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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9896/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/09/2024 da:
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DEBORA COMISSO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/09/2024, i signori consensuale
e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
dato atto che dall'unione sono nate le figlie , (22.11.1998), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(21.03.2004) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- dato atto che con sentenza n. 374/2024 dd.05.11.2024 e pubblicata il
12.11.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e , passata in giudicato il Parte_1 Parte_2
30.05.2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
05.11.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
12.07.1997 in Ragogna (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 1997, tra e , alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) Fermi restando gli obblighi assunti con la separazione ed eventualmente non ancora adempiuti, dispone che la sig.ra Parte_1
provveda al mantenimento e al pagamento delle spese universitarie della figlia fino al termine degli studi della stessa. Per_2
2) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragogna (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 04.11.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9896/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/09/2024 da:
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DEBORA COMISSO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/09/2024, i signori consensuale
e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
dato atto che dall'unione sono nate le figlie , (22.11.1998), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(21.03.2004) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- dato atto che con sentenza n. 374/2024 dd.05.11.2024 e pubblicata il
12.11.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e , passata in giudicato il Parte_1 Parte_2
30.05.2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
05.11.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
12.07.1997 in Ragogna (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 1997, tra e , alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) Fermi restando gli obblighi assunti con la separazione ed eventualmente non ancora adempiuti, dispone che la sig.ra Parte_1
provveda al mantenimento e al pagamento delle spese universitarie della figlia fino al termine degli studi della stessa. Per_2
2) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragogna (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 04.11.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini