Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
Il rinvio della trattazione del ricorso per cassazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della L. 9 marzo 2006 n. 46, per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non è applicabile allorchè i motivi originari di ricorso non propongano alcune delle censure di cui all'art. 606 lett. d) ed e), mancata assunzione di una prova decisiva o mancanza o manifesta illogicità della motivazione, attesa la necessaria connessione dei motivi nuovi rispetto al contenuto originario del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 17467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17467 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 23/03/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE RI - Consigliere - N. 00511
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 029065/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL RI, N. IL 18/05/1943;
avverso SENTENZA del 14/04/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per inammissibilità il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 aprile 2005, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, in composizione monocratica, del 7 ottobre 2003 con la quale RI CO era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, per avere, in qualità di amministratore unico della SI.CO.GE. s.p.a., al fine di non versare in tutto o in parte i contributi e premi previsti dalle leggi in tema di previdenza e assistenza obbligatoria, omesso più denuncie mensili obbligatorie o averle eseguite in modo non conforme al vero, non versando pertanto i contributi relativi al periodo dal luglio 1995 al luglio 1998 per un importo mensile superiore a L.
5.000.000. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione personalmente l'imputato, deducendo.
a) di essere stato condannato praticamente a titolo di responsabilità oggettiva, solo perché legale rappresentante della società, senza indagare la struttura e l'organigramma di questa e quindi in violazione dell'art. 27 Cost.;
b) che in ogni caso i reati sono prescritti, per la maggior parte addirittura prima della sentenza della Corte d'Appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il presente procedimento non è interessato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5, che assegna trenta giorni di tempo agli imputati con ricorso pendente avanti a questa Corte per integrare eventualmente i motivi proposti, nei limiti delle modifiche apportate dal precedente art. 8, all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4. Ed invero, poiché l'imputato non propone col proprio ricorso alcuna delle censure di cui alle lett. d) e e) del citato art. 606 c.p.p., comma 1, non residua alcuno spazio di operatività per possibili
"motivi nuovi" di cui all'art. 585 c.p.p., in considerazione della connessione di questi rispetto al contenuto del ricorso, generalmente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte nell'interpretazione della norma processuale da ultimo citata (cfr., da ultimo, Cass. sez. 4^, 2 febbraio 2005 n. 3453), per cui i primi non possono proporre ex novo questioni non indicate nell'originario atto di impugnazione. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio non ha ritenuto di aderire alla richiesta di rinvio dell'udienza presentata dall'imputato in data 22 marzo 2006 per integrare il proprio ricorso ai sensi della Legge citata (cfr., in senso analogo, Cass. sez. 6^ ud. 9 marzo 2006, Scala).
2 - Il ricorso appare inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei relativi motivi.
Quanto al primo, esso appare generico, per non avere il ricorrente fornito, come già rilevato dalla sentenza impugnata, e per non fornire neppure oggi alcun elemento utile per sostenere l'assunto che la responsabilità degli adempimenti di cui è contestata penalmente l'inosservanza, normalmente gravante nel legale rappresentante della persona giuridica, specie quando questa sia di dimensioni ridotte, sia stata nel caso di specie trasferita ad altri attraverso una delega scritta o orale, esplicita o implicita, la cui esistenza e le cui coordinate sono pertanto rimaste in giudizio del tutto silenti. Quanto al secondo motivo, esso appare manifestamente infondato. Trattandosi infatti di reato continuato, il termine di decorrenza della prescrizione data dall'ultima omissione, relativa al mese di luglio 1998.
Tale delitto è punito dalla legge citata con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, per cui il periodo di prescrizione è stabilito dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, in anni cinque, maggiorabili fino ad anni sette e mesi sei, al ricorrere di uno o più degli eventi interruttivi indicati dall'art. 160 c.p.. Poiché nel caso in esame, tra l'evento interruttivo rappresentato dal decreto penale di condanna (poi revocato su richiesta dell'imputato) e quelli consistiti nelle due sentenze di merito si è altresì verificata la sospensione del decorso della prescrizione dal 2 ottobre 2001 al 21 maggio 2002, ai sensi dell'art. 159 c.p., per effetto del rinvio della prima udienza avanti al Tribunale su richiesta del difensore dell'imputato per impedimento di quest'ultimo, devesi concludere che il delitto non era prescritto alla data del 14 aprile 2005, di pronuncia della sentenza d'appello.
3 - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi.
L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato (secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32; più recentemente, infatti, cfr. Cass. sez. 4^, pen. 22 aprile 2004 n. 18641), prescrizione che comunque non sarebbe maturata nel caso di specie neppure a tutt'oggi, sulla base delle considerazioni svolte al punto precedente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate conseguono, ex art. 616 c.p.p., l'onere delle spese processuali nonché la condanna del ricorrente a pagare in favore della Cassa delle ammende la somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006