Art. 17.
Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermita' di 1ª categoria.
Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermita' di 1ª categoria.