CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22526 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VE ZI nato a [...] il [...] ID ND ER nato a [...] il [...] ID GI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 22526 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 9 dicembre 2020, in riforma di quella resa dal Tribunale di VA in data 1° luglio 2015, ha rideterminato la pena inflitta a IO ER e RM OS AM, in un anno di reclusione ed euro 250,00 di multa e quella inflitta a GI IV AM in dieci mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa. Con la sentenza di primo grado gli imputati, in concorso tra loro, erano ritenuti responsabili per il delitto di tentato furto, aggravato poiché commesso valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) equivalenti alle contestate aggravanti, erano stati condannati alla pena di giustizia. 1.1. La sentenza rescindente - dopo aver chiarito che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente ER, la Corte di appello non era incorsa nell'errore di ritenere escluse da parte del Tribunale le circostanze attenuanti generiche (avendo, anzi, espressamente dato conto della loro concessione), bensì le aveva motivatamente negate - rilevava la fondatezza del ricorso che aveva allegato il deteriore regime delle circostanze a seguito della pronuncia di appello, resa in mancanza di ricorso della Pubblica accusa. Ragion per cui la doglianza doveva essere riguardata sub specie della violazione della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado, e ciò perfino nel caso in cui riduca l'entità della pena complessiva irrogata (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928; cfr. pure Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 ). La Sezione Quinta di questa Corte, pertanto, annullava la sentenza della Corte di appello di Brescia, con rinvio per nuovo esame, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla diminuzione di pena prevista per le attenuanti generiche, aggiungendo altresì che, in virtù della natura non esclusivamente personale del motivo di doglianza, il nuovo esame dovesse aver luogo anche per i correi, GI IV AM e RM OS AM. 1.2. Il giudice del rinvio, poneva preliminarmente in risalto come - avuto riguardo al fatto che le circostanze attenuanti generiche fossero state riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e 2 che la pena inflitta con la precedente sentenza della Corte di appello, poi annullata, era comunque compresa nella cornice edittale per il delitto di furto tentato aggravato - l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche stesse fosse stata evidentemente frutto di un lapsus calami. Tanto premesso, in ogni caso, dava seguito al dictum della sentenza di annullamento e provvedeva all'imposta rideterminazione della pena in senso più favorevole per gli imputati rispetto a quella originariamente parametrata dal giudice di primo grado. 2. Ricorre per cassazione IO ER, a mezzo del difensore di fiducia avv. Emanuele Luppi, e deduce con un unico, articolato motivo la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. Il giudice del rinvio, nella determinazione della pena, si è sottratto a un'attenta e motivata valutazione in ordine a tutti gli elementi che, in concreto, guidano l'esercizio del potere discrezionale, trascurando ogni riferimento ai criteri enucleati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., che non ha neppure genericamente richiamati. 3. Ricorrono per cassazione altresì RM OS AM e GI IV AM, con unico atto di ricorso a firma del comune difensore, avv. Liborio Cataliotti, affidato a un articolato motivo con il quale lamentano vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Il giudice del rinvio si è apparentemente conformato al dictum della sentenza rescindente perché, pur avendo provveduto alla diminuzione della pena, la sua entità non si comprende se sia stata praticata attraverso una riduzione della pena in concreto inflitta per il reato base ovvero per l'ipotesi circostanziata. E, del resto, l'indicazione della pena sulla quale la doverosa riduzione è stata praticata è certamente errata e detto errore si è riverberato nella nuova parametrazione della nuova pena. 4. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 20 gennaio 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi deducono censure infondate e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Privo di pregio è il ricorso di IO ER. 3 Il ragionamento svolto dal giudice del rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che ha richiamato tanto la gravità della condotta, quanto i plurimi precedenti di cui l'imputato risulta gravato - sfugge alla generica doglianza contenuta nel ricorso che, difatti, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. Del pari non suscettibile di considerazione alcuna la censura contenuta nei ricorsi di RM OS AM e GI IV AM. Non è superfluo premettere che ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato occorre individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta;
quindi determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 cod. pen.; infine, entro tale ultima cornice edittale, commisurare la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500). Se può, invero, condividersi la considerazione svolta dalla difesa in punto di errata individuazione, da parte del giudice del rinvio del range di pena applicabile ai due imputati (indicando quello compreso tra quattro mesi di reclusione a un anno e sei mesi di reclusione, oltre alla multa invece di quello corretto, ossia da due mesi a due anni di reclusione), è altrettanto innegabile che tale indicazione non ha in nessun modo inciso nella nuova determinazione della pena, il giudice del rinvio avendovi fatto riferimento al solo fine di evidenziare come - a suo avviso - l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del precedente giudice di appello, fosse il frutto di un lapsus calami. E, invero, successivamente a tale premessa, il i giudice del rinvio ha svolto una nuova e autonoma parametrazione della pena nei riguardi degli imputati, che ha commisurato entro il predetto range corretto e, soprattutto, contrariamente a quanto lamentano i ricorrenti, ha fornito una motivazione non manifestamente illogica sulla sua commisurazione che ha valorizzato 4 l'«inquietante profilo organizzativo sul quale gli imputati avevano potuto contare (...), nonché il profilo criminale, desumibile dai loro curricula», così chiarendo per le quali ragioni non fosse congrua una pena parametrata nel minimo edittale, facendosi altresì carico di differenziare le posizioni processuali. 4. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 22526 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 9 dicembre 2020, in riforma di quella resa dal Tribunale di VA in data 1° luglio 2015, ha rideterminato la pena inflitta a IO ER e RM OS AM, in un anno di reclusione ed euro 250,00 di multa e quella inflitta a GI IV AM in dieci mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa. Con la sentenza di primo grado gli imputati, in concorso tra loro, erano ritenuti responsabili per il delitto di tentato furto, aggravato poiché commesso valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) equivalenti alle contestate aggravanti, erano stati condannati alla pena di giustizia. 1.1. La sentenza rescindente - dopo aver chiarito che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente ER, la Corte di appello non era incorsa nell'errore di ritenere escluse da parte del Tribunale le circostanze attenuanti generiche (avendo, anzi, espressamente dato conto della loro concessione), bensì le aveva motivatamente negate - rilevava la fondatezza del ricorso che aveva allegato il deteriore regime delle circostanze a seguito della pronuncia di appello, resa in mancanza di ricorso della Pubblica accusa. Ragion per cui la doglianza doveva essere riguardata sub specie della violazione della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado, e ciò perfino nel caso in cui riduca l'entità della pena complessiva irrogata (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928; cfr. pure Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 ). La Sezione Quinta di questa Corte, pertanto, annullava la sentenza della Corte di appello di Brescia, con rinvio per nuovo esame, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla diminuzione di pena prevista per le attenuanti generiche, aggiungendo altresì che, in virtù della natura non esclusivamente personale del motivo di doglianza, il nuovo esame dovesse aver luogo anche per i correi, GI IV AM e RM OS AM. 1.2. Il giudice del rinvio, poneva preliminarmente in risalto come - avuto riguardo al fatto che le circostanze attenuanti generiche fossero state riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e 2 che la pena inflitta con la precedente sentenza della Corte di appello, poi annullata, era comunque compresa nella cornice edittale per il delitto di furto tentato aggravato - l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche stesse fosse stata evidentemente frutto di un lapsus calami. Tanto premesso, in ogni caso, dava seguito al dictum della sentenza di annullamento e provvedeva all'imposta rideterminazione della pena in senso più favorevole per gli imputati rispetto a quella originariamente parametrata dal giudice di primo grado. 2. Ricorre per cassazione IO ER, a mezzo del difensore di fiducia avv. Emanuele Luppi, e deduce con un unico, articolato motivo la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. Il giudice del rinvio, nella determinazione della pena, si è sottratto a un'attenta e motivata valutazione in ordine a tutti gli elementi che, in concreto, guidano l'esercizio del potere discrezionale, trascurando ogni riferimento ai criteri enucleati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., che non ha neppure genericamente richiamati. 3. Ricorrono per cassazione altresì RM OS AM e GI IV AM, con unico atto di ricorso a firma del comune difensore, avv. Liborio Cataliotti, affidato a un articolato motivo con il quale lamentano vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Il giudice del rinvio si è apparentemente conformato al dictum della sentenza rescindente perché, pur avendo provveduto alla diminuzione della pena, la sua entità non si comprende se sia stata praticata attraverso una riduzione della pena in concreto inflitta per il reato base ovvero per l'ipotesi circostanziata. E, del resto, l'indicazione della pena sulla quale la doverosa riduzione è stata praticata è certamente errata e detto errore si è riverberato nella nuova parametrazione della nuova pena. 4. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 20 gennaio 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi deducono censure infondate e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Privo di pregio è il ricorso di IO ER. 3 Il ragionamento svolto dal giudice del rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che ha richiamato tanto la gravità della condotta, quanto i plurimi precedenti di cui l'imputato risulta gravato - sfugge alla generica doglianza contenuta nel ricorso che, difatti, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. Del pari non suscettibile di considerazione alcuna la censura contenuta nei ricorsi di RM OS AM e GI IV AM. Non è superfluo premettere che ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato occorre individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta;
quindi determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 cod. pen.; infine, entro tale ultima cornice edittale, commisurare la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500). Se può, invero, condividersi la considerazione svolta dalla difesa in punto di errata individuazione, da parte del giudice del rinvio del range di pena applicabile ai due imputati (indicando quello compreso tra quattro mesi di reclusione a un anno e sei mesi di reclusione, oltre alla multa invece di quello corretto, ossia da due mesi a due anni di reclusione), è altrettanto innegabile che tale indicazione non ha in nessun modo inciso nella nuova determinazione della pena, il giudice del rinvio avendovi fatto riferimento al solo fine di evidenziare come - a suo avviso - l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del precedente giudice di appello, fosse il frutto di un lapsus calami. E, invero, successivamente a tale premessa, il i giudice del rinvio ha svolto una nuova e autonoma parametrazione della pena nei riguardi degli imputati, che ha commisurato entro il predetto range corretto e, soprattutto, contrariamente a quanto lamentano i ricorrenti, ha fornito una motivazione non manifestamente illogica sulla sua commisurazione che ha valorizzato 4 l'«inquietante profilo organizzativo sul quale gli imputati avevano potuto contare (...), nonché il profilo criminale, desumibile dai loro curricula», così chiarendo per le quali ragioni non fosse congrua una pena parametrata nel minimo edittale, facendosi altresì carico di differenziare le posizioni processuali. 4. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore