Articolo 35 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 34Articolo 36
Versione
13 dicembre 1988
>
Versione
20 aprile 2006
Art. 35. Disciplina per il personale volontario 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo e' mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006 .
Entrata in vigore il 20 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente