Articolo 1 della Legge 29 luglio 1980, n. 390
Articolo 2
Versione
17 agosto 1980
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375 , e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.
Il fondo e' destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.
Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresi' concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 19, secondo , terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 .
I contributi straordinari assegnati ai sensi dell' articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.
Entrata in vigore il 17 agosto 1980
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