Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35666
CASS
Sentenza 19 giugno 2007

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In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la qualifica di preposto dev'essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

In tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. Se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste. È consentito, infatti, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto peraltro che la difesa avesse avuto la possibilità di interloquire su tutti i profili di colpa oggetto della valutazione del giudice di merito).

Commentari2

  • 1Art. 604 - Questioni di nullità
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Direttore di stabilimento e responsabilità in tema di infortunio sul lavoro: conferimento di una formale delega di funzioni (Cass. pen. n. 41981/2012)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2012

    1. Premessa Nella decisione in commento del 25 ottobre 2012, n. 41981 i giudici della Corte hanno evidenziato come in tema di infortuni sul lavoro e delega di funzioni, sia responsabile il dirigente di una spa, con delega, per le lesioni personali (1) occorse al lavoratore con conseguente stato di malattia. Nella fattispecie, l'imputazione consisteva nell'aver omesso (2) di dotare gli operai dell'idonea attrezzatura ai fini di una sicurezza individuale. L'articolo 18 del Testo Unico del 2008 ha posto, quali comportamenti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, una serie di obblighi in materia di sicurezza. Fatta salva la predisposizione del documento di sicurezza e la nomina del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35666
Data del deposito : 19 giugno 2007

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