Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 1
La notificazione ai sensi dell'art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla. (Nella fattispecie, la Corte, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata concernente la notificazione all'imputato, secondo le modalità dell'art. 157, comma ottavo, cit., dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha ritenuto che ricorresse una nullità a regime intermedio, inficiante, in quanto ritualmente eccepita, altresì il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa ad esito del relativo giudizio).
Commentario • 1
- 1. Compiuta giacenza della raccomandata perfeziona notifica (Cass. 41567/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2024
Quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. "compiuta giacenza"». Il ritiro della raccomandata con la quale si dà l'avviso dell'avvenuto deposito, che consente il perfezionarsi della notifica, non è lasciato all'interessato ad libitum, posto che ben potrebbe essere omesso e ritardato, con ogni effetto sul perfezionarsi della notifica. Corte di cassazione sez. I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2017, n. 21984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21984 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
21984-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 1295 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - P.U.
4.5.2017 MIRELLA CERVADORO - Consigliere - R.G.N. 42867/2016 MARCO MARIA ALMA - Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Rel. Consigliere- VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ON AN ET EL nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 8141/2012 della Corte d'appello di Milano del 24.11.2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 4.5.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 24 novembre 2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 19 marzo 2012, che aveva condannato l'imputato, in atti generalizzato, alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla ricettazione attenuata di un'autovettura e di un portafogli. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) erronea applicazione delle norme in tema di notificazione e conseguente nullità degli atti successivi, per essere affetta da nullità la notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Tale nullità avrebbe impedito al ricorrente di proporre autonomo atto di appello e comporterebbe, ' quale ulteriore conseguenza, la nullità del decreto di citazione per giudizio di appello;
2) mancanza di motivazione in merito all'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di condanna dell'imputato, eccepita dal difensore di ufficio all'udienza dinanzi alla Corte d'appello; 3) erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione dei fatti quale ricettazione anziché furto. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura della doglianza sollevata, che il plico, contenente l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, non è stato consegnato dall'ufficiale giudiziario all'imputato, in quanto non rinvenuto nel luogo di sua residenza. Risulta altresì spedita con raccomandata la comunicazione di avvenuto deposito del plico alla casa comunale ma non c'è prova della ricezione dell'anzidetta raccomandata. Rileva il Collegio che, in difetto di prova della ricezione della menzionata raccomandata, la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado non può ritenersi perfezionata. Ciò si desume dalla stessa norma dell'art. 157, n. 8, c.p.p., la quale, disponendo che gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione della raccomandata, individua per l'appunto nella ricezione della raccomandata uno degli elementi necessari per poter ritenere compiuto il procedimento di notificazione dell'atto. E' evidente, infatti, che gli effetti di un procedimento possono esplicarsi solo dopo il compimento di tutti gli adempimenti previsti come necessari al fine del perfezionamento del procedimento stesso. Ne discende, nel caso in scrutinio, che, non essendovi prova agli atti dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve ritenersi nulla la notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Tale nullità era stata eccepita dal difensore di ufficio, che aveva proposto appello, all'udienza dibattimentale del 24 novembre 2015 ma la Corte d'appello ha del tutto trascurato l'eccezione, non dandovi neppure risposta. L'eccezione di contro era accoglibile, condividendo il Collegio l'orientamento secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito ex art. 548, 2 if comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del - 2009 non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (cfr. Sez. %, n. 44863 del 7.10.2014, Rv 261314). Il vizio rilevato inficia, dunque, il decreto di citazione in giudizio in appello e la successiva sentenza, che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
2. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'ulteriore doglianza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 4 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanni Digtallevi GinnesineQ. R. Be ex.' DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAG. 2017 IL EMA CANCELLIERE Claudia Pianelli All O N 3