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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2026, n. 17597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17597 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti i motivi aggiunti redatti dal difensore, Avv. Paolo Pirani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NO VI ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza emessa il 13 luglio 2016 dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile il 18 maggio 2017, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di concussione, escludendo l'idoneità della prova nuova 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17597 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/04/2026 prodotta a scalfire la solidità del quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello espressamente riconosciuto la necessità di acquisire i files originali delle conversazioni integrali tra l'BA e il VI, avvenute nel periodo 15-20 gennaio 2014, per poi decidere in assenza degli stessi. Si evidenzia che, pur a fronte di tale riconosciuta necessità, la perizia disposta dalla Corte di appello è stata svolta sui files copiati già presenti nel fascicolo, nonostante fosse stato richiesto di accertare l'integrità dei files, in tal modo vanificando l'accertamento richiesto sulla loro genuinità e ritenuto necessario dalla stessa Corte per verificare l'esistenza di manipolazioni. Evidente, pertanto, la contraddizione logica. 1.2. Si censura la mancata valutazione delle prove audio e delle trascrizioni allegate all'istanza di revisione, da cui emergevano elementi decisivi quali: l'esistenza di un sistema corruttivo SITE-Biltech con il monopolio negli appalti, procedure irregolari, spartizione tra ditte compiacenti;
contrasti tra il VI e il Di Guardo con applicazione di penalità nel 2009, risentimento e movente di vendetta;
una dinamica reale con possibili manipolazioni contro il VI. Tali elementi erano decisivi in quanto fornivano il contesto, utile per comprendere la vicenda, dimostravano il movente della possibile macchinazione e chiarivano la dinamica dell'arresto e della raccolta delle prove. 2. Con motivi aggiunti il difensore deduce: 2.1. violazione degli artt. 234, 247, comma 1-bis, 260, comma 2, e 110, 111-ter cod. proc. pen. per mancata acquisizione dei files originali, disposta con ordinanza del 6 dicembre 2024, con conseguente mancata verifica della loro integrità, nonostante la difesa avesse dedotto e documentato con consulenza di parte la non genuinità dei files. Il vizio dedotto è decisivo, ma la Corte di appello ha rigettato l'istanza di revisione sulla scorta della perizia del Curelli, che non ha potuto eseguire l'accertamento ritenuto necessario dalla Corte stessa con conseguente contraddittorietà della motivazione. 2.2. violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per omessa valutazione di prove specifiche allegate all'istanza di revisione, in particolare, delle registrazioni audio e delle trascrizioni da cui emergevano elementi decisivi, già indicati nel ricorso;
della documentazione relativa alla condizione psicologica del VI, accertata solo dopo la conclusione del giudizio;
della mancanza di documentazione della catena di custodia delle prove digitali, ribadendo la decisività delle prove e la rilevanza della omessa motivazione su tali dati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, risolvendosi l'istanza di revisione nel proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, ricavabile dalla trascrizione delle conversazioni tra il VI e l'BA, realizzata dal consulente di parte con strumentazioni e metodiche nuove, che collocherebbe la richiesta di dazione in un contesto lecito. In particolare, il ricorrente prospetta una diversa causale dell'assegno di 4 mila euro consegnato dall'BA, riferibile non ad una pretesa illecita del VI, ma semplicemente al rilascio di una garanzia legittimamente richiesta per un pranzo prenotato presso il ristorante della moglie del VI per i dipendenti della ditta dell'BA, di cui i due avrebbero discusso prima che la persona offesa registrasse i colloqui, sicché vi sarebbe stata una sovrapposizione dei discorsi. Sostanzialmente il ricorrente sostiene che vi sia stata una erronea interpretazione dei colloqui registrati dall'BA e che la rielaborazione dell'ascolto operata dal consulente di parte, consentendo di cogliere interlocuzioni e sfumature, non apprezzate in precedenza, conforta la prospettazione difensiva e dimostra l'innocenza del VI. 2. La valutazione della Corte di appello, che ha ritenuto infondata l'istanza, è giustificata e argomentata. Correttamente la Corte di appello ha premesso che ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 116228 del 26/02/2025, [...], Rv. 287728), mentre nel caso di specie le conversazioni registrate dalla persona offesa non erano prove sopravvenute alla sentenza di condanna o scoperte successivamente ovvero non acquisite nel precedente giudizio o acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, trattandosi, anzi, dell'elemento portante del giudizio di condanna. Pur trattandosi di prove già nella disponibilità del ricorrente, allineandosi all'orientamento di questa Corte, secondo il quale una perizia può costituire prova nuova solo se basata su nuove acquisizioni scientifiche, idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, la Corte di appello ha preso atto della perizia fonica e della trascrizione audio realizzata dal consulente di parte e ha nominato un perito, procedendo al puntuale confronto del materiale analizzato dal perit 3 nominato nel giudizio di merito, dal consulente di parte e dal perito nominato nel giudizio di revisione, che, dopo aver spiegato le modalità di riproduzione e trascrizione e la tecnica adottata, non solo ha escluso qualsiasi manipolazione o interpolazione della trascrizione audio acquisita al processo, ma ha anche dato conto delle minime difformità registrate e individuato segmenti e frammenti audio, non colti dagli altri periti (pag. 5). 3. Sul punto devono respingersi le eccezioni difensive relative sia alla mancata acquisizione dei files originali, sia alla mancata verifica della genuinità di quelli in atti, trattandosi di eccezioni deducibili, ma mai formulate in precedenza in relazione ai dati acquisiti e neppure in sede di perizia, validamente effettuata sulla copia forense delle registrazioni prodotte dalla persona offesa, specie considerando che il giudizio si svolse nelle forme del giudizio abbreviato, dunque, accettando la base probatoria acquisita e rinunciando ad ogni contestazione. Peraltro, non pare sussistere in concreto la possibilità di acquisizione dei files originali, ove ancora in possesso della persona offesa dopo 15 anni, tant'è che il perito ha utilizzato le registrazioni acquisite, custodite e depositate in atti, né il ricorso specifica su quali elementi si fondi la dedotta non genuinità dei files prodotti dalla persona offesa. Ribadito che nel concetto di prova nuova non rientrano le prove esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, [...], Rv. 280046), non solo il ricorso non considera che la Corte di appello ha acceduto ad una nozione dilatata della prova nuova rilevante ai fini della revisione, ma contesta la valutazione espressa dalla Corte di appello, trascurando che la ricostruzione alternativa proposta in sede di revisione è risultata inconciliabile con quanto accertato nei giudizi di merito. Con valutazione conforme i giudici di merito avevano ritenuto accertato che il VI, in qualità di Capitano di fregata della Marina Militare, abusando della sua qualità di responsabile dell'ufficio dei servizi generali e di incaricato del controllo dell'esatta esecuzione dei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie di appalti, aveva costretto BA ON, socio della snc BILTECH, aggiudicataria di lavori edili ed elettrici per l'importo di 40 mila euro, a promettergli il pagamento della somma di 4 mila euro ed a rilasciargli in garanzia un assegno in bianco, prospettandogli che la somma gli era dovuta, dipendendo da lui il rilascio della certificazione relativa alla buona esecuzione dei lavori. L'affermazione di responsabilità era stata fondata sulla denuncia della persona offesa, ritenuta credibile, e sui colloqui registrati dalla stessa in occasione degli incontri con il VI, che sin dalla prima occasione aveva formulato la 4 richiesta di 4 mila euro, rinnovata nei successivi incontri e confermata dal sequestro nell'ufficio del VI di un assegno di 4 mila euro a firma dell'BA, oggetto di consegna controllata in data 20 gennaio 2014. Anche questa Corte aveva respinto la prospettazione alternativa, allora proposta, ritenendo che il VI, abusando della qualità e dei suoi poteri di certificazione dei lavori, aveva indotto l'BA, socio della snc BILTECH, con effetto costrittivo grave e assoluto, alla dazione illecita, prospettandogli un ingiusto pregiudizio e non un indebito beneficio, posto che la società della persona offesa aveva già ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto e che non risultava in alcun modo sostanziato il riferimento ad un possibile risparmio sull'installazione dei materiali, rientrando anche tale evocata possibilità nella minaccia obliqua, ma esplicita e credibile, di un male ingiusto in sede di collaudo e certificazione dei lavori (v. ordinanza n. 42475 del 18 maggio 2017). 4. Infondate sono anche le censure di omessa motivazione sugli elementi offerti dalla difesa. La Corte di appello ha dato conto del contesto di diffusa corruzione, descritto nell'istanza di revisione, in cui si trovò ad operare il VI, che fa da cornice alla prospettazione difensiva, ma che non consente di accedere alla tesi della vendetta e dell'astio nutrito nei confronti del VI, unico ufficiale ad avere applicato penalità per gli appalti irregolari, stante l'insuperabile oggettività della circostanza che dopo pochi giorni di servizio presso la base di Augusta venne arrestato per concussione (pag. 8); ha puntualmente valutato le prove audio e le trascrizioni allegate all'istanza di revisione, procedendo al confronto tra le risultanze delle varie perizie e chiarendo che la perizia da ultimo disposta fornisce dati che non avallano la prospettazione difensiva né confortano l'interpretazione proposta dei colloqui, letti in chiave difensiva, destinata a sorreggere una ricostruzione alternativa della vicenda e della causale del rilascio dell'assegno in bianco, facendo leva su particolari ritenuti irrilevanti dalla Corte di appello ed inconciliabili con i risultati di indagine posti a base del giudizio di condanna (pag. 6-7). Del tutto generica è la censura relativa alla omessa motivazione sulla condizione psicologica del ricorrente, non risultando dedotta la decisività dell'elemento sopravvenuto alla conclusione del giudizio. Ne ,discende che la Corte di appello ha compiutamente verificato l'inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'inidoneità a destrutturare il ragionamento dei giudici della cognizione, trattandosi di una rivalutazione di elementi di prova già esaminati, riletti in chiave difensiva e tesi ad offrire una insostenibile ricostruzione alternativa della vicenda concussiva accertata. 5 Il giudice della revisione ha, quindi, fornito adeguata giustificazione logica, dimostrando di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione e indicato i motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione e all'esito di una globale "riconsiderazione" della piattaforma probatoria, sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di condanna. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 23 aprile 2026
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti i motivi aggiunti redatti dal difensore, Avv. Paolo Pirani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NO VI ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza emessa il 13 luglio 2016 dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile il 18 maggio 2017, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di concussione, escludendo l'idoneità della prova nuova 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17597 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/04/2026 prodotta a scalfire la solidità del quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello espressamente riconosciuto la necessità di acquisire i files originali delle conversazioni integrali tra l'BA e il VI, avvenute nel periodo 15-20 gennaio 2014, per poi decidere in assenza degli stessi. Si evidenzia che, pur a fronte di tale riconosciuta necessità, la perizia disposta dalla Corte di appello è stata svolta sui files copiati già presenti nel fascicolo, nonostante fosse stato richiesto di accertare l'integrità dei files, in tal modo vanificando l'accertamento richiesto sulla loro genuinità e ritenuto necessario dalla stessa Corte per verificare l'esistenza di manipolazioni. Evidente, pertanto, la contraddizione logica. 1.2. Si censura la mancata valutazione delle prove audio e delle trascrizioni allegate all'istanza di revisione, da cui emergevano elementi decisivi quali: l'esistenza di un sistema corruttivo SITE-Biltech con il monopolio negli appalti, procedure irregolari, spartizione tra ditte compiacenti;
contrasti tra il VI e il Di Guardo con applicazione di penalità nel 2009, risentimento e movente di vendetta;
una dinamica reale con possibili manipolazioni contro il VI. Tali elementi erano decisivi in quanto fornivano il contesto, utile per comprendere la vicenda, dimostravano il movente della possibile macchinazione e chiarivano la dinamica dell'arresto e della raccolta delle prove. 2. Con motivi aggiunti il difensore deduce: 2.1. violazione degli artt. 234, 247, comma 1-bis, 260, comma 2, e 110, 111-ter cod. proc. pen. per mancata acquisizione dei files originali, disposta con ordinanza del 6 dicembre 2024, con conseguente mancata verifica della loro integrità, nonostante la difesa avesse dedotto e documentato con consulenza di parte la non genuinità dei files. Il vizio dedotto è decisivo, ma la Corte di appello ha rigettato l'istanza di revisione sulla scorta della perizia del Curelli, che non ha potuto eseguire l'accertamento ritenuto necessario dalla Corte stessa con conseguente contraddittorietà della motivazione. 2.2. violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per omessa valutazione di prove specifiche allegate all'istanza di revisione, in particolare, delle registrazioni audio e delle trascrizioni da cui emergevano elementi decisivi, già indicati nel ricorso;
della documentazione relativa alla condizione psicologica del VI, accertata solo dopo la conclusione del giudizio;
della mancanza di documentazione della catena di custodia delle prove digitali, ribadendo la decisività delle prove e la rilevanza della omessa motivazione su tali dati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, risolvendosi l'istanza di revisione nel proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, ricavabile dalla trascrizione delle conversazioni tra il VI e l'BA, realizzata dal consulente di parte con strumentazioni e metodiche nuove, che collocherebbe la richiesta di dazione in un contesto lecito. In particolare, il ricorrente prospetta una diversa causale dell'assegno di 4 mila euro consegnato dall'BA, riferibile non ad una pretesa illecita del VI, ma semplicemente al rilascio di una garanzia legittimamente richiesta per un pranzo prenotato presso il ristorante della moglie del VI per i dipendenti della ditta dell'BA, di cui i due avrebbero discusso prima che la persona offesa registrasse i colloqui, sicché vi sarebbe stata una sovrapposizione dei discorsi. Sostanzialmente il ricorrente sostiene che vi sia stata una erronea interpretazione dei colloqui registrati dall'BA e che la rielaborazione dell'ascolto operata dal consulente di parte, consentendo di cogliere interlocuzioni e sfumature, non apprezzate in precedenza, conforta la prospettazione difensiva e dimostra l'innocenza del VI. 2. La valutazione della Corte di appello, che ha ritenuto infondata l'istanza, è giustificata e argomentata. Correttamente la Corte di appello ha premesso che ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 116228 del 26/02/2025, [...], Rv. 287728), mentre nel caso di specie le conversazioni registrate dalla persona offesa non erano prove sopravvenute alla sentenza di condanna o scoperte successivamente ovvero non acquisite nel precedente giudizio o acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, trattandosi, anzi, dell'elemento portante del giudizio di condanna. Pur trattandosi di prove già nella disponibilità del ricorrente, allineandosi all'orientamento di questa Corte, secondo il quale una perizia può costituire prova nuova solo se basata su nuove acquisizioni scientifiche, idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, la Corte di appello ha preso atto della perizia fonica e della trascrizione audio realizzata dal consulente di parte e ha nominato un perito, procedendo al puntuale confronto del materiale analizzato dal perit 3 nominato nel giudizio di merito, dal consulente di parte e dal perito nominato nel giudizio di revisione, che, dopo aver spiegato le modalità di riproduzione e trascrizione e la tecnica adottata, non solo ha escluso qualsiasi manipolazione o interpolazione della trascrizione audio acquisita al processo, ma ha anche dato conto delle minime difformità registrate e individuato segmenti e frammenti audio, non colti dagli altri periti (pag. 5). 3. Sul punto devono respingersi le eccezioni difensive relative sia alla mancata acquisizione dei files originali, sia alla mancata verifica della genuinità di quelli in atti, trattandosi di eccezioni deducibili, ma mai formulate in precedenza in relazione ai dati acquisiti e neppure in sede di perizia, validamente effettuata sulla copia forense delle registrazioni prodotte dalla persona offesa, specie considerando che il giudizio si svolse nelle forme del giudizio abbreviato, dunque, accettando la base probatoria acquisita e rinunciando ad ogni contestazione. Peraltro, non pare sussistere in concreto la possibilità di acquisizione dei files originali, ove ancora in possesso della persona offesa dopo 15 anni, tant'è che il perito ha utilizzato le registrazioni acquisite, custodite e depositate in atti, né il ricorso specifica su quali elementi si fondi la dedotta non genuinità dei files prodotti dalla persona offesa. Ribadito che nel concetto di prova nuova non rientrano le prove esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, [...], Rv. 280046), non solo il ricorso non considera che la Corte di appello ha acceduto ad una nozione dilatata della prova nuova rilevante ai fini della revisione, ma contesta la valutazione espressa dalla Corte di appello, trascurando che la ricostruzione alternativa proposta in sede di revisione è risultata inconciliabile con quanto accertato nei giudizi di merito. Con valutazione conforme i giudici di merito avevano ritenuto accertato che il VI, in qualità di Capitano di fregata della Marina Militare, abusando della sua qualità di responsabile dell'ufficio dei servizi generali e di incaricato del controllo dell'esatta esecuzione dei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie di appalti, aveva costretto BA ON, socio della snc BILTECH, aggiudicataria di lavori edili ed elettrici per l'importo di 40 mila euro, a promettergli il pagamento della somma di 4 mila euro ed a rilasciargli in garanzia un assegno in bianco, prospettandogli che la somma gli era dovuta, dipendendo da lui il rilascio della certificazione relativa alla buona esecuzione dei lavori. L'affermazione di responsabilità era stata fondata sulla denuncia della persona offesa, ritenuta credibile, e sui colloqui registrati dalla stessa in occasione degli incontri con il VI, che sin dalla prima occasione aveva formulato la 4 richiesta di 4 mila euro, rinnovata nei successivi incontri e confermata dal sequestro nell'ufficio del VI di un assegno di 4 mila euro a firma dell'BA, oggetto di consegna controllata in data 20 gennaio 2014. Anche questa Corte aveva respinto la prospettazione alternativa, allora proposta, ritenendo che il VI, abusando della qualità e dei suoi poteri di certificazione dei lavori, aveva indotto l'BA, socio della snc BILTECH, con effetto costrittivo grave e assoluto, alla dazione illecita, prospettandogli un ingiusto pregiudizio e non un indebito beneficio, posto che la società della persona offesa aveva già ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto e che non risultava in alcun modo sostanziato il riferimento ad un possibile risparmio sull'installazione dei materiali, rientrando anche tale evocata possibilità nella minaccia obliqua, ma esplicita e credibile, di un male ingiusto in sede di collaudo e certificazione dei lavori (v. ordinanza n. 42475 del 18 maggio 2017). 4. Infondate sono anche le censure di omessa motivazione sugli elementi offerti dalla difesa. La Corte di appello ha dato conto del contesto di diffusa corruzione, descritto nell'istanza di revisione, in cui si trovò ad operare il VI, che fa da cornice alla prospettazione difensiva, ma che non consente di accedere alla tesi della vendetta e dell'astio nutrito nei confronti del VI, unico ufficiale ad avere applicato penalità per gli appalti irregolari, stante l'insuperabile oggettività della circostanza che dopo pochi giorni di servizio presso la base di Augusta venne arrestato per concussione (pag. 8); ha puntualmente valutato le prove audio e le trascrizioni allegate all'istanza di revisione, procedendo al confronto tra le risultanze delle varie perizie e chiarendo che la perizia da ultimo disposta fornisce dati che non avallano la prospettazione difensiva né confortano l'interpretazione proposta dei colloqui, letti in chiave difensiva, destinata a sorreggere una ricostruzione alternativa della vicenda e della causale del rilascio dell'assegno in bianco, facendo leva su particolari ritenuti irrilevanti dalla Corte di appello ed inconciliabili con i risultati di indagine posti a base del giudizio di condanna (pag. 6-7). Del tutto generica è la censura relativa alla omessa motivazione sulla condizione psicologica del ricorrente, non risultando dedotta la decisività dell'elemento sopravvenuto alla conclusione del giudizio. Ne ,discende che la Corte di appello ha compiutamente verificato l'inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'inidoneità a destrutturare il ragionamento dei giudici della cognizione, trattandosi di una rivalutazione di elementi di prova già esaminati, riletti in chiave difensiva e tesi ad offrire una insostenibile ricostruzione alternativa della vicenda concussiva accertata. 5 Il giudice della revisione ha, quindi, fornito adeguata giustificazione logica, dimostrando di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione e indicato i motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione e all'esito di una globale "riconsiderazione" della piattaforma probatoria, sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di condanna. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 23 aprile 2026