporale delle leggi tributarie sia regolata, come detto, dall'art. 3 della legge n.
212/2000, che, al primo comma, stabilisce inequivocabilmente, che - salvo i casi di eccezionali in cui è ammessa l'emanazione di norme interpretative - "le disposizioni tributarie non hanno effetti retroattivi".
Si tratta di disposizione che deve essere interpretata ed applicata alla luce di quanto affermato nell'art. 1 della stessa legge 212/2000, che, al primo comma, prevede che "le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali".
In tal modo il legislatore ha inteso attribuire alle proprie disposizioni di cui alla legge 212/200 il valore di
"principi generali dell'ordinamento tributario".
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576) detta auto- qualificazione "trova puntuale rispondenza nella effettiva natura della maggior parte delle disposizioni stesse, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme della legislazione e dell'ordinamento tributari, nonché dei relativi rapporti".
A queste specifiche "clausole rafforzative" di auto-qualificazione delle disposizioni stesse deve essere attribuito, perciò, un preciso valore normativo ed interpretativo sia perché hanno la funzione di dare attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo statuto sia perché costituiscono "principi generali dell'ordinamento tributario".
Infatti, il legislatore ha espressamente manifestato l'intenzione di attribuire ai principi di cui alle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
Nella categoria dei principi giuridici è insita inoltre - come si coglie agevolmente dal secondo comma dell'art. 12 delle preleggi - la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto. Qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di una disposizione tributaria deve perciò essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi dello statuto del contribuente, cui la legislazione tributaria deve essere adeguata.
Questa prescrizione è diretta a norme successive allo statuto, ma si riflette, in ogni caso, quale criterio interpretativo, persino su leggi tributarie antecedenti allo statuto stesso.
Questo valore ermeneutico dei principi statutari si fonda su due rilievi, "quello, secondo cui l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell'ordinamento tributario", e, quello, diretta conseguenza del primo, "secondo cui (alcuni de)i principi posti dalla legge n. 212 del 2000 - proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme costituzionali - debbono ritenersi " immanenti" nell'ordinamento stesso già prima dell'entrata in vigore dello statuto e, quindi, vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della "interpretazione adeguatrice" a Costituzione: cioè, del dovere dell'interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione" (v., in motivazione, Cass. n. 17576/2002).
Tanto detto, anche l'art. 3 della legge n. 212/2000, in materia di irretroattività delle disposizioni tributarie, deve essere inquadrato nell'ambito del principio enunciato dall'art. 1 della legge ed assume perciò un preciso valore interpretativo, quale criterio per consentire all'interprete di ricavare dalla lettera delle norme il senso che le renda compatibili con i principi costituzionali richiamati nello statuto (sul punto Cass. 3 marzo 2001,
n. 4760).
Il richiamato principio costituisce un valido criterio interpretativo e di orientamento, sicchè ogni qual volta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività ed una che l'escluda, l'interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo statuto del contribuente, e attraverso di esso ai valori costituzionali intesi in senso ampio e interpretati direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo statuto.
L'art. 3 dello statuto del contribuente sull'efficacia temporale, nel senso del divieto della retroattività, delle normative fiscali, si inquadra, del resto, all'interno di un principio più generale di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, e che trova espressione non solo nell'art. 10 che ha per oggetto la tutela dell'affidamento e della buona fede, ma anche (ed esemplificativamente) in una serie di altre norme dello statuto, vale a dire nell'art. 6 sulla conoscenza e la semplificazione degli atti, nell'art. 7 sulla chiarezza e motivazione degli atti stessi, nell'art. 5 sulle informazioni del contribuente, nell'art. 2 sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. L'esame complessivo di queste disposizioni chiarisce che la correttezza e la buona fede nei confronti del contribuente debbono essere osservate dall'amministrazione finanziaria in fase applicativa nonché dallo stesso legislatore tributario all'atto dell'emanazione delle fonti normative, come emerge in particolare dall'art. 2 che detta i criteri di chiarezza e trasparenza che debbono essere osservati nelle disposizioni tributarie, e dallo stesso art. 3 sul divieto di attribuire ad esse efficacia retroattiva. Ne deriva che una disposizione fiscale che abbia anche solo in parte efficacia retroattiva è palesemente contraria ai principi di correttezza nei confronti del contribuente.
Del resto, il principio della tutela della ragionevolezza e dell'affidamento posto legittimamente sulla certezza dell'ordinamento giuridico ha trovato riconoscimento non solo nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 maggio 2003, n. 8146), ma anche in quella della Corte Costituzionale (sentenze n. 211/97, 416/99, 525/2000), ed in quelle della Corte di Giustizia UE (24 settembre 2002, C -255/2000, Società_2 S.p.A. c. Ministero delle Finanze) e della CEDU (30 maggio 2000, Carbonara e Ventura c. Italia).
Occorre poi rilevare come nel caso in esame l'indicata legge regionale (legge di stabilità per il 2024) sia entrata in vigore il 31.12.2023 con il che non è superfluo considerare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale non solo nazionale ma anche, come visto, eurounionale.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti.
Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento statuale, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione
(di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute, si badi, da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo sostanzialmente elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia, secondo una mera petizione di principio, di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al richiamato divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Società_5), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come visto, non applicabile retroattivamente.
Tenuto conto, quindi, delle notazioni che precedono, la Corte così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio, perché cessata la materia del contendere, in relazione alla pretesa fiscale azionata per il 2020;
b) accoglie il ricorso, annullando l'atto opposto, in relazione alla tassa richiesta per il 2022.
Quanto alle spese del giudizio, esse vanno poste a carico della Regione BR in adesione al principio di causalità che presiede alla loro regolazione e la soccombenza dell'ente quanto all'annualità 2022, nonché avuto riguardo alla soccombenza virtuale in relazione alla domanda attorea concernente l'annualità 2020. Le stesse, inoltre, vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 ed ai parametri di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio BR, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio – perché cessata la materia del contendere – in relazione alla pretesa creditoria relativa all'anno 2020;
2) accoglie nel resto il ricorso.
3) Condanna la Regione BR al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 427,00 (oltre c.u. ed accessori dovuti per legge), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.