CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2026, n. 8264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8264 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11364-2025 proposto da: PETRUCCELLI FERNANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA NELLI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO MA, ZO ST;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4507/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 128/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ISABELLA NELLI;
udito l'avvocato DARIO MA. Oggetto R.G.N.11364/2025 Cron. Rep. Ud. 11/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8264 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 02/04/2026 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 128/2024, accogliendo il gravame dell'INPS, ha riformato in toto la decisione di primo grado che aveva condannato l'Istituto al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto in favore di RN CC. Il credito, pari a € 2.949,04, era sorto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del CC con Ce.Am. S.r.l. in data 19 dicembre 2018. La società datrice di lavoro, Ce.Am. S.r.l., era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 7 dicembre 2018 per fusione, confluendo nella società Lisit s.r.l. a sua volta incorporata dalla società statunitense ZA LLC, con sede legale nel Delaware (USA). 2. In particolare, la Corte d'Appello ha escluso il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo non dimostrata la ricorrenza, in capo alla società incorporante, ZA, delle condizioni tali da precluderle l’adempimento del debito. Ha ritenuto, al riguardo, la Corte, che il lavoratore non avesse assolto l'onere di provare la rituale richiesta di adempimento nei confronti della società ZA LLC, successore universale nei debiti, in considerazione, peraltro, della mancata esibizione dell'attestazione dell'Autorità Centrale USA in merito alla notifica della diffida internazionale. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria RN CC, affidandolo a due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025. 4. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso possono essere descritti con richiamo alla sintesi offertane da parte ricorrente. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2 L.297-82, comma 5, l'art. 2504bis cc, art. 3 L.n. 218/95, art. 5 della sezione 2 della Convenzione di Bruxelles per aver la Corte ritenuto necessario ed imprescindibile richiedere l'adempimento alla società incorporante ZA con sede in Delaware (USA) invece che nei confronti del datore di lavoro CEAM, società estinta, ritenendo non rilevante l'accertamento incidentale in sede prefallimentare del credito e non ritenendo, quindi, provata la mancanza e/o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore. Il secondo motivo denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la omessa di valutazione di un atto fondamentale ai fini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR (la diffida internazionale) nonché, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art.160 c.p.c. per aver la Corte ritenuto tale atto inesistente. Il primo motivo è infondato. 2. Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, comma 5, L. n. 297/82, 2504-bis c.c., e norme correlate, per aver la Corte ritenuto necessaria ed imprescindibile la richiesta di adempimento nei confronti della società incorporante ZA con sede in Delaware (USA) in luogo di quella espletata nei confronti della datrice di lavoro CEAM, società già estinta. Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati in molteplici occasioni da questa Corte. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n. 1861). Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione). In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordina l’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (comma 5). Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione). Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6). 3. L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono di accertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, di cristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni che attengono al concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delle Ragioni della decisione). 4. Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazione della domanda, come questa Corte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulati dall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982). Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurge anche a presupposto per il successivo esercizio del diritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati in solido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 297 del 1982). Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro. La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione). Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni di principio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere del creditore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello e nel controricorso). Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione, pagina 6). Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive «riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione). Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza e proporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione). Le considerazioni esposte convergono nel configurare come condizione imprescindibile la previa formazione di un titolo. 5. Gli antecedenti di fatto, come riportati in sentenza, non sono controversi tra le parti. Il ricorrente è stato assunto da CEAM s.r.l. il 1° agosto 2016 e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018, senza che sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importo di Euro 2.565,30. Il lavoratore ha proposto domanda monitoria
contro
CEAM s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decreto ingiuntivo del 13 maggio 2020, ha notificato a CEAM atto di precetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con un pignoramento immobiliare presso la sede della società. Il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di fallimento proposta, in ragione della scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942. Il 5 febbraio 2021, il ricorrente ha richiesto l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS che aveva respinto la domanda in quanto la società CEAM era stata cancellata dal registro delle imprese. 6. Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri il credito del lavoratore, nei termini prima chiariti. Orbene, va precisato come, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire da Sezione Unite nr. 6070 del 2013 la formazione di un titolo che accerti il credito non sia preclusa dall’estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, come noto, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Nondimeno, la vicenda societaria in esame si palesa del tutto diversa rispetto a quella della cancellazione tout court, essendosi conclusasi con l’incorporazione della CEAM nella ZA. Ed invero, secondo un ribadito ma ormai superato indirizzo delle Sezioni Unite «… la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata … risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo» (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2637). Secondo un più recente indirizzo, frutto di un ripensamento del precedente da parte delle Sezioni Unite, la fusione per incorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad un fenomeno (non evolutivo-modificativo, ma, appunto) estintivo-successorio. Tale revirement ha fatto sì che si ponesse anche il tema dell’identificazione del soggetto nei cui confronti indirizzare la notificazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 285 c.p.c., in caso di fusione per incorporazione. Come osservato dal Supremo Collegio nella mentovata pronuncia, non si prospetta in fattispecie quali quella oggi in esame una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza, quindi, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La Corte ha osservato come la successione universale, come vicenda giuridica, ben si attagli invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo;
ciò, tuttavia, non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti. Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono, secondo le Sezioni Unite, concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ. (salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504- bis, commi 2 e 3, cod. civ.). Detta impostazione è stata confermata, ex professo (Cfr., sul punto, Cass. n. 13685 del 2023) dopo che le Sezioni Unite hanno attribuito alla fusione per incorporazione valenza estintivo-successoria. Discende da tale nuovo orientamento l’erroneità della affermazione dei giudici di secondo grado, secondo cui la fattispecie in esame vada configurata come vicenda meramente modificativa-evolutiva [Corte d'Appello, p. 8, 11], per essersi la stessa conformata ad orientamento superato da questa Corte. Le conseguenze giuridiche da riconoscersi, tuttavia, a tale erroneo percorso argomentativo, non mutano e ne risultano, anzi, avvalorate, dovendosi sicuramente escludere efficacia agli atti esecutivi posti in essere nei confronti della società estinta rispetto a quella incorporante. La ZA LLC, infatti, non è solo subentrata ex lege in tutti gli obblighi ma, per la precisione, in tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, divenendo l'unico centro di imputazione e legittimazione [Corte d'Appello, p. 8, 11] per effetto, appunto, di una vicenda successoria. Da tale vicenda commerciale la Corte territoriale ha, quindi, correttamente fatto discendere la radicale inidoneità degli atti esecutivi promossi nei confronti della Ce.Am.: in particolare, avendo accertato che la Ce.Am. Srl era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.12.2018 (ossia, era da reputarsi giuridicamente inesistente in virtù della intervenuta incorporazione) prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 11.5.2020), la Corte ha congruamente ritenuto gli atti posti in essere "tamquam non essent" non potendo gli stessi costituire un valido accertamento giudiziale del credito né un serio esperimento esecutivo nei confronti del debitore effettivo, cioè la nuova società incorporante. 7. Corte ha correttamente ritenuto che il diritto del lavoratore si perfezioni al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza, verifica del credito all'esito di procedura esecutiva), ribadendo che, nel caso di datore di lavoro non fallibile, il lavoratore è tenuto a verificare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata, salvo che l'azione sia aleatoria ovvero probabilmente infruttuosa [Corte d'Appello, p. 3, 8]. Trattandosi di soggetto non fallibile, pur in considerazione della presunta antieconomicità di un'esecuzione negli USA, la Corte d'Appello ha giustamente concluso che l'eventuale esonero dal tentativo esecutivo non esimesse il lavoratore dall'obbligo di rivolgere una richiesta rituale di adempimento al debitore attuale, sul quale, in quanto successore universale, grava il debito. Ha correttamente ritenuto, quindi, il giudice d’appello che la Ce.Am. non fosse un soggetto giuridico semplicemente estinto, bensì totalmente incorporato in altra società di capitali, che a sua volta si è fusa per incorporazione nella ZA;
la Corte fa proprio, anzi, il percorso argomentativo espresso dal giudice fallimentare nel decreto dell’11.3.20 secondo cui - la “società incorporante rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già facenti capo all’incorporata tale che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, nel caso di fusione di società i requisiti di fallibilità debbano essere accertati con riferimento alla società incorporante poiché titolare dei rapporti già facenti capo alla incorporata”. 8. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omissione di valutazione di un atto fondamentale e la violazione dell'Art. 160 c.p.c., è da ritenersi ugualmente non meritevole di accoglimento. 9. La censura in esame deve ritenersi inammissibile, in primo luogo, per l'inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei. Non è infatti consentito prospettare la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo, poiché tale formulazione affida impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare e dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente, attività che spetta esclusivamente alla parte. Inoltre, con riguardo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la doglianza è preclusa laddove pretenda un nuovo sindacato sul fatto, ambito ormai sottratto al controllo della Suprema Corte. A seguito della riformulazione della norma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale". Pertanto, al di fuori dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, la sentenza può essere cassata solo in presenza di vizi talmente gravi da determinare la nullità del provvedimento, quali la motivazione apparente, la manifesta contraddittorietà o l'incomprensibilità, che si risolvono in una violazione dell'art. 132 c.p.c. Non solo, nel caso di specie, la motivazione è presente e ben chiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione della Corte per aver ritenuto inesistente l’atto considerato. Nella specie, la censura, veicolata promiscuamente mediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esame di fatti decisivi mira, nella sostanza, ad una rivalutazione in fatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità. La Corte, quanto all’atto considerato ha affermato essere stata prodotta una diffida collettiva di pagamento inviata, fra gli altri, dal Viterbo alla ZA, rimasta senza esito. Tale diffida è stata notificata ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c. e della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 (vigente per le notificazioni di atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale). La Corte richiama le previsioni dell’art. 6 della predetta Convenzione dell’Aja a mente del quale l’Autorità Centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazione secondo la formula modello allegata Convenzione. L’attestazione dà atto all’esecuzione della richiesta;
indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato. Se del caso precisa il fatto che ne ha impedito l’esecuzione. Il richiedente può chiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’Autorità Centrale o da un’Autorità giudiziaria venga vistata da una di queste Autorità. L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente. I giudici di merito hanno osservato come la difesa dell’attuale ricorrente, pur richiesta dalla Corte, non avesse esibito alcuna attestazione dell’Autorità Centrale USA e, nel corso dell’udienza di discussione, avesse dichiarato di non esserne in possesso. HA escluso, quindi, che vi fosse alcuna prova documentale del fatto che la diffida fosse stata realmente recapitata alla ZA. Corretto deve ritenersi il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 05/06/2024, n.15772) secondo cui in tema di notifica di atti giudiziari a persona residente all’estero (nella specie, nel Principato di Monaco) effettuata, ai sensi dell'art.142, comma 2 c.p.c. mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15 novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autorità centrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenza della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscerne l'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall'autorità centrale del Paese, per tal via privandola di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Ha osservato al riguardo correttamente la Corte che ove fosse risultata impossibile l’esecuzione, l’appellato avrebbe dovuto notificare l’atto nei modi previsti dall’art. 142, primo comma, c.p.c.. Nondimeno, ove non vi fosse alcuna sede della ZA all’indirizzo della missiva, torna il rilievo dell'art. 142 cod. proc. civ. che, nel disciplinare la notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio dello Stato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario, come emerge dalle prescritte modalità di consegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma della legge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978, lo stesso art. 142, ha stabilito la inapplicabilità di detta convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto. Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art. 143 cod. proc. civ.. Parte ricorrente asserisce essere in atti l'attestazione dell’Autorità Centrale USA (ai sensi dell’art. 6 Convenzione dell'Aia): è evidente che la deduzione di parte ricorrente, secondo cui l’atto in questione era stato, invece, prodotto, a fronte della recisa affermazione della Corte d’appello circa la mancata produzione del documento, avrebbe, al più, potuto formare oggetto di revocazione. Il fatto è stato, quindi, pienamente valutato, ma ritenuto inidoneo a provare la rituale interpellanza del debitore. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Peculiarità, complessità e novità delle questioni applicative trattate inducono alla compensazione integrale delle spese di lite. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025. La Consigliera est. La Presidente LE NE UC ES
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO MA, ZO ST;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4507/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 128/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ISABELLA NELLI;
udito l'avvocato DARIO MA. Oggetto R.G.N.11364/2025 Cron. Rep. Ud. 11/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8264 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 02/04/2026 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 128/2024, accogliendo il gravame dell'INPS, ha riformato in toto la decisione di primo grado che aveva condannato l'Istituto al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto in favore di RN CC. Il credito, pari a € 2.949,04, era sorto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del CC con Ce.Am. S.r.l. in data 19 dicembre 2018. La società datrice di lavoro, Ce.Am. S.r.l., era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 7 dicembre 2018 per fusione, confluendo nella società Lisit s.r.l. a sua volta incorporata dalla società statunitense ZA LLC, con sede legale nel Delaware (USA). 2. In particolare, la Corte d'Appello ha escluso il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo non dimostrata la ricorrenza, in capo alla società incorporante, ZA, delle condizioni tali da precluderle l’adempimento del debito. Ha ritenuto, al riguardo, la Corte, che il lavoratore non avesse assolto l'onere di provare la rituale richiesta di adempimento nei confronti della società ZA LLC, successore universale nei debiti, in considerazione, peraltro, della mancata esibizione dell'attestazione dell'Autorità Centrale USA in merito alla notifica della diffida internazionale. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria RN CC, affidandolo a due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025. 4. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso possono essere descritti con richiamo alla sintesi offertane da parte ricorrente. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2 L.297-82, comma 5, l'art. 2504bis cc, art. 3 L.n. 218/95, art. 5 della sezione 2 della Convenzione di Bruxelles per aver la Corte ritenuto necessario ed imprescindibile richiedere l'adempimento alla società incorporante ZA con sede in Delaware (USA) invece che nei confronti del datore di lavoro CEAM, società estinta, ritenendo non rilevante l'accertamento incidentale in sede prefallimentare del credito e non ritenendo, quindi, provata la mancanza e/o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore. Il secondo motivo denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la omessa di valutazione di un atto fondamentale ai fini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR (la diffida internazionale) nonché, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art.160 c.p.c. per aver la Corte ritenuto tale atto inesistente. Il primo motivo è infondato. 2. Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, comma 5, L. n. 297/82, 2504-bis c.c., e norme correlate, per aver la Corte ritenuto necessaria ed imprescindibile la richiesta di adempimento nei confronti della società incorporante ZA con sede in Delaware (USA) in luogo di quella espletata nei confronti della datrice di lavoro CEAM, società già estinta. Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati in molteplici occasioni da questa Corte. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n. 1861). Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione). In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordina l’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (comma 5). Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione). Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6). 3. L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono di accertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, di cristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni che attengono al concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delle Ragioni della decisione). 4. Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazione della domanda, come questa Corte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulati dall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982). Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurge anche a presupposto per il successivo esercizio del diritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati in solido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 297 del 1982). Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro. La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione). Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni di principio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere del creditore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello e nel controricorso). Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione, pagina 6). Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive «riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione). Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza e proporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione). Le considerazioni esposte convergono nel configurare come condizione imprescindibile la previa formazione di un titolo. 5. Gli antecedenti di fatto, come riportati in sentenza, non sono controversi tra le parti. Il ricorrente è stato assunto da CEAM s.r.l. il 1° agosto 2016 e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018, senza che sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importo di Euro 2.565,30. Il lavoratore ha proposto domanda monitoria
contro
CEAM s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decreto ingiuntivo del 13 maggio 2020, ha notificato a CEAM atto di precetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con un pignoramento immobiliare presso la sede della società. Il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di fallimento proposta, in ragione della scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942. Il 5 febbraio 2021, il ricorrente ha richiesto l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS che aveva respinto la domanda in quanto la società CEAM era stata cancellata dal registro delle imprese. 6. Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri il credito del lavoratore, nei termini prima chiariti. Orbene, va precisato come, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire da Sezione Unite nr. 6070 del 2013 la formazione di un titolo che accerti il credito non sia preclusa dall’estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, come noto, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Nondimeno, la vicenda societaria in esame si palesa del tutto diversa rispetto a quella della cancellazione tout court, essendosi conclusasi con l’incorporazione della CEAM nella ZA. Ed invero, secondo un ribadito ma ormai superato indirizzo delle Sezioni Unite «… la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata … risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo» (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2637). Secondo un più recente indirizzo, frutto di un ripensamento del precedente da parte delle Sezioni Unite, la fusione per incorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad un fenomeno (non evolutivo-modificativo, ma, appunto) estintivo-successorio. Tale revirement ha fatto sì che si ponesse anche il tema dell’identificazione del soggetto nei cui confronti indirizzare la notificazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 285 c.p.c., in caso di fusione per incorporazione. Come osservato dal Supremo Collegio nella mentovata pronuncia, non si prospetta in fattispecie quali quella oggi in esame una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza, quindi, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La Corte ha osservato come la successione universale, come vicenda giuridica, ben si attagli invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo;
ciò, tuttavia, non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti. Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono, secondo le Sezioni Unite, concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ. (salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504- bis, commi 2 e 3, cod. civ.). Detta impostazione è stata confermata, ex professo (Cfr., sul punto, Cass. n. 13685 del 2023) dopo che le Sezioni Unite hanno attribuito alla fusione per incorporazione valenza estintivo-successoria. Discende da tale nuovo orientamento l’erroneità della affermazione dei giudici di secondo grado, secondo cui la fattispecie in esame vada configurata come vicenda meramente modificativa-evolutiva [Corte d'Appello, p. 8, 11], per essersi la stessa conformata ad orientamento superato da questa Corte. Le conseguenze giuridiche da riconoscersi, tuttavia, a tale erroneo percorso argomentativo, non mutano e ne risultano, anzi, avvalorate, dovendosi sicuramente escludere efficacia agli atti esecutivi posti in essere nei confronti della società estinta rispetto a quella incorporante. La ZA LLC, infatti, non è solo subentrata ex lege in tutti gli obblighi ma, per la precisione, in tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, divenendo l'unico centro di imputazione e legittimazione [Corte d'Appello, p. 8, 11] per effetto, appunto, di una vicenda successoria. Da tale vicenda commerciale la Corte territoriale ha, quindi, correttamente fatto discendere la radicale inidoneità degli atti esecutivi promossi nei confronti della Ce.Am.: in particolare, avendo accertato che la Ce.Am. Srl era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.12.2018 (ossia, era da reputarsi giuridicamente inesistente in virtù della intervenuta incorporazione) prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 11.5.2020), la Corte ha congruamente ritenuto gli atti posti in essere "tamquam non essent" non potendo gli stessi costituire un valido accertamento giudiziale del credito né un serio esperimento esecutivo nei confronti del debitore effettivo, cioè la nuova società incorporante. 7. Corte ha correttamente ritenuto che il diritto del lavoratore si perfezioni al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza, verifica del credito all'esito di procedura esecutiva), ribadendo che, nel caso di datore di lavoro non fallibile, il lavoratore è tenuto a verificare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata, salvo che l'azione sia aleatoria ovvero probabilmente infruttuosa [Corte d'Appello, p. 3, 8]. Trattandosi di soggetto non fallibile, pur in considerazione della presunta antieconomicità di un'esecuzione negli USA, la Corte d'Appello ha giustamente concluso che l'eventuale esonero dal tentativo esecutivo non esimesse il lavoratore dall'obbligo di rivolgere una richiesta rituale di adempimento al debitore attuale, sul quale, in quanto successore universale, grava il debito. Ha correttamente ritenuto, quindi, il giudice d’appello che la Ce.Am. non fosse un soggetto giuridico semplicemente estinto, bensì totalmente incorporato in altra società di capitali, che a sua volta si è fusa per incorporazione nella ZA;
la Corte fa proprio, anzi, il percorso argomentativo espresso dal giudice fallimentare nel decreto dell’11.3.20 secondo cui - la “società incorporante rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già facenti capo all’incorporata tale che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, nel caso di fusione di società i requisiti di fallibilità debbano essere accertati con riferimento alla società incorporante poiché titolare dei rapporti già facenti capo alla incorporata”. 8. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omissione di valutazione di un atto fondamentale e la violazione dell'Art. 160 c.p.c., è da ritenersi ugualmente non meritevole di accoglimento. 9. La censura in esame deve ritenersi inammissibile, in primo luogo, per l'inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei. Non è infatti consentito prospettare la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo, poiché tale formulazione affida impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare e dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente, attività che spetta esclusivamente alla parte. Inoltre, con riguardo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la doglianza è preclusa laddove pretenda un nuovo sindacato sul fatto, ambito ormai sottratto al controllo della Suprema Corte. A seguito della riformulazione della norma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale". Pertanto, al di fuori dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, la sentenza può essere cassata solo in presenza di vizi talmente gravi da determinare la nullità del provvedimento, quali la motivazione apparente, la manifesta contraddittorietà o l'incomprensibilità, che si risolvono in una violazione dell'art. 132 c.p.c. Non solo, nel caso di specie, la motivazione è presente e ben chiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione della Corte per aver ritenuto inesistente l’atto considerato. Nella specie, la censura, veicolata promiscuamente mediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esame di fatti decisivi mira, nella sostanza, ad una rivalutazione in fatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità. La Corte, quanto all’atto considerato ha affermato essere stata prodotta una diffida collettiva di pagamento inviata, fra gli altri, dal Viterbo alla ZA, rimasta senza esito. Tale diffida è stata notificata ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c. e della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 (vigente per le notificazioni di atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale). La Corte richiama le previsioni dell’art. 6 della predetta Convenzione dell’Aja a mente del quale l’Autorità Centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazione secondo la formula modello allegata Convenzione. L’attestazione dà atto all’esecuzione della richiesta;
indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato. Se del caso precisa il fatto che ne ha impedito l’esecuzione. Il richiedente può chiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’Autorità Centrale o da un’Autorità giudiziaria venga vistata da una di queste Autorità. L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente. I giudici di merito hanno osservato come la difesa dell’attuale ricorrente, pur richiesta dalla Corte, non avesse esibito alcuna attestazione dell’Autorità Centrale USA e, nel corso dell’udienza di discussione, avesse dichiarato di non esserne in possesso. HA escluso, quindi, che vi fosse alcuna prova documentale del fatto che la diffida fosse stata realmente recapitata alla ZA. Corretto deve ritenersi il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 05/06/2024, n.15772) secondo cui in tema di notifica di atti giudiziari a persona residente all’estero (nella specie, nel Principato di Monaco) effettuata, ai sensi dell'art.142, comma 2 c.p.c. mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15 novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autorità centrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenza della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscerne l'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall'autorità centrale del Paese, per tal via privandola di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Ha osservato al riguardo correttamente la Corte che ove fosse risultata impossibile l’esecuzione, l’appellato avrebbe dovuto notificare l’atto nei modi previsti dall’art. 142, primo comma, c.p.c.. Nondimeno, ove non vi fosse alcuna sede della ZA all’indirizzo della missiva, torna il rilievo dell'art. 142 cod. proc. civ. che, nel disciplinare la notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio dello Stato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario, come emerge dalle prescritte modalità di consegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma della legge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978, lo stesso art. 142, ha stabilito la inapplicabilità di detta convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto. Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art. 143 cod. proc. civ.. Parte ricorrente asserisce essere in atti l'attestazione dell’Autorità Centrale USA (ai sensi dell’art. 6 Convenzione dell'Aia): è evidente che la deduzione di parte ricorrente, secondo cui l’atto in questione era stato, invece, prodotto, a fronte della recisa affermazione della Corte d’appello circa la mancata produzione del documento, avrebbe, al più, potuto formare oggetto di revocazione. Il fatto è stato, quindi, pienamente valutato, ma ritenuto inidoneo a provare la rituale interpellanza del debitore. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Peculiarità, complessità e novità delle questioni applicative trattate inducono alla compensazione integrale delle spese di lite. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025. La Consigliera est. La Presidente LE NE UC ES