Sentenza 10 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
E N 6 E 8 O 9 I 2 R 1 Z . / 13 A A 4 N / N R - 6 I T 2 L S B I . P I . R G . L C P E L . S R A D I UBBLICA ITALIANA L D A B E A D D T IN DE DE OPOLO ITALIANO05/23/02 I A E S 1 I T N 3 R E N 1 S E E . I S T N CORTE SI PROMADICASS A E A Oggetto M SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 16837/01 15640 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Cron. Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Rep. - Consigliere -Dott. Ernesto LUPO Ud. 08/02/02 Consigli SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Roberto PREDEN UFFICIO COPIE Dott. Enrico ALTIERI - Consigli chiesta copia studio IL SOLE 24 ORE- dal Sig. per diritti L. 3 0 Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliete 12 APR. 2002 Dott. Luigi Francesco DI NANNI IL CANCELLIERE Consigliere -> Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLER A E V sul ricorso proposto da: MB PE, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Vincenzo Grosso, depositata in data 4 luglio 2001, in atti;
* 2002 ricorrente 162
contro
-1- PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
intimati avverso la sentenza n. 23/01 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 08/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza 8.5.2001, ha ritenuto il dott. Giuseppe MB responsabile di uno degli addebiti che gli erano stati contestati e gli ha inflitto la sanzione dell'ammonimento. Il magistrato ne ha chiesto la cassazione. Il ricorso è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato. Il Ministero della giustizia non ha resistito al ricorso. E' stata depositata una memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorrente, che all'epoca dei fatti era procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti, è stato incolpato della violazione dell'art. 18 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per aver violato i propri doveri di correttezza, così compromettendo la sua credibilità ed il prestigio dell'ordine giudiziario. L'addebito ha tratto origine da questi fatti. Un comitato della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia aveva visitato gli uffici giudiziari di Messina. In quell'occasione, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, dott. BE, ed agli altri capi degli uffici del distretto, tra questi al dott. MB, era stato 3 chiesto di inviare alla Commissione una relazione sulla situazione esistente. Sollecitato a trasmettere la propria relazione direttamente alla Commissione, il dott. MB l'aveva mandata. Non aveva, invece, ritenuto di aderire alla richiesta, che gli era stata rivolta e reiterata dal procuratore generale, perché una copia di tale relazione fosse inviata anche a lui. E questo sebbene ne avesse anticipato alla stampa i contenuti. con gravissime accuse contro altri magistrati. L'addebito è stato quello di essere venuto meno in questo modo ai doveri di correttezza verso il procuratore generale. - La sezione disciplinare, nel considerare che il comportamento 2. riferito al magistrato era stato da lui tenuto e violava i doveri di correttezza, ha svolto questi argomenti. L'art. 16, secondo comma, del R.D.Lgs. 511 del 1946 dispone che il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza sugli uffici delle procure della Repubblica compresi nel distretto. Da questo potere discendeva che era legittima la richiesta del dott. BE di ricevere dal dott. MB copia della relazione sulla situazione della giustizia nel circondario di Patti. Era bensì vero che l'ufficio di presidenza della Commissione l'aveva sollecitato a trasmettere la sua relazione direttamente, ma ciò senza un esplicito accenno a ragioni di riservatezza. D'altro canto, sebbene la Commissione l'avesse inizialmente “segretata”, nella relazione non erano stati esposti nuovi fatti. 4 La novità poteva se mai stare in una diversa complessiva lettura di fatti già noti. Perciò il comportamento tenuto dal dott. MB non poteva giustificarsi con una esigenza di non informare il procuratore generale di alcuni fatti, una parte significativa dei quali egli l'aveva del resto anche anticipata alla stampa. Il comportamento del dott. MB, perché tenuto dal capo di un ufficio, aveva compromesso la sua credibilità e quella dell'ordine giudiziario. 3. - Il ricorso contiene un motivo. La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto e difetti di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511). Vengono svolte queste critiche. Quanto alla relazione chiesta dalla Commissione parlamentare, entravano in conflitto due ordini di rapporti, quello verso la stessa Commissione e quello verso il procuratore generale: la sezione disciplinare non si è prospettata né in linea generale né con riferimento al caso particolare, se al primo non inerisse un dovere di riservatezza che valeva a neutralizzare il dovere di informazione inerente al secondo. Le ragioni del comportamento erano state esposte sia alla Commissione sia al procuratore generale: la sezione disciplinare le ha considerate da un punto di vista oggettivo, non si è soffermata a considerare se non dovessero presentarsi plausibili a chi aveva ritenuto di dovervisi uniformare. 5 Affatto generica appare l'affermazione, fatta nella decisione, secondo cui il magistrato avrebbe ritenuto di poter anticipare alla stampa e non al procuratore generale larga parte del contenuto della relazione. La sentenza non presenta, infine, alcuna motivazione circa la colpa e sul perché il fatto abbia determinato la lesione del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario. Il motivo è fondato. Queste le ragioni. L'addebito contestato al magistrato ha assunto a suo oggetto 4. - un comportamento che egli aveva tenuto nello svolgere un compito del suo ufficio: la trasmissione alla Commissione parlamentare di relazione sullo stato della giustizia nel suoinchiesta di una circondario. Secondo la contestazione, il magistrato sarebbe però venuto meno ad altro dovere del suo ufficio, quello di trasmettere una copia della relazione al procuratore generale presso la cort.e d'appello, che gliene aveva fatto richiesta nell'esercizio del suo potere di vigilanza sullo stato della giustizia nell'ambito del distretto.
4.1. La sezione disciplinare ha osservato che il procuratore generale ha potere di sorveglianza sullo stato della giustizia nel distretto e da ciò discende che egli possa chiedere informazioni ai capi degli uffici delle procure della Repubblica. Ne ha tratto la conclusione che il dott. MB, rifiutando al procuratore generale la copia della relazione, ha mancato di 6 osservare un dovere del suo ufficio, reso attuale dalla richiesta pervenutagli. На aggiunto che, per i procuratori della Repubblica, corrispondere a tali richieste si inquadra anche nel più generico dovere di leale collaborazione con il procuratore generale. Questo ragionamento presenta però un difetto di motivazione. Al rapporto tra uffici di procura, appena richiamato, inerisce certo il potere del procuratore generale di ottenere informazioni sullo stato della giustizia nel distretto e il dovere di corrispondervi. Ma non era di questo che si discuteva nel caso in esame. Nel caso, il procuratore generale non aveva chiesto di avere un tale tipo di informazioni, ma di conoscere il testo di un atto specifico, ovverosia della relazione che il dott. MB aveva inviato alla Commissione. Orbene, si deve certo ritenere che, in linea di principio, il tipo di richiesta non esulava dal potere del procuratore generale e però si sarebbe trattato di valutare se, nel caso concreto, il potere fosse stato esercitato in modo corretto: detto altrimenti, si sarebbe dovuto vagliare se l'avere chiesto di ottenere una copia della relazione ed avervi insistito pur dopo che era statio opposto un rifiuto accompagnato da spiegazioni, non fosse stato dettato da un interesse di natura personale, più che da un'esigenza di ufficio. Questo tipo di indagine è mancato. 7 4.2. - considerazione cheLa sezione disciplinare, mossa dalla dalla richiesta del procuratore generale era sorto il dovere di corrispondervi, si è interrogata sul rapporto tra tale dovere e quello venutosi ad appuntare sul magistrato per effetto dell'invito giuntogli dalla presidenza della Commissione, che la sua relazione le fosse trasmessa direttamente. Lo ha preso in considerazione dal punto di vista del modo in cui era stata formulato questo invito e dal punto di vista del contenuto della relazione che il dott. MB aveva trasmesso. Quanto al primo aspetto, la sezione ha accertato che al dott. MB fu chiesto di inviare la relazione direttamente e non per il tramite del procuratore generale, senza tuttavia rendergli palese l'effettivo intento maturato all'interno della Commissione, che era stato appunto quello di non far conoscere al procuratore generale quanto stava per esservi riferito. Da ciò ha tratto la considerazione che, da un punto di vista oggettivo, non si era creata una situazione di incompatibilità tra i due doveri, che si sarebbero quindi prestati ad essere ambedue osservati, quello verso il procuratore generale mediante l'invio di una copia della relazione. Passata a vagliare il caso dal punto di vista del contenuto della relazione, la sezione disciplinare ha considerato che, sebbene il documento fosse stato in un primo tempo sottoposto a segreto dalla Commissione, esso non presentava elementi di reale novità. Ha aggiunto che una parte significativa del contenuto della relazione era stata del resto anticipata alla stampa. Questa pur analitica considerazione del comportamento del magistrato presenta vizi di motivazione. Il dott. MB s'era venuto a trovare nella situazione, così da lui apprezzata, di dover riferire alla Commissione parlamentare d'inchiesta circostanze che, secondo la sua valutazione, implicavano un apprezzamento non favorevole sul comportamento del procuratore generale. E, siccome non poteva sottrarsi al dovere di riferire tali circostanze alla Commissione, gli si poneva il problema, se ciò non giustificasse da parte sua se non un dovere, quantomeno Hu l'opportunità di non metterne a parte il procuratore generale. Ora, che il magistrato avrebbe contravvenuto ad un dovere se avesse tuttavia trasmesso copia della relazione al procuratore generale non può sostenersi, perché non è stato accertato che la Commissione aveva adottato un provvedimento in tal senso a proposito di tale tipo di atti ed è stato per contro accertato che non aveva invitato in modo specifico il magistrato a non riferirne il contenuto anche al procuratore generale. La motivazione appare tuttavia manchevole. Perché non vi è confutazione del punto che nella relazione si fosse fatta menzione di circostanze tali da suonare come negativo apprezzamento della gestione del proprio ufficio da parte del procuratore generale né quindi si è valutato il comportamento del magistrato dal punto di vista del se egli non si sia sotto questo 9 aspetto condotto in modo opportuno nel dare al procuratore copia della generale talune notizie, senza però trasmettergli relazione. La motivazione appare inoltre illogica. La Commissione, ricevuto il documento, ritenne di vietarne la divulgazione (come era nei suoi poteri di fare a norma del terzo comma dell'art. 4 della L. 1 ottobre 1996, n. 509), in tal modo rendendo esplicita una valutazione rimasta implicita al momento dell'invito a trasmetterle la relazione direttamente. Orbene, anziché sovrapporre a questa una diversa valutazione a proposito della importanza del documento, sarebbe stato necessario interrogarsi sul se il magistrato non avesse tenuto verso il procuratore generale un comportamento rivelatosi di riflesso adeguato, visto che il provvedimento della Commissione aveva finito con l'imporre che il documento non dovesse essere divulgato sino a tanto che il segreto non fosse stato rimosso. La motivazione torna poi ad essere manchevole là dove nella sentenza si dice che parte significativa della sua relazione era stata dal dott. MB anticipata alla stampa, ma non si valuta se tali anticipazioni fossero compatibili con la ragione per cui il magistrato aveva ritenuto di non trasmettere copia della relazione al procuratore generale. 4.3. - La sezione disciplinare, infine, ha considerato insito nel tenuto dal dott. MB ogni estremo necessario comportamento alla affermazione della responsabilità disciplinare. 10 Sotto questo aspetto la decisione presenta i lamentati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. La situazione in cui il magistrato si è trovato è stata quella di essere destinatario di due comandi, ciascuno proveniente, come si è visto, da una fonte in linea di principio idonea ad emettere il proprio. Egli si è trovato a dover valutare se per il fatto di essere in concorso tra loro fossero in tutto compatibili od in parte incompatibili. Valutazione da farsi sulla base di norme di diritto, ma anche, come si è visto, di opportunità. Orbene, il magistrato non ha solo compiuto tale ponderazione, ma ha dichiarato le ragioni della sua scelta ed ha anche tenuto il comportamento apparsogli idoneo a contemperare l'osservanza di un dovere con quella dell'altro. Quand' anche la ponderazione compiuta non fosse autorizzata da una esatta interpretazione delle norme di legge e da una corretta valutazione di doveri deontologici ricollegabili a quello di leale collaborazione tra uffici del pubblico ministero nell'ambito del distretto di corte d'appello, un tale giudizio non sarebbe ancora sufficiente a fondare la conclusione che nel caso sia stato commesso dal magistrato un illecito disciplinare. La violazione di un dovere di ufficio è infatti solo uno degli elementi dell'illecito disciplinare, la cui fattispecie richiede il concorso di altri elementi: che il comportamento del magistrato sia frutto almeno di colpa, quando non di colpa grave, nella 11 ricerca del canone cui uniformare la propria condotta (Sez. Un. 28 marzo 1985 n. 2181); che ne vengano compromessi la considerazione di cui il magistrato deve godere od il prestigio dell'ordine giudiziario (Sez. Un. 28 aprile 1999 n. 278; 14 giugno 1999 n. 338). Come le sezioni unite hanno affermato nella analoga ipotesi in cui ad oggetto di addebito disciplinare è assunto un atto proprio delle funzioni del magistrato ed al magistrato si contesta di averlo posto in essere violando norme della legge sostanziale о processuale, stabilire se nel caso concreto ricorrano gli indicati elementi dell'illecito disciplinare richiede che si valuti, in particolare, se la situazione dovuta affrontare presentava tratti di novità e difficoltà nella scelta del comportamento dovuto, perché ciò influisce sia sul giudizio di colpevolezza sia sulla considerazione che l'ambiente può avere avuto del comportamento tenuto (Sez. Un. 18 ottobre 2000 n. 1119 e 9 novembre 2000 n. 1161). Questo tipo di giudizio non è stato compiuto. Il ricorso è accolto.
5. La sentenza è cassata e le parti sono rinviate davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
6. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
dichiara • compensate le spese del giudizio. 12 Così deciso il giorno 8 febbraio 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. ما معمpeocod CANCELLIERE C Giovanni Giambattista Depo t in Cancellera oggi, 11 10 APR 2002 IL CANCELLIERECT Giovanni Giambattiste E 6 N 8 O 2 9 I 1 . Z / E N 4 A / - R R 6 A 2 T B S . . N I R I L . G L L P . E P A D I R . L C B E A S A I D T D A I D I 1 S E 3 R N T 1 E E S N . T E I N S A A E M 13