CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39859 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39859 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di UA NN di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'appello di Bari, in data 7 marzo 2022, irrevocabile il 21 aprile 2022, di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen., commesso il 22 marzo 2013; b) sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa in data 30 dicembre 2019, irrevocabile il 23 ottobre 2020, per il reato di cui agli artt. 110 e 628 comma 1 cod. pen., commesso il 7 dicembre 2012. A ragione della decisione ha posto l'accento sulla distanza temporale di perpetrazione delle condotte criminose, la quale, in assenza dì altri elementi diversi dalla mera omogeneità del titolo di reato, ha ritenuto consentisse ragionevolmente di escludere che NN avesse programmato di commettere il secondo delitto già nel dicembre 2012, data della commissione del primo. 2. Ricorre NN, a mezzo del suo difensore, per cassazione e, con un unico articolato motivo, deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta volta alla concessione del beneficio de quo nonostante fossero presenti tutti gli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni, l'identità del modus operandi e del /ocus commissi delicti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Questa Corte ha costantemente affermato che, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, í successivi 2 fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato conto, sia pur sinteticamente, della loro applicazione e,. pur rilevando che si tratta di reati di contro il patrimonio (rapine), ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di tre mesi) tra i fatti ed ha evidenziato l'assenza di ulteriori elementi sintomatici dell'unitaria anticipata programmazione. Tale motivazione si appalesa in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537). Si tratta di motivazione che, dunque, resiste alle censure aspecifiche e
contro
-valutative contenute nel ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente L
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39859 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di UA NN di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'appello di Bari, in data 7 marzo 2022, irrevocabile il 21 aprile 2022, di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen., commesso il 22 marzo 2013; b) sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa in data 30 dicembre 2019, irrevocabile il 23 ottobre 2020, per il reato di cui agli artt. 110 e 628 comma 1 cod. pen., commesso il 7 dicembre 2012. A ragione della decisione ha posto l'accento sulla distanza temporale di perpetrazione delle condotte criminose, la quale, in assenza dì altri elementi diversi dalla mera omogeneità del titolo di reato, ha ritenuto consentisse ragionevolmente di escludere che NN avesse programmato di commettere il secondo delitto già nel dicembre 2012, data della commissione del primo. 2. Ricorre NN, a mezzo del suo difensore, per cassazione e, con un unico articolato motivo, deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta volta alla concessione del beneficio de quo nonostante fossero presenti tutti gli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni, l'identità del modus operandi e del /ocus commissi delicti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Questa Corte ha costantemente affermato che, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, í successivi 2 fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato conto, sia pur sinteticamente, della loro applicazione e,. pur rilevando che si tratta di reati di contro il patrimonio (rapine), ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di tre mesi) tra i fatti ed ha evidenziato l'assenza di ulteriori elementi sintomatici dell'unitaria anticipata programmazione. Tale motivazione si appalesa in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537). Si tratta di motivazione che, dunque, resiste alle censure aspecifiche e
contro
-valutative contenute nel ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente L