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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RE KO
e
(c.f. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Davide Pancaccini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/6/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Lorenzana (PI), In data 12.06.2013.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (20.11.2019) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della LI minore . Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lorenzana (PI), in data 12.06.2013, tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La LI minore viene affidata in maniera condivisa ai genitori, Per_2 con formale residenza presso la madre (attualmente residente in [...] int. 1) e frequentazione paritetica fra i genitori, a settimane alterne, salvo diversi accordi, secondo il seguente schema:
- Il padre dalla domenica sera alle ore 20:00 sino al mercoledì sera alle ore
20:00;
- La madre dal mercoledì sera alle ore 20:00 sino al sabato sera alle ore 20:00; la settimana successiva:
- Il padre dal sabato sera alle ore 20:00 sino al mercoledì sera alle ore 20:00;
- La madre dal mercoledì sera alle ore 20:00 sino alla domenica sera alle ore
20:00;
2 e così a seguire;
2) I coniugi si obbligano a condividere la responsabilità e gli impegni per i trasferimenti della LI dall'una all'altra delle residenze in modo paritario e, inoltre, ciascuno dei genitori si assume l'impegno di accompagnare e riprendere la LI da scuola, qualora necessario, nei giorni di propria spettanza secondo il suddetto schema settimanale;
3) trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi Giovedì Santo- sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
4) I genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento della LI, considerato il collocamento paritario alternato presso ciascuno dei genitori;
quanto alle spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche;
le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa entro la fine del mese successivo;
5) I genitori si accordano che la madre usufruisca delle detrazioni fiscali per la LI a carico e percepisca integralmente l'assegno unico per;
Per_1
6) I genitori concordano sul fatto che la LI prosegua gli studi ora Per_1 presso Scuola Media Statale Borsi di Livorno, dove frequenta la classe 3-C, e successivamente presso l'Istituto Professionale “C. Colombo”, sito a Livorno
Via S. Gaetano n. 25, con indirizzo “operatore del benessere”;
7) I genitori si rilasciano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, anche per la minore, manifestando pertanto reciproco consenso all'espatrio;
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile od assistenziale. Dichiarano, inoltre, di aver regolato ogni questione economica tra di loro e di niente altro avere a pretendere reciprocamente a nessun diverso titolo e/o ragione;
10) Spese legali integralmente compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 19/6/2025
Il giudice relatore
3 (dott.ssa Nicoletta Marino)
4
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RE KO
e
(c.f. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Davide Pancaccini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/6/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Lorenzana (PI), In data 12.06.2013.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (20.11.2019) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della LI minore . Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lorenzana (PI), in data 12.06.2013, tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La LI minore viene affidata in maniera condivisa ai genitori, Per_2 con formale residenza presso la madre (attualmente residente in [...] int. 1) e frequentazione paritetica fra i genitori, a settimane alterne, salvo diversi accordi, secondo il seguente schema:
- Il padre dalla domenica sera alle ore 20:00 sino al mercoledì sera alle ore
20:00;
- La madre dal mercoledì sera alle ore 20:00 sino al sabato sera alle ore 20:00; la settimana successiva:
- Il padre dal sabato sera alle ore 20:00 sino al mercoledì sera alle ore 20:00;
- La madre dal mercoledì sera alle ore 20:00 sino alla domenica sera alle ore
20:00;
2 e così a seguire;
2) I coniugi si obbligano a condividere la responsabilità e gli impegni per i trasferimenti della LI dall'una all'altra delle residenze in modo paritario e, inoltre, ciascuno dei genitori si assume l'impegno di accompagnare e riprendere la LI da scuola, qualora necessario, nei giorni di propria spettanza secondo il suddetto schema settimanale;
3) trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi Giovedì Santo- sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
4) I genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento della LI, considerato il collocamento paritario alternato presso ciascuno dei genitori;
quanto alle spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche;
le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa entro la fine del mese successivo;
5) I genitori si accordano che la madre usufruisca delle detrazioni fiscali per la LI a carico e percepisca integralmente l'assegno unico per;
Per_1
6) I genitori concordano sul fatto che la LI prosegua gli studi ora Per_1 presso Scuola Media Statale Borsi di Livorno, dove frequenta la classe 3-C, e successivamente presso l'Istituto Professionale “C. Colombo”, sito a Livorno
Via S. Gaetano n. 25, con indirizzo “operatore del benessere”;
7) I genitori si rilasciano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, anche per la minore, manifestando pertanto reciproco consenso all'espatrio;
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile od assistenziale. Dichiarano, inoltre, di aver regolato ogni questione economica tra di loro e di niente altro avere a pretendere reciprocamente a nessun diverso titolo e/o ragione;
10) Spese legali integralmente compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 19/6/2025
Il giudice relatore
3 (dott.ssa Nicoletta Marino)
4
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)