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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA-I SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 23/9/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 4099 R.G. dell'anno 2025 e vertente tra
( Avv. J Arcangeli) Parte_1
RICORRENTE e
( Avv. C. Giordano CP_1
)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4/2/2025 parte ricorrente, quale titolare di pensione Cat INVCIV 04054571 ha convenuto in giudizio l' chiedendo : “ dichiarare illegittimi ed annullare CP_1
i seguenti quattro provvedimenti di indebito - in subordine anche singolarmente tra loro - :
1. il provvedimento adottato dall' in data 15.7.2024 per la restituzione di € 7.249,06; CP_1
2. il provvedimento adottato dall' in data 30.6.2024 per la restituzione di € 4.180,03; CP_1
3. il provvedimento adottato dall' in data 23.6.2024 per la restituzione di € 8.442,85; CP_1
4. il provvedimento adottato dall' in data 23.6.2024 per la restituzione di € 233,86; .. ” CP_1 il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi . Si costituiva l' contestando il ricorso ma chiedendo rinvio per depositare CP_1 provvedimenti di annullamento degli indebiti sub 1,2,3 delle conclusioni del ricorso . All'udienza del 20/5/2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso quanto all'impugnativa dell'indebito sub 4) della conclusioni del ricorso . All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente , preso atto dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti di indebiti sub 1)2) 3) delle conclusioni del ricorso con provvedimento del maggio 2025 , chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite da distrarsi . L' si associava alla richiesta di cessata materia del contendere CP_1 chiedendo la compensazione delle spese di lite . Deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto è intervenuto l'annullamento in autotutela degli indebiti1)2) 3) delle conclusioni del ricorso
. Quanto alle spese si evidenzia che l'annullamento è intervenuti dopo il deposito del ricorso e che parte riocorrente ha rinunciato all'impugnativa del l'indebito sub ) 4 della ricorso .Pertanto le spese di lite debbono essere compensate per ¼ , mentre per i residui ¾
, liquidati e distratti come da dispositivo , debbono porsi carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' al pagamento dei ¾ delle spese legali, CP_1 che liquida in € 3100,00,oltre accessori di legge , da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Roma, 23/9/2025 Il Giudice Dott. E. Capaccioli
( Avv. J Arcangeli) Parte_1
RICORRENTE e
( Avv. C. Giordano CP_1
)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4/2/2025 parte ricorrente, quale titolare di pensione Cat INVCIV 04054571 ha convenuto in giudizio l' chiedendo : “ dichiarare illegittimi ed annullare CP_1
i seguenti quattro provvedimenti di indebito - in subordine anche singolarmente tra loro - :
1. il provvedimento adottato dall' in data 15.7.2024 per la restituzione di € 7.249,06; CP_1
2. il provvedimento adottato dall' in data 30.6.2024 per la restituzione di € 4.180,03; CP_1
3. il provvedimento adottato dall' in data 23.6.2024 per la restituzione di € 8.442,85; CP_1
4. il provvedimento adottato dall' in data 23.6.2024 per la restituzione di € 233,86; .. ” CP_1 il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi . Si costituiva l' contestando il ricorso ma chiedendo rinvio per depositare CP_1 provvedimenti di annullamento degli indebiti sub 1,2,3 delle conclusioni del ricorso . All'udienza del 20/5/2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso quanto all'impugnativa dell'indebito sub 4) della conclusioni del ricorso . All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente , preso atto dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti di indebiti sub 1)2) 3) delle conclusioni del ricorso con provvedimento del maggio 2025 , chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite da distrarsi . L' si associava alla richiesta di cessata materia del contendere CP_1 chiedendo la compensazione delle spese di lite . Deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto è intervenuto l'annullamento in autotutela degli indebiti1)2) 3) delle conclusioni del ricorso
. Quanto alle spese si evidenzia che l'annullamento è intervenuti dopo il deposito del ricorso e che parte riocorrente ha rinunciato all'impugnativa del l'indebito sub ) 4 della ricorso .Pertanto le spese di lite debbono essere compensate per ¼ , mentre per i residui ¾
, liquidati e distratti come da dispositivo , debbono porsi carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' al pagamento dei ¾ delle spese legali, CP_1 che liquida in € 3100,00,oltre accessori di legge , da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Roma, 23/9/2025 Il Giudice Dott. E. Capaccioli