Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 2
È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale,il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,dopo aver fissato l'udienza preliminare ed averla quindi rinviata (nella specie,in attesa della decisione della corte d'appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l'effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti),disponga "togliersi la causa dal ruolo",così determinando un'anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l'emissione dell'originario decreto di fissazione dell'udienza.
L'art.129 c.p.p.,nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilità,nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo,nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria;ragion per cui tale rito non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. È pertanto da ritenere illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,investito della richiesta di rinvio a giudizio,emetta "de plano" sentenza di non luogo a procedere per ritenuta evidenza di una causa di improcedibilità dell'azione penale,potendo una tale pronuncia conseguire soltanto all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità penale del minore non imputabile ed informazione di garanziaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1998, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI Francesco Presidente del 22.4.1998
1 . Dott. LA GIOIA Vito Consigliere SENTENZA
2. " LO IL " n. 2277
3. " MABELLINI NN " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni "relatore N. 673/98
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti di:
1) OT VA, nato a [...] il [...]
2) PI OS, nato a [...] il [...] 3) AN MA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del g.i.p. del tribunale di Roma in data 13.11.1997, che dichiarava non doversi procedere a carico degli stessi imputati - ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - in ordine ai delitti di genocidio e di omicidio continuato e pluriaggravato, commessi dopo l'8.9.1943 e nel maggio 1945, per difetto delle condizioni previste dall'art. 10 c.p. Letti gli atti e i documenti di causa;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del sost. proc. gen., dott. M. Persiani, con le quali questi chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
Osserva.
1. - Con sentenza emessa de plano il 13.11.1997 il g.i.p. del tribunale di Roma, richiesto dal p. m. di disporre il rinvio a giudizio di OT VA, PI OS e AN MA (imputati il primo del delitto di genocidio o, alternativamente, di omicidio plurimo continuato e pluriaggravato, e gli altri di quest'ultimo delitto, commessi mediante "infoibamento" in Gimino e Pisino dopo l'8.9.1943 e in Fiume nel maggio 1945), dichiarava non doversi procedere a carico degli stessi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., "per difetto delle condizioni previste dall'art. 10 c.p.". Rilevava il g.i.p. che:
- trattandosi di reati commessi su parte del territorio nazionale successivamente ceduta alla Jugoslavia - oggi Croazia - in forza del Trattato di pace entrato in vigore il 15.9.1947 fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, essi dovevano considerarsi commessi in territorio ormai soggetto alla sovranità dello Stato straniero, con conseguente inoperatività dell'art. 6 c.p. e cessazione della giurisdizione italiana;
- poiché il requisito della territorialità si configurava "in simmetrico e contestuale collegamento con l'esercizio dello ius puniendi", per la "stretta interdipendenza e inseparabilità" dei concetti di territorio, sovranità e giurisdizione, "il reato potrà ritenersi commesso nel territorio dello Stato soltanto nel caso in cui il locus commissi delicti vi risulti compreso nel momento in cui un determinato soggetto dev'essere punito secondo la legge italiana", al momento della repressione quindi e non a quello della commissione del fatto illecito;
- s'imponeva pertanto "all'evidenza" la declaratoria di non doversi procedere trattandosi di reati "commessi da stranieri in territorio estero ed in ordine ai quali difettano i presupposti previsti dall'art. 10 c.p.", con l'avvertenza - in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti - che la contestazione al OT del delitto di genocidio, introdotto nell'ordinamento dalla l.
9.10.1967 n. 962, in epoca successiva alla commissione dei fatti, si poneva in stridente contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., da ritenersi non derogato dall'art. 7, comma 2, della. Convenzione di Roma 4.11.1950 di salvaguardia dei diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ne' dall'art. 15, comma 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York 16.12.1966, circa il perseguimento dei crimini contro l'umanità.
Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Il primo fa valere l'efficacia dell'art. 6 c.p. ancorata - per ragioni testuali e logiche - alla commissione del reato nel territorio italiano, dove si sono verificate l'azione e la lesione degli interessi protetti dalla norma, indipendentemente dalla sopravvenuta cessione di quella parte di territorio ad altro Stato al momento dell'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato cedente.
Il secondo sostiene, in rito, la non applicabilità dell'art. 129 c.p.p. con sentenza emessa de plano dopo che il g.i.p., il quale aveva già fissato l'udienza preliminare e proceduto alla verifica della regolare costituzione delle parti, aveva disposto togliersi la causa dal ruolo;
nel merito, condivide le argomentazioni del gravame del P.G. circa l'errata interpretazione dell'art. 6 c.p. e deduce l'operatività della l.
9.10.1967 n. 962 sul genocidio anche ai fatti contestati, siccome costituenti crimini contro l'umanità. I motivi di diritto processuale e quelli di diritto sostanziale esposti dalla pubblica accusa ricorrente sono condivisi e sviluppati con ulteriori e pregevoli considerazioni - a sostegno della tesi dell'esistenza della giurisdizione italiana in forza dell'art. 6 c.p. e della qualificazione dei fatti come delitti contro l'umanità perseguibili senza limiti di giurisdizione territoriale, ne' di spazio o di tempo - nelle memorie difensive ritualmente depositate dall'Avvocatura generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i Ministeri della Difesa e dell'Interno, e, rispettivamente, dai difensori delle altre parti civili private e delle parti civili Provincia e Comune di Trieste e Comune di Gorizia;
per contro, la correttezza del provvedimento impugnato è sostenuta dal difensore dell'imputata VJ MA.
Il P.G. presso la Corte di cassazione - condividendo le censure dei ricorrenti - ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2.- Il motivo di ricorso in rito proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma è fondato.
2.1.- Mette conto di rilevare preliminarmente - in linea di fatto - che: - sulla richiesta depositata dal p.m. il 25.1.1997 di rinvio a giudizio degli imputati per i contestati delitti di genocidio e di omicidio plurimo continuato e pluriaggravato, il g.i.p. fissava con decreto 11.3.1997, per il giorno 26.5.1997, l'udienza preliminare in camera di consiglio;
- questa subiva alcuni rinvii, all'11.7.1997 e al 18.10.1997, per il completamento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti principali e delle parti civili, ed in conseguenza altresì dell'istanza di ricusazione del giudice avanzata da una delle parti civili private;
- all'udienza del 18.10.1997 il g.i.p., dato atto che non era ancora pervenuta la decisione della corte d'appello di Roma sulla ricusazione, "dispone(va) togliersi la causa dal ruolo"; - dichiarata inammissibile dalla corte d'appello la proposta ricusazione con ordinanza 12.11.1997, il giorno successivo il g.i.p. emetteva de plano e depositava in cancelleria l'impugnata sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di omicidio plurimo continuato e pluriaggravato "per difetto delle condizioni previste dall'art. 10 c.p.". 2.2.- Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che colga innanzi tutto nel segno la prima censura del ricorrente p.m. in punto di "abnormità" del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.
Si pone al di fuori di ogni schema del sistema processuale l'invero singolare e atipico contenuto del provvedimento con il quale il g.i.p., dopo avere - a norma degli artt. 418, 419 e 420 c.p.p. - emesso un atto processuale di natura propulsiva, qual'è il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché compiuto una complessa attività di avvio della fase degli atti introduttivi della procedura camerale anche mediante la verifica della regolare costituzione delle parti principali e delle numerose parti civili, private e pubbliche, disponga "togliersi la causa dal ruolo", così facendo nuovamente regredire il rito camerale in corso alla fase dei descritti atti propulsivi e introduttivi già prima positivamente espletati.
D'altra parte, neppure la motivazione addotta dal giudice a giustificazione di siffatta anomala regressione della procedura camerale (l'intempestività della decisione della corte d'appello sull'istanza di ricusazione) appare in linea con le regole che disciplinano quest'ultimo istituto: la proposizione della dichiarazione di ricusazione - come si desume agevolmente dal combinato disposto delle disposizioni degli artt. 37.2 (per il quale v. anche la sentenza della C. cost. n. 10 del 1997), 41. 2 e 42 c.p.p. - non sospende affatto ogni attività processuale, e perciò a fortiori non può legittimamente produrne la regressione ad una fase anteriore.
3.1.- Ritiene peraltro il Collegio che il g.i.p. non era legittimato - dopo avere, a seguito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, avviato la procedura camerale mediante la fissazione dell'udienza, il compimento degli atti introduttivi e il controllo della regolare costituzione delle parti - ad adottare de plano la declaratoria immediata della causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 129, poiché le relative giudiziali valutazioni, fattizie o processuali, dovevano essere ormai effettuate nell'udienza preliminare mediante l'ausilio e il penetrante controllo delle parti del "processo".
È pacifico che la disposizione sull'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, di cui all'art.129 c.p.p., assume rilievo, in forza del testuale dettato normativo,
soltanto "in ogni stato e grado del processo" vero e proprio, non più del "procedimento" - come prevedeva l'art. 152 dell'abrogato codice di rito -, al cui interno si colloca la fase delle indagini preliminari.
Con la richiesta di rinvio a giudizio il p.m., chiudendo la fase procedimentale delle indagini preliminari ed entrando nel "processo", esercita l'azione penale e sottopone l'impianto accusatorio al vaglio giurisdizionale nell'incontro dialettico con le altre parti private, secondo le modalità procedurali previste dagli artt. 418 ss. c.p.p. Nè appare superfluo evidenziare la facoltà riservata nella fase dell'udienza preliminare a tutte le parti di presentare memorie e produrre documenti (artt. 121, 419.2 e 3, 421.3), richiedere un incidente probatorio (C. cost., sent. n. 77 del 1994), sollecitare una sia pur limitata integrazione probatoria su temi nuovi o incompleti al fine di precisare il thema decidendum (art. 422), nonché la esclusiva potestà del p.m. di modificare l'imputazione (art. 423).
Orbene, limitandosi l'art. 129 a prevedere solo l'obbligo della declaratoria delle cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo senza nulla disporre in ordine al rito da seguire per emettere detto proscioglimento immediato, questo dovrà essere quello tipico della fase in cui il "processo" si trova.
Laddove il legislatore non abbia previsto eccezionalmente l'adozione de plano del provvedimento in esame mediante la consueta espressione "senza formalità", in deroga al rito tipico della fase processuale de qua, per le concrete modalità di emissione di detta declaratoria dovrà adottarsi necessariamente quest'ultimo, che, per la fase conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio, è esclusivamente la procedura di fissazione e celebrazione dell'udienza preliminare davanti al g.i.p., della quale costituisce elemento caratterizzante il contraddittorio camerale fra tutte le parti, principali e accessorie (cfr., in senso conforme, Cass., Sez. I, 1.12.1997, P.G. in proc. Vito, rv. 209183; Sez. VI, 20.1.1998, P.G. in proc. Palpacelli;
20.1.1998, P.G. in proc. Esposito;
16.2.1996, rv 6 Mazzocchi, rv. 204260; cui adde, per la fase del dibattimento, Sez. I, 22.11.1996, P.M. in proc. Barbarini). 3.2.- Mette conto di sottolineare che anche l'indirizzo interpretativo favorevole all'immediata declaratoria di non punibilità da parte del g.i.p. ex art. 129, senza necessità di fissazione dell'udienza preliminare a seguito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, ancora tuttavia detta compatibilità - non condivisa, come si è detto, dall'opposto orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Collegio - all'ipotesi di immediata ravvisabilità della relativa causa, quando cioè si prospetti con "evidenza" l'insussistenza degli elementi della fattispecie criminosa e la domanda dell'accusa si appalesi "infondata in maniera manifesta" (cfr. Cass., Sez. VI, 28.6.1995, Sculli, rv. 202338; Sez. III, 5.10.1993, Rendina, rv. 196171; Sez. VI, 3.5.1991, Giambartolomei).
Orbene non sembra affatto che le controverse questioni sull'ambito operativo dell'art. 6 c.p. in una ipotesi di successione fra Stati e le contrastanti decisioni sul tema del giudice di legittimità - tutte puntualmente richiamate dal g.i.p. ma intervenute in epoca assai remota, fra il 1949 e il 1963, e per di più sottoposte ad acute analisi critiche da parte della dottrina -, rendano prima facie percepibili le soluzioni delle problematiche nell'ambito di un itinerario, quale quello della decisione de plano, che prescinde dal necessario contributo dialettico delle parti nel "processo". D'altra parte il g.i.p. era avvertito che la causa consentanea - a suo avviso - dell'immediata dichiarazione d'improcedibilità non fosse connotata di una macroscopica "evidenza" dalla circostanza che l'organo collegiale del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale aveva già espresso un diverso avviso nell'ordinanza 2.7.1996, emessa sull'appello proposto dal p.m. avverso il provvedimento del medesimo g.i.p., reiettivo della misura custodiale alla stregua delle considerazioni poste poi a fondamento della sentenza di proscioglimento immediato.
Il tribunale del riesame aveva infatti censurato la tesi della carenza di giurisdizione del giudice italiano per la pretesa inapplicabilità della legge penale italiana ex art. 6 c.p., sull'assunto (quantomeno di pari dignità dogmatica, atteso il puntuale richiamo della decisione 24.11.1956, Salomone, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, confortata dalle unanimi opinioni dottrinali espresse sul tema in sede di commento critico all'opposto indirizzo interpretativo inaugurato dalla fondamentale sentenza 2.7.1949, Schwend, e tralaticiamente seguito dalle sentenze 27.5.1961, Zeiner, e 23.2.1963, Belisari, del medesimo supremo consesso) che i reati commessi al momento della loro consumazione su una parte del territorio nazionale successivamente ceduta ad altro Stato - la Yugoslavia, oggi Croazia - a seguito del Trattato di pace entrato in vigore il 15.9.1947, non potevano considerarsi, in forza della sopravvenuta perdita della sovranità territoriale, commessi in territorio estero.
4.- Nella fattispecie, poiché il g.i.p. ha emesso la decisione ex art. 129 c.p.p. fuori - e senza il rispetto delle forme - del rito camerale, l'unico messogli a disposizione dall'ordinamento, così deprivando tutte le parti, in particolare il p.m. e le parti civili, del diritto d'intervento nell'udienza preliminare ed eludendone la legittima aspettativa di contribuire dialetticamente al formarsi del convincimento del giudice in ordine a questioni tutt'altro che connotate di una macroscopica "evidenza" sotto il profilo dell'inconsistenza logico-giuridica della prospettazione accusatoria, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Roma per l'ulteriore corso ai sensi dell'art 418 c.p.p. Attesa l'irriducibile antinomia delle ragioni e dei percorsi argomentativi posti a fondamento degli opposti orientamenti interpretativi, le ragioni di economia processuale e del favor innocentiae devono cedere di fronte all'assorbente considerazione che le valutazioni e le conclusioni logico-giuridiche cui il giudice perviene saranno tanto più complete e condivisibili quanto più egli possa giovarsi dei contributi dialettici delle parti del "processo", nell'ambito e nei limiti del contraddittorio camerale secondo il rito tipico della fase dell'udienza preliminare.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998