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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14399 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU CO, nato a [...] il [...]; avverso il decreto penale di condanna del 14/10/2025 e l’ordinanza di correzione di errore materiale del 12/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, nella persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, nel senso dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 12/11/2025; Penale Sent. Sez. 4 Num. 14399 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa de plano, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha corretto l’errore materiale presente nel dispositivo del decreto penale di condanna di CO RU per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). In particolare, l’indicazione nel dispositivo della pena di euro 90,00 di ammenda, da ridursi ulteriormente a euro 72,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione, è stata sostituita con quella di 1.900,00 euro di ammenda, già indicata nell’ultimo inciso della parte motiva del medesimo decreto, stabilendo la riduzione della pena a euro 1.520,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione. 2. Nell’interesse di CO RU è stato proposto ricorso avente a oggetto sia il decreto penale che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i motivi primo, secondo e quarto si deduce la nullità d’ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale in quanto emessa de plano, quindi in violazione del contraddittorio che, invece, sarebbe stato garantito dalla celebrazione dell’udienza prevista, appunto a pena di nullità, dal combinato disposto degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen. In merito si evidenzia il concreto interesse alla partecipazione all’udienza avendo la correzione inciso sul quantum di pena, peraltro determinandone un aumento considerevole, con conseguente interesse a contestare la legittimità della correzione e a far valere eccezioni sulla determinazione della stessa. 2.2. I motivi terzo e quinto si appuntano invece sul decreto penale oggetto di correzione, depositato il 14 ottobre 2025. Si deduce la violazione di legge per aver il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa accessoria della «revoca della patente per anni 1» in luogo della sospensione della patente di guida, in quanto prevista, quest’ultima, per la fattispecie ascritta per la durata da uno a due anni (da raddoppiarsi nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato). Si evidenzia sul punto l’assenza della contestazione dell’essere CO RU un conducente professionale, ai sensi di cui all’art. 186-bis, comma 1, cod. strada, nonché della recidiva nel triennio, con conseguente non applicabilità della sanzione della revoca della patente di guida. 3 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono ammissibili, oltre che fondate, le sole doglianze che si appuntano sull’operata correzione dell’errore materiale. 2. La disamina delle questioni poste al vaglio della Suprema Corte, involgenti anche la tematica della conversione del proposto ricorso nell’opposizione al decreto penale, necessita della preliminare ricostruzione del fatto processuale. 2.1. Il Pubblico ministero ha chiesto al G.i.p. l’emissione di un decreto penale a carico di CO RU, nato il [...], con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi lo stesso richiedente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici nonostante l’invito rivoltogli dalle forze dell’ordine in sede di controllo operato in data 1 agosto 2025 mentre era alla guida di una Fiat Punto. Trattasi di richiesta avente a oggetto, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della «revoca della patente per 1 anno», la condanna alla pena finale di 1.900,00 euro di ammenda determinata come segue, partendo da una pena base di 9 mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda e previa riduzione per le attenuanti generiche nonché per il rito e conversione in pecuniaria della componente detentiva. Nel dettaglio, nella richiesta era prevista la riduzione della pena base per le attenuanti generiche (in ragione di un terzo) a 6 mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda e l’ulteriore riduzione per il rito in ragione della metà (ex art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) a 3 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. La pena finale di 1.900,00 euro di ammenda è stata infine indicata come essere il frutto della somma della componente ab origine pecuniaria, pari a 1.000,00 euro di ammenda, e di 900,00 euro di pena pecuniaria derivanti dalla conversione della componente detentiva (3 mesi di arresto) nella corrispondente pena pecuniaria;
conversione operata mediante un ragguaglio eseguito in ragione di 10,00 euro di ammenda per ciascun giorno di pena detentiva. 2.2. Il G.i.p. ha accolto la richiesta con decreto penale depositato il 14 ottobre 2025. Con esso è stata disposta la «revoca della patente per anni 1», come da istanza, ed è stata indicata nel dispositivo la pena finale di 90,00 euro di ammenda ma dopo aver ritenuto, in motivazione, congrua una pena nei termini di seguito letteralmente esplicitati (per quanto emerge dal decreto penale agli 4 atti). «- Pena base: 9 mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda;
- Concesse le circostanze attenuanti generiche: 6 mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda;
- Riduzione ai sensi dell’art. 459, cpv, c.p.p.: 6 mesi di arresto ed euro 500,00 di ammenda;
- Convertita la pena detentiva in pena pecuniaria: euro 90,00 (euro 10,00 per giorni 90 di arresto); - Pena pecuniaria complessiva: euro 1.900,00 di ammenda». 2.3. Notificato il decreto penale, il 5 novembre 2025 la parte ha proposto istanza al G.i.p. di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, dichiarando espressamente di non presentare opposizione al decreto penale. 2.4. Con provvedimento emesso de plano e depositato il 18 novembre 2025, il G.i.p. ha disposto che l’indicazione nel dispositivo del decreto penale della pena di euro 90,00 di ammenda, da ridursi ulteriormente a euro 72,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione, sia sostituita con quella di 1.900,00 euro di ammenda, già indicata nell’ultimo inciso della parte motiva del medesimo decreto, stabilendo la riduzione della pena a euro 1.520,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione. 2.5. Successivamente, con provvedimento depositato il 2 dicembre 2025, il G.i.p., ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., ha fissato l’udienza per il giorno 1 aprile 2026, per decidere in merito all’istanza di sostituzione con il (diverso) lavoro di pubblica utilità di cui all’art. «56 bis, co. 1 della l. 689/1981». 2.6. È infine seguito il presente ricorso per cassazione, proposto avverso tanto al decreto penale quanto al provvedimento di correzione dello stesso. 3. Orbene, passando al merito cassatorio, è preliminare in termini logico- giuridici la questione sottoposta alla Suprema Corte con i motivi terzo e quinto. Essa, invero, ha anche un’eventuale rilevanza pregiudiziale in rito in quanto si fonda sull’impugnabilità per cassazione del decreto penale da parte dell’imputato e sull’eventuale convertibilità del ricorso in opposizione, con astratta portata assorbente della decisione in ordine alle altre censure. 3.1 In merito, deve darsi continuità all’orientamento di legittimità per cui il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna è suscettibile di essere convertito nell’opposizione prevista dall’art. 461 cod. proc. pen., per la sua natura di mezzo d’impugnazione. Sul punto si vedano Sez. 4, n. 27209 del 26/05/2015, Moretti, Rv. 263870 – 01, e la precedente Sez. 3, n. 22443 del 19/02/2013, Hichri, Rv. 255287 – 01, che si sono consapevolmente discostate dal contrapposto orientamento escludente la convertibilità in ragione della non annoverabilità dell’opposizione ai 5 mezzi di impugnazione in senso tecnico (per tale diverso orientamento si vedano, ex plurimis, limitando i riferimenti alle decisioni di più recente massimazione ufficiale: Sez. 4, n. 45556 del 17/09/2013, Chiarai, Rv. 257578 – 01; Sez. 4, n. 14514 del 24/02/2010, Bosi, Rv. 247025 – 01; per la pacifica ricorribilità per cassazione del decreto penale ma da parte del Pubblico ministero ex art. 111, comma 7, Cost., sempre non divenuto irrevocabile e non opposto dall’imputato, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 10672 del 13/02/72/2024, I., Rv. 285992 – 01). L’iter logico-giuridico sotteso all’orientamento che in questa sede si condivide muove dalla considerazione della natura giuridica dell’opposizione a decreto penale che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni. Tanto considerato, si osserva che non appare plausibile operare una scissione tra le norme sulle impugnazioni applicabili (quanto a presentazione, rispetto di formalità e termini) e quelle non applicabili, come ritenuto dall’opposto orientamento restrittivo. Un’interpretazione conforme ai principi costituzionali sull’esercizio concreto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sul giusto processo (art. 111 Cost.) nonché a quelli contenuti nella CEDU in ordine al diritto a un processo equo (art. 6), ha indotto a privilegiare una lettura estensiva delle norme che regolano le impugnazioni. Sicché, il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va esteso anche all’imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia comunque manifestato, seppur attraverso un rimedio non consentito dall’ordinamento (come il ricorso per cassazione), il chiaro intento di veder riesaminare il caso e rimuovere il provvedimento. 3.2. Orbene, proprio condividendo l’evidenziato principio, deve nella specie escludersi la convertibilità del ricorso in opposizione, con conseguente declaratoria d’inammissibilità della proposta impugnazione nella parte in cui essa si appunta sul decreto penale. Difetta infatti nella specie l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, emergendo, per converso, un’esplicita volontà opposta (per la voluntas impugnationis di cui innanzi, quale requisito indefettibile per l’operatività dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 – 01, e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non mass.). La volontà contraria rispetto a quella di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale emerge difatti esplicitamente dalla dichiarazione 6 dell’imputato di non proporre opposizione al decreto penale, contenuta nell’istanza di sostituzione della pena di cui al medesimo decreto con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, mediante la procedura disciplinata dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. Tale esplicitazione, in quanto antecedente al ricorso, non può ritenersi superata dalla tardiva deduzione, in questa sede, del pur fondato motivo inerente alla disposta revoca della patente per anni 1. L’assenza della voluntas impugnationis, come detto peraltro esplicita, esclude quindi in nuce la convertibilità del ricorso in opposizione (con conseguente irrilevanza, in questa sede, della disamina delle decisioni della Suprema Corte in merito alla necessità di indagare in ordine alla volontà della parte o all’insussistenza di essa ovvero al modo di atteggiarsi della stessa indagine;
sul punto si vedano, ex plurimis, anche per i riferimenti e le argomentazioni di cui alle relative motivazioni: Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Santello, 288879 – 01; Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 01, e Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01). 4. Per converso, nei termini di seguito specificati, sono fondati i motivi primo, secondo e quarto laddove si appuntano sul difetto di contraddittorio relativo alla procedura di correzione di errore materiale. 4.1. In punto di diritto, deve ribadirsi che l’adozione de plano, quindi senza fissazione della camera di consiglio e del relativo avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01). 4.2. Nella specie il concreto interesse è evidenziato dal ricorrente con il riferimento alle prospettazioni difensive, impedite dalla procedura de plano, relative proprio alla correzione del quantum di pena, per come operata dal giudice. 4.3. Ancor più nel dettaglio, il riferimento è alle seguenti circostanze. Il G.i.p. parte da una pena base di 9 mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda (pari a quella indicata nella richiesta del Pubblico ministero), ridotta per le attenuanti generiche a 6 mesi di arresto (in linea con quanto richiesto e in ragione quindi di un terzo) ed «euro 1.000,00 di ammenda». Riduzione della componente pecuniaria per le attenuanti generiche operata non solo in difformità rispetto a quanto chiesto ma anche in ragione di ben due terzi. La pena è ulteriormente ridotta per il rito a «6 mesi di arresto ed euro 500,00 di ammenda»; riduzione quindi operata con riferimento alla sola 7 componente pecuniaria della pena invece unica (peraltro diversamente da quanto richiesto). La componente detentiva (6 mesi di arresto) è convertita nella corrispondente pena pecuniaria in ragione di euro 10,00 per ogni giorno di arresto (come da richiesta del Pubblico Ministero), pervenendo però a una componente pecuniaria, frutto della conversione, pari a 90,00 e non a 900,00 euro. Trattasi peraltro di componente pecuniaria, frutto di conversione, difforme da quella che sarebbe derivata dalla moltiplicazione del numero dei giorni indicati dallo stesso G.i.p. (180) per 10,00 euro (operazione che avrebbe dovuto condurre a 1.800,00 euro di ammenda). La difformità emerge anche con riferimento alla pena pecuniaria, sempre frutto di conversione, indicata nella richiesta di decreto penale (pari a 900,00 euro) oltre che in relazione a quella (sempre pari a 900,00 euro) che sarebbe derivata se con in decreto penale si fosse correttamente operata la riduzione per il rito anche con riferimento alla componente detentiva della pena unica (invece calcolata in ragione di due terzi). La componente pecuniaria frutto di conversione, individuata dal Giudice in 90,00 euro, è stata poi sommata alla componente ab origine pecuniaria (individuata dal Giudice in 500,00 euro) e, all’esito, è stata indicata la pena finale di 1.900,00 euro di ammenda. Trattasi di pena finale (1.900,00 euro di ammenda) indicata nell’ultimo inciso della motivazione coincidente con la pena finale richiesta dal Pubblico Ministero ma diversa dalla pena di cui al dispositivo, pari a 90,00 euro, e dall’importo di 590,00 euro che sarebbe derivato ponendo quali addendi gli stessi parametri individuati dal G.i.p. (90,00 euro, frutto della conversione, aggiunti ai 500,00 euro quale componente pecuniaria ab origine cui si è però pervenuti all’esito delle evidenziate riduzioni). La pena finale indicata nell’ultimo inciso della motivazione (1.900,00 euro di ammenda) è altresì differente dalla pena (pari a 1.400,00 euro di ammenda) cui il G.i.p. sarebbe pervenuto se con il decreto penale si fosse correttamente operata la richiesta riduzione per il rito anche con riferimento alla componente detentiva della pena unica, quest’ultima però, come detto, frutto della riduzione per le attenuanti generiche in ragione di due terzi (900,00 euro di ammenda, frutto della conversione, aggiunti ai 500,00 euro quale componente pecuniaria ab origine cui si è però pervenuti all’esito dell’evidenziata riduzione per il rito di una pena ridotta per le attenuanti generiche in ragione di due terzi). 8 5. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avente a oggetto il decreto penale e in accoglimento delle altre censure, dev’essere annullato senza rinvio il provvedimento di correzione dell’errore materiale impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di errore materiale impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FA ZZ NI AO
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, nella persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, nel senso dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 12/11/2025; Penale Sent. Sez. 4 Num. 14399 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa de plano, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha corretto l’errore materiale presente nel dispositivo del decreto penale di condanna di CO RU per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). In particolare, l’indicazione nel dispositivo della pena di euro 90,00 di ammenda, da ridursi ulteriormente a euro 72,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione, è stata sostituita con quella di 1.900,00 euro di ammenda, già indicata nell’ultimo inciso della parte motiva del medesimo decreto, stabilendo la riduzione della pena a euro 1.520,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione. 2. Nell’interesse di CO RU è stato proposto ricorso avente a oggetto sia il decreto penale che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i motivi primo, secondo e quarto si deduce la nullità d’ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale in quanto emessa de plano, quindi in violazione del contraddittorio che, invece, sarebbe stato garantito dalla celebrazione dell’udienza prevista, appunto a pena di nullità, dal combinato disposto degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen. In merito si evidenzia il concreto interesse alla partecipazione all’udienza avendo la correzione inciso sul quantum di pena, peraltro determinandone un aumento considerevole, con conseguente interesse a contestare la legittimità della correzione e a far valere eccezioni sulla determinazione della stessa. 2.2. I motivi terzo e quinto si appuntano invece sul decreto penale oggetto di correzione, depositato il 14 ottobre 2025. Si deduce la violazione di legge per aver il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa accessoria della «revoca della patente per anni 1» in luogo della sospensione della patente di guida, in quanto prevista, quest’ultima, per la fattispecie ascritta per la durata da uno a due anni (da raddoppiarsi nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato). Si evidenzia sul punto l’assenza della contestazione dell’essere CO RU un conducente professionale, ai sensi di cui all’art. 186-bis, comma 1, cod. strada, nonché della recidiva nel triennio, con conseguente non applicabilità della sanzione della revoca della patente di guida. 3 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono ammissibili, oltre che fondate, le sole doglianze che si appuntano sull’operata correzione dell’errore materiale. 2. La disamina delle questioni poste al vaglio della Suprema Corte, involgenti anche la tematica della conversione del proposto ricorso nell’opposizione al decreto penale, necessita della preliminare ricostruzione del fatto processuale. 2.1. Il Pubblico ministero ha chiesto al G.i.p. l’emissione di un decreto penale a carico di CO RU, nato il [...], con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi lo stesso richiedente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici nonostante l’invito rivoltogli dalle forze dell’ordine in sede di controllo operato in data 1 agosto 2025 mentre era alla guida di una Fiat Punto. Trattasi di richiesta avente a oggetto, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della «revoca della patente per 1 anno», la condanna alla pena finale di 1.900,00 euro di ammenda determinata come segue, partendo da una pena base di 9 mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda e previa riduzione per le attenuanti generiche nonché per il rito e conversione in pecuniaria della componente detentiva. Nel dettaglio, nella richiesta era prevista la riduzione della pena base per le attenuanti generiche (in ragione di un terzo) a 6 mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda e l’ulteriore riduzione per il rito in ragione della metà (ex art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) a 3 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. La pena finale di 1.900,00 euro di ammenda è stata infine indicata come essere il frutto della somma della componente ab origine pecuniaria, pari a 1.000,00 euro di ammenda, e di 900,00 euro di pena pecuniaria derivanti dalla conversione della componente detentiva (3 mesi di arresto) nella corrispondente pena pecuniaria;
conversione operata mediante un ragguaglio eseguito in ragione di 10,00 euro di ammenda per ciascun giorno di pena detentiva. 2.2. Il G.i.p. ha accolto la richiesta con decreto penale depositato il 14 ottobre 2025. Con esso è stata disposta la «revoca della patente per anni 1», come da istanza, ed è stata indicata nel dispositivo la pena finale di 90,00 euro di ammenda ma dopo aver ritenuto, in motivazione, congrua una pena nei termini di seguito letteralmente esplicitati (per quanto emerge dal decreto penale agli 4 atti). «- Pena base: 9 mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda;
- Concesse le circostanze attenuanti generiche: 6 mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda;
- Riduzione ai sensi dell’art. 459, cpv, c.p.p.: 6 mesi di arresto ed euro 500,00 di ammenda;
- Convertita la pena detentiva in pena pecuniaria: euro 90,00 (euro 10,00 per giorni 90 di arresto); - Pena pecuniaria complessiva: euro 1.900,00 di ammenda». 2.3. Notificato il decreto penale, il 5 novembre 2025 la parte ha proposto istanza al G.i.p. di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, dichiarando espressamente di non presentare opposizione al decreto penale. 2.4. Con provvedimento emesso de plano e depositato il 18 novembre 2025, il G.i.p. ha disposto che l’indicazione nel dispositivo del decreto penale della pena di euro 90,00 di ammenda, da ridursi ulteriormente a euro 72,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione, sia sostituita con quella di 1.900,00 euro di ammenda, già indicata nell’ultimo inciso della parte motiva del medesimo decreto, stabilendo la riduzione della pena a euro 1.520,00 di ammenda per il caso di pagamento entro quindici giorni e di rinuncia all’opposizione. 2.5. Successivamente, con provvedimento depositato il 2 dicembre 2025, il G.i.p., ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., ha fissato l’udienza per il giorno 1 aprile 2026, per decidere in merito all’istanza di sostituzione con il (diverso) lavoro di pubblica utilità di cui all’art. «56 bis, co. 1 della l. 689/1981». 2.6. È infine seguito il presente ricorso per cassazione, proposto avverso tanto al decreto penale quanto al provvedimento di correzione dello stesso. 3. Orbene, passando al merito cassatorio, è preliminare in termini logico- giuridici la questione sottoposta alla Suprema Corte con i motivi terzo e quinto. Essa, invero, ha anche un’eventuale rilevanza pregiudiziale in rito in quanto si fonda sull’impugnabilità per cassazione del decreto penale da parte dell’imputato e sull’eventuale convertibilità del ricorso in opposizione, con astratta portata assorbente della decisione in ordine alle altre censure. 3.1 In merito, deve darsi continuità all’orientamento di legittimità per cui il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna è suscettibile di essere convertito nell’opposizione prevista dall’art. 461 cod. proc. pen., per la sua natura di mezzo d’impugnazione. Sul punto si vedano Sez. 4, n. 27209 del 26/05/2015, Moretti, Rv. 263870 – 01, e la precedente Sez. 3, n. 22443 del 19/02/2013, Hichri, Rv. 255287 – 01, che si sono consapevolmente discostate dal contrapposto orientamento escludente la convertibilità in ragione della non annoverabilità dell’opposizione ai 5 mezzi di impugnazione in senso tecnico (per tale diverso orientamento si vedano, ex plurimis, limitando i riferimenti alle decisioni di più recente massimazione ufficiale: Sez. 4, n. 45556 del 17/09/2013, Chiarai, Rv. 257578 – 01; Sez. 4, n. 14514 del 24/02/2010, Bosi, Rv. 247025 – 01; per la pacifica ricorribilità per cassazione del decreto penale ma da parte del Pubblico ministero ex art. 111, comma 7, Cost., sempre non divenuto irrevocabile e non opposto dall’imputato, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 10672 del 13/02/72/2024, I., Rv. 285992 – 01). L’iter logico-giuridico sotteso all’orientamento che in questa sede si condivide muove dalla considerazione della natura giuridica dell’opposizione a decreto penale che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni. Tanto considerato, si osserva che non appare plausibile operare una scissione tra le norme sulle impugnazioni applicabili (quanto a presentazione, rispetto di formalità e termini) e quelle non applicabili, come ritenuto dall’opposto orientamento restrittivo. Un’interpretazione conforme ai principi costituzionali sull’esercizio concreto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sul giusto processo (art. 111 Cost.) nonché a quelli contenuti nella CEDU in ordine al diritto a un processo equo (art. 6), ha indotto a privilegiare una lettura estensiva delle norme che regolano le impugnazioni. Sicché, il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va esteso anche all’imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia comunque manifestato, seppur attraverso un rimedio non consentito dall’ordinamento (come il ricorso per cassazione), il chiaro intento di veder riesaminare il caso e rimuovere il provvedimento. 3.2. Orbene, proprio condividendo l’evidenziato principio, deve nella specie escludersi la convertibilità del ricorso in opposizione, con conseguente declaratoria d’inammissibilità della proposta impugnazione nella parte in cui essa si appunta sul decreto penale. Difetta infatti nella specie l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, emergendo, per converso, un’esplicita volontà opposta (per la voluntas impugnationis di cui innanzi, quale requisito indefettibile per l’operatività dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 – 01, e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non mass.). La volontà contraria rispetto a quella di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale emerge difatti esplicitamente dalla dichiarazione 6 dell’imputato di non proporre opposizione al decreto penale, contenuta nell’istanza di sostituzione della pena di cui al medesimo decreto con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, mediante la procedura disciplinata dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. Tale esplicitazione, in quanto antecedente al ricorso, non può ritenersi superata dalla tardiva deduzione, in questa sede, del pur fondato motivo inerente alla disposta revoca della patente per anni 1. L’assenza della voluntas impugnationis, come detto peraltro esplicita, esclude quindi in nuce la convertibilità del ricorso in opposizione (con conseguente irrilevanza, in questa sede, della disamina delle decisioni della Suprema Corte in merito alla necessità di indagare in ordine alla volontà della parte o all’insussistenza di essa ovvero al modo di atteggiarsi della stessa indagine;
sul punto si vedano, ex plurimis, anche per i riferimenti e le argomentazioni di cui alle relative motivazioni: Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Santello, 288879 – 01; Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 01, e Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01). 4. Per converso, nei termini di seguito specificati, sono fondati i motivi primo, secondo e quarto laddove si appuntano sul difetto di contraddittorio relativo alla procedura di correzione di errore materiale. 4.1. In punto di diritto, deve ribadirsi che l’adozione de plano, quindi senza fissazione della camera di consiglio e del relativo avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01). 4.2. Nella specie il concreto interesse è evidenziato dal ricorrente con il riferimento alle prospettazioni difensive, impedite dalla procedura de plano, relative proprio alla correzione del quantum di pena, per come operata dal giudice. 4.3. Ancor più nel dettaglio, il riferimento è alle seguenti circostanze. Il G.i.p. parte da una pena base di 9 mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda (pari a quella indicata nella richiesta del Pubblico ministero), ridotta per le attenuanti generiche a 6 mesi di arresto (in linea con quanto richiesto e in ragione quindi di un terzo) ed «euro 1.000,00 di ammenda». Riduzione della componente pecuniaria per le attenuanti generiche operata non solo in difformità rispetto a quanto chiesto ma anche in ragione di ben due terzi. La pena è ulteriormente ridotta per il rito a «6 mesi di arresto ed euro 500,00 di ammenda»; riduzione quindi operata con riferimento alla sola 7 componente pecuniaria della pena invece unica (peraltro diversamente da quanto richiesto). La componente detentiva (6 mesi di arresto) è convertita nella corrispondente pena pecuniaria in ragione di euro 10,00 per ogni giorno di arresto (come da richiesta del Pubblico Ministero), pervenendo però a una componente pecuniaria, frutto della conversione, pari a 90,00 e non a 900,00 euro. Trattasi peraltro di componente pecuniaria, frutto di conversione, difforme da quella che sarebbe derivata dalla moltiplicazione del numero dei giorni indicati dallo stesso G.i.p. (180) per 10,00 euro (operazione che avrebbe dovuto condurre a 1.800,00 euro di ammenda). La difformità emerge anche con riferimento alla pena pecuniaria, sempre frutto di conversione, indicata nella richiesta di decreto penale (pari a 900,00 euro) oltre che in relazione a quella (sempre pari a 900,00 euro) che sarebbe derivata se con in decreto penale si fosse correttamente operata la riduzione per il rito anche con riferimento alla componente detentiva della pena unica (invece calcolata in ragione di due terzi). La componente pecuniaria frutto di conversione, individuata dal Giudice in 90,00 euro, è stata poi sommata alla componente ab origine pecuniaria (individuata dal Giudice in 500,00 euro) e, all’esito, è stata indicata la pena finale di 1.900,00 euro di ammenda. Trattasi di pena finale (1.900,00 euro di ammenda) indicata nell’ultimo inciso della motivazione coincidente con la pena finale richiesta dal Pubblico Ministero ma diversa dalla pena di cui al dispositivo, pari a 90,00 euro, e dall’importo di 590,00 euro che sarebbe derivato ponendo quali addendi gli stessi parametri individuati dal G.i.p. (90,00 euro, frutto della conversione, aggiunti ai 500,00 euro quale componente pecuniaria ab origine cui si è però pervenuti all’esito delle evidenziate riduzioni). La pena finale indicata nell’ultimo inciso della motivazione (1.900,00 euro di ammenda) è altresì differente dalla pena (pari a 1.400,00 euro di ammenda) cui il G.i.p. sarebbe pervenuto se con il decreto penale si fosse correttamente operata la richiesta riduzione per il rito anche con riferimento alla componente detentiva della pena unica, quest’ultima però, come detto, frutto della riduzione per le attenuanti generiche in ragione di due terzi (900,00 euro di ammenda, frutto della conversione, aggiunti ai 500,00 euro quale componente pecuniaria ab origine cui si è però pervenuti all’esito dell’evidenziata riduzione per il rito di una pena ridotta per le attenuanti generiche in ragione di due terzi). 8 5. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avente a oggetto il decreto penale e in accoglimento delle altre censure, dev’essere annullato senza rinvio il provvedimento di correzione dell’errore materiale impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di errore materiale impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FA ZZ NI AO