Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 45 1 /01 REPUBBLICA ITALIANA 01 4 5 1 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 11311/98 - Rel. Consigliere-> Cron.3152 Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO - Rep. MINICHIELLO - Consigliere Ud.01/12/00 Dott. Florindo Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 S2 FEB. 2001 INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, LIRE 3000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA E STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
CGS75489 - ricorrente
contro
ST OR;
intimato $ 2000 avverso la sentenza n. 21956/97 del Tribunale di ROMA, 5108 depositata il 12/12/97 R.G.N. 71582/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Erminio udienza del 01/12/00 dal RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma il signor RE TE proponeva domanda affinché fosse dichiarata irripetibile la somma chiesta in restituzione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per pregressi versamenti inde- bitamente eseguiti. Il giudice adito accoglieva la domanda. L'INPS interponeva gravame, cui resisteva il TE. Il Tribunale di Roma rigettava l'appello, ritenendo che nel comportamento del pensionato non fosse configurabile il dolo prospettato dall'Istituto. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, artico- lato motivo di censura. Il TE non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione IL ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, in relazione all'art. 2033 cod. civ. ed all'art. 13 legge n. 412 del 1991, nonché omesso esame di punti decisivi della controversia, premesso che lo ius superveniens co- stituito dall'art. 1, comma 261, legge n. 662 del 1996 non sembra assorbire il motivo di censura, avendo il giudice del merito già escluso, per altra via, la ripetibilità dell'indebito, lamenta che, quoad tempus, il Tribunale non abbia ritenuto la fattispecie in esame disciplinata dall'art. 13 legge n. 412 del 1991 - risalendo le erogazioni al pe- riodo giugno / settembre 1992 e non abbia quindi ritenuto ripetibile l'indebito per - mancanza sia di errore imputabile all'ente, sia di provvedimento definitivo costituente titolo del pagamento dei ratei di assegno di invalidità. Il ricorrente non risulta particolarmente perspicuo nella esposizione delle censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto, sostanzialmente lamentando la dichiarata ir- 3 ripetibilità dell'indebito, da un lato accenna allo ius superveniens costituito dalla legge n. 662 del 1996, e dall'altro denuncia la mancata applicazione della disciplina previ- gente. Peraltro, spettando al giudice, e, soprattutto, al giudice di legittimità fare corretta applicazione delle norme in relazione all'oggetto della controversia, a prescindere dalle inesattezze espositive e giuridiche del soccombente, devesi rilevare che, mentre non può essere condivisa la doglianza di omessa applicazione delle leggi n. 88 del 1989 e n. 412 del 1991, per effetto della natura sostitutiva della sopravvenuta legge n. 662 del 1996, art. 1, commi 261 e segg. (v. Cass: SU 17 marzo 1997 n. 2333), deve tuttavia ritenersi corretto il richiamo a quest'ultima, posto che il Tribunale ha ritenuto di poterne prescin- dere, pur essendo già entrata in vigore al momento della lettura del dispositivo, avvenuta il 2 aprile 1997. Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impu- gnata deve essere cassata con rinvio della causa ad un giudice di secondo grado, che si designa nella Corte di Appello di Roma, per i necessari accertamenti di fatto, preclusi in questa sede, ai fini dell'applicazione della legge da ultimo indicata. Al giudice di rinvio si rimette altresì la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2000. Il consigliere estensore Янинінії і Пол унот предничения на сичейPrav Il Presidente Erwe 4 ене IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -oggi, 2 FEB. 2001. IL COLLABORATORE OLCA E DI CANCELLERA R P T R O C 5.