CASS
Sentenza 26 luglio 2022
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2022, n. 29699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29699 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 11/9/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA in data 1/3/2018 nei confronti di ON OL in relazione al reato di truffa di cui agli artt. 640, commi secondo n. 2 bis, 61 n. 5 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, evidenziato preliminarmente che l'imputato è stato dichiarato contumace e che non avendo Io stesso mai ricevuto la notifica dell'avviso di deposito l'impugnazione sarebbe nei termini, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 512 cod. proc. pen., 111, comma quinto cost e 521, comma 1 bis cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, contenute nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria e acquisito sulla base di non meglio specificati problemi di salute, sarebbero 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29699 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/04/2022 inutilizzabili. In assenza di una oggettiva impossibilità a procedere all'esame, quindi, ciò che rileverebbe sarebbe esclusivamente la volontaria sottrazione del teste al contraddittorio dibattimentale, dalla quale deriverebbe la radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie. 1.2. Violazione del principio "diritto ad un processo equo" garantito dalla Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti umani. 1.3. Eccezione di intervenuta prescrizione. Nel terzo motivo la difesa rileva che la prescrizione sarebbe maturata in data 20 settembre 2020. 2. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso, nel quale sono proposti motivi in parte non consentiti in quanto dedotti per la prima volta avanti a questa Corte e comunque tutti manifestamente infondati, è tardivo. Il processo a carico del ricorrente è stato celebrato con il rito introdotto con la L. 67/2014 e lo stesso non doveva essere dichiarato contumace e tale, infatti, non risulta essere mai stato dichiarato. Ragione questa per la quale il termine di impugnazione della sentenza pronunciata in appello, non essendo dovuta alcuna notifica dell'estratto contumaciale, era interamente decorso allorché il ricorso è stato depositato. Il riferimento contenuto nella L. 67/2014 al procedimento "pendente" alla data di entrata in vigore della legge, infatti, si riferisce al processo e non riguarda i procedimenti che a quella data, come quello di specie, erano sì "pendenti" ma si trovavano nella fase delle indagini preliminari e per i quali pertanto, l'azione penale non era stata ancora esercitata (nell'art. 15 bis si fa riferimento alla sentenza di primo grado e al decreto di contumacia, atti che presuppongono l'esercizio dell'azione penale). Nel caso di specie l'azione penale è stata esercitata in data successiva all'entrata in vigore della legge. Il decreto penale di condanna è del 29 febbraio 2016 e la prima udienza di primo grado è del 7 luglio 2016. Dalla lettura del verbale di tale udienza risulta che il ricorrente è stato dichiarato "assente". La difesa non ha sollevato alcuna eccezione sul punto e si è proceduto, correttamente, con la disciplina dell'assenza, tanto che nella stessa intestazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia risulta che lo stesso era "libero - assente". 2 sente Il consigli e estensore Il Presi La notifica dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'Appello di Bologna dell'Il settembre 2020, nella cui intestazione il Bona risulta sempre come "libero" e "assente", pertanto, non era dovuta e il termine ultimo per il deposito del ricorso era il 25 novembre 2020, cioè il quarantacinquesimo giorno a seguire dei trenta previsti dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza che, depositata nei termini, è stata conseguentemente dichiarata irrevocabile il 27 novembre 2020. Il ricorso, depositato il 14 dicembre 2020, è quindi tardivo e l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1°/4/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 11/9/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA in data 1/3/2018 nei confronti di ON OL in relazione al reato di truffa di cui agli artt. 640, commi secondo n. 2 bis, 61 n. 5 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, evidenziato preliminarmente che l'imputato è stato dichiarato contumace e che non avendo Io stesso mai ricevuto la notifica dell'avviso di deposito l'impugnazione sarebbe nei termini, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 512 cod. proc. pen., 111, comma quinto cost e 521, comma 1 bis cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, contenute nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria e acquisito sulla base di non meglio specificati problemi di salute, sarebbero 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29699 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/04/2022 inutilizzabili. In assenza di una oggettiva impossibilità a procedere all'esame, quindi, ciò che rileverebbe sarebbe esclusivamente la volontaria sottrazione del teste al contraddittorio dibattimentale, dalla quale deriverebbe la radicale inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie. 1.2. Violazione del principio "diritto ad un processo equo" garantito dalla Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti umani. 1.3. Eccezione di intervenuta prescrizione. Nel terzo motivo la difesa rileva che la prescrizione sarebbe maturata in data 20 settembre 2020. 2. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso, nel quale sono proposti motivi in parte non consentiti in quanto dedotti per la prima volta avanti a questa Corte e comunque tutti manifestamente infondati, è tardivo. Il processo a carico del ricorrente è stato celebrato con il rito introdotto con la L. 67/2014 e lo stesso non doveva essere dichiarato contumace e tale, infatti, non risulta essere mai stato dichiarato. Ragione questa per la quale il termine di impugnazione della sentenza pronunciata in appello, non essendo dovuta alcuna notifica dell'estratto contumaciale, era interamente decorso allorché il ricorso è stato depositato. Il riferimento contenuto nella L. 67/2014 al procedimento "pendente" alla data di entrata in vigore della legge, infatti, si riferisce al processo e non riguarda i procedimenti che a quella data, come quello di specie, erano sì "pendenti" ma si trovavano nella fase delle indagini preliminari e per i quali pertanto, l'azione penale non era stata ancora esercitata (nell'art. 15 bis si fa riferimento alla sentenza di primo grado e al decreto di contumacia, atti che presuppongono l'esercizio dell'azione penale). Nel caso di specie l'azione penale è stata esercitata in data successiva all'entrata in vigore della legge. Il decreto penale di condanna è del 29 febbraio 2016 e la prima udienza di primo grado è del 7 luglio 2016. Dalla lettura del verbale di tale udienza risulta che il ricorrente è stato dichiarato "assente". La difesa non ha sollevato alcuna eccezione sul punto e si è proceduto, correttamente, con la disciplina dell'assenza, tanto che nella stessa intestazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia risulta che lo stesso era "libero - assente". 2 sente Il consigli e estensore Il Presi La notifica dell'avviso di deposito della sentenza della Corte d'Appello di Bologna dell'Il settembre 2020, nella cui intestazione il Bona risulta sempre come "libero" e "assente", pertanto, non era dovuta e il termine ultimo per il deposito del ricorso era il 25 novembre 2020, cioè il quarantacinquesimo giorno a seguire dei trenta previsti dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza che, depositata nei termini, è stata conseguentemente dichiarata irrevocabile il 27 novembre 2020. Il ricorso, depositato il 14 dicembre 2020, è quindi tardivo e l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1°/4/2022