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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/09/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG 2301 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena divorzio Sezione Unica congiunto
(Cessazione
effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Giulia Capannoli Giudice
Carla Maglioni GOP nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 2301 /2024 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato/a presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.GIULIANELLI ROSSANA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. MONTIGIANI CAMILLA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: il 5 marzo 2025 “esprime parere favorevole” Ricorrenti: “P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Chianciano Terme (SI).
Pagina 1 2. Confermare l'affidamento della figlia minorenne ad entrambi i genitori i Persona_1 quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute , ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Per_ Confermare la collocazione prevalente della figlia minore e del figlio maggiorenne presso la dimora materna nell'attuale abitazione coniugale sita in Per_2
Chianciano Terme (SI) Via Isonzo n. 8 ed il padre potrà esercitare il diritto di tenuta secondo le seguenti cadenze:
- Durante il periodo scolastico il Sig. potrà tenere con sé la figlia un fine Pt_1 settimana ogni due dal sabato pomeriggio dalle ore 14,30 dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando la riporterà dalla madre. Resta facoltà del padre, previo accordo con la Sig.ra e tenuto conto degli impegni scolastici CP_1 Per_ ex extrascolastici di , poter fare visita alla figlia anche in giorni infrasettimanali. Per_
- Il potrà trascorrere con , alternativamente con la madre, anche le Pt_1 giornate del Santo Natale, Capodanno, Epifania, Santa Pasqua e del compleanno della minore, tenendo sempre in considerazione la volontà della medesima. I genitori potranno tenere presso di sé la figlia per la metà delle vacanze natalizie in alternanza negli anni (dal 24 al 31 Dicembre uno dei due genitori, dal 1 al 6 Gennaio l'altro, alternativamente di anno in anno) ed ugualmente per le vacanze pasquali (tre giorni presso un genitore e tre giorni presso l'altro alternando la Pasqua e la Pasquetta).
- Durante il periodo non scolastico delle vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo ininterrotto di una settimana da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori danno atto che tali previsioni potranno essere modificate su accordo delle parti ed in aderenza alle richieste e necessità della figlia. Entrambi i genitori ritengono primario il diritto della figlia minorenne e del figlio Per_2
, seppur maggiorenne, di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure parentali ed i loro ascendenti e conseguentemente ciascuno di essi si assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro nonché verso i parenti di ciascun ramo genitoriali. I genitori si impegneranno a cooperare in buona fede e continueranno a favorire duraturi e significativi rapporti con le rispettive famiglie di origine.
4. Confermare l'assegno di contributo di mantenimento che il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal prossimo mese di Dicembre 2024 a titolo di contributo di mantenimento quantificato in € 500,00 a figlio (euro cinquecento//00) e quindi complessivi € 1.000,00 (euro mille//00) mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Banca BCC intestato alla madre il cui codice IBAN è il
Pagina 2 seguente : IT 71 E 07075 71831 0000000 70253. Tale somma a titolo di contributo di mantenimento dei figli sarà soggetta a rivalutazione ISTAT ogni anno a partire dal mese di Dicembre 2025.
5. Confermare che il Sig. nell'ottica di contribuire in modo esaustivo al Pt_1 Per_ mantenimento di e , rinuncia a percepire il 50% degli assegni unici per i Per_2 figli e pertanto acconsente che la madre possa farne richiesta di attribuzione per l'intero. Tali assegni quindi saranno incassati integralmente dalla Sig.ra CP_1 finché spettanti per legge, in quanto genitore collocatario dei figli.
6. Confermare che al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio - Per_2 prossimo all'attività lavorativa- (intendendo per “autosufficienza economica” il percepimento di uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00 netti) e quindi cessando l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio, il contributo al mantenimento della sola figlia da parte del verrà aumentato ad € 600,00 Pt_1
(euro seicento//00) mensili con possibilità di ulteriore aumento previo accordo fino ad
€ 700,00 (euro settecento//00) ove vi sia una effettiva necessità di una maggiore contribuzione alle spese in ragione della proporzionalità dei redditi dei genitori.
7. Confermare che le spese straordinarie concernenti i figli, quali spese scolastiche (tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie , abbonamento autobus, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento), spese per attività sportive o ricreative (abbonamento palestra, spese per abbonamento Sky e DAZN), spese extrascolastiche (spese per la cura del cane-relativamente a tutte le spese veterinarie-, spese per conseguimento patente di guida, spese per manutenzione, bollo ed assicurazione dei veicoli acquistati per essere utilizzati dai figli), spese mediche (cure dentistiche presso strutture pubbliche, spese mediche coperte dal SSN e relativi ticket sanitari, farmaci, visite e trattamenti sanitari specialistici prescritti dal medico curante anche se non coperte dal SSN, spese per occhiali e lenti a contatto, esami, cure e visite specialistiche non coperti dal SSN in caso di urgenza e in caso in cui il SSN non eroghi il servizio richiesto), saranno ripartite tra i genitori nella misura del 40% per la Sig.ra e del 60% per il Sig. CP_1 Parte_1 in ragione della differenza di reddito tra i coniugi. Ove anticipate da uno dei
[...] due coniugi dovranno essere rimborsate dall'altro entro il mese successivo alla spesa , previa esibizione della relativa documentazione applicando le modalità previste dal Protocollo in materia di famiglia elaborato dal Tribunale di Siena e dal suo allegato B da considerarsi qui integralmente richiamato (che si allega al n. 23). Confermare altresì relativamente alle altre spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo dei genitori (tasse per corsi di specializzazione universitari e per master universitari, gite scolastiche con pernottamento, alloggio e utenze presso sede universitaria, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, spese per acquisto mezzi di locomozione che verranno usai dai figli, spese sanitarie e cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal Ssn ma effettuati privatamente), le stesse saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa sempre in base a quanto previsto dal Protocollo in materia i famiglia elaborato dal Tribunale di Siena e dal suo allegato B .
8. Le parti con l'adempimento di tutte le condizioni dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo. Le spese di giudizio sono integralmente
Pagina 3 compensate tra le parti senza vincolo di solidarietà”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno presentato note scritte conclusive e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Chianciano
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione, anzi espressamente negata dai coniugi in udienza rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le condizioni proposte risultano rispettose della normativa in materia rilevato che i ricorrenti non hanno formulato domande inerenti ai loro rapporti economici rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970
rilevato che il p.m. ha concluso per l'accoglimento del ricorso
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in Chianciano in data 21/9/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 13 parte II serie A dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visti gli artt. 91 ss cpc dichiara integralmente compensate le spese di giudizio visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 24/9/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena divorzio Sezione Unica congiunto
(Cessazione
effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Giulia Capannoli Giudice
Carla Maglioni GOP nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 2301 /2024 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato/a presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.GIULIANELLI ROSSANA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. MONTIGIANI CAMILLA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: il 5 marzo 2025 “esprime parere favorevole” Ricorrenti: “P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Chianciano Terme (SI).
Pagina 1 2. Confermare l'affidamento della figlia minorenne ad entrambi i genitori i Persona_1 quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute , ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Per_ Confermare la collocazione prevalente della figlia minore e del figlio maggiorenne presso la dimora materna nell'attuale abitazione coniugale sita in Per_2
Chianciano Terme (SI) Via Isonzo n. 8 ed il padre potrà esercitare il diritto di tenuta secondo le seguenti cadenze:
- Durante il periodo scolastico il Sig. potrà tenere con sé la figlia un fine Pt_1 settimana ogni due dal sabato pomeriggio dalle ore 14,30 dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando la riporterà dalla madre. Resta facoltà del padre, previo accordo con la Sig.ra e tenuto conto degli impegni scolastici CP_1 Per_ ex extrascolastici di , poter fare visita alla figlia anche in giorni infrasettimanali. Per_
- Il potrà trascorrere con , alternativamente con la madre, anche le Pt_1 giornate del Santo Natale, Capodanno, Epifania, Santa Pasqua e del compleanno della minore, tenendo sempre in considerazione la volontà della medesima. I genitori potranno tenere presso di sé la figlia per la metà delle vacanze natalizie in alternanza negli anni (dal 24 al 31 Dicembre uno dei due genitori, dal 1 al 6 Gennaio l'altro, alternativamente di anno in anno) ed ugualmente per le vacanze pasquali (tre giorni presso un genitore e tre giorni presso l'altro alternando la Pasqua e la Pasquetta).
- Durante il periodo non scolastico delle vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo ininterrotto di una settimana da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori danno atto che tali previsioni potranno essere modificate su accordo delle parti ed in aderenza alle richieste e necessità della figlia. Entrambi i genitori ritengono primario il diritto della figlia minorenne e del figlio Per_2
, seppur maggiorenne, di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure parentali ed i loro ascendenti e conseguentemente ciascuno di essi si assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro nonché verso i parenti di ciascun ramo genitoriali. I genitori si impegneranno a cooperare in buona fede e continueranno a favorire duraturi e significativi rapporti con le rispettive famiglie di origine.
4. Confermare l'assegno di contributo di mantenimento che il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal prossimo mese di Dicembre 2024 a titolo di contributo di mantenimento quantificato in € 500,00 a figlio (euro cinquecento//00) e quindi complessivi € 1.000,00 (euro mille//00) mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Banca BCC intestato alla madre il cui codice IBAN è il
Pagina 2 seguente : IT 71 E 07075 71831 0000000 70253. Tale somma a titolo di contributo di mantenimento dei figli sarà soggetta a rivalutazione ISTAT ogni anno a partire dal mese di Dicembre 2025.
5. Confermare che il Sig. nell'ottica di contribuire in modo esaustivo al Pt_1 Per_ mantenimento di e , rinuncia a percepire il 50% degli assegni unici per i Per_2 figli e pertanto acconsente che la madre possa farne richiesta di attribuzione per l'intero. Tali assegni quindi saranno incassati integralmente dalla Sig.ra CP_1 finché spettanti per legge, in quanto genitore collocatario dei figli.
6. Confermare che al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio - Per_2 prossimo all'attività lavorativa- (intendendo per “autosufficienza economica” il percepimento di uno stipendio mensile di almeno € 1.000,00 netti) e quindi cessando l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio, il contributo al mantenimento della sola figlia da parte del verrà aumentato ad € 600,00 Pt_1
(euro seicento//00) mensili con possibilità di ulteriore aumento previo accordo fino ad
€ 700,00 (euro settecento//00) ove vi sia una effettiva necessità di una maggiore contribuzione alle spese in ragione della proporzionalità dei redditi dei genitori.
7. Confermare che le spese straordinarie concernenti i figli, quali spese scolastiche (tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie , abbonamento autobus, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento), spese per attività sportive o ricreative (abbonamento palestra, spese per abbonamento Sky e DAZN), spese extrascolastiche (spese per la cura del cane-relativamente a tutte le spese veterinarie-, spese per conseguimento patente di guida, spese per manutenzione, bollo ed assicurazione dei veicoli acquistati per essere utilizzati dai figli), spese mediche (cure dentistiche presso strutture pubbliche, spese mediche coperte dal SSN e relativi ticket sanitari, farmaci, visite e trattamenti sanitari specialistici prescritti dal medico curante anche se non coperte dal SSN, spese per occhiali e lenti a contatto, esami, cure e visite specialistiche non coperti dal SSN in caso di urgenza e in caso in cui il SSN non eroghi il servizio richiesto), saranno ripartite tra i genitori nella misura del 40% per la Sig.ra e del 60% per il Sig. CP_1 Parte_1 in ragione della differenza di reddito tra i coniugi. Ove anticipate da uno dei
[...] due coniugi dovranno essere rimborsate dall'altro entro il mese successivo alla spesa , previa esibizione della relativa documentazione applicando le modalità previste dal Protocollo in materia di famiglia elaborato dal Tribunale di Siena e dal suo allegato B da considerarsi qui integralmente richiamato (che si allega al n. 23). Confermare altresì relativamente alle altre spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo dei genitori (tasse per corsi di specializzazione universitari e per master universitari, gite scolastiche con pernottamento, alloggio e utenze presso sede universitaria, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, spese per acquisto mezzi di locomozione che verranno usai dai figli, spese sanitarie e cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal Ssn ma effettuati privatamente), le stesse saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa sempre in base a quanto previsto dal Protocollo in materia i famiglia elaborato dal Tribunale di Siena e dal suo allegato B .
8. Le parti con l'adempimento di tutte le condizioni dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo. Le spese di giudizio sono integralmente
Pagina 3 compensate tra le parti senza vincolo di solidarietà”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno presentato note scritte conclusive e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Chianciano
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione, anzi espressamente negata dai coniugi in udienza rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le condizioni proposte risultano rispettose della normativa in materia rilevato che i ricorrenti non hanno formulato domande inerenti ai loro rapporti economici rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970
rilevato che il p.m. ha concluso per l'accoglimento del ricorso
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in Chianciano in data 21/9/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 13 parte II serie A dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visti gli artt. 91 ss cpc dichiara integralmente compensate le spese di giudizio visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 24/9/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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