Articolo 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 74
Articolo 1Articolo 3
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10 aprile 1974
Art. 2.
Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonche' i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita' in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facolta' universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanita' che approva i programmi dei corsi stessi.
Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.
Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.
La commissione prevista dai precedenti commi e' nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 10 aprile 1974
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