CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1226/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. BOTTANI GIORGIO, FRANCIOSI LAURA MARIA, RASIA CARLO con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BOLOGNA, VIA FARINI 37 APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. COZZI NICOLETTA con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in PIACENZA, VIA G. BRUNO 44
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 241/2022 DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 1.4.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante:
“Contrariis rejectis: in riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 241/2022, pubblicata il 16.05.2022, notificata il 09.06.2022: A) Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza impugnata per violazione degli art. 132 c.p.c. e 111 Costituzione, o in ogni caso per difetto e/o apparenza di motivazione. B) In ogni caso, annullare e riformare integralmente la Sentenza impugnata per le violazioni di legge dedotte nei motivi ed omessa pronuncia;
C) Nel merito, in totale riforma della Sentenza impugnata: Contrariis rejectis: respingere le domande tutte della in quanto infondate in fatto e CP_1 diritto. In via riconvenzionale: A) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi del contratto di appalto e CP_1 l'illegittimo abbandono dell'opera e del cantiere. B) Accertare e dichiarare la responsabilità della per i vizi, difetti, errori, manchevolezze CP_1 ed errate contabilizzazioni riferite al cantiere ed all'opera oggetto di causa, così come richiamati ed indicati in atti, nonché per il colpevole ritardo e violazione dell'obbligo di risultato di compimento dell'opera nel termine previsto e comunque tecnicamente idoneo e ragionevole. Per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti arrecati al Dott. sia per indebita percezione di Pt_1 compensi per opere non eseguite o falsamente contabilizzate;
sia per costi di rispristino e rifacimento di quanto erroneamente o impropriamente eseguito;
sia per oneri di completamento dell'opera; sia per costi di locazione sopportati a seguito del mancato completamento in termini e per mancato guadagno connesso all'uso proprio dello studio, secondo la sua destinazione economica e comunque per ogni ragione e vizio dedotti ed accertati in causa, per l'ammontare complessivo di euro 207.312,00 o quell'altra diversa accertata in corso di causa o anche equitativamente determinata dal Giudice, oltre interessi e spese di lite. In via istruttoria […]”
- Per parte appellata:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Bologna, preliminarmente disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata o di imposizione di una cauzione: IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello del dott. Parte_1 avverso la sentenza 06/05/2022 n. 241/2022 R.Sent. del Tribunale di Piacenza, questa confermando nelle parti appellate. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, in parziale riforma della suindicata sentenza, condannare l'appellante alla rifusione delle complessive spese di lite del primo grado di giudizio (quindi, per le fasi dell'accertamento tecnico preventivo, della negoziazione assistita obbligatoria e della causa civile dinanzi al Tribunale di Piacenza) nella misura indicata nella nota spese giudiziale depositata in corso di causa (doc.
2.I) o in quella minore che risulterà di Giustizia, in ogni caso in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. . IN VIA ISTRUTTORIA […] Con il favore delle spese dell'odierno giudizio di appello”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 241/2022, pubblicata in data 16.5.2022, il Tribunale di Piacenza, nell'accogliere le domande di dichiarava la risoluzione del contratto di appalto privato per Controparte_1
l'inadempimento del convenuto e Parte_1 conseguentemente lo condannava al pagamento di € 31.429,20 a titolo di saldo dei compensi ancora dovuti alla ditta appaltatrice per le opere svolte, al netto degli acconti già versati;
rigettava le domande riconvenzionali tutte, risolutorie e risarcitorie.
2. Osservava il primo giudice che i fatti oggetto della controversia erano stati compiutamente ricostruiti nel corso del procedimento di ATP esperito tra le parti ante causam; che l'elaborato peritale risultava pienamente condivisibile in quanto correttamente motivato e immune da vizi argomentativi e che il CTU aveva “ricostruito il rapporto contrattuale così come in concreto ed effettivamente svoltosi”; che in particolare quanto lamentato da vale a dire plurimi inadempimenti e immotivate Pt_1 varianti d'opera ascrivibili ad non avevano trovato alcun riscontro in sede istruttoria, CP_1 non essendovi mai stata da parte del alcuna tempestiva contestazione ed anzi, essendo Pt_1 stato il committente a richiedere continue integrazioni in corso di rapporto;
che la quasi totalità dei vizi e dei difetti riscontrati era imputabile al direttore dei lavori e al progettista, tutti soggetti incaricati dal committente e non parti in causa.
3. Con atto di citazione notificato via pec in data 1.7.2022 appellava innanzi a questa Corte
[...]
(nel prosieguo anche solo formulando n. 8 Parte_1 Pt_1 motivi. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.2022 appellava in via incidentale con n. 1 motivo e chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato. Previo accoglimento dell'istanza di sospensiva ex artt. 283-351 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 1.4.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con i motivi da uno a cinque l'appellante denuncia vari vizi, errori, lacune e omissioni della sentenza di primo grado che, per quanto qui di interesse, hanno – in sintesi – a che fare con la mancata ricostruzione del contenuto del contratto di appalto e conseguentemente con l'errata ricostruzione del rapporto concretamente svoltosi tra le parti, in particolare in riferimento alle varianti e modifiche apportate in corso d'opera al computo metrico estimativo iniziale del 2011 e alla loro quantificazione e valutazione, oltreché alla loro fonte negoziale;
lamenta poi un acritico recepimento da parte del giudice di prime cure della ricostruzione fattuale operata dal CTU in sede di ATP e la violazione dei criteri e dei limiti della funzione della consulenza tecnica;
a sostegno delle proprie argomentazioni qualifica il contratto di appalto come a corpo e non a misura.
I motivi sono infondati.
Conviene preliminarmente rilevare come l'intero rapporto contrattuale tra le parti in causa e tra queste e i professionisti addetti al progetto e alla direzione lavori sia stato gestito con modalità molto poco formalizzate, privilegiando rapporti orali e informali, piuttosto che documenti scritti e incarichi specifici. Risulta, infatti, che non via sia alcun incarico tra progettista e committente inerente la redazione del contratto di appalto e persino il contratto è costituito dal mero computo metrico estimativo, datato e sottoscritto dalle parti. La ristrutturazione dell'edificio era stata intrapresa “senza specificare e prescrivere le modalità esecutive del progetto e senza concordare a priori i contenuti funzionali e le modalità esecutive temporali delle opere oggetto d'appalto” (cfr. p. 21 ATP). In questo contesto, il CTU Arc. ha ricostruito, per quanto possibile e con approccio pratico alle Per_1 questioni, il concreto svolgimento del rapporto tra le parti. Ora, non può anzitutto essere messo in dubbio che il contratto fosse a misura e non a corpo, ciò risultando incontrovertibilmente dalla lettura del computo metrico estimativo del 3.8.2011 (cfr. doc. 3 atto d'appello) nel quale sono riportate misure (lunghezza, larghezza, peso) e quantità. L'incontrovertibilità dell'assunto rende, quindi, chiaro quale sia stato il contenuto contrattuale preso in considerazione dal giudice di primo grado, anche quale parametro per identificare e conseguentemente quantificare le varianti e modifiche apportate al progetto iniziale. Il contratto di appalto aveva ad oggetto, come desumibile dal citato computo prima ancora che dalla relazione del CTU, la ristrutturazione di un immobile sito in Piacenza per adibirlo a studio dentistico e poliambulatorio e, nello specifico, le sole opere edili, esclusa quindi la parte impiantistica se non per le assistenze murarie agli impianti, preventivate in percentuale sugli importi dei singoli impianti – idrotermosanitario e idrico – (cfr. pp.
8-9 ATP). Per ciò che concerne il computo/progetto iniziale, il CTU ha rilevato che la pratica edilizia presentata in comune era conforme alle norme vigenti tanto Parte che la di Piacenza, dopo aver riscontrato l'assenza di errori di progettazione, aveva rilasciato il permesso di costruire n. 122/2011 del 9.5.2011 e che gran parte delle opere previste in contratto erano state ultimate dalla Il computo metrico estimativo, peraltro, specificava per le singole CP_1 voci le quantità e i relativi prezzi, con ciò rendendo agevole la qualificazione delle lavorazioni in esso non presenti ma rilevate dal CTU in sede di rilievi quali opere extra-capitolato. Per ciò che concerne la fonte pattizia di queste modifiche, fermamente contestata dall'appellante che ha ribadito in appello di non aver mai autorizzato nessuna variante né opere aggiuntive, due ordini di considerazioni si impongono. Da un lato, è emerso nel corso dell'istruttoria che il ebbe ripetutamente nel corso dei mesi Pt_1 a domandare cambiamenti e integrazioni al progetto inizialmente preventivato, come risulta, tra l'altro dalle ragioni che portarono alla rinuncia all'incarico del Direttore dei Lavori Arc. Parte_3 individuabili nei “venir meno del rapporto fiduciario intercorso con il Committente a causa delle sue continue iniziative personali ed arbitrarie, non condivise, non avallate, riguardo l'esecuzione dei lavori” (cfr. allegato 3 all'ATP). Dagli accertamenti svolti dal CTU è, d'altronde e conformemente, emerso che tra il 2011 e il 2013 i lavori subirono tre interruzioni che non dipesero né dal mal tempo né da cause dipendenti dalla volontà della ditta appaltatrice. Per ciò che concerneva, in particolare, l'impianto idrico le “modifiche sono state richieste dal committente, come dichiarato dalla ditta realizzatrice dell'impianto idricosanitario e rete degli scarichi (SIG. della ) e Per_2 Parte_4 confermato dallo stesso committente. Il progettista in sede di sopralluogo ha dichiarato che c'era una continua incertezza e dubbi da parte del committente su come attrezzare gli arredi tecnologici degli ambulatori, in particolare sulla disposizione dei riuniti odontoiatrici che hanno provocato conseguentemente allungamenti dei tempi d'esecuzione dei lavori compreso anche qualche ripensamento e rifacimento di particolari costruttivi” (cfr. pp. 16-17 ATP). Concordanti sono anche le dichiarazioni del titolare della ditta Energy 2000, Sig. che riferisce che “le varianti Testimone_1 che sono nate in corso d'opera sono state eseguite per soddisfare le richieste della committenza e sono state richieste direttamente dal dott. (cfr. mail allegata p. 36 ATP). Varie difformità, Pt_1 rispetto al progetto inizialmente approvato, sono state d'altronde riscontrate dal CTU sia in merito alla destinazione d'uso di alcuni locali sia in merito allo spostamento di alcune pareti sia in merito all'impiantistica. Dall'altro lato, da atti e documenti di causa emerge in modo pacifico che l'importo iniziale dell'appalto fosse – una volta applicato lo sconto dell'appaltatrice – di € 40.000,00 ma che, dopo l'emissione del primo SAL di circa € 21.000,00, già a partire dal secondo SAL le opere extra-contratto effettuate e rendicontate costituissero la quasi totalità di quelle effettuate. Risulta, infatti, un importo fatturato di € 15.100,16 per opere extra-contratto su un totale di € 15.268,46 (residuando soli € 168,30 per opere da contratto). Lo stesso può dirsi per il terzo SAL: € 18.031,60 per varianti e modifiche su un SAL totale di € 19.613,10. Altrettanto pacificamente risulta che versò a Pt_1 CP_1 la somma di € 38.730,70, ciò dimostrando incontrovertibilmente che il committente ben prima dell'avvio del procedimento di ATP aveva pagato, senza nulla contestare né obiettare, circa
€21.000,00 (su un totale di € 38.730,70) per opere extra-capitolato, specificate nel primo e nel secondo SAL. Il comportamento tenuto dal rende ancor più verosimile l'assunto per cui Pt_1 gran parte delle modifiche e varianti furono impartite e autorizzate da lui stesso, tanto da procedere ai relativi pagamenti quando richiesto. Per ciò che, infine, concerne i vizi lamentati dal il CTU ha dichiarato di non aver Pt_1 evidenziato alcun vizio o difetto palese, ad eccezione di alcune limitate situazioni precisamente elencate in ATP (p. 29) e un danno da bagnatura e infiltramento d'acqua/umidità imputabile ad che era onerata di lasciare il cantiere pulito e protetto dalle intemperie nelle more della CP_1 causa. Per queste ragioni, nel conteggio del residuo impagato spettante ad il CTU ha CP_1 quantificato il danno da bagnatura in totali € 6.550,00, somma da sottrarre al importo ad essa spettante, così come da scontare è la somma di € 5.000,00, valutata dal CTU come in eccesso per essere stati parametrati i prezzi del secondo e terzo SAL al “prezziario opere edili della Camera di Commercio” di Piacenza 2012 riguardanti opere edili eseguite nel centro storico su immobili da restaurare, essendo invece l'immobile del di recente costruzione e sito in un contesto Pt_1 periferico. Esente da qualsiasi errore appare, quindi, in definitiva la quantificazione operata dal primo giudice in sede di condanna, in quanto parametrata a dati oggettivi, in parte non contestati e ragionevole nella misura in cui si è preso in considerazione sia uno sconto per danni causati al sia una quota Pt_1 in eccesso dei prezzi allo stesso applicati nel secondo e terzo SAL. Ad abundantiam, l'attendibilità e veridicità di tutto quanto sopra riportato e rilevato dal CTU sono confermate dall'assenza di qualsivoglia contestazione in sede di osservazioni finali all'ATP da parte del CTP del Arc. il quale, seppur abbia depositato nove pagine di puntuali Pt_1 Per_3 osservazioni, non ha mai contestato o negato quanto dal CTU riportato e qui citato.
5. Con il sesto, settimo e ottavo motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice laddove ha assunto due dispositivi incompatibili, dichiarando sia la risoluzione del contratto che la sua esecuzione, e laddove ha parametrato la somma dovuta ad al compenso pattuito CP_1 contrattualmente, in quanto le obbligazioni contrattuali erano venute meno ab origine con la risoluzione;
ripropone infine in modo pedissequo tutte le domande e argomentazioni già svolte in primo grado (risarcimento del danno emergente e lucro cessante, vizi).
I motivi risultano assorbiti e, in parte, infondati.
Il giudice di primo grado, infatti, non ha fatto altro che dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto, solo in parte eseguito, per l'inadempimento del committente, condannando altresì a rifondere ad il valore delle opere effettivamente eseguite, secondo quanto Pt_1 CP_1 emerso in istruttoria e al netto degli sconti di cui si è già dato conto. Ritiene questa Corte superfluo procedere alla disamina delle argomentazioni già svolte in primo grado dall'appellante e correttamente non esaminate dal primo giudicante.
6. Con l'unico motivo di appello incidentale rubricato “Mancata condanna del dott.
[...] alla rifusione delle spese di lite per le fasi dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo e della negoziazione assistita obbligatoria” e “Liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in misura inferiore a quanto stabilito dai parametri tariffari di cui al Decreto Ministeriale n.55/2014”, parte appellata lamenta la carenza della sentenza di primo grado laddove, non considerando la soccombenza del anche in sede di procedimento di istruzione Pt_1 preventiva nonché l'esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, non ha liquidato le relative spese in favore di;
lamenta, altresì, la liquidazione dei compensi professionali per CP_1 l'attività difensiva del giudizio di primo grado in misura inferiore rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura del dispositivo di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese risulta, infatti, che, da un lato, sono state liquidate in misura inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e, dall'altro, nulla è stato statuito con riferimento alla negoziazione e al procedimento di ATP. In virtù del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., anche le spese dell'ATP e quelle della procedura di negoziazione assistita obbligatoria devono essere poste a carico del Pt_1 Ritiene questa Corte di dover calcolare le spese sostenute per la negoziazione assistita obbligatoria applicando i valori medi secondo la relativa tabella del D.M. 5/2014, tenuto conto della natura e complessità del contenzioso.
7. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di on atto di appello notificato Parte_1 Controparte_1 in data 1.7.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 18.11.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello principale e ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 241/2022;
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 delle spese di primo grado di giudizio che, comprensive delle spese del Controparte_1 procedimento di ATP pari ad € 3.056,00 e del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria pari ad € 3.695,00, liquida in € 14.367,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 elle spese del presente grado di appello che liquida in € 8.468,50 per compenso Controparte_1 di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 12.9.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1226/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. BOTTANI GIORGIO, FRANCIOSI LAURA MARIA, RASIA CARLO con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BOLOGNA, VIA FARINI 37 APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. COZZI NICOLETTA con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in PIACENZA, VIA G. BRUNO 44
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 241/2022 DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 1.4.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante:
“Contrariis rejectis: in riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 241/2022, pubblicata il 16.05.2022, notificata il 09.06.2022: A) Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza impugnata per violazione degli art. 132 c.p.c. e 111 Costituzione, o in ogni caso per difetto e/o apparenza di motivazione. B) In ogni caso, annullare e riformare integralmente la Sentenza impugnata per le violazioni di legge dedotte nei motivi ed omessa pronuncia;
C) Nel merito, in totale riforma della Sentenza impugnata: Contrariis rejectis: respingere le domande tutte della in quanto infondate in fatto e CP_1 diritto. In via riconvenzionale: A) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi del contratto di appalto e CP_1 l'illegittimo abbandono dell'opera e del cantiere. B) Accertare e dichiarare la responsabilità della per i vizi, difetti, errori, manchevolezze CP_1 ed errate contabilizzazioni riferite al cantiere ed all'opera oggetto di causa, così come richiamati ed indicati in atti, nonché per il colpevole ritardo e violazione dell'obbligo di risultato di compimento dell'opera nel termine previsto e comunque tecnicamente idoneo e ragionevole. Per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti arrecati al Dott. sia per indebita percezione di Pt_1 compensi per opere non eseguite o falsamente contabilizzate;
sia per costi di rispristino e rifacimento di quanto erroneamente o impropriamente eseguito;
sia per oneri di completamento dell'opera; sia per costi di locazione sopportati a seguito del mancato completamento in termini e per mancato guadagno connesso all'uso proprio dello studio, secondo la sua destinazione economica e comunque per ogni ragione e vizio dedotti ed accertati in causa, per l'ammontare complessivo di euro 207.312,00 o quell'altra diversa accertata in corso di causa o anche equitativamente determinata dal Giudice, oltre interessi e spese di lite. In via istruttoria […]”
- Per parte appellata:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Bologna, preliminarmente disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata o di imposizione di una cauzione: IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello del dott. Parte_1 avverso la sentenza 06/05/2022 n. 241/2022 R.Sent. del Tribunale di Piacenza, questa confermando nelle parti appellate. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, in parziale riforma della suindicata sentenza, condannare l'appellante alla rifusione delle complessive spese di lite del primo grado di giudizio (quindi, per le fasi dell'accertamento tecnico preventivo, della negoziazione assistita obbligatoria e della causa civile dinanzi al Tribunale di Piacenza) nella misura indicata nella nota spese giudiziale depositata in corso di causa (doc.
2.I) o in quella minore che risulterà di Giustizia, in ogni caso in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. . IN VIA ISTRUTTORIA […] Con il favore delle spese dell'odierno giudizio di appello”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 241/2022, pubblicata in data 16.5.2022, il Tribunale di Piacenza, nell'accogliere le domande di dichiarava la risoluzione del contratto di appalto privato per Controparte_1
l'inadempimento del convenuto e Parte_1 conseguentemente lo condannava al pagamento di € 31.429,20 a titolo di saldo dei compensi ancora dovuti alla ditta appaltatrice per le opere svolte, al netto degli acconti già versati;
rigettava le domande riconvenzionali tutte, risolutorie e risarcitorie.
2. Osservava il primo giudice che i fatti oggetto della controversia erano stati compiutamente ricostruiti nel corso del procedimento di ATP esperito tra le parti ante causam; che l'elaborato peritale risultava pienamente condivisibile in quanto correttamente motivato e immune da vizi argomentativi e che il CTU aveva “ricostruito il rapporto contrattuale così come in concreto ed effettivamente svoltosi”; che in particolare quanto lamentato da vale a dire plurimi inadempimenti e immotivate Pt_1 varianti d'opera ascrivibili ad non avevano trovato alcun riscontro in sede istruttoria, CP_1 non essendovi mai stata da parte del alcuna tempestiva contestazione ed anzi, essendo Pt_1 stato il committente a richiedere continue integrazioni in corso di rapporto;
che la quasi totalità dei vizi e dei difetti riscontrati era imputabile al direttore dei lavori e al progettista, tutti soggetti incaricati dal committente e non parti in causa.
3. Con atto di citazione notificato via pec in data 1.7.2022 appellava innanzi a questa Corte
[...]
(nel prosieguo anche solo formulando n. 8 Parte_1 Pt_1 motivi. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.2022 appellava in via incidentale con n. 1 motivo e chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato. Previo accoglimento dell'istanza di sospensiva ex artt. 283-351 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 1.4.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con i motivi da uno a cinque l'appellante denuncia vari vizi, errori, lacune e omissioni della sentenza di primo grado che, per quanto qui di interesse, hanno – in sintesi – a che fare con la mancata ricostruzione del contenuto del contratto di appalto e conseguentemente con l'errata ricostruzione del rapporto concretamente svoltosi tra le parti, in particolare in riferimento alle varianti e modifiche apportate in corso d'opera al computo metrico estimativo iniziale del 2011 e alla loro quantificazione e valutazione, oltreché alla loro fonte negoziale;
lamenta poi un acritico recepimento da parte del giudice di prime cure della ricostruzione fattuale operata dal CTU in sede di ATP e la violazione dei criteri e dei limiti della funzione della consulenza tecnica;
a sostegno delle proprie argomentazioni qualifica il contratto di appalto come a corpo e non a misura.
I motivi sono infondati.
Conviene preliminarmente rilevare come l'intero rapporto contrattuale tra le parti in causa e tra queste e i professionisti addetti al progetto e alla direzione lavori sia stato gestito con modalità molto poco formalizzate, privilegiando rapporti orali e informali, piuttosto che documenti scritti e incarichi specifici. Risulta, infatti, che non via sia alcun incarico tra progettista e committente inerente la redazione del contratto di appalto e persino il contratto è costituito dal mero computo metrico estimativo, datato e sottoscritto dalle parti. La ristrutturazione dell'edificio era stata intrapresa “senza specificare e prescrivere le modalità esecutive del progetto e senza concordare a priori i contenuti funzionali e le modalità esecutive temporali delle opere oggetto d'appalto” (cfr. p. 21 ATP). In questo contesto, il CTU Arc. ha ricostruito, per quanto possibile e con approccio pratico alle Per_1 questioni, il concreto svolgimento del rapporto tra le parti. Ora, non può anzitutto essere messo in dubbio che il contratto fosse a misura e non a corpo, ciò risultando incontrovertibilmente dalla lettura del computo metrico estimativo del 3.8.2011 (cfr. doc. 3 atto d'appello) nel quale sono riportate misure (lunghezza, larghezza, peso) e quantità. L'incontrovertibilità dell'assunto rende, quindi, chiaro quale sia stato il contenuto contrattuale preso in considerazione dal giudice di primo grado, anche quale parametro per identificare e conseguentemente quantificare le varianti e modifiche apportate al progetto iniziale. Il contratto di appalto aveva ad oggetto, come desumibile dal citato computo prima ancora che dalla relazione del CTU, la ristrutturazione di un immobile sito in Piacenza per adibirlo a studio dentistico e poliambulatorio e, nello specifico, le sole opere edili, esclusa quindi la parte impiantistica se non per le assistenze murarie agli impianti, preventivate in percentuale sugli importi dei singoli impianti – idrotermosanitario e idrico – (cfr. pp.
8-9 ATP). Per ciò che concerne il computo/progetto iniziale, il CTU ha rilevato che la pratica edilizia presentata in comune era conforme alle norme vigenti tanto Parte che la di Piacenza, dopo aver riscontrato l'assenza di errori di progettazione, aveva rilasciato il permesso di costruire n. 122/2011 del 9.5.2011 e che gran parte delle opere previste in contratto erano state ultimate dalla Il computo metrico estimativo, peraltro, specificava per le singole CP_1 voci le quantità e i relativi prezzi, con ciò rendendo agevole la qualificazione delle lavorazioni in esso non presenti ma rilevate dal CTU in sede di rilievi quali opere extra-capitolato. Per ciò che concerne la fonte pattizia di queste modifiche, fermamente contestata dall'appellante che ha ribadito in appello di non aver mai autorizzato nessuna variante né opere aggiuntive, due ordini di considerazioni si impongono. Da un lato, è emerso nel corso dell'istruttoria che il ebbe ripetutamente nel corso dei mesi Pt_1 a domandare cambiamenti e integrazioni al progetto inizialmente preventivato, come risulta, tra l'altro dalle ragioni che portarono alla rinuncia all'incarico del Direttore dei Lavori Arc. Parte_3 individuabili nei “venir meno del rapporto fiduciario intercorso con il Committente a causa delle sue continue iniziative personali ed arbitrarie, non condivise, non avallate, riguardo l'esecuzione dei lavori” (cfr. allegato 3 all'ATP). Dagli accertamenti svolti dal CTU è, d'altronde e conformemente, emerso che tra il 2011 e il 2013 i lavori subirono tre interruzioni che non dipesero né dal mal tempo né da cause dipendenti dalla volontà della ditta appaltatrice. Per ciò che concerneva, in particolare, l'impianto idrico le “modifiche sono state richieste dal committente, come dichiarato dalla ditta realizzatrice dell'impianto idricosanitario e rete degli scarichi (SIG. della ) e Per_2 Parte_4 confermato dallo stesso committente. Il progettista in sede di sopralluogo ha dichiarato che c'era una continua incertezza e dubbi da parte del committente su come attrezzare gli arredi tecnologici degli ambulatori, in particolare sulla disposizione dei riuniti odontoiatrici che hanno provocato conseguentemente allungamenti dei tempi d'esecuzione dei lavori compreso anche qualche ripensamento e rifacimento di particolari costruttivi” (cfr. pp. 16-17 ATP). Concordanti sono anche le dichiarazioni del titolare della ditta Energy 2000, Sig. che riferisce che “le varianti Testimone_1 che sono nate in corso d'opera sono state eseguite per soddisfare le richieste della committenza e sono state richieste direttamente dal dott. (cfr. mail allegata p. 36 ATP). Varie difformità, Pt_1 rispetto al progetto inizialmente approvato, sono state d'altronde riscontrate dal CTU sia in merito alla destinazione d'uso di alcuni locali sia in merito allo spostamento di alcune pareti sia in merito all'impiantistica. Dall'altro lato, da atti e documenti di causa emerge in modo pacifico che l'importo iniziale dell'appalto fosse – una volta applicato lo sconto dell'appaltatrice – di € 40.000,00 ma che, dopo l'emissione del primo SAL di circa € 21.000,00, già a partire dal secondo SAL le opere extra-contratto effettuate e rendicontate costituissero la quasi totalità di quelle effettuate. Risulta, infatti, un importo fatturato di € 15.100,16 per opere extra-contratto su un totale di € 15.268,46 (residuando soli € 168,30 per opere da contratto). Lo stesso può dirsi per il terzo SAL: € 18.031,60 per varianti e modifiche su un SAL totale di € 19.613,10. Altrettanto pacificamente risulta che versò a Pt_1 CP_1 la somma di € 38.730,70, ciò dimostrando incontrovertibilmente che il committente ben prima dell'avvio del procedimento di ATP aveva pagato, senza nulla contestare né obiettare, circa
€21.000,00 (su un totale di € 38.730,70) per opere extra-capitolato, specificate nel primo e nel secondo SAL. Il comportamento tenuto dal rende ancor più verosimile l'assunto per cui Pt_1 gran parte delle modifiche e varianti furono impartite e autorizzate da lui stesso, tanto da procedere ai relativi pagamenti quando richiesto. Per ciò che, infine, concerne i vizi lamentati dal il CTU ha dichiarato di non aver Pt_1 evidenziato alcun vizio o difetto palese, ad eccezione di alcune limitate situazioni precisamente elencate in ATP (p. 29) e un danno da bagnatura e infiltramento d'acqua/umidità imputabile ad che era onerata di lasciare il cantiere pulito e protetto dalle intemperie nelle more della CP_1 causa. Per queste ragioni, nel conteggio del residuo impagato spettante ad il CTU ha CP_1 quantificato il danno da bagnatura in totali € 6.550,00, somma da sottrarre al importo ad essa spettante, così come da scontare è la somma di € 5.000,00, valutata dal CTU come in eccesso per essere stati parametrati i prezzi del secondo e terzo SAL al “prezziario opere edili della Camera di Commercio” di Piacenza 2012 riguardanti opere edili eseguite nel centro storico su immobili da restaurare, essendo invece l'immobile del di recente costruzione e sito in un contesto Pt_1 periferico. Esente da qualsiasi errore appare, quindi, in definitiva la quantificazione operata dal primo giudice in sede di condanna, in quanto parametrata a dati oggettivi, in parte non contestati e ragionevole nella misura in cui si è preso in considerazione sia uno sconto per danni causati al sia una quota Pt_1 in eccesso dei prezzi allo stesso applicati nel secondo e terzo SAL. Ad abundantiam, l'attendibilità e veridicità di tutto quanto sopra riportato e rilevato dal CTU sono confermate dall'assenza di qualsivoglia contestazione in sede di osservazioni finali all'ATP da parte del CTP del Arc. il quale, seppur abbia depositato nove pagine di puntuali Pt_1 Per_3 osservazioni, non ha mai contestato o negato quanto dal CTU riportato e qui citato.
5. Con il sesto, settimo e ottavo motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice laddove ha assunto due dispositivi incompatibili, dichiarando sia la risoluzione del contratto che la sua esecuzione, e laddove ha parametrato la somma dovuta ad al compenso pattuito CP_1 contrattualmente, in quanto le obbligazioni contrattuali erano venute meno ab origine con la risoluzione;
ripropone infine in modo pedissequo tutte le domande e argomentazioni già svolte in primo grado (risarcimento del danno emergente e lucro cessante, vizi).
I motivi risultano assorbiti e, in parte, infondati.
Il giudice di primo grado, infatti, non ha fatto altro che dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto, solo in parte eseguito, per l'inadempimento del committente, condannando altresì a rifondere ad il valore delle opere effettivamente eseguite, secondo quanto Pt_1 CP_1 emerso in istruttoria e al netto degli sconti di cui si è già dato conto. Ritiene questa Corte superfluo procedere alla disamina delle argomentazioni già svolte in primo grado dall'appellante e correttamente non esaminate dal primo giudicante.
6. Con l'unico motivo di appello incidentale rubricato “Mancata condanna del dott.
[...] alla rifusione delle spese di lite per le fasi dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo e della negoziazione assistita obbligatoria” e “Liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in misura inferiore a quanto stabilito dai parametri tariffari di cui al Decreto Ministeriale n.55/2014”, parte appellata lamenta la carenza della sentenza di primo grado laddove, non considerando la soccombenza del anche in sede di procedimento di istruzione Pt_1 preventiva nonché l'esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, non ha liquidato le relative spese in favore di;
lamenta, altresì, la liquidazione dei compensi professionali per CP_1 l'attività difensiva del giudizio di primo grado in misura inferiore rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura del dispositivo di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese risulta, infatti, che, da un lato, sono state liquidate in misura inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e, dall'altro, nulla è stato statuito con riferimento alla negoziazione e al procedimento di ATP. In virtù del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., anche le spese dell'ATP e quelle della procedura di negoziazione assistita obbligatoria devono essere poste a carico del Pt_1 Ritiene questa Corte di dover calcolare le spese sostenute per la negoziazione assistita obbligatoria applicando i valori medi secondo la relativa tabella del D.M. 5/2014, tenuto conto della natura e complessità del contenzioso.
7. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di on atto di appello notificato Parte_1 Controparte_1 in data 1.7.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 18.11.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello principale e ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 241/2022;
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 delle spese di primo grado di giudizio che, comprensive delle spese del Controparte_1 procedimento di ATP pari ad € 3.056,00 e del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria pari ad € 3.695,00, liquida in € 14.367,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 elle spese del presente grado di appello che liquida in € 8.468,50 per compenso Controparte_1 di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 12.9.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina