Articolo 8 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 gennaio 1963
Art. 8.
Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:
a) i magistrati ai quali e' stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento;
b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianita';
c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;
d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.
I magistrati ai quali e' stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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