Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
Un credito deve ritenersi liquido, non solo quando il suo importo sia esattamente determinato nel momento in cui sorge l'obbligazione, ma anche quando l'importo sia determinabile in base a criteri predeterminati al momento del sorgere della stessa (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto un credito liquido ed esigibile, avendo rilevato che sia gli importi indicati, sia i criteri di calcolo della svalutazione monetaria, sia il tasso degli interessi richiesti erano quelli convenzionalmente determinati dalle parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO UC, VO CL, VO IV, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli avvocati FRANCESCO PEDRIONI, ENRICO BERTORELLE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RI SP CA, elettivamente domiciliata in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO SMOLEI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/00 della C. A. di TRENTO Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 11/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato FIORE Giovanna, per delega dell'avvocato PEDRONI, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RICCI Pietro, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto concluso il 2 gennaio 1987, che faceva seguito ad una bozza di contratto preliminare datata 15 ottobre 1986, LU VO acquistò da RA AR PE l'azienda "Cartoleria al Corso", corrente in Bolzano, presso la quale per circa quindici anni aveva svolto l'attività di commessa, per il prezzo dichiarato di L. 237.000.000, dopo avere separatamente versato alla venditrice l'ulteriore importo di L. 50.000.000.
Il successivo 23 gennaio 1987 l'acquirente rilasciò alla venditrice una dichiarazione di debito per L. 110.000.000, sottoscritta anche dai suoi germani LA e IL, i quali, con lo stesso atto, si dichiararono solidalmente obbligati con la sorella LU, nei confronti della AR PE, in relazione a tutti gli obblighi assunti dalla VO LU in virtù del contratto di compravendita dell'azienda.
Adducendo che le obbligazioni assunte dai VO erano rimaste inadempiute, la AR PE chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bolzano, nei confronti dei VO, tre decreti ingiuntivi per il pagamento, rispettivamente, di L. 64.660.800, L. 68.412.650 e L. 138.959.263. I fratelli VO proposero opposizione avverso ciascun decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, ed, a loro volta, convennero innanzi allo stesso tribunale la AR PE, per sentir, gradatamente: a) accertare la simulazione relativa della dichiarazione di debito del 23 gennaio 1987, perché simulante una causa di mutuo con relativo obbligo di restituzione della somma mutuata da parte dei fratelli VO alla AR GA, mentre, in realtà, dissimulava una garanzia solidale, limitatamente alla somma di L. 110.000.000, ed una garanzia fideiussoria per la differenza tra tale somma ed il prezzo pattuito per la cessione della cartoleria;
conseguentemente, condannare la AR PE a restituire il maggiore importo percepito per l'acquisto dell'azienda (almeno L. 119.000.000) o, quantomeno, ad indennizzare la VO LU ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.; c) annullare il contratto di compravendita per dolo posto in essere dalla AR PE, che aveva indotto in errore la VO LU sia in relazione alla valutazione dell'azienda, che era stata ipervalutata, sia in relazione al meccanismo, definito tortuoso, di determinazione degli interessi di mora e del maggior danno da svalutazione monetaria ed alla clausola di riserva della proprietà, e condannare la AR PE al risarcimento dei danni.
Riunite le quattro cause, l'adito tribunale rigettò le opposizioni ai decreti ingiuntivi e l'autonoma domanda proposta dai germani VO e la sua decisione, impugnata dai soccombenti VO, con sentenza resa in data 11 febbraio 2000 è stata confermata dalla Corte d'Appello di Trento, presso la Sezione Distaccata di Bolzano. Ha osservato, in primo luogo, il giudice d'appello che, dovendosi necessariamente ricostruire il negozio giuridico posto in essere dalla AR PE e dalla VO LU sulla base del contratto concluso il 2 gennaio 1987 e della dichiarazione di debito del 23 gennaio 1987, interpretati anche alla luce della bozza di contratto preliminare del 15 ottobre 1986, ne derivava, anche sulla base dell'interrogatorio formale reso dalla VO LU, che il prezzo complessivo della vendita, comprensivo del valore degli arredi, dell'avviamento e del valore della merce inventariata, ammontava a L. 402.000.000 e che le scadenze ed i criteri di rivalutazione del debito erano quelli indicati nelle due scritture suddette. In particolare, con riferimento alla dichiarazione di debito del 23 gennaio 1987, la corte di merito ha ritenuto che, nonostante la fittizia causale di mutuo in essa menzionata, la dichiarazione contenesse una genuina obbligazione della VO LU in ordine a parte del prezzo.
In ordine, poi, alla posizione dei germani LA e IA VO, la Corte d'Appello ha ritenuto che, pacifico il ruolo di acquirente svolto esclusivamente dalla VO LU, dalla stessa dichiarazione del 23 gennaio 1987, sottoscritta anche dai predetti germani, derivasse che costoro avevano assunto il ruolo di condebitori solidali, con la sorella LU, in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita della cartoleria.
Tutto ciò premesso, la corte distrettuale ha osservato che: a) i crediti per i quali erano stati emessi i tre decreti ingiuntivi erano liquidi, dal momento che in ciascun decreto erano correttamente indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora e della rivalutazione;
b) considerato che la VO LU era da quindici anni dipendente, come commessa, della AR GA, doveva escludersi la dedotta mancanza di "necessaria partecipazione volitiva" della stessa alla conclusione del contratto;
c) poiché il VO LA risiedeva a Bolzano, era presumibile che avesse frequentato il negozio presso il quale lavorava la sorella LU e, peraltro, lo stesso e la sorella IA, avendo contribuito in maniera cospicua a finanziare la sorella LU in occasione del versamento dell'acconto di L. 50.000.000, avvenuto nell'autunno del 1986, fino alla data di conclusione del contratto avevano avuto uno spatium deliberandi sufficiente per soppesare ogni aspetto delle trattative in corso;
d) poiché gli atti sottoscritti dai fratelli VO erano sufficientemente chiari, la loro semplice lettura escludeva che potessero essere frutto di inganni ed artifizi e, peraltro, in considerazione del tempo impiegato nelle trattative e del fatto che anche dopo la dichiarazione del 23 gennaio 1987 la AR PE aveva aderito all'implicita richiesta dei debitori di dimezzare il tasso degli interessi a condizione che le obbligazioni fossero puntualmente adempiute, doveva escludersi la violazione del dovere di buona fede da parte della venditrice;
e) correttamente il primo giudice aveva disatteso le ulteriori istanze istruttorie avanzate dai VO, poiché le posizioni delle parti emergevano chiaramente dalle scritture prodotte e dagli interrogatori formali resi dalle parti stesse;
f) le richieste istruttorie avanzate in secondo grado si rivelavano inammissibili e/o irrilevanti.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso LU, LA e IA VO, affidandosi a cinque motivi, illustrati con successiva memoria. Resiste con controricorso la AR PE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che la controricorrente solleva, sul rilievo della mancanza di una valida procura speciale, dal momento che la procura resa a margine del ricorso va qualificata come procura "generale", perché rilasciata per ogni fase e grado del giudizio, non specificamente per il giudizio di cassazione.
Per vero, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha superato il contrasto verificatosi nel tema, "la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione l'art. 159 cod. proc. civ. per gli atti processuali" (Cass., 1^ aprile 1997, n.
2842 ed altre). Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 633 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che i crediti oggetto dei tre decreti ingiuntivi fossero liquidi. All'uopo, dopo aver riportato il contenuto dei ricorsi proposti dalla AR PE, i ricorrenti rilevano che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il requisito della liquidità del credito deve sussistere al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, non potendo spiegare efficacia sanante la sopravvenienza di esso nel corso della causa. Comunque, nel caso in esame la parte opposta non ha provato ne' ha offerto di provare la esattezza delle somme oggetto dei provvedimenti monitori.
La censura è infondata.
Costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui il credito deve ritenersi liquido, non solo quando il suo importo sia esattamente determinato nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma anche quando l'importo sia determinabile in base a criteri predeterminati al momento del sorgere dell'obbligazione. Nel caso in esame, puntualmente applicando tale principio, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto liquidi i crediti per i quali erano stati emessi i decreti ingiuntivi, avendo rilevato che sia gli importi indicati nei ricorsi sia i criteri di calcolo della svalutazione monetaria sia il tasso degli interessi richiesti erano quelli convenzionalmente determinati dalle parti.
D'altra parte, i ricorrenti, pur adombrando, ancorché genericamente, l'inesattezza delle somme richieste, non tentano neppure di dimostrare tale assunto, per cui, sotto tale profilo, la censura si appalesa anche inammissibile.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1291 e 1224 cod. civ., rilevando che erroneamente il giudice d'appello, in accoglimento della richiesta dell'opposta, ha riconosciuto gli interessi di mora sulle somme rivalutate, così costituendo un'indebita duplicazione del risarcimento.
La censura è inammissibile, essendosi sul punto formato il giudicato interno.
Poiché la statuizione impugnata è confermativa di analoga statuizione adottata dal primo giudice, i ricorrenti, se volevano impedire che sul punto si costituisse il giudicato interno, avrebbero dovuto proporre in sede d'appello uno specifico motivo di gravame. Non avendolo proposto, a causa del giudicato formatosi ogni censura sul punto, è preclusa in questa sede.
Col terzo motivo i ricorrenti, dolendosi di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, osservano che la corte di merito non spiega le ragioni per cui ritiene corretti i criteri di calcolo della rivalutazione e degli interessi e, peraltro, mostra di non aver controllato i parametri applicati, astenendosi dal riconoscere l'esattezza delle somme portate dai decreti ingiuntivi. Ciò premesso, i ricorrenti osservano che, in mancanza di una consulenza tecnica d'ufficio e di una chiara esposizione da parte dell'opposta, non si poteva pervenire alla conferma dei decreti ingiuntivi.
La censura è inammissibile per la ragione esposta con riferimento alla seconda parte del primo motivo.
Va, invero, ribadito che, a fronte del rilievo che la sorte capitale, i coefficienti di rivalutazione e la misura degli interessi di mora indicati nei ricorsi per decreto ingiuntivo coincidevano esattamente con i dati convenzionalmente stabiliti dalle parti, spettava agli opponenti di indicare almeno le ragioni per cui i calcoli operati dalla ricorrente ed accolti dai giudici di merito erano inesatti. In difetto, la censura si prospetta generica ed incontra l'ostacolo dell'inammissibilità.
Col quarto motivo i ricorrenti adducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione degli artt. 1339 e 1440 cod. civ., dolendosi, in primo luogo, della mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrare che la sottoscrizione del contratto da parte della VO LU avvenne in tutta fretta, nel negozio di cartoleria, senza avere avuto il tempo di leggere la scrittura, e, soprattutto, prima che fosse stato completato l'inventario dei beni aziendali.
Tale prova, a loro avviso, sarebbe stata necessaria, attesa la stranezza della sottoscrizione della dichiarazione di debito successivamente alla conclusione del contratto.
Peraltro, all'ammissione della prova avrebbe dovuto condurre il rilievo delle difformità di contenuto tra la bozza di preliminare ed il contratto definitivo, difformità che non si esaurivano con la clausola penale, nonché il rilievo della sottoscrizione successiva della dichiarazione di debito e dell'interrogatorio formale reso dalla venditrice.
I ricorrenti rimarcano, inoltre, il difetto di motivazione relativamente all'evidente sproporzione tra il prezzo di vendita dell'azienda e la redditività della stessa, rivelatasi nettamente inferiore alle assicurazioni date dalla venditrice, come dalla stessa riconosciuta in sede d'interrogatorio formale. Al riguardo, richiamano l'esito delle due consulenze tecniche da essi disposte e le risultanze delle denuncie fiscali.
Tale sproposizione, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto indurre a ritenere provato il dolo della venditrice e la mala fede della stessa, senza che, in contrario, si potesse addurre la dichiarazione del 9 novembre 1989, con la quale la AR PE dimezzava, sub condicione, il tasso degli interessi di mora, trattandosi di tentativo messo in opera per conservare un rapporto contrattuale particolarmente favorevole alla stessa venditrice. Osservano, da ultimo, i ricorrenti che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, dalla bozza di preliminare non era possibile trarre argomenti per escludere la malafede della AR PE, dal momento che costei ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, che la clausola penale non fu discussa tra lei e l'acquirente e che quest'ultima sostiene di avere sottoscritto il contratto nelle circostanze già riferite. La censura che, in sostanza, si racchiude nel rilievo del vizio di motivazione, dal momento che la denunciata violazione di legge di cui alla rubrica non ha alcun seguito nell'esposizione del motivo, risulta inammissibile, risolvendosi nel trasparente tentativo di contrapporre alla valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello ed esternata con motivazione diffusa ed esente da vizi logico-giuridici, peraltro neppure denunciati da ricorrenti, la valutazione ritenuta più esatta da parte dei ricorrenti. Al riguardo, giova richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intesa vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi espressamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass., 15 aprile 2000, n. 4916; Cass., 18 novembre 1969, n. 3750 ed altre). Alla luce di tale condiviso principio di diritto, che attiene ai limiti istituzionali del compito affidato al giudice di legittimità, deve ritenersi incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, perché su ciascuno dei temi che costituiscono l'oggetto della confusa analisi critica svolta dai ricorrenti (ammissione dei mezzi istruttori richiesti, cd. partecipazione volitiva della VO LU alla conclusione del contratto, dolo della AR PE e mala fede della stessa) essa si caratterizza, come si diceva, per abbondanza di considerazioni e correttezza delle stesse, non essendo viziata ne' da omesso od insufficiente esame di circostanze decisive nè da aporie tra l'uno e l'altro degli argomenti utilizzati per pervenire alla decisione.
Per vero, per quanto attiene ai temi della consapevole partecipazione della compratrice alla conclusione del negozio, al dolo ed alla mala fede della venditrice - temi che, evidentemente, s'intrecciavano tra loro - la corte di merito ha correttamente valorizzato, per dimostrare l'infondatezza della tesi degli appellanti, la conoscenza delle caratteristiche reddituali dell'azienda che alla VO LU derivava da circa quindici anni di collaborazione, in qualità di commessa, con la venditrice, conoscenza che rendeva, di per sè, inverosimile la tesi del dolo e della mala fede della venditrice e/o l'errore dell'acquirente sul valore di mercato dell'azienda, con riferimento al quale, peraltro, opportunamente dalla corte territoriale viene rimarcato che la merce fu conteggiata a circa la metà del suo prezzo di vendita, al netto di i.v.a.
L'inverosimiglianza dell'errore in cui sarebbe incorsa la VO LU e della violazione del dovere di buona fede da parte della AR PE viene altresì dimostrata dalla Corte d'Appello sulla base della considerazione del notevole intervallo di tempo intercorso tra l'inizio e la fine delle trattative nonché della considerazione che, pur successivamente alla conclusione del contratto, i contratti tra le parti proseguirono per alleviare le conseguenze della mora per la compratrice. Nè tale considerazione soffre del vizio rilevato dai ricorrenti, perché, se è vero e persino ovvio che la venditrice aveva interesse a tentare di mettere in salvo un rapporto che rivelava una crisi nel suo svolgimento, è indubitabile che la riduzione a metà del tasso degli interessi di mora convenuto poteva oggettivamente venire incontro alle esigenze dell'acquirente, riducendo la gravosità della sua eventuale mora.
Alla stregua di tali considerazioni, è agevole rendersi conto della correttezza del giudizio di irrilevanza espresso dalla corte distrettuale in ordine ai mezzi istruttori richiesti dagli appellanti nonché dell'implicito giudizio di irrilevanza riservato alle difformità di contenuto tra la bozza di preliminare ed il contratto definitivo.
Col quinto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2036, 2041 e 2697 cod. civ. nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando, in primo luogo, l'insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della posizione assunta nella vicenda negoziale dai germani della compratrice, essendosi, la Corte d'Appello, limitata ad affermare che si trattava di condebitori solidali dell'acquirente.
Osservano, all'uopo, che, essendo mancato l'accertamento della causa del debito riconosciuto dai suddetti, accertamento doveroso dal momento che era risultata simulata la causa di mutuo ed i sottoscrittori avevano ritenuta non vera la causa di pagamento di parte del prezzo dell'azienda, spettava alla AR PE l'onere di provare l'effettiva causa del debito riconosciuto. Ciò premesso, i ricorrenti sottolineano la mancanza di motivazione sia sulla tesi del pagamento d'indebito da essi sostenuta, sia su quella dell'arricchimento senza causa, sia sulla partecipazione volitiva di LA e IA VO al negozio. Anche quest'ultima censura va disattesa, poiché la Corte d'Appello ha reso sufficiente e corretta motivazione in ordine alla posizione giuridica assunta dai germani LA e IA VO nella vicenda negoziale in esame ed ha correttamente esclusa l'ammissibilità delle domande di arricchimento senza causa e d'indebito oggettivo proposte dagli stessi VO.
Partendo dalla considerazione che la causale di mutuo attribuita alla dichiarazione di debito del 23 gennaio 1987, per la parte relativa al pagamento della somma di L. 110.000.000, era, secondo gli stessi fratelli VO, simulata e che unica acquirente della cartoleria era incontestatamente la VO LU, la corte distrettuale ha correttamente ritenuto, anche sulla base del chiaro tenore letterale della seconda parte della stessa dichiarazione, in virtù della quale i suddetti si dichiaravano condebitori solidali, unitamente alla sorella LU, nei confronti della venditrice, in relazione a tutte le obbligazioni derivanti a carico della sorella dal contratto di compravendita della cartoleria, che essi avevano assunta la posizione di condebitori solidali, con la sorella LU, verso la venditrice anche con riferimento al pagamento della somma di L. 110.000.000. Ciò, perché, come chiaramente e correttamente emerge dal complesso della motivazione, tale somma concorreva a formare il prezzo complessivo di L. 402.000.000 pattuito per la vendita dell'azienda. È, dunque, evidente, nonostante la cautela mostrata dal giudice d'appello, che, con riferimento all'obbligazione di corrispondere la somma di L. 110.000.000, così come per ogni altra obbligazione scaturente dal contratto di compravendita della cartoleria, i germani LA e IA VO venivano ad assumere la veste di fideiussori nei confronti della AR PE, cui la dichiarazione unilaterale era diretta, ed a favore della sorella LU.
Quanto, poi, alla cd. partecipazione volitiva dei predetti, la motivazione della sentenza impugnata è più che sufficiente e corretta, essendo stata fondata su argomenti logici, desunti dalla residenza del VO LA in Bolzano, dov'era ubicata la cartoleria, presso la quale la sorella LU lavorava da circa quindici anni, dal fatto che anche la VO IA aveva lavorato per un certo tempo presso la cartoleria, nonché dal rilievo che entrambi avevano finanziato la sorella LU per consentirle di versare l'acconto di L. 50.000.000 ed, infine, dal rilievo che essi ebbero sufficiente tempo per riflettere sulla convenienza dell'affare. Tutto ciò premesso, risulta evidente anche la correttezza della statuizione resa dalla corte di merito in ordine all'azione d'indebito oggettivo, poiché, individuata la causa reale dell'obbligazione assunta dai fratelli LA e IA VO, le somme versate dagli stessi non potevano essere ripetute.
Infine, in ordine all'ammissibilità dell'actio de in rem verso, la natura sussidiaria di essa ne precludeva l'esercizio in un caso in cui il rapporto sorgeva da un negozio concluso dalle parti e da un'obbligazione di garanzia accessoria a quel rapporto. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 12 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002