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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/12/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 112/2025, emessa dal Tribunale di Imperia in data
03.03.2025, notificata il 04.03.2025, promossa da: cf/p.iva in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, Rag. Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Edilio Grappiolo, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso la sede legale della sua società, , in Sanremo Parte_2
(IM), in Via Padre Semeria, n. 406/2,
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Mojca Slokar, in forza di procura Controparte_3 alle liti redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallecrosia (IM), via Col. Aprosio n. 17
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, per i motivi di fatto e di diritto dedotti,
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria, e/o il difetto di interesse ad agire in capo all'avversario, con ogni conseguente pronuncia.
1 IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE, accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità della domanda di risarcimento, formulata nella prima memoria avversaria.
NEL MERITO, respingere le domande avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando che l'esponente società, in qualità di amministratore condominiale del
Condominio attore, ha legittimamente appaltato le opere per cui è causa, agendo ex art. 1135 comma 2 CC, ovvero ordinando lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio aventi carattere di urgenza, e ciò con ogni conseguente pronuncia;
in via di mero e denegato subordine, accertare e dichiarare quanto sopra con esclusivo riferimento alle opere di distacco delle parti pericolanti e messa in sicurezza, oggetto della prima fattura n. 21/23 del 23/01/23 da € 10.780,00 (doc 13).
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello incidentale avversari, e conseguentemente respingere l'appello incidentale avversario.
SULLE SPESE, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, di cui l'esponente avvocato si dichiara integralmente antistatario, chiedendone la distrazione a proprio favore, ex art.
93 CPC;
in via di mero e denegato subordine, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per l'assoluta novità della questione del potere manutentivo straordinario dell'amministratore , ex art. 1135.2 CC, sinora ben poco trattata dalla CP_4 giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere e celebrare i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella specifica parte motiva (punto 6) dell'atto di appello: si insiste per
l'ammissione della testimonianza del SIG. agente della Polizia Municipale Testimone_1 del Comune di San Lorenzo al Mare (IM) cui ha fatto riferimento il Sovrintendente del medesimo
Corpo, Sig. , all'udienza del 23/10/2024, oltre che per l'ammissione dei capitoli nn. Persona_1
5) e 6) della propria terza memoria ex art. 171-ter CPC;
per quanto documentazione di formazione successiva rispetto all'atto di appello, si insiste nella propria istanza di rimessione in termini per le produzioni effettuate con la memoria di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/2025, contenente altresì la seguente istanza ex art. 182 CPC: per mero tuziorismo difensivo, nel denegato caso in cui quanto depositato con la memoria di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/2025, non avesse efficacia sanante di qualunque eventuale pregresso vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, si insiste nella ivi formulata istanza per la concessione di un termine perentorio ex art. 182 CPC, per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa, con conseguente sanatoria dei vizi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda producendosi fin dal momento della prima notificazione.”
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
2 IN VIA PRELIMINARE: accertare il difetto di rappresentanza non più sanabile e, pertanto, dichiarare
l'appello avversario inammissibile per difetto di rappresentanza stante la nullità/inesistenza della procura alle liti non sottoscritta dal socio a ciò tenuta per statuto. CP_5
SULLE DOMANDE PRELIMINARI: Respingere, per tutti i motivi meglio indicati in comparsa, la richiesta preliminare di accoglimento delle istanze istruttorie e le ulteriori istanze preliminari;
NEL MERITO: Respingere l'appello avversario e confermare la sentenza n. 112/2025 se non per
l'accoglimento dell'appello incidentale;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: Riformare la sentenza n. 112/2025 in relazione alle parti oggetto di appello incidentale e, quindi, dichiarare le istanze istruttorie formulate per la prima volta da controparte in sede di III memoria ex art. 171 ter c.p.c. tardive e, in ogni caso, inammissibili, espungendo i verbali testimoniali e i documenti dal fascicolo, riformare la sentenza in punto condanna alle spese applicando i valori medi dello scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00 al posto dei valori minimi.
Condannare controparte alla rifusione delle competenze e spese del presente grado di giudizio e per la parte eccedente (tra i valori medi e i valori minimi) per il I grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1 conveniva in giudizio la società ex Parte_1 amministratrice condominiale dello stesso, lamentando che i contratti di appalto, aventi a oggetto i lavori di manutenzione straordinaria commissionati da quest'ultima all'impresa
[...]
– commissionati dal convenuto nei primi mesi del 2023, in particolare il primo Controparte_6
(rimozione parti pericolanti in facciata, per € 10.780,00) per il quale veniva emessa fattura 21/23 del
23.01.2023, ed un secondo commissionato in data 5/4/2023 (ripristino parti oggetto dell'intervento precedente, per € 19.580,00) per il quale veniva emessa fattura 43/23 del 02.05.2023 -, sull'edificio condominiale – non fossero opponibili all'ente condominiale, in quanto né preventivamente autorizzati, né successivamente ratificati dall'assemblea condominiale, sostenendo che l'amministratore avesse quindi operato senza potere, quale falsus procurator, e quindi chiedeva, per i predetti motivi: · l'accertamento della stipula dei predetti contratti da parte dell'amministratore senza potere;
· l'accertamento dell'inopponibilità dei predetti contratti all'ente condominiale;
· la condanna della società convenuta a tenere indenne l'ente condominiale dal pagamento dei relativi corrispettivi.
Si costituiva in giudizio la società la quale, Parte_1 eccepiti la tardiva costituzione attorea in giudizio ex art. 165 c.p.c., il difetto di rappresentanza dell'ente condominiale perché privo dello jus postulandi, il difetto di autorizzazione dell'iniziativa giudiziaria, il difetto di interesse ad agire dell'ente condominiale ex art. 100 c.p.c., dedotta la commissione alla società ex art. 1135, comma 2, c.c., di opere di Controparte_6 manutenzione ordinaria caratterizzate dall'urgenza, in ragione del distacco di blocchi di intonaco, previa sollecitazione unanime del Consiglio dei Condomini, instava, in rito, per la declaratoria di
3 inammissibilità dell'azione attorea, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, in via subordinata, per la compensazione delle spese di giudizio in ragione dell'assoluta novità della questione trattata.
Assunta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.02.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Il Tribunale di Imperia con l'impugnata sentenza così provvedeva:
“…ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto: (i) dichiara non opponibili al
[...]
i contratti di appalto di lavori di straordinaria amministrazione Controparte_1 stipulati dallo con la società Parte_1
e relativi alla fattura n. 23 del 23.01.2023 dell'importo di € Controparte_6
10.780 e alla fattura n. 43 del 2.5.2023 dell'importo di € 19.580,00; (ii) condanna lo
[...]
a rimborsare al Parte_1 [...] le somme dall'ente eventualmente ed effettivamente pagate Controparte_1 alla società n relazione ai lavori di cui sopra, oltre interessi ex Controparte_6 art. 1284, co. 4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
2) condanna lo in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida
[...] in complessivi € 3.809,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge;
…”
Respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta odierna appellante, e ritenuta priva di pregio l'asserita mutatio libelli contenuta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice
(ossia la domanda la condanna della convenuta alla rifusione in favore del
[...]
delle somme eventualmente ed effettivamente pagate alla società Controparte_1 in relazione ai lavori oggetti causa), sul presupposto che le domande Controparte_6 attoree, modificate in prima memoria, si riferivano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, il Tribunale, nel merito, riteneva dimostrato che le somme versate, o da versarsi, alla società dal (€ 10.780), di cui fa parte anche il Controparte_6 Controparte_7
, e dal (€ 19.580), attenevano a lavori di manutenzione straordinaria CP_1 CP_1 decisi e affidati, in assenza di autorizzazione assembleare e mai ratificati, dallo Parte_1
in allora organo esecutivo del attoreo. Il Tribunale richiamava la
[...] CP_1 disciplina prevista dall'art. 1135 c.c., che stabilisce che per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale occorre l'autorizzazione dell'assemblea, con la maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136 c.c. e che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore
4 che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini al riguardo, ritenendo non ricorrere l'ipotesi, affermata dalla parte convenuta, dell'urgenza dell'esecuzione dei lavori, circostanza di fatto suscettibile di determinare l'assunzione dell'obbligazione da parte del . Aggiungeva che gravava CP_1 sull'amministratore l'onere della prova del carattere di urgenza delle opere appaltate alla
[...] senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. L'urgenza veniva smentita Controparte_6 non solo dai documenti depositati in atti (in particolare, il contenuto dei verbali della riunione del consiglio di condominio del 10.08.2022 e del 03.11.2022 nonché lo scambio epistolare degli ing.
e con l'amministratore e l'impresa appaltatrice), ma anche dalla documentazione Pt_3 Parte_4 fotografica allegata e, pertanto, in assenza di effettiva urgenza, il Tribunale stabiliva che i contratti conclusi con la non fossero opponibili a parte attrice. Neppure il Controparte_6 requisito dell'urgenza trovava conferma all'esito della prova orale chiesta, in prova contraria alle deduzioni avversarie, in sede di terza memoria integrativa, dalla parte convenuta, la cui assunzione era contestata da parte attrice in quanto oramai decaduta, non essendo stata preceduta da istanze istruttorie svolte in seconda memoria integrativa. Sul punto, il Tribunale affermava che la parte convenuta non era incorsa in alcuna decadenza, ma tuttavia le dichiarazioni rese dai testi ai capitoli su circostanze opposte articolati dalla parte convenuta non avevano provato fatti incompatibili con quelli che voleva dimostrare la parte avversa ovvero l'assenza di una situazione di urgenza che autorizzava l'amministratore a far eseguire lavori di straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione (o successiva ratifica) dell'assemblea condominiale. Ne derivava l'accoglimento della domanda. Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Parte_1 al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe,
[...] formulando istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 100, 132 c.p.c., 118 disp. att.
c.p.c, 1135.2 e 1398 CC., censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il contestato interesse ad agire avversario, nonostante abbia ritenuto inopponibili all'ente condominiale i contratti di appalto stipulati dall'amministratore condominiale senza l'urgenza ex art. 1135, comma 2, c.c., quindi senza potere, situazione concorrendo la quale il codice stabilisce la responsabilità diretta del mandatario verso il terzo – non verso il falso rappresentato – per il danno che questi abbia subito confidando senza sua colpa nella validità del contratto. Se il CP_1 non è stato validamente impegnato e obbligato dall'ex amministratore verso l'appaltatore, che nulla può validamente rivendicare verso lo stesso, non sussiste una valida pretesa economica da cui essere tenuto indenne, quindi difetta l'interesse ad agire avversario.
5 2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 171-ter n. 1) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una legittima emendatio libelli, e non una illegittima mutatio libelli, laddove controparte, nella sua prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., alle proprie conclusioni rassegnate in atto di citazione, ha aggiunto la seguente domanda: “…e, per l'effetto, condannare lo alla Parte_1 rifusione a favore del della somma di € 10.780,00 in quanto effettivamente pagata CP_1 alla società e, pertanto, a titolo di risarcimento del danno.” Afferma che Controparte_6 controparte ha chiaramente introdotto una domanda di risarcimento del danno, con ciò inserendo una domanda nuova vietata (mutatio libelli), non sostituendola alla precedente domanda di accertamento e manleva (emendatio libelli).
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., 1135 e 2697 CC.. Censurando la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insussistente la ratifica assembleare delle opere manutentive straordinarie per cui è causa, nonostante il seguente tenore della delibera del 26.08.2023, prodotta in atti, al cui punto 8) ODG,
l'assemblea condominiale confessa l'urgenza delle opere contestate, e le ratifica: “…considerato che l'intervento per la urgente messa in sicurezza era già stato eseguito nei mesi precedenti…”.
4) Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 257 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1135.2 e 2697 CC. Censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha valutato insussistente il requisito dell'urgenza a provvedere, di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., ritenendo la situazione dedotta compatibile con la convocazione e la celebrazione di un'apposita assemblea condominiale. Deduce, quindi, un elenco degli elementi fattuali, documentati in giudizio, che il
Tribunale avrebbe travisato: - la celebrazione dell'assemblea ordinaria in data 06.08.2022, che non avrebbe affrontato l'argomento dei distacchi pericolosi;
- la celebrazione dell'assemblea dei consiglieri in data 10.08.2022, che segnala il problema dei distacchi pericolosi ai punti 16 e 17; - la celebrazione dell'assemblea dei consiglieri in data 03.11.2022, che segnala nuovamente l'irrisolto problema dei distacchi pericolosi ai punti 16 e 17, e per essi indica che occorre eliminare le parti in distacco;
- la delibera assembleare del 26.08.2023, al cui punto 8) ODG, l'assemblea condominiale confessa l'urgenza delle opere di distacco e smaltimento delle parti pericolanti contestate, e la ratifica all'unanimità dei presenti;
- il parere tecnico del consigliere Ing. del 12.04.2023, Per_2 procuratore della condomina società , ex professore di Ingegneria Civile del CP_8
Politecnico di Milano, che sollecitava con urgenza il secondo intervento di ripristino;
- la testimonianza resa all'udienza del 26.06.2024 dal Geom. , responsabile dell'ufficio tecnico del CP_9
Comune di San Lorenzo al Mare (IM) ove è ubicato l'edificio condominiale, che ha collocato l'esecuzione delle opere nel 2022 da parte di (2 anni prima rispetto all'udienza del CP_6
26.06.2024), quindi, venendo verbalizzata dall'assemblea dei consiglieri del 03.11.2022 la mancata risoluzione del problema, tali opere debbono essere collocate in epoca compresa tra il 04.11.2022
e il 31.12.2022; - la mancata ammissione della richiesta testimonianza di teste di Testimone_1
6 riferimento indicato, ex art. 257, comma 1, c.p.c., all'udienza del 26.10.2024, dal testimone escusso,
Sovrintendente della Polizia Municipale del Comune di , , il Controparte_1 Persona_1 quale lo individuava come il collega che materialmente intervenne per transennare l'area di caduta dei calcinacci derivanti dai predetti distacchi pericolosi, all'epoca delle opere per cui è causa. Ancora afferma che il primo intervento edile (distacco e messa in sicurezza delle parti pericolanti) non risale a 7 mesi dopo l'assemblea del 06.08.2022, bensì al periodo compreso tra il 04.11.2022 e il
31.12.2022, ovvero a circa 3 mesi dopo, considerate le ferie agostane delle ditte edili nelle more. E
l'entità e la gravità dei distacchi, se non nelle relazioni delle riunioni di consiglio di condominio, è ben rappresentata nelle fotografie ex adverso prodotte.
5) Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 171-ter n. 1) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2697 CC. La domanda nuova irritualmente ammessa non doveva essere accolta, in quanto non v'è prova che tale spesa (€ 10.780,00 giusta fattura 11/23) sia stata sopportata dall'ente condominiale attore, (codice fiscale ), avendo l'appellante Controparte_10 P.IVA_2 ha offerto la prova documentale opposta, costituita dalle due contabili di bonifico effettuate. Dunque,
è stato un Condominio diverso a pagare l'impresa edile, del che nulla può spettare a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno al condominio attore. Inoltre, la statuizione di condanna era discutibile laddove lo era stato condannato “ALLA RIFUSIONE in favore del Parte_1 [...]
EVENTUALMENTE ED EFFETTIVAMENTE Parte_5
PAGATE alla società in relazione ai lavori di cui sopra.” Controparte_6
6) Con il sesto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 171-ter n. 3), 257 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c., 2697 CC. censurando la sentenza per non aver ammesso il primo giudice il mezzo di prova richiesto dall'odierno appellante, consistente nella testimonianza dell'agente Tes_1
teste di riferimento indicato, ex art. 257, comma 1, c.p.c.,.
[...]
L'istanza di ammissione dei suddetti mezzi di prova viene ribadita dall'appellante in questa sede.
7) Con il settimo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 91, 92, 93 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. , censurando la statuizione di condanna alle spese, chiedendo in ragione della assoluta novità della questione trattata, prevista dalla norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. quale giusta causa di compensazione anche integrale delle spese di lite tra le parti.
Si è costituito in giudizio il del complesso “ ”, contestando CP_1 Controparte_1
l'appello di cui ha chiesto, formulando, a propria volta, appello incidentale tardivo per i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante in via incidentale impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ammesso le istanze istruttorie introdotte da controparte con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Le prove erano tardive e la parte era decaduta.
7 2) Con il secondo motivo l'appellante incidentale impugna la sentenza in ordine alle spese censurando la liquidazione del Tribunale avendo la causa valore ricompreso tra 26.000,00 e
52.000,00 mentre il Tribunale ha ritenuto di applicare le tariffe minime.
A seguito del deposito di ricorso ex art. 351, c.p.c. da parte dell'appellate, la Corte, con provvedimento presidenziale del 10.04.2025, ritenuti sussistenti i giusti motivi di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 351 c.p.c. avuto riguardo al fatto che era stato notificato all'istante atto di pignoramento presso terzi, sospendeva “inaudita altera parte” l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza camerale per la discussione sull'inibitoria al giorno 28.05.2025. Con provvedimento del 03.06.2025 la Corte confermava il provvedimento del Presidente della Sezione e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 25.09.2025, la Corte, dato atto che, alla luce delle difese delle parti non si ravvedevano i presupposti per esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 09.12.2025, assegnando i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'udienza del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte appellata con CP_1
l'istanza del 6/6/2025, ma già in precedenza sollevata nel sub procedimento ex art. 351 c.p.c. svoltosi ante causam, inerente il difetto di rappresentanza avversario per inesistenza o nullità della procura alle liti prodotta dalla controparte, circostanza implicante la inammissibilità dell'appello.
L'eccezione muove dalla considerazione che lo Statuto dello Parte_1 prevede, all'articolo 8, che gli atti di amministrazione straordinaria e la relativa rappresentanza verso i terzi, anche in giudizio, della Società spetti congiuntamente a tutti e tre i soci.
L'articolo 8) dello Statuto, in particolare, così prevede: “L'amministrazione ordinaria e la relativa rappresentanza di fronte ai terzi, e i poteri di firma, spettano a tutti i soci disgiuntamente;
l'amministrazione straordinaria e la relativa rappresentanza di fronte ai terzi, anche in giudizio, spettano a tutti i soci congiuntamente, così come, in ogni caso, sempre congiuntamente gli spettano per il compimento di atti ed operazioni che comportino una spesa o un impegno di spesa superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).”.
La procura alle liti iniziale allegata all'atto di appello notificato dallo Parte_1 in data 2/4/2025 risulta sottoscritta solo da , laddove i soci dello Parte_1 Parte_1 erano tre, ossia oltre alla predetta , anche e
[...] Parte_1 CP_11 CP_5
A fronte della eccezione sollevata dal , l'appellante ha depositato nuova
[...] CP_1 procura datata 28/5/2025 sottoscritta da due dei soci, ossia e da , Parte_1 CP_11 dando sostanzialmente atto della completezza della compagine sociale alla luce del recesso della
8 socia avvenuto in data 26/11/2024, sull'assunto che il contratto di società si è CP_5 quindi risolto con decorrenza immediata nei suoi confronti e che la nuova procura produce gli effetti sananti di cui all'art. 182 CPC.. Parte appellante ha depositato a sostegno del proprio assunto atto di recesso della socia dalla compagine sociale, datata 26/11/2024 da cui emerge CP_5 che è stato esercitato per giusta causa.
Oppone il Condominio:
-che lo non è società a tempo indeterminato e, pertanto, non si applica Parte_1
a quello l'art. 2285 c.c.;
-che l'art. 6 dello Statuto succitato prevede espressamente che la Società abbia durata fino al 31 dicembre 2050;
-che l'art. 2285 c.c. – nel disciplinare il c.d. recesso ad nutum – si applica solo alle ipotesi di società
a tempo indeterminato o di durata per tutta la vita di uno dei soci;
-che lo non è società a tempo indeterminato – avendo indicato lo Parte_1
Statuto una data di cessazione – e non ha durata per tutta la vita di uno dei soci;
-che, considerata l'età dei tre soci dello , la scadenza prevista alla fine Parte_1 del 2050, tra 25 anni e mezzo, non può essere in alcun modo equiparata ad una società a tempo indeterminato né ad una società con durata per tutta la vita di uno dei soci;
- che il recesso per giusta causa per essere efficace deve trovare il consenso degli altri soci;
-che i Signori e hanno contestato il recesso della Signora Parte_1 CP_11 CP_5
e, in particolare, hanno contestato la giusta causa;
[...]
-che l'inesistenza della giusta causa impedirebbe al recesso di essere efficace, non potendosi ammettere il recesso ad nutum;
-che la contestazione della giusta causa da parte degli altri due soci ha costretto la Signora CP_5 ad attivare i rimedi previsti dallo Statuto ossia, dapprima, la mediazione e,
[...] successivamente, l'arbitrato;
-che la procedura di mediazione si è chiusa con esito negativo per la mancata partecipazione dei
Signori e;
Parte_1 CP_11
-che la procedura di arbitrato è stata recentemente iniziata;
-che tutto quanto sopra risulta da dichiarazione ad hoc dell'Avv. Marco Prevosto nell'interesse della
Signora che si allega (doc. 3); CP_5
-che, pertanto, alla data del 28/05/2025 giorno cui risale la procura alle liti depistata in ratifica la
Signora era ancora socia. CP_5
Osserva la Corte che effettivamente risulta in atti la comunicazione via mail del suddetto Avvocato
(Avv. Prevosto del 3/5/2025) da cui emerge che era in corso la procedura di arbitrato, né detta circostanza è stata contestata dalla parte appellante.
9 Ne deriva che, per quanto emerge dagli atti, non c'è stato il consenso degli altri soci allo scioglimento del vincolo sociale quanto alla socia alla data in cui la stessa ha esercitato il CP_5 recesso.
Detta firma, a norma di Statuto, era al momento del deposito della procura in ratifica da ritenersi necessaria posto che la presente azione non può che considerarsi di straordinaria amministrazione, controvertendosi peraltro di impegni di spesa superiori ai 30.000,00: tale circostanza del resto è stata riconosciuta dalla stessa società appellante che ha depositato nuova procura con la firma dei due soci ancora per così dire rimasti nella compagnine sociale invocando l'effetto sanante di cui all'art. 182 c.p.c. sul presupposto, evidentemente, della necessità della procura congiunta di tutti i soci a norma di Statuto per la proposizione del presente appello.
Condivide la Corte l'assunto del appellato per cui essendo il recesso della sig.ra CP_1
a seguito della contestazione dei restanti soci, a quella data in fase di procedura CP_5 di accertamento, non poteva considerarsi accettato dai restanti soci, di tal chè non poteva essere operativo, con conseguenza invalidità della procura.
Parte appellata ha prodotto due visure camerali dello si tratta di due Parte_1 visure risalenti alla data del 04/07/2025, la prima indica ancora la Signora come CP_5 socia mentre la seconda, sempre del 04/07/2025, ne indica il recesso. La produzione, che consente di affermare che l'iscrizione del recesso è avvenuto in data 4/7/2025, denota che evidentemente il recesso è stato accettato in tale data.
Ne consegue che in data 28/05/2025, data a cui risale l'unica procura di ratifica prodotta in atti, la
Signora era ancora socia, aveva ancora la rappresentanza processuale della CP_5
Società e, per Statuto, avrebbe dovuto firmare la procura alle liti.
Non risulta che il difetto di rappresentanza sia stato sanato con il deposito di procura completo della firma di , o successivamente con altra diversa procura. CP_5
Non vi è spazio per procedere ad ulteriore richiesta di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. da parte della Corte, posto che come anche recentemente stabilito opera solo ove sia il giudice a rilevare il difetto di rappresentanza (cfr. ordinanza n. 12868 del 2025 “laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto
o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019).
6. In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte
10 l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile”). In tal senso anche (Cass. 22564/2020).
Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2022, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), nei valori minimi quanto alla fase di trattazione/istruttoria.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 112/2025, emessa dal
Tribunale di Imperia in data 03.03.2025, notificata il 04.03.2025, la Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello per difetto di valida procura;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del appellato, che CP_1 liquida in euro 8.469,00, oltre spese forfetizzate al 15%, iva e cpa;
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 11/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 112/2025, emessa dal Tribunale di Imperia in data
03.03.2025, notificata il 04.03.2025, promossa da: cf/p.iva in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, Rag. Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Edilio Grappiolo, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso la sede legale della sua società, , in Sanremo Parte_2
(IM), in Via Padre Semeria, n. 406/2,
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Mojca Slokar, in forza di procura Controparte_3 alle liti redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallecrosia (IM), via Col. Aprosio n. 17
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, per i motivi di fatto e di diritto dedotti,
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria, e/o il difetto di interesse ad agire in capo all'avversario, con ogni conseguente pronuncia.
1 IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE, accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità della domanda di risarcimento, formulata nella prima memoria avversaria.
NEL MERITO, respingere le domande avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando che l'esponente società, in qualità di amministratore condominiale del
Condominio attore, ha legittimamente appaltato le opere per cui è causa, agendo ex art. 1135 comma 2 CC, ovvero ordinando lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio aventi carattere di urgenza, e ciò con ogni conseguente pronuncia;
in via di mero e denegato subordine, accertare e dichiarare quanto sopra con esclusivo riferimento alle opere di distacco delle parti pericolanti e messa in sicurezza, oggetto della prima fattura n. 21/23 del 23/01/23 da € 10.780,00 (doc 13).
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello incidentale avversari, e conseguentemente respingere l'appello incidentale avversario.
SULLE SPESE, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, di cui l'esponente avvocato si dichiara integralmente antistatario, chiedendone la distrazione a proprio favore, ex art.
93 CPC;
in via di mero e denegato subordine, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per l'assoluta novità della questione del potere manutentivo straordinario dell'amministratore , ex art. 1135.2 CC, sinora ben poco trattata dalla CP_4 giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere e celebrare i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella specifica parte motiva (punto 6) dell'atto di appello: si insiste per
l'ammissione della testimonianza del SIG. agente della Polizia Municipale Testimone_1 del Comune di San Lorenzo al Mare (IM) cui ha fatto riferimento il Sovrintendente del medesimo
Corpo, Sig. , all'udienza del 23/10/2024, oltre che per l'ammissione dei capitoli nn. Persona_1
5) e 6) della propria terza memoria ex art. 171-ter CPC;
per quanto documentazione di formazione successiva rispetto all'atto di appello, si insiste nella propria istanza di rimessione in termini per le produzioni effettuate con la memoria di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/2025, contenente altresì la seguente istanza ex art. 182 CPC: per mero tuziorismo difensivo, nel denegato caso in cui quanto depositato con la memoria di trattazione scritta dell'udienza del 23/09/2025, non avesse efficacia sanante di qualunque eventuale pregresso vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, si insiste nella ivi formulata istanza per la concessione di un termine perentorio ex art. 182 CPC, per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa, con conseguente sanatoria dei vizi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda producendosi fin dal momento della prima notificazione.”
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
2 IN VIA PRELIMINARE: accertare il difetto di rappresentanza non più sanabile e, pertanto, dichiarare
l'appello avversario inammissibile per difetto di rappresentanza stante la nullità/inesistenza della procura alle liti non sottoscritta dal socio a ciò tenuta per statuto. CP_5
SULLE DOMANDE PRELIMINARI: Respingere, per tutti i motivi meglio indicati in comparsa, la richiesta preliminare di accoglimento delle istanze istruttorie e le ulteriori istanze preliminari;
NEL MERITO: Respingere l'appello avversario e confermare la sentenza n. 112/2025 se non per
l'accoglimento dell'appello incidentale;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: Riformare la sentenza n. 112/2025 in relazione alle parti oggetto di appello incidentale e, quindi, dichiarare le istanze istruttorie formulate per la prima volta da controparte in sede di III memoria ex art. 171 ter c.p.c. tardive e, in ogni caso, inammissibili, espungendo i verbali testimoniali e i documenti dal fascicolo, riformare la sentenza in punto condanna alle spese applicando i valori medi dello scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00 al posto dei valori minimi.
Condannare controparte alla rifusione delle competenze e spese del presente grado di giudizio e per la parte eccedente (tra i valori medi e i valori minimi) per il I grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1 conveniva in giudizio la società ex Parte_1 amministratrice condominiale dello stesso, lamentando che i contratti di appalto, aventi a oggetto i lavori di manutenzione straordinaria commissionati da quest'ultima all'impresa
[...]
– commissionati dal convenuto nei primi mesi del 2023, in particolare il primo Controparte_6
(rimozione parti pericolanti in facciata, per € 10.780,00) per il quale veniva emessa fattura 21/23 del
23.01.2023, ed un secondo commissionato in data 5/4/2023 (ripristino parti oggetto dell'intervento precedente, per € 19.580,00) per il quale veniva emessa fattura 43/23 del 02.05.2023 -, sull'edificio condominiale – non fossero opponibili all'ente condominiale, in quanto né preventivamente autorizzati, né successivamente ratificati dall'assemblea condominiale, sostenendo che l'amministratore avesse quindi operato senza potere, quale falsus procurator, e quindi chiedeva, per i predetti motivi: · l'accertamento della stipula dei predetti contratti da parte dell'amministratore senza potere;
· l'accertamento dell'inopponibilità dei predetti contratti all'ente condominiale;
· la condanna della società convenuta a tenere indenne l'ente condominiale dal pagamento dei relativi corrispettivi.
Si costituiva in giudizio la società la quale, Parte_1 eccepiti la tardiva costituzione attorea in giudizio ex art. 165 c.p.c., il difetto di rappresentanza dell'ente condominiale perché privo dello jus postulandi, il difetto di autorizzazione dell'iniziativa giudiziaria, il difetto di interesse ad agire dell'ente condominiale ex art. 100 c.p.c., dedotta la commissione alla società ex art. 1135, comma 2, c.c., di opere di Controparte_6 manutenzione ordinaria caratterizzate dall'urgenza, in ragione del distacco di blocchi di intonaco, previa sollecitazione unanime del Consiglio dei Condomini, instava, in rito, per la declaratoria di
3 inammissibilità dell'azione attorea, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, in via subordinata, per la compensazione delle spese di giudizio in ragione dell'assoluta novità della questione trattata.
Assunta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.02.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Il Tribunale di Imperia con l'impugnata sentenza così provvedeva:
“…ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto: (i) dichiara non opponibili al
[...]
i contratti di appalto di lavori di straordinaria amministrazione Controparte_1 stipulati dallo con la società Parte_1
e relativi alla fattura n. 23 del 23.01.2023 dell'importo di € Controparte_6
10.780 e alla fattura n. 43 del 2.5.2023 dell'importo di € 19.580,00; (ii) condanna lo
[...]
a rimborsare al Parte_1 [...] le somme dall'ente eventualmente ed effettivamente pagate Controparte_1 alla società n relazione ai lavori di cui sopra, oltre interessi ex Controparte_6 art. 1284, co. 4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
2) condanna lo in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida
[...] in complessivi € 3.809,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge;
…”
Respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta odierna appellante, e ritenuta priva di pregio l'asserita mutatio libelli contenuta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice
(ossia la domanda la condanna della convenuta alla rifusione in favore del
[...]
delle somme eventualmente ed effettivamente pagate alla società Controparte_1 in relazione ai lavori oggetti causa), sul presupposto che le domande Controparte_6 attoree, modificate in prima memoria, si riferivano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, il Tribunale, nel merito, riteneva dimostrato che le somme versate, o da versarsi, alla società dal (€ 10.780), di cui fa parte anche il Controparte_6 Controparte_7
, e dal (€ 19.580), attenevano a lavori di manutenzione straordinaria CP_1 CP_1 decisi e affidati, in assenza di autorizzazione assembleare e mai ratificati, dallo Parte_1
in allora organo esecutivo del attoreo. Il Tribunale richiamava la
[...] CP_1 disciplina prevista dall'art. 1135 c.c., che stabilisce che per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale occorre l'autorizzazione dell'assemblea, con la maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136 c.c. e che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore
4 che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini al riguardo, ritenendo non ricorrere l'ipotesi, affermata dalla parte convenuta, dell'urgenza dell'esecuzione dei lavori, circostanza di fatto suscettibile di determinare l'assunzione dell'obbligazione da parte del . Aggiungeva che gravava CP_1 sull'amministratore l'onere della prova del carattere di urgenza delle opere appaltate alla
[...] senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. L'urgenza veniva smentita Controparte_6 non solo dai documenti depositati in atti (in particolare, il contenuto dei verbali della riunione del consiglio di condominio del 10.08.2022 e del 03.11.2022 nonché lo scambio epistolare degli ing.
e con l'amministratore e l'impresa appaltatrice), ma anche dalla documentazione Pt_3 Parte_4 fotografica allegata e, pertanto, in assenza di effettiva urgenza, il Tribunale stabiliva che i contratti conclusi con la non fossero opponibili a parte attrice. Neppure il Controparte_6 requisito dell'urgenza trovava conferma all'esito della prova orale chiesta, in prova contraria alle deduzioni avversarie, in sede di terza memoria integrativa, dalla parte convenuta, la cui assunzione era contestata da parte attrice in quanto oramai decaduta, non essendo stata preceduta da istanze istruttorie svolte in seconda memoria integrativa. Sul punto, il Tribunale affermava che la parte convenuta non era incorsa in alcuna decadenza, ma tuttavia le dichiarazioni rese dai testi ai capitoli su circostanze opposte articolati dalla parte convenuta non avevano provato fatti incompatibili con quelli che voleva dimostrare la parte avversa ovvero l'assenza di una situazione di urgenza che autorizzava l'amministratore a far eseguire lavori di straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione (o successiva ratifica) dell'assemblea condominiale. Ne derivava l'accoglimento della domanda. Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Parte_1 al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe,
[...] formulando istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 100, 132 c.p.c., 118 disp. att.
c.p.c, 1135.2 e 1398 CC., censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il contestato interesse ad agire avversario, nonostante abbia ritenuto inopponibili all'ente condominiale i contratti di appalto stipulati dall'amministratore condominiale senza l'urgenza ex art. 1135, comma 2, c.c., quindi senza potere, situazione concorrendo la quale il codice stabilisce la responsabilità diretta del mandatario verso il terzo – non verso il falso rappresentato – per il danno che questi abbia subito confidando senza sua colpa nella validità del contratto. Se il CP_1 non è stato validamente impegnato e obbligato dall'ex amministratore verso l'appaltatore, che nulla può validamente rivendicare verso lo stesso, non sussiste una valida pretesa economica da cui essere tenuto indenne, quindi difetta l'interesse ad agire avversario.
5 2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 171-ter n. 1) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una legittima emendatio libelli, e non una illegittima mutatio libelli, laddove controparte, nella sua prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., alle proprie conclusioni rassegnate in atto di citazione, ha aggiunto la seguente domanda: “…e, per l'effetto, condannare lo alla Parte_1 rifusione a favore del della somma di € 10.780,00 in quanto effettivamente pagata CP_1 alla società e, pertanto, a titolo di risarcimento del danno.” Afferma che Controparte_6 controparte ha chiaramente introdotto una domanda di risarcimento del danno, con ciò inserendo una domanda nuova vietata (mutatio libelli), non sostituendola alla precedente domanda di accertamento e manleva (emendatio libelli).
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., 1135 e 2697 CC.. Censurando la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insussistente la ratifica assembleare delle opere manutentive straordinarie per cui è causa, nonostante il seguente tenore della delibera del 26.08.2023, prodotta in atti, al cui punto 8) ODG,
l'assemblea condominiale confessa l'urgenza delle opere contestate, e le ratifica: “…considerato che l'intervento per la urgente messa in sicurezza era già stato eseguito nei mesi precedenti…”.
4) Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 257 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1135.2 e 2697 CC. Censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha valutato insussistente il requisito dell'urgenza a provvedere, di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., ritenendo la situazione dedotta compatibile con la convocazione e la celebrazione di un'apposita assemblea condominiale. Deduce, quindi, un elenco degli elementi fattuali, documentati in giudizio, che il
Tribunale avrebbe travisato: - la celebrazione dell'assemblea ordinaria in data 06.08.2022, che non avrebbe affrontato l'argomento dei distacchi pericolosi;
- la celebrazione dell'assemblea dei consiglieri in data 10.08.2022, che segnala il problema dei distacchi pericolosi ai punti 16 e 17; - la celebrazione dell'assemblea dei consiglieri in data 03.11.2022, che segnala nuovamente l'irrisolto problema dei distacchi pericolosi ai punti 16 e 17, e per essi indica che occorre eliminare le parti in distacco;
- la delibera assembleare del 26.08.2023, al cui punto 8) ODG, l'assemblea condominiale confessa l'urgenza delle opere di distacco e smaltimento delle parti pericolanti contestate, e la ratifica all'unanimità dei presenti;
- il parere tecnico del consigliere Ing. del 12.04.2023, Per_2 procuratore della condomina società , ex professore di Ingegneria Civile del CP_8
Politecnico di Milano, che sollecitava con urgenza il secondo intervento di ripristino;
- la testimonianza resa all'udienza del 26.06.2024 dal Geom. , responsabile dell'ufficio tecnico del CP_9
Comune di San Lorenzo al Mare (IM) ove è ubicato l'edificio condominiale, che ha collocato l'esecuzione delle opere nel 2022 da parte di (2 anni prima rispetto all'udienza del CP_6
26.06.2024), quindi, venendo verbalizzata dall'assemblea dei consiglieri del 03.11.2022 la mancata risoluzione del problema, tali opere debbono essere collocate in epoca compresa tra il 04.11.2022
e il 31.12.2022; - la mancata ammissione della richiesta testimonianza di teste di Testimone_1
6 riferimento indicato, ex art. 257, comma 1, c.p.c., all'udienza del 26.10.2024, dal testimone escusso,
Sovrintendente della Polizia Municipale del Comune di , , il Controparte_1 Persona_1 quale lo individuava come il collega che materialmente intervenne per transennare l'area di caduta dei calcinacci derivanti dai predetti distacchi pericolosi, all'epoca delle opere per cui è causa. Ancora afferma che il primo intervento edile (distacco e messa in sicurezza delle parti pericolanti) non risale a 7 mesi dopo l'assemblea del 06.08.2022, bensì al periodo compreso tra il 04.11.2022 e il
31.12.2022, ovvero a circa 3 mesi dopo, considerate le ferie agostane delle ditte edili nelle more. E
l'entità e la gravità dei distacchi, se non nelle relazioni delle riunioni di consiglio di condominio, è ben rappresentata nelle fotografie ex adverso prodotte.
5) Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 171-ter n. 1) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2697 CC. La domanda nuova irritualmente ammessa non doveva essere accolta, in quanto non v'è prova che tale spesa (€ 10.780,00 giusta fattura 11/23) sia stata sopportata dall'ente condominiale attore, (codice fiscale ), avendo l'appellante Controparte_10 P.IVA_2 ha offerto la prova documentale opposta, costituita dalle due contabili di bonifico effettuate. Dunque,
è stato un Condominio diverso a pagare l'impresa edile, del che nulla può spettare a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno al condominio attore. Inoltre, la statuizione di condanna era discutibile laddove lo era stato condannato “ALLA RIFUSIONE in favore del Parte_1 [...]
EVENTUALMENTE ED EFFETTIVAMENTE Parte_5
PAGATE alla società in relazione ai lavori di cui sopra.” Controparte_6
6) Con il sesto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 171-ter n. 3), 257 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c., 2697 CC. censurando la sentenza per non aver ammesso il primo giudice il mezzo di prova richiesto dall'odierno appellante, consistente nella testimonianza dell'agente Tes_1
teste di riferimento indicato, ex art. 257, comma 1, c.p.c.,.
[...]
L'istanza di ammissione dei suddetti mezzi di prova viene ribadita dall'appellante in questa sede.
7) Con il settimo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 132, 116, 91, 92, 93 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. , censurando la statuizione di condanna alle spese, chiedendo in ragione della assoluta novità della questione trattata, prevista dalla norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. quale giusta causa di compensazione anche integrale delle spese di lite tra le parti.
Si è costituito in giudizio il del complesso “ ”, contestando CP_1 Controparte_1
l'appello di cui ha chiesto, formulando, a propria volta, appello incidentale tardivo per i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante in via incidentale impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ammesso le istanze istruttorie introdotte da controparte con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Le prove erano tardive e la parte era decaduta.
7 2) Con il secondo motivo l'appellante incidentale impugna la sentenza in ordine alle spese censurando la liquidazione del Tribunale avendo la causa valore ricompreso tra 26.000,00 e
52.000,00 mentre il Tribunale ha ritenuto di applicare le tariffe minime.
A seguito del deposito di ricorso ex art. 351, c.p.c. da parte dell'appellate, la Corte, con provvedimento presidenziale del 10.04.2025, ritenuti sussistenti i giusti motivi di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 351 c.p.c. avuto riguardo al fatto che era stato notificato all'istante atto di pignoramento presso terzi, sospendeva “inaudita altera parte” l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza camerale per la discussione sull'inibitoria al giorno 28.05.2025. Con provvedimento del 03.06.2025 la Corte confermava il provvedimento del Presidente della Sezione e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 25.09.2025, la Corte, dato atto che, alla luce delle difese delle parti non si ravvedevano i presupposti per esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 09.12.2025, assegnando i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'udienza del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte appellata con CP_1
l'istanza del 6/6/2025, ma già in precedenza sollevata nel sub procedimento ex art. 351 c.p.c. svoltosi ante causam, inerente il difetto di rappresentanza avversario per inesistenza o nullità della procura alle liti prodotta dalla controparte, circostanza implicante la inammissibilità dell'appello.
L'eccezione muove dalla considerazione che lo Statuto dello Parte_1 prevede, all'articolo 8, che gli atti di amministrazione straordinaria e la relativa rappresentanza verso i terzi, anche in giudizio, della Società spetti congiuntamente a tutti e tre i soci.
L'articolo 8) dello Statuto, in particolare, così prevede: “L'amministrazione ordinaria e la relativa rappresentanza di fronte ai terzi, e i poteri di firma, spettano a tutti i soci disgiuntamente;
l'amministrazione straordinaria e la relativa rappresentanza di fronte ai terzi, anche in giudizio, spettano a tutti i soci congiuntamente, così come, in ogni caso, sempre congiuntamente gli spettano per il compimento di atti ed operazioni che comportino una spesa o un impegno di spesa superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).”.
La procura alle liti iniziale allegata all'atto di appello notificato dallo Parte_1 in data 2/4/2025 risulta sottoscritta solo da , laddove i soci dello Parte_1 Parte_1 erano tre, ossia oltre alla predetta , anche e
[...] Parte_1 CP_11 CP_5
A fronte della eccezione sollevata dal , l'appellante ha depositato nuova
[...] CP_1 procura datata 28/5/2025 sottoscritta da due dei soci, ossia e da , Parte_1 CP_11 dando sostanzialmente atto della completezza della compagine sociale alla luce del recesso della
8 socia avvenuto in data 26/11/2024, sull'assunto che il contratto di società si è CP_5 quindi risolto con decorrenza immediata nei suoi confronti e che la nuova procura produce gli effetti sananti di cui all'art. 182 CPC.. Parte appellante ha depositato a sostegno del proprio assunto atto di recesso della socia dalla compagine sociale, datata 26/11/2024 da cui emerge CP_5 che è stato esercitato per giusta causa.
Oppone il Condominio:
-che lo non è società a tempo indeterminato e, pertanto, non si applica Parte_1
a quello l'art. 2285 c.c.;
-che l'art. 6 dello Statuto succitato prevede espressamente che la Società abbia durata fino al 31 dicembre 2050;
-che l'art. 2285 c.c. – nel disciplinare il c.d. recesso ad nutum – si applica solo alle ipotesi di società
a tempo indeterminato o di durata per tutta la vita di uno dei soci;
-che lo non è società a tempo indeterminato – avendo indicato lo Parte_1
Statuto una data di cessazione – e non ha durata per tutta la vita di uno dei soci;
-che, considerata l'età dei tre soci dello , la scadenza prevista alla fine Parte_1 del 2050, tra 25 anni e mezzo, non può essere in alcun modo equiparata ad una società a tempo indeterminato né ad una società con durata per tutta la vita di uno dei soci;
- che il recesso per giusta causa per essere efficace deve trovare il consenso degli altri soci;
-che i Signori e hanno contestato il recesso della Signora Parte_1 CP_11 CP_5
e, in particolare, hanno contestato la giusta causa;
[...]
-che l'inesistenza della giusta causa impedirebbe al recesso di essere efficace, non potendosi ammettere il recesso ad nutum;
-che la contestazione della giusta causa da parte degli altri due soci ha costretto la Signora CP_5 ad attivare i rimedi previsti dallo Statuto ossia, dapprima, la mediazione e,
[...] successivamente, l'arbitrato;
-che la procedura di mediazione si è chiusa con esito negativo per la mancata partecipazione dei
Signori e;
Parte_1 CP_11
-che la procedura di arbitrato è stata recentemente iniziata;
-che tutto quanto sopra risulta da dichiarazione ad hoc dell'Avv. Marco Prevosto nell'interesse della
Signora che si allega (doc. 3); CP_5
-che, pertanto, alla data del 28/05/2025 giorno cui risale la procura alle liti depistata in ratifica la
Signora era ancora socia. CP_5
Osserva la Corte che effettivamente risulta in atti la comunicazione via mail del suddetto Avvocato
(Avv. Prevosto del 3/5/2025) da cui emerge che era in corso la procedura di arbitrato, né detta circostanza è stata contestata dalla parte appellante.
9 Ne deriva che, per quanto emerge dagli atti, non c'è stato il consenso degli altri soci allo scioglimento del vincolo sociale quanto alla socia alla data in cui la stessa ha esercitato il CP_5 recesso.
Detta firma, a norma di Statuto, era al momento del deposito della procura in ratifica da ritenersi necessaria posto che la presente azione non può che considerarsi di straordinaria amministrazione, controvertendosi peraltro di impegni di spesa superiori ai 30.000,00: tale circostanza del resto è stata riconosciuta dalla stessa società appellante che ha depositato nuova procura con la firma dei due soci ancora per così dire rimasti nella compagnine sociale invocando l'effetto sanante di cui all'art. 182 c.p.c. sul presupposto, evidentemente, della necessità della procura congiunta di tutti i soci a norma di Statuto per la proposizione del presente appello.
Condivide la Corte l'assunto del appellato per cui essendo il recesso della sig.ra CP_1
a seguito della contestazione dei restanti soci, a quella data in fase di procedura CP_5 di accertamento, non poteva considerarsi accettato dai restanti soci, di tal chè non poteva essere operativo, con conseguenza invalidità della procura.
Parte appellata ha prodotto due visure camerali dello si tratta di due Parte_1 visure risalenti alla data del 04/07/2025, la prima indica ancora la Signora come CP_5 socia mentre la seconda, sempre del 04/07/2025, ne indica il recesso. La produzione, che consente di affermare che l'iscrizione del recesso è avvenuto in data 4/7/2025, denota che evidentemente il recesso è stato accettato in tale data.
Ne consegue che in data 28/05/2025, data a cui risale l'unica procura di ratifica prodotta in atti, la
Signora era ancora socia, aveva ancora la rappresentanza processuale della CP_5
Società e, per Statuto, avrebbe dovuto firmare la procura alle liti.
Non risulta che il difetto di rappresentanza sia stato sanato con il deposito di procura completo della firma di , o successivamente con altra diversa procura. CP_5
Non vi è spazio per procedere ad ulteriore richiesta di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. da parte della Corte, posto che come anche recentemente stabilito opera solo ove sia il giudice a rilevare il difetto di rappresentanza (cfr. ordinanza n. 12868 del 2025 “laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto
o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019).
6. In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte
10 l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile”). In tal senso anche (Cass. 22564/2020).
Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2022, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), nei valori minimi quanto alla fase di trattazione/istruttoria.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 112/2025, emessa dal
Tribunale di Imperia in data 03.03.2025, notificata il 04.03.2025, la Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello per difetto di valida procura;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del appellato, che CP_1 liquida in euro 8.469,00, oltre spese forfetizzate al 15%, iva e cpa;
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 11/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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