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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
17922 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 17922/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 5506/2017 ordine n. 14498/2017 ruolo del 26/29 settembre 2017 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva alla società Greencork srl di pagare alla società la somma di euro Controparte_1
5.971,90 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la società
Greencork srl chiedendo in via preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia ad emettere il decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di
Treviso e rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 1 opposto non ricorrendone i presupposti di legge, chiedendo altresì che fosse accertato e dichiarato illegittimo ed inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 633 e ss. cpc e di conseguenza revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico ed inoltre, che fosse accertato e dichiarato che la fattura n. CF P.IVA_1
del 26 maggio 2017 di euro 5.971,90 era stata emessa quale caparra confirmatoria per il contratto di licenza di brevetto e quindi che gli importi non erano dovuti stante la mancata concretizzazione degli accordi causata dalla società opposta, in via subordinata chiedeva poi che fosse accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale della società e quindi che Controparte_1
fosse condannata al risarcimento del danno da porre in compensazione con l'eventuale credito dovuto ed in via ulteriormente subordinata che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di vendita relativo alla fattura n.
CF del 26 maggio 2017 di euro 5.971,90 previa verifica, in via P.IVA_1
incidentale, della violazione del brevetto “italiano n. 001425250 concesso in data 18 ottobre 2016, depositato con domanda V12014A000166 del 26 giugno 2014”
rilevato che si costituiva in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto
[...]
che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, chiedeva in via preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e nel merito che fossero respinte le domande ed eccezioni di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto fosse convalidato il decreto ingiuntivo opposto con la condanna della controparte ex art. 96 cpc;
2 rilevato che il giudice con ordinanza a verbale in data 10 aprile 2018 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze documentali in assenza di specifiche ulteriori istanze istruttorie;
rilevato innanzitutto quanto all'eccezione preliminare proposta da parte opponente avente ad oggetto l'incompetenza territoriale di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, che essa va senz'altro rigettata in quanto la somma ingiunta deriva da un'obbligazione avente ad oggetto ab origine il pagamento di una somma di denaro (cfr. docc. 4 e 5 di parte opposta) e quindi, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 cc “l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, cioè il
Tribunale di Brescia avendo sede la società ingiungente nel circondario di detto
Tribunale;
rilevato che parte convenuta/opposta ha prodotto documentazione (cfr. docc. 2, 3,
4 e 5 di parte opposta) da cui si può agevolmente dedurre come tra le parti in causa è intercorso un rapporto di fornitura di materiale già nel maggio 2017, momento in cui la società inviava Controparte_1
un'offerta alla società opponente, seguita poi dalla conferma d'ordine, dalla relativa fattura e dal DDT, circostanza questa confermata anche dalla Greencork srl che nel proprio atto introduttivo del giudizio riconosce di aver ricevuto “una piccola fornitura di materiale” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
3 rilevato che effettivamente risulta che tra le parti vi era stato uno scambio di mail da cui si evince la volontà di addivenire alla stipula di un contratto di licenza avente ad oggetto “le sole rivendicazioni del brevetto italiano concernenti “il materiale” ad esclusione del tappo” (cfr. produzione documentale di parte opponente), ma in esse non si fa riferimento ad alcuna forma di “caparra confirmatoria” né ad alcuna consegna di merce “a garanzia del buon esito del contratto” e “dei costi anticipati dalla Società GREENCORK nella fase pre- contrattuale” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
ritenuto perciò che quanto dedotto a questo proposito da parte attrice/opponente
è rimasto sfornito di prova, per cui deve ritenersi acclarato che la società opponente Greencork ha ricevuto una fornitura di materiale da parte della società opposta in data 22 maggio 2017 e, Controparte_1
nonostante i diversi solleciti, essa non ha mai provveduto al relativo pagamento;
ritenuto pertanto che la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta dovuta e quindi l'opposizione proposta dalla società Greencork srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5506/2017 ordine n. 14498/2017 ruolo del
26/29 settembre 2017 va rigettata;
rilevato quanto alla responsabilità precontrattuale dedotta in via subordinata da parte opponente, che detta fattispecie è rimasta del tutto generica e non provata posto che non risulta alcuna violazione della libertà negoziale dell'opponente né alcun comportamento scorretto o in mala fede da parte dell'opposta;
rilevato quanto alla domanda proposta dall'opponente in via ulteriormente subordinata relativa alla nullità del contratto di vendita di cui alla fattura
CF del 26 maggio 2017 di euro 5.971, 90 per violazione del “brevetto P.IVA_1
italiano n. 001425250 concesso in data 18 ottobre 2016, depositato con domanda
4 V12014A000166 del 26 giugno 2014” di parte attrice/opponente, che anche detta circostanza è rimasta generica ed in particolare non è stato neppure provato in cosa sarebbe consistita la dedotta violazione del brevetto;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, per cui la società Greencork srl va condannata a rimborsarle alla società
[...]
e si liquidano come in dispositivo mentre quanto alla Controparte_1
domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc formulata da parte convenuta/opposta, essa va rigettata non sussistendo i presupposti per la sua applicazione poiché non vi è prova che parte attrice/opponente abbia agito con mala fede o colpa grave;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società Greencork srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5506/2017 ordine n. 14498/2017 ruolo del 26/29 settembre 2017;
b) condanna la società Greencork srl a rimborsare alla società
[...]
le spese di causa che si liquidano in euro Controparte_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 17922/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 5506/2017 ordine n. 14498/2017 ruolo del 26/29 settembre 2017 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva alla società Greencork srl di pagare alla società la somma di euro Controparte_1
5.971,90 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la società
Greencork srl chiedendo in via preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia ad emettere il decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di
Treviso e rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 1 opposto non ricorrendone i presupposti di legge, chiedendo altresì che fosse accertato e dichiarato illegittimo ed inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 633 e ss. cpc e di conseguenza revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico ed inoltre, che fosse accertato e dichiarato che la fattura n. CF P.IVA_1
del 26 maggio 2017 di euro 5.971,90 era stata emessa quale caparra confirmatoria per il contratto di licenza di brevetto e quindi che gli importi non erano dovuti stante la mancata concretizzazione degli accordi causata dalla società opposta, in via subordinata chiedeva poi che fosse accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale della società e quindi che Controparte_1
fosse condannata al risarcimento del danno da porre in compensazione con l'eventuale credito dovuto ed in via ulteriormente subordinata che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di vendita relativo alla fattura n.
CF del 26 maggio 2017 di euro 5.971,90 previa verifica, in via P.IVA_1
incidentale, della violazione del brevetto “italiano n. 001425250 concesso in data 18 ottobre 2016, depositato con domanda V12014A000166 del 26 giugno 2014”
rilevato che si costituiva in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto
[...]
che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, chiedeva in via preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e nel merito che fossero respinte le domande ed eccezioni di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto fosse convalidato il decreto ingiuntivo opposto con la condanna della controparte ex art. 96 cpc;
2 rilevato che il giudice con ordinanza a verbale in data 10 aprile 2018 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze documentali in assenza di specifiche ulteriori istanze istruttorie;
rilevato innanzitutto quanto all'eccezione preliminare proposta da parte opponente avente ad oggetto l'incompetenza territoriale di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, che essa va senz'altro rigettata in quanto la somma ingiunta deriva da un'obbligazione avente ad oggetto ab origine il pagamento di una somma di denaro (cfr. docc. 4 e 5 di parte opposta) e quindi, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 cc “l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, cioè il
Tribunale di Brescia avendo sede la società ingiungente nel circondario di detto
Tribunale;
rilevato che parte convenuta/opposta ha prodotto documentazione (cfr. docc. 2, 3,
4 e 5 di parte opposta) da cui si può agevolmente dedurre come tra le parti in causa è intercorso un rapporto di fornitura di materiale già nel maggio 2017, momento in cui la società inviava Controparte_1
un'offerta alla società opponente, seguita poi dalla conferma d'ordine, dalla relativa fattura e dal DDT, circostanza questa confermata anche dalla Greencork srl che nel proprio atto introduttivo del giudizio riconosce di aver ricevuto “una piccola fornitura di materiale” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
3 rilevato che effettivamente risulta che tra le parti vi era stato uno scambio di mail da cui si evince la volontà di addivenire alla stipula di un contratto di licenza avente ad oggetto “le sole rivendicazioni del brevetto italiano concernenti “il materiale” ad esclusione del tappo” (cfr. produzione documentale di parte opponente), ma in esse non si fa riferimento ad alcuna forma di “caparra confirmatoria” né ad alcuna consegna di merce “a garanzia del buon esito del contratto” e “dei costi anticipati dalla Società GREENCORK nella fase pre- contrattuale” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo);
ritenuto perciò che quanto dedotto a questo proposito da parte attrice/opponente
è rimasto sfornito di prova, per cui deve ritenersi acclarato che la società opponente Greencork ha ricevuto una fornitura di materiale da parte della società opposta in data 22 maggio 2017 e, Controparte_1
nonostante i diversi solleciti, essa non ha mai provveduto al relativo pagamento;
ritenuto pertanto che la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta dovuta e quindi l'opposizione proposta dalla società Greencork srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5506/2017 ordine n. 14498/2017 ruolo del
26/29 settembre 2017 va rigettata;
rilevato quanto alla responsabilità precontrattuale dedotta in via subordinata da parte opponente, che detta fattispecie è rimasta del tutto generica e non provata posto che non risulta alcuna violazione della libertà negoziale dell'opponente né alcun comportamento scorretto o in mala fede da parte dell'opposta;
rilevato quanto alla domanda proposta dall'opponente in via ulteriormente subordinata relativa alla nullità del contratto di vendita di cui alla fattura
CF del 26 maggio 2017 di euro 5.971, 90 per violazione del “brevetto P.IVA_1
italiano n. 001425250 concesso in data 18 ottobre 2016, depositato con domanda
4 V12014A000166 del 26 giugno 2014” di parte attrice/opponente, che anche detta circostanza è rimasta generica ed in particolare non è stato neppure provato in cosa sarebbe consistita la dedotta violazione del brevetto;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, per cui la società Greencork srl va condannata a rimborsarle alla società
[...]
e si liquidano come in dispositivo mentre quanto alla Controparte_1
domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc formulata da parte convenuta/opposta, essa va rigettata non sussistendo i presupposti per la sua applicazione poiché non vi è prova che parte attrice/opponente abbia agito con mala fede o colpa grave;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società Greencork srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 5506/2017 ordine n. 14498/2017 ruolo del 26/29 settembre 2017;
b) condanna la società Greencork srl a rimborsare alla società
[...]
le spese di causa che si liquidano in euro Controparte_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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