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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15444 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ BA RI AZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. della LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO per il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'indicata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente riformato l'ordinanza del GIP della stessa città, che aveva imposto all'imputato la misura cautelare massima, annullando il provvedimento in relazione ad uno dei capi provvisori di imputazione (il 12, relativo ad un episodio di illecita introduzione di cittadini extracomunitari in Italia) e confermando nel resto il provvedimento (in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere diretta all'immigrazione clandestina ed ad ulteriori episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di riciclaggio). 2. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce i seguenti tre motivi: - omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari: il tribunale non ha risposto al 40 motivo di appello che verteva appunto su tale tema;
- motivazione apparente in ordine alla sussistenza dell'associazione di cui all'art.416 c.p., giacché l'ordinanza fa riferimento alla misura genetica ma non elabora autonomamente;
- contraddittorietà motivazionale in ordine alla. mancata esclusione dell'ipotesi di riciclaggio: il reato di partecipazione all'associazione a delinquere, non potendosi risolvere nel reato fine di favoreggiamento dell'immigrazione, non può costituire di per Penale Sent. Sez. 2 Num. 15444 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 05/03/2024 sé causa di esclusione dell'ulteriore incriminazione per il reato di riciclaggio. 3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Generale Paola IN ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria inviata per mail il difensore dell'imputato, Aw.TA NF LA ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto in relazione al primo profilo, che contesta l'omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari mentre va dichiarato inammissibile con riguardo agli ulteriori profili inerenti (i) alla motivazione apparente della fattispecie associativa e (ii) alla contraddittorietà motivazionale sul reato di riciclaggio. 2. Iniziando per esigenze espositive dagli ultimi aspetti menzionati (contestazione della associazione e del riciclaggio come reato fine) occorre rilevare che l'ordinanza fornisce una chiara ricostruzione del quadro indiziario, senza rischiare di indulgere nel tentativo di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze del ricorrente che tende ad isolare il singolo indizio e l'attività della singola cellula con la conseguenza di perdere il disegno complessivo. Ai fini della ricostruzione del reato, va allora ribadito da parte di questa Corte l'indirizzo interpretativo (ex multis, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. Bartuccio) che consente l'induzione della sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai reati-fine, anche se esse non si siano ancora trasfuse in specifiche contestazioni prowisorie, data la precoce fase processuale e la natura interinale delle accuse che ne possono essere tratte. Corrisponde infatti ad un orientamento ricorrente e consolidato, basato su un intuitivo argomento logico, postulare l'associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reati-fine, superando il mero concorso nel reato, convergano in un agire finalizzato all'interesse comune di un gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti ripetuti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile. Nella motivazione del provvedimento impugnato, da pg.2 e fino a pg.4, vengono correttamente elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineando in particolare (pg.4) i cinque punti idonei a differenziare, anche in assenza di una struttura verticistica dell'associazione, l'elemento soggettivo dell'associazione dal mero concorso di persone. Ciò, d'altra parte, è del tutto in linea con le caratteristiche di flessibilità e di fluidità intrinseche ad una associazione che, senza pretesa di controllo del territorio (elemento caratteristico delle consorterie malavitose tradizionali), in quel territorio intende agire solo come ambito 'di passaggio', per favorire il transito, più che il radicamento, di cittadini stranieri senza titolo per l'ingresso nel Paese. 3. In relazione infine al reato di riciclaggio, si è già affermato (Sez. 2, n. 5730 del 2 20/09/2019, Musto, Rv. 278244 - 01), con argomentazione cui questo collegio intende dare continuità in quanto convincente e condivisibile, che tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di 'presupposizione', sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'ari. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. 4. La motivazione del provvedimento impugnato è invece silente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, oggetto di specifico motivo di ricorso che è stato ignorato dal Collegio del riesame. Infatti, al punto 4 dell'istanze cautelare era stata effettivamente contestata la scelta della misura cautelare massima a fronte di una situazione abitativa stabile e dell'atteggiamento dell'indagato, recalosi spontaneamente, come si legge, dalle Forze dell'ordine per sottoporsi alla misura. 5. Essendo necessaria la restituzione al Tribunale del Riesame per la motivazione sul punto, va disposto l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. Segue alla pronuncia il rinvio alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni ex art. 94. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art.309, co. 7 c.p.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO per il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'indicata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente riformato l'ordinanza del GIP della stessa città, che aveva imposto all'imputato la misura cautelare massima, annullando il provvedimento in relazione ad uno dei capi provvisori di imputazione (il 12, relativo ad un episodio di illecita introduzione di cittadini extracomunitari in Italia) e confermando nel resto il provvedimento (in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere diretta all'immigrazione clandestina ed ad ulteriori episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di riciclaggio). 2. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce i seguenti tre motivi: - omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari: il tribunale non ha risposto al 40 motivo di appello che verteva appunto su tale tema;
- motivazione apparente in ordine alla sussistenza dell'associazione di cui all'art.416 c.p., giacché l'ordinanza fa riferimento alla misura genetica ma non elabora autonomamente;
- contraddittorietà motivazionale in ordine alla. mancata esclusione dell'ipotesi di riciclaggio: il reato di partecipazione all'associazione a delinquere, non potendosi risolvere nel reato fine di favoreggiamento dell'immigrazione, non può costituire di per Penale Sent. Sez. 2 Num. 15444 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 05/03/2024 sé causa di esclusione dell'ulteriore incriminazione per il reato di riciclaggio. 3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Generale Paola IN ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria inviata per mail il difensore dell'imputato, Aw.TA NF LA ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto in relazione al primo profilo, che contesta l'omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari mentre va dichiarato inammissibile con riguardo agli ulteriori profili inerenti (i) alla motivazione apparente della fattispecie associativa e (ii) alla contraddittorietà motivazionale sul reato di riciclaggio. 2. Iniziando per esigenze espositive dagli ultimi aspetti menzionati (contestazione della associazione e del riciclaggio come reato fine) occorre rilevare che l'ordinanza fornisce una chiara ricostruzione del quadro indiziario, senza rischiare di indulgere nel tentativo di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze del ricorrente che tende ad isolare il singolo indizio e l'attività della singola cellula con la conseguenza di perdere il disegno complessivo. Ai fini della ricostruzione del reato, va allora ribadito da parte di questa Corte l'indirizzo interpretativo (ex multis, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. Bartuccio) che consente l'induzione della sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai reati-fine, anche se esse non si siano ancora trasfuse in specifiche contestazioni prowisorie, data la precoce fase processuale e la natura interinale delle accuse che ne possono essere tratte. Corrisponde infatti ad un orientamento ricorrente e consolidato, basato su un intuitivo argomento logico, postulare l'associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reati-fine, superando il mero concorso nel reato, convergano in un agire finalizzato all'interesse comune di un gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti ripetuti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile. Nella motivazione del provvedimento impugnato, da pg.2 e fino a pg.4, vengono correttamente elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineando in particolare (pg.4) i cinque punti idonei a differenziare, anche in assenza di una struttura verticistica dell'associazione, l'elemento soggettivo dell'associazione dal mero concorso di persone. Ciò, d'altra parte, è del tutto in linea con le caratteristiche di flessibilità e di fluidità intrinseche ad una associazione che, senza pretesa di controllo del territorio (elemento caratteristico delle consorterie malavitose tradizionali), in quel territorio intende agire solo come ambito 'di passaggio', per favorire il transito, più che il radicamento, di cittadini stranieri senza titolo per l'ingresso nel Paese. 3. In relazione infine al reato di riciclaggio, si è già affermato (Sez. 2, n. 5730 del 2 20/09/2019, Musto, Rv. 278244 - 01), con argomentazione cui questo collegio intende dare continuità in quanto convincente e condivisibile, che tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di 'presupposizione', sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'ari. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. 4. La motivazione del provvedimento impugnato è invece silente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, oggetto di specifico motivo di ricorso che è stato ignorato dal Collegio del riesame. Infatti, al punto 4 dell'istanze cautelare era stata effettivamente contestata la scelta della misura cautelare massima a fronte di una situazione abitativa stabile e dell'atteggiamento dell'indagato, recalosi spontaneamente, come si legge, dalle Forze dell'ordine per sottoporsi alla misura. 5. Essendo necessaria la restituzione al Tribunale del Riesame per la motivazione sul punto, va disposto l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. Segue alla pronuncia il rinvio alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni ex art. 94. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art.309, co. 7 c.p.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.