Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
Allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/11/2012
Dott. GENTILE Domenica - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2044
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 14360/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA IC N. IL 18/09/1963;
2) GE AN N. IL 02/09/1984;
avverso la sentenza n. 100306/2011 TRIB. SEZ. DIST. di VITTORIA, del 15/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Russo Rosario Giovanni il quale ha chiesto accogliersi i due ricorsi espungendo dalla sentenza impugnata la motivazione negativa sulla sospensione condizionale e rigettarsi la censura attinente alla revoca del benefico rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa - sez. Vittoria ha applicato, a norma dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., all'imputato BA la pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro millecinquecento di multa, ed all'imputato GE la pena di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in ordine ai reati a ciascuno ascritti, revocando la sospensione condizionale della pena inflitta a quest'ultimo dal Tribunale di Tivoli in data 8 aprile 2010.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo entrambi violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), per esserci il giudice del merito pronunziato sul beneficio di cui all'art. 163 c.p. - negando che ne ricorressero i presupposti - in difetto di una richiesta ad hoc, ed il solo GE, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), in relazione all'art. 168 c.p., lamentando l'illegittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale già concesso al ricorrente dal Tribunale di Tivoli.
In data 21 novembre 2012 il difensore del GE ha depositato richiesta di fissazione di nuova udienza rappresentando di volere aderire ad astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali.
Tutte le richieste sono all'evidenza inammissibili. Per quanto attiene alla richiesta di fissazione di nuova udienza, va ribadito, come peraltro già evidenziato da questa Corte Suprema (Sez. 5, n. 1596 del 6 giugno 1995, Pierotti Cei, rv. 202633), che allorquando in Cassazione il procedimento si svolge, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., in camera di consiglio, senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza può assumere, ai fini della fissazione di nuova udienza, la dichiarata intenzione del difensore stesso di aderire ad astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria.
Il motivo di ricorso comune è inammissibile per evidente carenza di interesse, non avendo apprezzabilmente indicato i ricorrenti il pregiudizio che avrebbero ricevuto dalla esplicitazione delle ragioni per le quali gli stessi erano stati ritenuti non meritevoli del non richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena (l'art.671 c.p., comma 3 riguarda, infatti, i soli casi di concorso formale o di continuazione riconosciuta in fase esecutiva); lo stesso P.G., nel concludere non condivisibilmente per l'accoglimento della doglianza, ha evidenziato la solo "teorica nocività" per gli imputati delle valutazioni indebitamente espresse dal Tribunale. Ugualmente inammissibile per genericità (non avendo il ricorrente specificato se la doglianza fonda su una ipotetica violazione del n.1 del n. 2 dell'art. 168 c.p.), oltre che per manifesta infondatezza,
è il secondo motivo di ricorso del GE: la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce, infatti, titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art.168 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. un., n. 17781 del 29 novembre 2005, dep. 23 maggio 2006, Diop, rv. 233518). D'altro canto, come osservato dal P.G., la eventuale reiterazione del beneficio ex art. 164 c.p. era preclusa al Tribunale dalla mancata richiesta dell'interessato, vincolante in sede di "patteggiamento", poiché con la sentenza di applicazione della pena su richiesta il giudice, se l'accordo tra le parti non è maturato includendo una richiesta condizionata in tal senso, non può disporre la sospensione condizionale, non essendogli consentito di travalicare i limiti del negozio che legittima la sentenza (così, da ultimo, sez. 4, n. 34352 del 13 maggio 2003, Borzi, rv. 228309). La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost, 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013