Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3290/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4664/2019 pubblicata in data 07.05.2019, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata, Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. Domenico Gervasio
APPELLANTE
E
P. Iva: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro–tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita
Leone
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/10/2016, Parte_1
deduceva di essere titolare del libretto di risparmio postale numero
[...]
000017606299 cointestato con firme disgiunte, rilasciato il 25 marzo 2003 dall'Ufficio Postale 40065 - Napoli Succursale 21 –, unitamente a CP_2
nata ad [...] il [...], C.F.: ,
[...] C.F._2
deceduta in Napoli in data 14/09/2016. L'attrice era altresì titolare della
Carta Libretto Postale n. 36738320, con scadenza maggio 2017 collegata al detto libretto di risparmio, utilizzando la quale, in data 20 ottobre 2016, otteneva dallo sportello automatico un estratto del saldo contabile risultato pari ad euro 18.310,14.
Assumeva l'attrice che, anche a seguito del decesso del cointestatario, aveva diritto alla liquidazione dell'intero saldo del libretto di risparmio.
Poiché le non consentivano alla di operare Controparte_1 Pt_1
sul succitato libretto nonostante i ripetuti solleciti diretti ad ottenere lo sblocco operativo del libretto, la predetta conveniva in giudizio le
[...]
per ottenere il riconoscimento dei propri diritti di procedere Controparte_1
alla estinzione del succitato libretto e la condanna della convenuta al pagamento della somma pari al saldo del libretto medesimo, o al pagamento della somma maggiore o minore stabilita dal giudicante, oltre tutti gli altri danni patrimoniali e non, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di € 23.000,00.
Si costituiva in giudizio la società che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza della pratica di successione ed essendo impossibile procedere allo scorporo del
Pagina 2 50% della quota in suo favore. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale, con sentenza n.
4664/2019, pubblicata in data 07/05/2019, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Pt_1
notificato il 10.7.2019, deducendo: errata applicazione delle norme di diritto e della prassi giurisprudenziale applicabile al libretto postale di cui l'appellante è cointestataria;
errata interpretazione delle disposizioni di legge relative ai libretti emessi prima della riforma del giugno 2012.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda, con condanna delle al pagamento della Controparte_1
somma pari al saldo del libretto medesimo, somma che alla data del
20.10.2016 era di € 18.310,14 o al pagamento della somma maggiore o minore stabilita dal giudicante, oltre tutti gli altri danni patrimoniali e non, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di €
23.000,00. Con conseguente riforma anche delle spese di primo grado e condanna delle al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Domenico Gervasio.
Si costituiva in giudizio contestando le ragioni poste a Controparte_1
base dell'appello e chiedendo il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese processuali.
All'esito dell'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., l'adita Corte ha trattenuto poi la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma
1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Pagina 3 Va preliminarmente rilevato che la ha dedotto, nelle note scritte Pt_1
del 21.11.2024 e poi nelle memorie ex art. 190 c.p.c., di aver rinvenuto nel mese di novembre 2024 il testamento redatto dalla zia con il CP_2
quale l'appellante è stata nominata erede universale, testamento pubblicato in data 25/11/2024 pel Notaio Successivamente Persona_1
l'appellante ha ottenuto dalle la Dichiarazione di Controparte_1
Credito dalla quale risulta che sul libretto postale cointestato con la de cuius vi era la somma di € 18.310,14 ed ha, quindi, depositato, in data
18/12/2024, all'Agenzia delle Entrate, la Dichiarazione di Successione.
Infine, la ha presentato, in data 10/01/2025, alle Pt_1 Controparte_1
la domanda per ottenere l'accredito delle somme depositate sul
[...]
libretto cointestato ed in data 22/01/2025 ha ricevuto il vaglia postale di €
18.006,79 ad estinzione del libretto postale.
Le non hanno presentato memorie finali ex art. 190 Controparte_1
c.p.c.
Tanto premesso, appare inutile rimettere la causa sul ruolo, come richiesto dall'appellante in via principale, posto che, a seguito del riconoscimento di aver ottenuto l'integrale pagamento della somma depositata sul libretto postale in questione, risulta pacificamente cessata la materia del contendere e deve solo procedersi alla regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il noto criterio della cd. soccombenza virtuale.
Al riguardo, va ricordato che la questione, oggetto di ampio contrasto nella giurisprudenza, è stata risolta dalla Cassazione che, nella sentenza del
13/09/2021, n. 24639, sulla base di una più approfondita disamina della predetta disciplina, è pervenuta a conclusioni opposte a quelle del giudice di prime cure, escludendo che il citato D.P.R., art. 187, comma 1, riguardante l'ipotesi in cui il rimborso del buono postale fruttifero sia
Pagina 4 richiesto dagli eredi dell'intestatario deceduto, sia riferibile anche all'ipotesi in cui, come nella specie, il rimborso di buoni cointestati a più persone sia richiesto, dopo il decesso di una delle stesse, da parte di uno o più degli altri cointestatari.
A sostegno della predetta tesi, è stata posta in risalto la diversità della disciplina dettata per i libretti di risparmio postali, cui si riferisce il citato art. 187, comma 1, da quella dei buoni postali, per i quali è prevista, oltre alla rimborsabilità "a vista" (citato D.P.R. n. 256, art. 208, comma 1),
l'intrasferibilità del credito, in deroga al principio generale fissato dall'art. 1260 c.c. (art. 204, comma 3).
In altri termini, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.
Questi principi sono stati, poi, ribaditi dalla Suprema Corte in altre recenti decisioni, sicché può ritenersi ormai consolidato l'orientamento secondo il quale “Gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l'intera prestazione dall'emittente del
Buono postale, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente -
e il correlativo obbligo delle - all'esercizio della pari facoltà di CP_1
rimborso” (Cass. 08/03/2024, n.6379; 26/07/2023, n.22577).
Pagina 5 Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese processuali, dalle considerazioni sopra svolte emerge l'incertezza del quadro normativo e l'esistenza di un obiettivo contrasto interpretativo sulla questione risolutiva ai fini della decisione;
tale contrasto è stato superato con un mutamento di giurisprudenza della stessa Cassazione che ha richiamato, nella sentenza n. 24639/2021, intervenuta peraltro dopo l'inizio del giudizio di appello, il proprio precedente orientamento contrario espresso nella sentenza del 10/06/2020, n.11137, secondo cui il rimborso a saldo, in caso di decesso di un cointestatario, deve essere invece eseguito previa quietanza di tutti i coeredi aventi diritto. Con la conseguenza che può ravvisarsi la sussistenza dell'ipotesi tipica prevista dall'art. 92 II comma c.p.c. (“…mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…”) per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n. 4664/2019 pubblicata in data 07.05.2019, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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