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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7793 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC CI presidente dott. AN AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4000 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Fava, Luigi Milanese ed Emanuela Palagi
Appellante
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio, Pierluigi Milite e
IO UG
Appellata
NONCHÉ
(c.f.: Controparte_2
) P.IVA_3
Appellato contumace
1 OGGETTO: adempimento di obbligazioni
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7219/2016, il Tribunale di Roma ha ingiunto alla
[...]
(d'ora in poi anche di pagare la somma di Controparte_1 CP_1
22.000,00 € in favore dell' , per prestazioni di Parte_1 servizi rese dal Controparte_3
(d'ora in poi anche ), un'articolazione interna dell' . CP_4 Parte_1
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che: CP_1
a) la somma di 14.971,23 € è stata già pagata dalla quale terzo pignorato CP_1 nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa da tale avv. AN Giovannetti per un credito vantato nei confronti del Controparte_2
(d'ora in poi anche );
[...] CP_2
b) il e l' avevano lo stesso CP_2 Parte_1 codice fiscale e la stessa partita IVA, “chiari indici di unicità del soggetto giuridico”;
c) il saldo del corrispettivo (pari a 7.028,77 €) è stato già pagato dalla CP_1 direttamente alla creditrice . Parte_1
Con sentenza n. 1662/2021, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 7219/2016, revocando sia il decreto CP_1 ingiuntivo opposto che l'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per l'importo di 14.971,23 €.
L (d'ora in poi anche Parte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo che:
[...]
a) il rapporto contrattuale oggetto di causa è intercorso esclusivamente tra la CP_1
e il
[...] Controparte_5
(che costituisce una mera articolazione interna dell'Università “ ”);
[...] Parte_1
b) il (che ha sede a Piazza S. Pietro in Vincoli 10) è un soggetto CP_2 Pt_1 giuridico diverso dall' (che ha sede a Parte_1 Pt_1
Piazzale Aldo Moro 5);
c) il pagamento eseguito dalla nel giudizio di espropriazione presso terzi CP_1 promosso dall'avv. AN Giovannetti nei confronti del non è opponibile CP_2 all' , perché eseguito nell'interesse di un soggetto (il C.I.R.P.S.) che Parte_1 nulla ha a che vedere con la creditrice (l ; Parte_1 Parte_1
2 d) il tribunale ha violato l'art. 1189 c.c. laddove ha ritenuto che il pagamento eseguito dalla fosse opponibile all' , valorizzando l'incolpevole CP_1 Parte_1 affidamento fatto dalla debitrice sulla identità soggettiva tra il
[...]
e l' Controparte_2 Parte_2
affidamento che secondo il tribunale sarebbe dipeso da
[...] comportamenti imputabili all' ; CP_6
e) il tribunale ha violato l'art. 1189 c.c. laddove, sulla base di un'errata applicazione del principio di apparenza del diritto, ha ritenuto di revocare l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa;
f) il tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. laddove ha revocato l'ordinanza ex art. 186-ter
c.p.c. senza che l' lo avesse chiesto (essendosi limitata a domandare Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo opposto e avendo chiesto solo in comparsa conclusionale la restituzione della somma di 18.119,93 € pagata in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.).
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata:
1) il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e la CP_1 conferma dell'ordinanza ex 186-ter c.p.c. del 4 novembre 2016 con cui è stato ingiunto alla di pagare in favore dell' la somma di 14.971,23 € CP_1 Parte_1 oltre interessi e spese di lite;
2) in ogni caso (recte: in via subordinata), la condanna della al pagamento CP_1 in favore dell' della somma di 14.971,23 € oltre interessi (tenuto Parte_1 conto dell'intervenuto pagamento parziale di 7.028,77 €);
3) la condanna della alla restituzione della somma di 18.119,93 € oltre CP_1 interessi dal 17 aprile 2021 (somma versata dalla in esecuzione dell'ordinanza ex CP_1
186-ter c.p.c. e successivamente restituita dall' in esecuzione della Parte_1 sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo e l'ordinanza ingiunzione);
4) la condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituita in giudizio la domandando Controparte_1 il rigetto integrale dell'appello e riproponendo nei confronti del la domanda di CP_2 ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. (e in via subordinata la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.), già proposte in via subordinata davanti al giudice di primo grado e rimaste assorbite dalla decisione che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il C.I.R.P.S. non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 1189 c.c., avendo ritenuto erroneamente che il pagamento eseguito dalla in favore dell'avv. Giovannetti CP_1
(creditore del C.I.R.P.S.) sia stato fatto facendo incolpevole affidamento sull'identità tra il
C.I.R.P.S. (che è un organismo autonomo) e il (che è invece una mera CP_4 articolazione interna dell' ”, creditrice della . Parte_1 CP_1
3 Il tribunale ha ritenuto al riguardo che l'opponente abbia correttamente invocato il principio di apparenza giuridica, essendo stata dimostrata la sua buona fede e il suo ragionevole convincimento circa la corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, da imputarsi anche a un comportamento colposo della creditrice opposta.
Il tribunale ha infatti ritenuto scusabile l'errore di – che ha pagato la CP_1 somma di 14.971,23 € quale terzo pignorato nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dall'avv. AN Giovannetti per un credito vantato nei confronti del - CP_2 con conseguente riconoscimento dell'effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. del pagamento effettuato in buona fede in favore del creditore apparente CP_2
Il tribunale ha valorizzato al riguardo il fatto che:
a) i due enti ( e avevano una denominazione simile;
CP_2 CP_4
b) il C.I.R.P.S. utilizzava la partita IVA e il codice fiscale dell' Parte_1 quale elemento identificativo univoco, integrante una sorta di pubblicità dichiarativa;
c) il C.I.R.P.S. utilizzava i locali, l'indirizzo e-mail, il logo e la carta intestata dell'Università ; Parte_1
d) l' ha colposamente tollerato che il utilizzasse il Parte_1 CP_2 codice fiscale e la partita IVA dell'università - oltre che i medesimi locali, indirizzo e-mail, logo e carta intestata – durante il periodo in cui il C.I.R.P.S., per ragioni di supporto logistico e di servizi, aveva stabilito la propria sede amministrativa presso l'università.
L'appellante sostiene invece che l'errore in cui è occorsa la debitrice non CP_1 sia scusabile e che nel caso di specie non trovi dunque applicazione la fattispecie di cui art. 1189 c.c., in quanto:
- i due enti hanno una denominazione diversa ( e;
CP_2 CP_4
- la sede legale del C.I.R.P.S. all'epoca dei fatti era in - Piazza San Pietro in Pt_1
Vincoli n. 10, mentre quella dell'Università ” è in - Piazzale Aldo Moro n. Parte_1 Pt_1
5;
- il rappresentante legale del C.I.R.P.S. è il suo Direttore (e non il Rettore pro tempore dell'università, quale rappresentante legale de ). Parte_1
Le doglianze dell'appellante sono fondate.
Ai sensi dell'art. 1189 c.c., il pagamento effettuato in favore di un soggetto che appare legittimato a riceverlo produce in via eccezionale un effetto liberatorio ed estintivo - ancorché non satisfattorio nei confronti del vero creditore - in presenza di due presupposti:
1) sul piano oggettivo, la sussistenza di circostanze univoche idonee a trarre in inganno una persona di media diligenza, tali da dare luogo a una situazione di obiettiva apparenza;
2) sul piano soggettivo, l'incolpevole ignoranza del debitore di eseguire la prestazione in favore di un soggetto non legittimato ovvero la sua buona fede soggettiva (oggetto di un onere probatorio gravante sullo stesso debitore, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1147
c.c.).
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando
4 sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (v. ex multis
Cass. 18345/2024 e Cass. 6563/2016).
Nel caso di specie, l'erroneo convincimento in capo alla debitrice circa CP_1
l'identità tra e si fonda su un affidamento colpevole e l'errore in cui è CP_4 CP_2 incorsa la società debitrice non è scusabile, dal momento che la avrebbe potuto CP_1 agevolmente verificare quale fosse la realtà dei fatti attraverso l'impiego dell'ordinaria diligenza.
Il è, come si Controparte_2 evince dalla sua stessa denominazione, un centro di ricerca interuniversitario costituito tra le università del Lazio (inclusa l' ”), dotato di propri organi (art. 4 della Parte_1 convenzione istitutiva del , di una propria sede (che è stata istituita presso CP_2
l'Università “ai soli fini amministrativi”: art. 3 della convenzione istitutiva), di Parte_1 un proprio legale rappresentante (art. 7 della convenzione istitutiva), di autonomia finanziaria
(art. 10 della convenzione istitutiva).
A differenza del (che è un centro interdisciplinare che riunisce più CP_4 dipartimenti dell'Università ) il non è un'articolazione interna Parte_1 CP_2 dell'Università ma costituisce un soggetto giuridico distinto rispetto ad essa e Parte_1 come tale è un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
Il C.I.R.P.S. è un organismo istituito mediante un'apposita convenzione del 1988 ai sensi dell'art. 91 del d.P.R. n. 382 del 1980 (norma che ha previsto la possibilità di costituzione, tramite convenzioni tra le università interessate, di centri di ricerca o di centri di servizi interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università), che non si immedesima con una singola università aderente alla convenzione.
Proprio dalla diversa denominazione dei due enti è possibile dedurne la loro diversa natura: il è un centro interdisciplinare che riunisce più dipartimenti della CP_4 medesima università (l'Università , mentre il è un centro Parte_1 Pt_1 CP_2 interuniversitario di ricerca che fa capo a tutte le università del Lazio aderenti alla convenzione istitutiva del Centro (cade pertanto in errore il tribunale quando, riferendosi al
, lo chiama in continuazione “ Controparte_2 [...]
, affermando che la avrebbe fatto legittimo affidamento sul Controparte_7 CP_1 fatto che e fossero lo stesso Controparte_7 Parte_2 soggetto).
Il tribunale ha riconosciuto come dato incontestato e accertato il fatto che il C.I.R.P.S. e
5 il C.I.T.E.R.A. “sono due diversi e distinti soggetti giuridici”, ma ha ritenuto che “l'utilizzo
(parziale) del medesimo nome” e “l'identità di codice fiscale e partita IVA sono elementi che oggettivamente debbono essere addebitati alla odierna parte opposta la quale tollerando in quel tempo l'utilizzo del medesimo codice ha ingenerato nei consociati il ragionevole dubbio di trovarsi innanzi il medesimo soggetto giuridico” (pag. 7 della sentenza appellata).
Il rilievo del tribunale non può essere condiviso.
Premesso che non è scusabile la confusione tra due soggetti giuridici diversi e aventi una denominazione chiaramente diversa (v. supra), non si comprende quale sia “l'utilizzo
(parziale) del medesimo nome” che avrebbe ingenerato confusione e in che modo ciò abbia potuto confondere la (che ha assunto obbligazioni con l' CP_1 [...]
Parte_3
come è scritto nella lettera del 12 maggio 2014 inviata dalla al
[...] CP_1 in persona del suo direttore: documento n. 1 allegato al ricorso per decreto CP_4 ingiuntivo).
Quanto al fatto che il C.I.R.P.S. abbia utilizzato per un certo periodo il codice fiscale e la partita IVA dell' , esso non può di per sé giustificare l'affidamento Parte_1 incolpevole invocato dalla non essendovi alcuna prova del fatto che quest'ultima CP_1 sia mai venuta a conoscenza di tale circostanza.
Si osserva al riguardo che, nel dichiararsi debitrice “della Parte_1
(c.f. ”, la è incorsa in un errore
[...] Parte_1 CP_2 P.IVA_4 CP_1 che è imputabile esclusivamente alla propria negligenza, in quanto:
a) nell'atto di pignoramento presso terzi, l'avv. Giovannetti ha dichiarato di essere creditore nei confronti del “ Controparte_8
, avente sede in Piazza S. Pietro in Vincoli n.
[...] Pt_1
10”, senza indicare in alcun modo il codice fiscale del proprio debitore;
b) il codice fiscale dell'Università (che si assume essere lo stesso che Parte_1 veniva utilizzato dal C.I.R.P.S.) è stato inserito arbitrariamente dalla di sua CP_1 spontanea volontà nella dichiarazione di terzo resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
c) l' ha sede in - Piazzale Aldo Parte_1 Parte_1 Pt_1
Moro n. 5 (e non risulta che l'abbia mai avuta in Piazza S. Pietro in Vincoli n. 10); Pt_1
d) la ha dichiarato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. di essere debitrice “della CP_1
, benché non avesse mai avuto Parte_4 alcun rapporto con il CP_2
e) il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio è infatti intercorso tra la CP_1
e l'
[...] Parte_3
(v. la lettera del 12 maggio 2014 inviata dalla
[...] CP_1 al in persona del suo direttore con cui l'odierna appellata
[...] CP_4 Controparte_9 ha affidato al la gestione esternalizzata dell'istruttoria tecnico-amministrativa CP_4 delle richieste di ammissione agli incentivi del Conto Termico: documento n. 1 allegato al
6 ricorso per decreto ingiuntivo).
Quanto al fatto che il C.I.R.P.S. utilizzasse l'indirizzo e-mail, il logo e la carta intestata dell'Università , si osserva che: Parte_1
a) non vi è alcuna prova del fatto che la abbia ricevuto comunicazioni dal CP_1 provenienti dall'indirizzo di posta elettronica dell'università (e ciò per la semplice CP_2 ragione che non vi sono mai stati rapporti giuridici tra la e il;
CP_1 CP_2
b) sulla carta intestata utilizzata dal nelle proprie comunicazioni istituzionali CP_2 il logo dell' compariva insieme al distinto e autonomo logo del Parte_1
a volte anche insieme al logo di altre istituzioni pubbliche (v. il documento n. 12 CP_2 depositato dalla nel giudizio di primo grado). CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che la debitrice CP_1 abbia confidato senza sua colpa in una situazione di apparenza determinata dal
[...] comportamento colposo della creditrice , dovendosi escludere che la Parte_1 condotta di quest'ultima abbia fatto sorgere in capo al solvens una ragionevole presunzione sul fatto che il soggetto che ha beneficiato del pagamento eseguito dalla (il CP_1
C.I.R.P.S.) fosse lo stesso con cui la aveva concluso il contratto per la gestione CP_1 esternalizzata dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
Il primo motivo di appello va dunque accolto, perché il pagamento effettuato dalla in favore del creditore pignorante (avv. AN Giovannetti) non ha efficacia CP_1 estintiva del debito che la aveva nei confronti dell' . CP_1 Parte_1
All'accoglimento del motivo segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento della somma di
7.028,77 € (è infatti pacifico tra le parti che una parte del credito di cui è stato ingiunto il pagamento in via monitoria sia stato pagato direttamente all' nel Parte_1 corso del giudizio).
Trova al riguardo applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il giudice dell'opposizione rilevi che nel corso del giudizio l'obbligazione di pagamento fatta valere in via monitoria è stata parzialmente estinta, egli deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto e decidere in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento monitorio (ex multis: Cass. 26922/2022; Cass. 21432/2011;
Cass. 13085/2008; Cass. 6514/2007; Cass. 9021/2005).
Il decreto ingiuntivo n. 7219/2016 va dunque revocato e la va condannata a CP_1 pagare in favore dell' la somma di 14.971,23 € oltre interessi legali a Parte_1 decorrere dalla data della domanda (e cioè – come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo
– a decorrere dal 16 dicembre 2015, data di ricezione della lettera di messa in mora inviata dall'università alla debitrice).
Vanno invece respinti il secondo e il terzo motivo di appello, con cui l' Parte_1 si duole del fatto che il tribunale abbia revocato l'ordinanza ingiunzione di
[...]
7 pagamento emessa in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c., violando l'art. 1189 c.c. (per le ragioni già esposte con il primo motivo di appello) e l'art. 112 c.p.c. (avendo il tribunale revocato l'ordinanza ingiunzione in difetto di una domanda di parte).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza ingiunzione di pagamento di cui all'art. 186-ter c.p.c. integra un provvedimento anticipatorio di condanna, emesso nel corso del giudizio ed espressamente assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c.
Si tratta, quindi, di un provvedimento provvisorio, non idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, in quanto adottato sulla base di una mera cognizione sommaria, destinato ad essere revocato, modificato o confermato con la sentenza conclusiva del giudizio di merito, dalla quale sarà necessariamente sostituito o assorbito (Cass., Sez. Un., 1820/2007, Cass.
19042/2018).
La decisione del tribunale di revocare l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio in favore dell' deve ritenersi dunque irretrattabile, in Parte_1 quanto gli effetti dell'ordinanza anticipatoria restano comunque assorbiti dalla sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 7219/2016.
Va conseguentemente respinta la domanda dell'appellante avente ad oggetto la restituzione della somma di 18.119,93 € (somma versata dalla in esecuzione CP_1 dell'ordinanza ingiunzione ex 186-ter c.p.c. e successivamente restituita dall' Parte_1 in esecuzione della sentenza che – accogliendo l'opposizione - ha revocato sia il
[...] decreto ingiuntivo che l'ordinanza ingiunzione).
Venendo ad esaminare la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. formulata dalla nei confronti del (che ha beneficiato del pagamento CP_1 CP_2 eseguito dalla nei confronti dell'avv. Giovannetti, creditore del C.I.R.P.S.) si CP_1 osserva quanto segue.
La domanda è stata già formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado per l'ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento formulata dall' Parte_1
è rimasta assorbita dalla sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione avverso
[...] il decreto ingiuntivo ed è stata riproposta ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello per l'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall' . Parte_1
La domanda è fondata.
L'azione di ripetizione dell'indebito (condictio indebiti), trovando il proprio fondamento nel generale principio di causalità, ha lo scopo di neutralizzare gli spostamenti patrimoniali privi di alcuna giustificazione causale, attraverso l'imposizione ex lege di una obbligazione di restituzione delle somme pagate indebitamente (ovvero in mancanza di titolo, originaria o sopravvenuta).
Nel caso di specie è configurabile un indebito soggettivo ex latere accipientis
(pacificamente qualificato dalla giurisprudenza come una specie di indebito oggettivo e
8 ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 2033 c.c.), dal momento che la ha CP_1 eseguito una prestazione realmente dovuta (il pagamento del corrispettivo spettante per le prestazioni rese in suo favore dal ma l'ha eseguita nei confronti di un soggetto CP_4 che non era legittimato a riceverla (il . CP_2
La è pertanto legittimata ad agire ex art. 2033 c.c. nei confronti del CP_1 soggetto nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti patrimoniali del pagamento indebito (nel caso di specie il che ha beneficiato del pagamento eseguito dalla CP_2 in quanto satisfattivo del proprio debito nei confronti dell'avv. Giovannetti). CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il C.I.R.P.S. va dunque condannato a restituire alla la somma da questa indebitamente pagata, pari complessivamente a CP_1
15.304,93 €, comprensiva delle somme versate direttamente all'avv. Giovannetti per capitale, interessi e spese del processo esecutivo e delle somme versate all'Erario a titolo di ritenuta d'acconto (domanda così precisata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; v. altresì i documenti n. 11 e n. 13 allegati al fascicolo di primo grado della , oltre CP_1 interessi legali a decorrere dal 2 maggio 2017 (data della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa del . CP_2
Alla soccombenza della segue la sua condanna al pagamento delle spese CP_1 del giudizio di primo grado in favore dell' , Parte_1 spese che si liquidano in complessivi 4.835,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
L'accoglimento solo parziale dei motivi di appello e il rigetto della domanda di pagamento della somma di 18.119,93 € giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico della soccombente che viene pertanto condannata a pagare in favore dell' CP_1 Parte_1 la somma complessiva di 2.174,00 € (di cui 1.983,00 € per compensi e 191,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
I compensi a carico della vengono così determinati tenuto conto dei valori CP_1 medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Alla soccombenza del segue la sua condanna al pagamento delle spese del CP_2 doppio grado di giudizio in favore della spese che si liquidano in complessivi CP_1
3.010,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 10,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione del basso grado di difficoltà dell'attività difensiva svolta dalla nei confronti del CP_1
rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio). CP_2
9
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' ” avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 1662/2021, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento della somma di
7.028,77 € e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7219/2016 emesso dal Tribunale di
Roma;
2) condanna la a pagare in favore dell' CP_1 Parte_1 la somma di 14.971,23 € oltre interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 2015;
[...]
3) rigetta gli ulteriori motivi di appello e per l'effetto rigetta la domanda dell'appellante avente ad oggetto la restituzione della somma di 18.119,93 € oltre interessi;
4) condanna il Controparte_2
al pagamento in favore di dell'importo di 15.304,93 € oltre interessi
[...] CP_1 legali a decorrere dal 2 maggio 2017;
5) condanna la al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in CP_1 favore dell' liquidandole in complessivi Parte_1
4.835,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
6) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di appello tra la e CP_1
l' , condannando la al pagamento Parte_1 CP_1 della restante metà, che liquida in 2.174,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%; 7) condanna il Parte_5
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della
[...] CP_1 liquidandole in complessivi 3.010,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN AU PELLEGRINI IC CI
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC CI presidente dott. AN AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4000 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Fava, Luigi Milanese ed Emanuela Palagi
Appellante
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio, Pierluigi Milite e
IO UG
Appellata
NONCHÉ
(c.f.: Controparte_2
) P.IVA_3
Appellato contumace
1 OGGETTO: adempimento di obbligazioni
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7219/2016, il Tribunale di Roma ha ingiunto alla
[...]
(d'ora in poi anche di pagare la somma di Controparte_1 CP_1
22.000,00 € in favore dell' , per prestazioni di Parte_1 servizi rese dal Controparte_3
(d'ora in poi anche ), un'articolazione interna dell' . CP_4 Parte_1
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che: CP_1
a) la somma di 14.971,23 € è stata già pagata dalla quale terzo pignorato CP_1 nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa da tale avv. AN Giovannetti per un credito vantato nei confronti del Controparte_2
(d'ora in poi anche );
[...] CP_2
b) il e l' avevano lo stesso CP_2 Parte_1 codice fiscale e la stessa partita IVA, “chiari indici di unicità del soggetto giuridico”;
c) il saldo del corrispettivo (pari a 7.028,77 €) è stato già pagato dalla CP_1 direttamente alla creditrice . Parte_1
Con sentenza n. 1662/2021, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 7219/2016, revocando sia il decreto CP_1 ingiuntivo opposto che l'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per l'importo di 14.971,23 €.
L (d'ora in poi anche Parte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo che:
[...]
a) il rapporto contrattuale oggetto di causa è intercorso esclusivamente tra la CP_1
e il
[...] Controparte_5
(che costituisce una mera articolazione interna dell'Università “ ”);
[...] Parte_1
b) il (che ha sede a Piazza S. Pietro in Vincoli 10) è un soggetto CP_2 Pt_1 giuridico diverso dall' (che ha sede a Parte_1 Pt_1
Piazzale Aldo Moro 5);
c) il pagamento eseguito dalla nel giudizio di espropriazione presso terzi CP_1 promosso dall'avv. AN Giovannetti nei confronti del non è opponibile CP_2 all' , perché eseguito nell'interesse di un soggetto (il C.I.R.P.S.) che Parte_1 nulla ha a che vedere con la creditrice (l ; Parte_1 Parte_1
2 d) il tribunale ha violato l'art. 1189 c.c. laddove ha ritenuto che il pagamento eseguito dalla fosse opponibile all' , valorizzando l'incolpevole CP_1 Parte_1 affidamento fatto dalla debitrice sulla identità soggettiva tra il
[...]
e l' Controparte_2 Parte_2
affidamento che secondo il tribunale sarebbe dipeso da
[...] comportamenti imputabili all' ; CP_6
e) il tribunale ha violato l'art. 1189 c.c. laddove, sulla base di un'errata applicazione del principio di apparenza del diritto, ha ritenuto di revocare l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa;
f) il tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. laddove ha revocato l'ordinanza ex art. 186-ter
c.p.c. senza che l' lo avesse chiesto (essendosi limitata a domandare Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo opposto e avendo chiesto solo in comparsa conclusionale la restituzione della somma di 18.119,93 € pagata in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.).
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata:
1) il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e la CP_1 conferma dell'ordinanza ex 186-ter c.p.c. del 4 novembre 2016 con cui è stato ingiunto alla di pagare in favore dell' la somma di 14.971,23 € CP_1 Parte_1 oltre interessi e spese di lite;
2) in ogni caso (recte: in via subordinata), la condanna della al pagamento CP_1 in favore dell' della somma di 14.971,23 € oltre interessi (tenuto Parte_1 conto dell'intervenuto pagamento parziale di 7.028,77 €);
3) la condanna della alla restituzione della somma di 18.119,93 € oltre CP_1 interessi dal 17 aprile 2021 (somma versata dalla in esecuzione dell'ordinanza ex CP_1
186-ter c.p.c. e successivamente restituita dall' in esecuzione della Parte_1 sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo e l'ordinanza ingiunzione);
4) la condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituita in giudizio la domandando Controparte_1 il rigetto integrale dell'appello e riproponendo nei confronti del la domanda di CP_2 ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. (e in via subordinata la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.), già proposte in via subordinata davanti al giudice di primo grado e rimaste assorbite dalla decisione che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il C.I.R.P.S. non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 1189 c.c., avendo ritenuto erroneamente che il pagamento eseguito dalla in favore dell'avv. Giovannetti CP_1
(creditore del C.I.R.P.S.) sia stato fatto facendo incolpevole affidamento sull'identità tra il
C.I.R.P.S. (che è un organismo autonomo) e il (che è invece una mera CP_4 articolazione interna dell' ”, creditrice della . Parte_1 CP_1
3 Il tribunale ha ritenuto al riguardo che l'opponente abbia correttamente invocato il principio di apparenza giuridica, essendo stata dimostrata la sua buona fede e il suo ragionevole convincimento circa la corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, da imputarsi anche a un comportamento colposo della creditrice opposta.
Il tribunale ha infatti ritenuto scusabile l'errore di – che ha pagato la CP_1 somma di 14.971,23 € quale terzo pignorato nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dall'avv. AN Giovannetti per un credito vantato nei confronti del - CP_2 con conseguente riconoscimento dell'effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. del pagamento effettuato in buona fede in favore del creditore apparente CP_2
Il tribunale ha valorizzato al riguardo il fatto che:
a) i due enti ( e avevano una denominazione simile;
CP_2 CP_4
b) il C.I.R.P.S. utilizzava la partita IVA e il codice fiscale dell' Parte_1 quale elemento identificativo univoco, integrante una sorta di pubblicità dichiarativa;
c) il C.I.R.P.S. utilizzava i locali, l'indirizzo e-mail, il logo e la carta intestata dell'Università ; Parte_1
d) l' ha colposamente tollerato che il utilizzasse il Parte_1 CP_2 codice fiscale e la partita IVA dell'università - oltre che i medesimi locali, indirizzo e-mail, logo e carta intestata – durante il periodo in cui il C.I.R.P.S., per ragioni di supporto logistico e di servizi, aveva stabilito la propria sede amministrativa presso l'università.
L'appellante sostiene invece che l'errore in cui è occorsa la debitrice non CP_1 sia scusabile e che nel caso di specie non trovi dunque applicazione la fattispecie di cui art. 1189 c.c., in quanto:
- i due enti hanno una denominazione diversa ( e;
CP_2 CP_4
- la sede legale del C.I.R.P.S. all'epoca dei fatti era in - Piazza San Pietro in Pt_1
Vincoli n. 10, mentre quella dell'Università ” è in - Piazzale Aldo Moro n. Parte_1 Pt_1
5;
- il rappresentante legale del C.I.R.P.S. è il suo Direttore (e non il Rettore pro tempore dell'università, quale rappresentante legale de ). Parte_1
Le doglianze dell'appellante sono fondate.
Ai sensi dell'art. 1189 c.c., il pagamento effettuato in favore di un soggetto che appare legittimato a riceverlo produce in via eccezionale un effetto liberatorio ed estintivo - ancorché non satisfattorio nei confronti del vero creditore - in presenza di due presupposti:
1) sul piano oggettivo, la sussistenza di circostanze univoche idonee a trarre in inganno una persona di media diligenza, tali da dare luogo a una situazione di obiettiva apparenza;
2) sul piano soggettivo, l'incolpevole ignoranza del debitore di eseguire la prestazione in favore di un soggetto non legittimato ovvero la sua buona fede soggettiva (oggetto di un onere probatorio gravante sullo stesso debitore, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1147
c.c.).
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando
4 sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (v. ex multis
Cass. 18345/2024 e Cass. 6563/2016).
Nel caso di specie, l'erroneo convincimento in capo alla debitrice circa CP_1
l'identità tra e si fonda su un affidamento colpevole e l'errore in cui è CP_4 CP_2 incorsa la società debitrice non è scusabile, dal momento che la avrebbe potuto CP_1 agevolmente verificare quale fosse la realtà dei fatti attraverso l'impiego dell'ordinaria diligenza.
Il è, come si Controparte_2 evince dalla sua stessa denominazione, un centro di ricerca interuniversitario costituito tra le università del Lazio (inclusa l' ”), dotato di propri organi (art. 4 della Parte_1 convenzione istitutiva del , di una propria sede (che è stata istituita presso CP_2
l'Università “ai soli fini amministrativi”: art. 3 della convenzione istitutiva), di Parte_1 un proprio legale rappresentante (art. 7 della convenzione istitutiva), di autonomia finanziaria
(art. 10 della convenzione istitutiva).
A differenza del (che è un centro interdisciplinare che riunisce più CP_4 dipartimenti dell'Università ) il non è un'articolazione interna Parte_1 CP_2 dell'Università ma costituisce un soggetto giuridico distinto rispetto ad essa e Parte_1 come tale è un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
Il C.I.R.P.S. è un organismo istituito mediante un'apposita convenzione del 1988 ai sensi dell'art. 91 del d.P.R. n. 382 del 1980 (norma che ha previsto la possibilità di costituzione, tramite convenzioni tra le università interessate, di centri di ricerca o di centri di servizi interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università), che non si immedesima con una singola università aderente alla convenzione.
Proprio dalla diversa denominazione dei due enti è possibile dedurne la loro diversa natura: il è un centro interdisciplinare che riunisce più dipartimenti della CP_4 medesima università (l'Università , mentre il è un centro Parte_1 Pt_1 CP_2 interuniversitario di ricerca che fa capo a tutte le università del Lazio aderenti alla convenzione istitutiva del Centro (cade pertanto in errore il tribunale quando, riferendosi al
, lo chiama in continuazione “ Controparte_2 [...]
, affermando che la avrebbe fatto legittimo affidamento sul Controparte_7 CP_1 fatto che e fossero lo stesso Controparte_7 Parte_2 soggetto).
Il tribunale ha riconosciuto come dato incontestato e accertato il fatto che il C.I.R.P.S. e
5 il C.I.T.E.R.A. “sono due diversi e distinti soggetti giuridici”, ma ha ritenuto che “l'utilizzo
(parziale) del medesimo nome” e “l'identità di codice fiscale e partita IVA sono elementi che oggettivamente debbono essere addebitati alla odierna parte opposta la quale tollerando in quel tempo l'utilizzo del medesimo codice ha ingenerato nei consociati il ragionevole dubbio di trovarsi innanzi il medesimo soggetto giuridico” (pag. 7 della sentenza appellata).
Il rilievo del tribunale non può essere condiviso.
Premesso che non è scusabile la confusione tra due soggetti giuridici diversi e aventi una denominazione chiaramente diversa (v. supra), non si comprende quale sia “l'utilizzo
(parziale) del medesimo nome” che avrebbe ingenerato confusione e in che modo ciò abbia potuto confondere la (che ha assunto obbligazioni con l' CP_1 [...]
Parte_3
come è scritto nella lettera del 12 maggio 2014 inviata dalla al
[...] CP_1 in persona del suo direttore: documento n. 1 allegato al ricorso per decreto CP_4 ingiuntivo).
Quanto al fatto che il C.I.R.P.S. abbia utilizzato per un certo periodo il codice fiscale e la partita IVA dell' , esso non può di per sé giustificare l'affidamento Parte_1 incolpevole invocato dalla non essendovi alcuna prova del fatto che quest'ultima CP_1 sia mai venuta a conoscenza di tale circostanza.
Si osserva al riguardo che, nel dichiararsi debitrice “della Parte_1
(c.f. ”, la è incorsa in un errore
[...] Parte_1 CP_2 P.IVA_4 CP_1 che è imputabile esclusivamente alla propria negligenza, in quanto:
a) nell'atto di pignoramento presso terzi, l'avv. Giovannetti ha dichiarato di essere creditore nei confronti del “ Controparte_8
, avente sede in Piazza S. Pietro in Vincoli n.
[...] Pt_1
10”, senza indicare in alcun modo il codice fiscale del proprio debitore;
b) il codice fiscale dell'Università (che si assume essere lo stesso che Parte_1 veniva utilizzato dal C.I.R.P.S.) è stato inserito arbitrariamente dalla di sua CP_1 spontanea volontà nella dichiarazione di terzo resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
c) l' ha sede in - Piazzale Aldo Parte_1 Parte_1 Pt_1
Moro n. 5 (e non risulta che l'abbia mai avuta in Piazza S. Pietro in Vincoli n. 10); Pt_1
d) la ha dichiarato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. di essere debitrice “della CP_1
, benché non avesse mai avuto Parte_4 alcun rapporto con il CP_2
e) il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio è infatti intercorso tra la CP_1
e l'
[...] Parte_3
(v. la lettera del 12 maggio 2014 inviata dalla
[...] CP_1 al in persona del suo direttore con cui l'odierna appellata
[...] CP_4 Controparte_9 ha affidato al la gestione esternalizzata dell'istruttoria tecnico-amministrativa CP_4 delle richieste di ammissione agli incentivi del Conto Termico: documento n. 1 allegato al
6 ricorso per decreto ingiuntivo).
Quanto al fatto che il C.I.R.P.S. utilizzasse l'indirizzo e-mail, il logo e la carta intestata dell'Università , si osserva che: Parte_1
a) non vi è alcuna prova del fatto che la abbia ricevuto comunicazioni dal CP_1 provenienti dall'indirizzo di posta elettronica dell'università (e ciò per la semplice CP_2 ragione che non vi sono mai stati rapporti giuridici tra la e il;
CP_1 CP_2
b) sulla carta intestata utilizzata dal nelle proprie comunicazioni istituzionali CP_2 il logo dell' compariva insieme al distinto e autonomo logo del Parte_1
a volte anche insieme al logo di altre istituzioni pubbliche (v. il documento n. 12 CP_2 depositato dalla nel giudizio di primo grado). CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che la debitrice CP_1 abbia confidato senza sua colpa in una situazione di apparenza determinata dal
[...] comportamento colposo della creditrice , dovendosi escludere che la Parte_1 condotta di quest'ultima abbia fatto sorgere in capo al solvens una ragionevole presunzione sul fatto che il soggetto che ha beneficiato del pagamento eseguito dalla (il CP_1
C.I.R.P.S.) fosse lo stesso con cui la aveva concluso il contratto per la gestione CP_1 esternalizzata dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
Il primo motivo di appello va dunque accolto, perché il pagamento effettuato dalla in favore del creditore pignorante (avv. AN Giovannetti) non ha efficacia CP_1 estintiva del debito che la aveva nei confronti dell' . CP_1 Parte_1
All'accoglimento del motivo segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento della somma di
7.028,77 € (è infatti pacifico tra le parti che una parte del credito di cui è stato ingiunto il pagamento in via monitoria sia stato pagato direttamente all' nel Parte_1 corso del giudizio).
Trova al riguardo applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il giudice dell'opposizione rilevi che nel corso del giudizio l'obbligazione di pagamento fatta valere in via monitoria è stata parzialmente estinta, egli deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto e decidere in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento monitorio (ex multis: Cass. 26922/2022; Cass. 21432/2011;
Cass. 13085/2008; Cass. 6514/2007; Cass. 9021/2005).
Il decreto ingiuntivo n. 7219/2016 va dunque revocato e la va condannata a CP_1 pagare in favore dell' la somma di 14.971,23 € oltre interessi legali a Parte_1 decorrere dalla data della domanda (e cioè – come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo
– a decorrere dal 16 dicembre 2015, data di ricezione della lettera di messa in mora inviata dall'università alla debitrice).
Vanno invece respinti il secondo e il terzo motivo di appello, con cui l' Parte_1 si duole del fatto che il tribunale abbia revocato l'ordinanza ingiunzione di
[...]
7 pagamento emessa in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c., violando l'art. 1189 c.c. (per le ragioni già esposte con il primo motivo di appello) e l'art. 112 c.p.c. (avendo il tribunale revocato l'ordinanza ingiunzione in difetto di una domanda di parte).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza ingiunzione di pagamento di cui all'art. 186-ter c.p.c. integra un provvedimento anticipatorio di condanna, emesso nel corso del giudizio ed espressamente assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c.
Si tratta, quindi, di un provvedimento provvisorio, non idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, in quanto adottato sulla base di una mera cognizione sommaria, destinato ad essere revocato, modificato o confermato con la sentenza conclusiva del giudizio di merito, dalla quale sarà necessariamente sostituito o assorbito (Cass., Sez. Un., 1820/2007, Cass.
19042/2018).
La decisione del tribunale di revocare l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio in favore dell' deve ritenersi dunque irretrattabile, in Parte_1 quanto gli effetti dell'ordinanza anticipatoria restano comunque assorbiti dalla sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 7219/2016.
Va conseguentemente respinta la domanda dell'appellante avente ad oggetto la restituzione della somma di 18.119,93 € (somma versata dalla in esecuzione CP_1 dell'ordinanza ingiunzione ex 186-ter c.p.c. e successivamente restituita dall' Parte_1 in esecuzione della sentenza che – accogliendo l'opposizione - ha revocato sia il
[...] decreto ingiuntivo che l'ordinanza ingiunzione).
Venendo ad esaminare la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. formulata dalla nei confronti del (che ha beneficiato del pagamento CP_1 CP_2 eseguito dalla nei confronti dell'avv. Giovannetti, creditore del C.I.R.P.S.) si CP_1 osserva quanto segue.
La domanda è stata già formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado per l'ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento formulata dall' Parte_1
è rimasta assorbita dalla sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione avverso
[...] il decreto ingiuntivo ed è stata riproposta ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello per l'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall' . Parte_1
La domanda è fondata.
L'azione di ripetizione dell'indebito (condictio indebiti), trovando il proprio fondamento nel generale principio di causalità, ha lo scopo di neutralizzare gli spostamenti patrimoniali privi di alcuna giustificazione causale, attraverso l'imposizione ex lege di una obbligazione di restituzione delle somme pagate indebitamente (ovvero in mancanza di titolo, originaria o sopravvenuta).
Nel caso di specie è configurabile un indebito soggettivo ex latere accipientis
(pacificamente qualificato dalla giurisprudenza come una specie di indebito oggettivo e
8 ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 2033 c.c.), dal momento che la ha CP_1 eseguito una prestazione realmente dovuta (il pagamento del corrispettivo spettante per le prestazioni rese in suo favore dal ma l'ha eseguita nei confronti di un soggetto CP_4 che non era legittimato a riceverla (il . CP_2
La è pertanto legittimata ad agire ex art. 2033 c.c. nei confronti del CP_1 soggetto nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti patrimoniali del pagamento indebito (nel caso di specie il che ha beneficiato del pagamento eseguito dalla CP_2 in quanto satisfattivo del proprio debito nei confronti dell'avv. Giovannetti). CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il C.I.R.P.S. va dunque condannato a restituire alla la somma da questa indebitamente pagata, pari complessivamente a CP_1
15.304,93 €, comprensiva delle somme versate direttamente all'avv. Giovannetti per capitale, interessi e spese del processo esecutivo e delle somme versate all'Erario a titolo di ritenuta d'acconto (domanda così precisata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; v. altresì i documenti n. 11 e n. 13 allegati al fascicolo di primo grado della , oltre CP_1 interessi legali a decorrere dal 2 maggio 2017 (data della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa del . CP_2
Alla soccombenza della segue la sua condanna al pagamento delle spese CP_1 del giudizio di primo grado in favore dell' , Parte_1 spese che si liquidano in complessivi 4.835,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
L'accoglimento solo parziale dei motivi di appello e il rigetto della domanda di pagamento della somma di 18.119,93 € giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico della soccombente che viene pertanto condannata a pagare in favore dell' CP_1 Parte_1 la somma complessiva di 2.174,00 € (di cui 1.983,00 € per compensi e 191,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
I compensi a carico della vengono così determinati tenuto conto dei valori CP_1 medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Alla soccombenza del segue la sua condanna al pagamento delle spese del CP_2 doppio grado di giudizio in favore della spese che si liquidano in complessivi CP_1
3.010,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 10,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione del basso grado di difficoltà dell'attività difensiva svolta dalla nei confronti del CP_1
rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio). CP_2
9
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' ” avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 1662/2021, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento della somma di
7.028,77 € e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7219/2016 emesso dal Tribunale di
Roma;
2) condanna la a pagare in favore dell' CP_1 Parte_1 la somma di 14.971,23 € oltre interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 2015;
[...]
3) rigetta gli ulteriori motivi di appello e per l'effetto rigetta la domanda dell'appellante avente ad oggetto la restituzione della somma di 18.119,93 € oltre interessi;
4) condanna il Controparte_2
al pagamento in favore di dell'importo di 15.304,93 € oltre interessi
[...] CP_1 legali a decorrere dal 2 maggio 2017;
5) condanna la al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in CP_1 favore dell' liquidandole in complessivi Parte_1
4.835,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
6) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di appello tra la e CP_1
l' , condannando la al pagamento Parte_1 CP_1 della restante metà, che liquida in 2.174,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%; 7) condanna il Parte_5
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della
[...] CP_1 liquidandole in complessivi 3.010,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN AU PELLEGRINI IC CI
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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