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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6010 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1201 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C. F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA LO FASO per procura in atti opponente
e
(C.F. ) - già - in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
MA RO e GI ZA OM per procura in atti opposta
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE TORRISI per procura in atti
interveniente
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.1.2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 7.1.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento – su istanza di (poi Controparte_5 Controparte_6
– della somma di € 258.848,33, oltre interessi e spese di precetto, in forza del mutuo
[...] fondiario del 21.10.2011, rep. n. 49404 e racc. n. 29649, a rogito del notaio . Persona_1
L'opponente allegava che con il predetto contratto del 21.10.2011 il le Controparte_7 aveva concesso in mutuo la somma di € 250.000,00, ai sensi degli artt. 38 ss. del d. lgs. n.
385/1993, con contestuale iscrizione di ipoteca di II grado con nota del 31.10.2011, reg. gen.
19134, reg. part. 3053, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, sull'immobile di sua proprietà, sito in Condofuri (RC).
Affermava la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., nonché per la mancata traditio della somma, utilizzata per estinguere pregresse posizioni debitorie.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario, e la ripetizione di quanto versato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione; in via Controparte_5 subordinata, per l'ipotesi di accertamento dell'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, chiedeva la conversione, ex art. 1424 c.c., del contratto e/o la riqualificazione in mutuo ordinario ipotecario, con salvezza delle condizioni economiche pattuite e mantenimento della garanzia ipotecaria.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 17.9.2021 veniva accolta l'istanza di sospensione e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
In data 4.2.2022 tramite la procuratrice Controparte_3 Controparte_4 divenuta cessionaria del credito, spiegava intervento ex art 111 c.p.c., contestando i motivi di opposizione.
All'udienza del 28.2.2022 veniva disposta CTU.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 29.8.2023, vista la sentenza della Corte di Cassazione, a SS. UU., n.
33719 del 16.11.2022 sul limite di finanziabilità nel mutuo fondiario e sulla riqualificazione d'ufficio del contratto, veniva disposta la mediazione, ex art. 5, c. 2, del d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 2.12.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui il procedimento era stato riassegnato, l'opposta dichiarava che il procedimento di mediazione non era stato espletato, l'interveniente eccepiva l'improcedibilità della domanda e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.6.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (art. 615, c. 1, c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n.
24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ovvero il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. C. Cass., n. 14554/2000).
Ciò posto, nel presente giudizio con ordinanza del 29.8.2023 è stata disposta la mediazione demandata ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010 che costituisce, per espressa previsione, condizione di procedibilità della domanda.
L'opposta e l'interveniente hanno eccepito l'omesso espletamento della mediazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 5, c. 2, d. lgs, n. 28/2010 va dichiarata l'improcedibilità della domanda dell'opponente.
pagina 3 di 5 Ad abundantiam, si ritiene comunque di escludere la fondatezza dell'opposizione, dal momento che dopo l'introduzione del presente giudizio è intervenuta la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 33719/2022, che ha affermato come in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Nel caso di specie, pertanto, non si rinviene alcuna nullità del contratto di mutuo per l'asserito superamento del limite di finanziabilità, che comunque, all'esito della CTU, non risulta essere stato superato.
Non è ravvisabile neppure la nullità del mutuo sotto il diverso profilo lamentato, per essere stata la somma utilizzata per l'estinzione di pregresse posizioni debitorie, dovendo anche in tal caso tener conto del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in virtù del quale È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (C. Cass., SS. UU., n. 5841/2025).
Le considerazioni esposte consentono di affermare che, ove non fosse intervenuta l'improcedibilità della domanda dell'opponente, l'opposizione sarebbe stata rigettata.
pagina 4 di 5 L'esito della controversia, la pubblicazione di ben due pronunce delle Sezioni Unite dopo l'introduzione del presente giudizio (sentenze nn. 33719/2022 e n. 5841/2025), tanto da avere indotto il precedente giudice a disporre la mediazione demandata, consentono di compensare per metà le spese di lite, dunque l'opponente va condannata alla rifusione della residua metà in favore dell'opposta e dell'interveniente.
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 520.000,00) nel seguente modo: € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.250,00 per la fase istruttoria e € 3.100,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 11.350,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 1201/2021 vertente tra , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(opponente), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_6 Controparte_1
(opposta), e, per essa, la mandataria in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore (interveniente), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta e dell'interveniente, della residua metà, che liquida, per ciascuna parte, in €
5.675,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania il 12/12/2025.
Il Giudice
Milena LL
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1201 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C. F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA LO FASO per procura in atti opponente
e
(C.F. ) - già - in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
MA RO e GI ZA OM per procura in atti opposta
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE TORRISI per procura in atti
interveniente
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.1.2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 7.1.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento – su istanza di (poi Controparte_5 Controparte_6
– della somma di € 258.848,33, oltre interessi e spese di precetto, in forza del mutuo
[...] fondiario del 21.10.2011, rep. n. 49404 e racc. n. 29649, a rogito del notaio . Persona_1
L'opponente allegava che con il predetto contratto del 21.10.2011 il le Controparte_7 aveva concesso in mutuo la somma di € 250.000,00, ai sensi degli artt. 38 ss. del d. lgs. n.
385/1993, con contestuale iscrizione di ipoteca di II grado con nota del 31.10.2011, reg. gen.
19134, reg. part. 3053, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, sull'immobile di sua proprietà, sito in Condofuri (RC).
Affermava la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., nonché per la mancata traditio della somma, utilizzata per estinguere pregresse posizioni debitorie.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario, e la ripetizione di quanto versato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione; in via Controparte_5 subordinata, per l'ipotesi di accertamento dell'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, chiedeva la conversione, ex art. 1424 c.c., del contratto e/o la riqualificazione in mutuo ordinario ipotecario, con salvezza delle condizioni economiche pattuite e mantenimento della garanzia ipotecaria.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 17.9.2021 veniva accolta l'istanza di sospensione e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
In data 4.2.2022 tramite la procuratrice Controparte_3 Controparte_4 divenuta cessionaria del credito, spiegava intervento ex art 111 c.p.c., contestando i motivi di opposizione.
All'udienza del 28.2.2022 veniva disposta CTU.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 29.8.2023, vista la sentenza della Corte di Cassazione, a SS. UU., n.
33719 del 16.11.2022 sul limite di finanziabilità nel mutuo fondiario e sulla riqualificazione d'ufficio del contratto, veniva disposta la mediazione, ex art. 5, c. 2, del d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 2.12.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui il procedimento era stato riassegnato, l'opposta dichiarava che il procedimento di mediazione non era stato espletato, l'interveniente eccepiva l'improcedibilità della domanda e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.6.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (art. 615, c. 1, c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n.
24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ovvero il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. C. Cass., n. 14554/2000).
Ciò posto, nel presente giudizio con ordinanza del 29.8.2023 è stata disposta la mediazione demandata ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010 che costituisce, per espressa previsione, condizione di procedibilità della domanda.
L'opposta e l'interveniente hanno eccepito l'omesso espletamento della mediazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 5, c. 2, d. lgs, n. 28/2010 va dichiarata l'improcedibilità della domanda dell'opponente.
pagina 3 di 5 Ad abundantiam, si ritiene comunque di escludere la fondatezza dell'opposizione, dal momento che dopo l'introduzione del presente giudizio è intervenuta la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 33719/2022, che ha affermato come in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Nel caso di specie, pertanto, non si rinviene alcuna nullità del contratto di mutuo per l'asserito superamento del limite di finanziabilità, che comunque, all'esito della CTU, non risulta essere stato superato.
Non è ravvisabile neppure la nullità del mutuo sotto il diverso profilo lamentato, per essere stata la somma utilizzata per l'estinzione di pregresse posizioni debitorie, dovendo anche in tal caso tener conto del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in virtù del quale È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (C. Cass., SS. UU., n. 5841/2025).
Le considerazioni esposte consentono di affermare che, ove non fosse intervenuta l'improcedibilità della domanda dell'opponente, l'opposizione sarebbe stata rigettata.
pagina 4 di 5 L'esito della controversia, la pubblicazione di ben due pronunce delle Sezioni Unite dopo l'introduzione del presente giudizio (sentenze nn. 33719/2022 e n. 5841/2025), tanto da avere indotto il precedente giudice a disporre la mediazione demandata, consentono di compensare per metà le spese di lite, dunque l'opponente va condannata alla rifusione della residua metà in favore dell'opposta e dell'interveniente.
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 520.000,00) nel seguente modo: € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.250,00 per la fase istruttoria e € 3.100,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 11.350,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 1201/2021 vertente tra , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(opponente), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_6 Controparte_1
(opposta), e, per essa, la mandataria in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore (interveniente), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta e dell'interveniente, della residua metà, che liquida, per ciascuna parte, in €
5.675,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania il 12/12/2025.
Il Giudice
Milena LL
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