Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
È configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali.
Commentario • 1
- 1. Cointestazione e appropriazione indebita: assoluzione per mancanza di eccedenza sulla quota spettantehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 17239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17239 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 04/04/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 597
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 46306/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA, N. il 4.8.1957 nel procedimento a carico di DE AS, N. 20.3.1947 avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal g.i.p. del Tribunale di Roma, in data 25 luglio 2005;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. Fiandanese Franco;
letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con provvedimento emesso in data 25 luglio 2005, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di DE AS, indagato in ordine al reato di cui all'art. 646 c.p. a seguito della denuncia di DE MA, il quale, premesso di avere appreso alla morte del padre che questi aveva due rapporti presso la banca Unicredit di OS (deposito titoli e libretto di risparmio) cointestati con il nipote DE AS, dichiarava che quest'ultimo, dopo la morte di DE AT, aveva prelevato le somme depositate, estinguendo il rapporto deposito titoli, danneggiando in tal modo i coeredi. Il g.i.p. dichiarava inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da DE MA, affermando che la parte offesa si era limitata a richiedere il suo esame e l'esame del direttore della banca su circostanze in ordine alle quali allegava documentazione scritta;
riteneva, inoltre, non ipotizzabile il reato contestato, in quanto l'indagato, essendo cointestatario dei rapporti bancari, aveva titolo al prelievo delle somme depositate, non suddivise per quote. Propone ricorso il difensore della persona offesa, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il possesso del bene, a qualsiasi titolo, e quindi nel caso di specie, il titolo al prelievo, non configura una scriminante, bensì, per disposto legislativo ed indirizzo giurisprudenziale, presupposto indispensabile del delitto in esame;
erroneamente, pertanto, il provvedimento impugnato ha ritenuto l'infondatezza della notizia di reato.
Il ricorrente, inoltre, denuncia che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione era stato richiesto di svolgere le indagini volte ad accertare la provenienza delle somme depositate sul libretto di risparmio, indagini che avrebbero consentito di superare la presunzione di comproprietà al 50% dei depositi e tale circostanza non sarebbe rilevabile dalla documentazione depositata, che da sola non consente di stabilire la titolarità dei versamenti effettuati sul conto.
Con memoria depositata in cancelleria, il difensore del ricorrente ribadisce che la Corte di Cassazione in numerose sentenze ha chiarito che il contestatario a firma disgiunta di un conto corrente bancario, che effettui prelievi eccedenti la propria quota, in assenza del consenso degli altri intestatari, consuma il reato di appropriazione indebita;
sostiene, ancora, che l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato che somme prelevate da DE AS non fossero suddivise per quote si sarebbe potuta dimostrare solo all'esito delle invocate indagini, e sottolinea che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione era stato richiesto espressamente di accertare la provenienza delle somme depositate sul libretto a risparmio e, quindi, la quota parte spettante a DE AS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione dell'art. 410 c.p.p., è fondato, in quanto l'illegittima declaratoria di inammissibilità ha sacrificato il diritto al contraddittorio della persona offesa (Sez. Un. 14 febbraio 1996, n. 2, Testa, riv. 204132). È principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall'art. 410 c.p.p., comma 1, vale a dire la omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi prova, con la conseguenza che eventuali ragioni di infondatezza delle richieste contenute nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito delle indagini indicate dalla persona offesa.
D'altro canto, il giudizio di "irrilevanza e di non pertinenza" espresso dal g.i.p., nel caso di specie, con riferimento alle indagini indicate dalla persona offesa, è fondato sulla affermazione che "l'indagato, essendo cointestatario dei rapporti bancari, aveva titolo al prelievo delle somme depositate, non suddivise per quote". Si tratta di un'affermazione, in linea di principio, non condivisibile (Sez. 2, 31 marzo 1982, n. 7751, Fedeli, riv. 154925; Sez. 2, 28 settembre 1999-23 febbraio 2000, n. 4018, n.m.) e che nasconde una inammissibile valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva. Infatti, se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell'intero credito da parte di un solo creditore (art. 1292 c.c.), tuttavia, in base alla disciplina civilistica dell'obbligazione solidale attiva vista nei rapporti interni, le parti di ciascun concreditore solidale si presumono uguali (art. 1298 c.c., nonché, nei rapporti bancari, art. 1854 c.c.) e il concreditore è obbligato a non disporre per sè della parte della somma ad altri spettante, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. Sez. 1, civile, 26 ottobre 1981, n. 5584, riv. 416305). Ciò significa, non solo che, in mancanza di prova contraria le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Sez. 1, civile, 9 luglio 1989, n. 3241, riv. 463317; Sez. 1, civile, 22 ottobre 1994, n. 8718, riv. 488230). La corretta applicazione nell'ambito penalistico della disciplina dettata dal codice civile in materia di rapporti solidali, consente di affermare il seguente principio: il fatto che taluno, essendo cointestatario di rapporti bancari, abbia la facoltà di compiere operazioni anche separatamente, non è di ostacolo alla configurabilità a suo carico del reato di appropriazione indebita, qualora, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, muti il titolo in base al quale possiede la parte che non è sua. In applicazione degli esposti principi, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006