Versione
13 dicembre 1988
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20 aprile 2006
20 aprile 2006
Art. 35. Disciplina per il personale volontario 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo e' mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006 .
a) censura inflitta per lievi trasgressioni; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo e' mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006 .
Commentario • 1
- 1. Vigili del fuoco volontari e radiazione automatica per reato dolosoAlexander · https://www.wikilabour.it/ · 18 maggio 2025 · 1
Avendo patteggiato in un giudizio in cui era imputato di violenza sessuale, un ex volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco era stato radiato dall'elenco relativo, utile per accedere a successive assunzioni nel settore. Nel successivo giudizio promosso dal Ministero per l'accertamento della legittimità del provvedimento, la Corte di cassazione, disattendendo la diversa decisione dei giudici dell'appello, accoglie la domanda del Ministero, osservando: (i) non essendo i volontari del Corpo dipendenti di una P.A.. ma ad essa legati da un mero rapporto di servizio, non trovano applicazione i principi che vietano automatismi espulsivi nel pubblico impiego o nelle professioni …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Parma, sentenza 20/05/2024, n. 124Provvedimento: […] n. 76 prevede la cancellazione dall'elenco del personale volontario per le ipotesi di cui all'art. 35, commi l, lettera c) e 2 della legge 521/1988. […] A sua volta, l'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 prevede che:Leggi di più...
- personale volontario vigili del fuoco·
- giurisdizione giudice amministrativo·
- estinzione reato·
- art. 20 D.P.R. 76/2004·
- art. 445 c.p.p.·
- irretroattività legge penale·
- proporzionalità sanzione·
- sanzione disciplinare radiazione·
- discrezionalità amministrativa·
- condanna penale·
- riforma Cartabia·
- compensazione spese di lite·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 35 L. 521/1988