Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 2
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la qualifica di preposto dev'essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
In tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. Se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste. È consentito, infatti, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto peraltro che la difesa avesse avuto la possibilità di interloquire su tutti i profili di colpa oggetto della valutazione del giudice di merito).
Commentari • 2
- 1. Art. 604 - Questioni di nullitàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Direttore di stabilimento e responsabilità in tema di infortunio sul lavoro: conferimento di una formale delega di funzioni (Cass. pen. n. 41981/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2012
1. Premessa Nella decisione in commento del 25 ottobre 2012, n. 41981 i giudici della Corte hanno evidenziato come in tema di infortuni sul lavoro e delega di funzioni, sia responsabile il dirigente di una spa, con delega, per le lesioni personali (1) occorse al lavoratore con conseguente stato di malattia. Nella fattispecie, l'imputazione consisteva nell'aver omesso (2) di dotare gli operai dell'idonea attrezzatura ai fini di una sicurezza individuale. L'articolo 18 del Testo Unico del 2008 ha posto, quali comportamenti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, una serie di obblighi in materia di sicurezza. Fatta salva la predisposizione del documento di sicurezza e la nomina del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2007, n. 35666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35666 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo SE - Presidente - del 19/06/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE CO - Consigliere - N. 979
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 37738/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA VI, N. IL 28/07/1952;
avverso SENTENZA del 19/05/2004 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili;
rigetto nel resto.
Udito il difensori Avv. Leonardo Iannone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI MI, LA TO e AI SE venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Matera per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 del codice penale, perché il LI in qualità di legale rappresentante della società Edil Eur s.r.l. con sede legale in Bitonto, esecutrice dei lavori di costruzione di un capannone industriale da adibire alla produzione di salotti nell'area industriale di via La Martella in Matera, alle cui dipendenze lavorava AS CO, il LA nella qualità di preposto presso il detto cantiere, il AI quale legale rappresentante della ditta Ideai Relax s.n.c., con sede legale in Matera, committente dei lavori, in cooperazione tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, e/o imperizia, nonché per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano cagionato il decesso di AS CO, il quale, salito sul tetto di copertura di un capannone da demolire per smontare le viti di fissaggio dei pannelli costituenti la copertura, mentre si trovava su un pannello di vetroresina, a seguito della rottura dello stesso, era precipitato da un'altezza di circa 8 metri decedendo sul colpo;
colpa specifica consistita in particolare, per il LI ed il LA, nelle rispettive qualità sopra indicate: a) nella violazione del D.P.R. n.164 del 1956, art. 70, per aver omesso di far precedere l'esecuzione dei lavori sul tetto dall'esame della resistenza dello stesso, al fine di accertare che questo avesse solidità sufficiente per reggere il peso degli operai e, in caso di dubbio, per aver omesso di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo tavole sopra le orditure, sottopalchi ed imponendo l'uso delle cinture di sicurezza;
b) nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10 per non aver dotato gli operai di cinture di sicurezza munite di bretelle collegate a fune di trattenuta, assicurata a parti stabili delle opere fisse o provvisionali;
c) nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art.16 per non aver predisposto - in alternativa al sottopalco - neppure opere provvisionali che potessero evitare cadute nel vuoto (ad esempio, una rete anticaduta). Per la parte che in questa sede rileva, il G.U.P. del suindicato Tribunale, all'esito dell'udienza preliminare - nel corso della quale il P.M. modificava l'imputazione attribuendo al LA la qualifica di preposto in luogo di quella di direttore dei lavori indicata nell'originario capo di imputazione - ammesso il LA, a richiesta dello stesso, al rito abbreviato, dichiarava il LA colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate, e con la diminuente per il rito scelto, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio.
A seguito di gravame ritualmente interposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Potenza, esaminati anche i testi MI AN e De LM IL - essendosi la Corte avvalsa dei poteri di ufficio ex art. 603, comma terzo, c.p.p., e non in accoglimento dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dall'appellante essendo a questi tale facoltà preclusa dalla scelta del rito abbreviato - confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice e motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: A) priva di fondamento risultava l'eccezione di nullità della sentenza dedotta per asserita mancanza di correlazione tra il fatta contestato e la sentenza, posto che non vi era stata immutazione negli elementi essenziali del fatto e l'imputato aveva pienamente potuto esercitare il diritto di difesa tanto da avanzare la richiesta di rito abbreviato dopo la modifica del capo di imputazione da parte del P.M. nei termini appena precisati;
B) la qualità di preposto del LA era risultata provata sulla scorta delle dichiarazioni rese da un compagno di lavoro della vittima nell'immediatezza del fatto - dichiarazioni ritenute assolutamente attendibili per la mancanza di qualsiasi movente di mendacio - ed in base ai primi accertamenti di P.G. svolti sul posto dagli inquirenti al momento del fatto, anche con riferimento alle condizioni del cantiere oggetto di documentazione fotografica da cui era agevole rilevare che i lavori nel cantiere erano già in corso allorquando era avvenuto l'incidente; C) le dichiarazioni del teste, e le circostanze acclarate dagli investigatori, smentivano la versione resa dal LI (il quale aveva patteggiato la pena) e finalizzata a scagionare il LA;
D) parimenti inattendibili erano da considerarsi i testi MI e De LM - i quali avevano reso dichiarazioni finalizzate a far apparire il LA come un mero impiegato - per intrinseche contraddizioni (con particolare riguardo alla MI, laddove, tra l'altro, costei dopo aver sostenuto che il LA sarebbe stato un impiegato addetto a mere mansioni di contabilità, sena alcuna preposizione a cantieri, aveva poi riferito che il LA la mattina "andava sui cantieri") e perché in contrasto con le altre risultanze acquisite;
E) per costante giurisprudenza sarebbe ravvisabile la responsabilità penale del preposto in relazione al mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure di sicurezza ed alla mancata segnalazione da parte sua al datore di lavoro di eventuali carenze circa le misure di sicurezza per i lavoratori;
F) per rivestire la qualità di preposto sarebbe sufficiente - se non una qualifica superiore (che pur il LA avrebbe comunque avuto rispetto al AS ed al compagno di lavoro di quest'ultimo) - un'attribuzione anche di fatto di poteri di sovraordinazione su altri dipendenti, sovraordinazione che sarebbe di fatto esistita in capo al LA il quale non sarebbe stato un mero "nuncius" del datore LI MI;
G) appariva congrua la pena inflitta dal primo giudice, così come condivisibili apparivano il giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed il diniego della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., dell'elevato grado di colpa e del precedente penale relativo ad una violazione dell'art. 673 c.p. da parte del LA che ne dimostrerebbe "la scarsa attenzione all'altrui incolumità" (per come testualmente si legge a pag. 14 della sentenza della Corte d'Appello). Ricorre per Cassazione il LA svolgendo argomentazioni, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che possono così riassumersi: 1) erronea valutazione delle risultanze probatorie, anche con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal compagno di lavoro della vittima, per quel che riguarda il ruolo ricoperto dal LA all'interno della ditta del LI;
2) illogicità della motivazione, laddove la Corte distrettuale dopo aver ritenuto necessario disporre "ex officio" l'esame dei testi MI e De OL, attribuendo a tali prove il carattere di decisività, evidentemente anche al fine di pervenire ad una completa ricostruzione della verità, ha ritenuto poi di non poter attribuire alcun significativo rilievo a tali deposizioni;
3) la Corte distrettuale avrebbe reso motivazione contraddittoria nell'individuare la condotta omissiva in concreto addebitabile al LA;
4) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 521 c.p.p. sull'asserito rilievo della mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza: vengono sostanzialmente riproposte le considerazioni già portate al vaglio della Corte di merito e da questa disattese;
5) vizio motivazionale in ordine al diniego della concessione del beneficio della pena sostitutiva, avendo la Corte richiamato in proposito, asserendo di condividerle, le considerazioni del primo giudice, laddove non sarebbe stata invece avanzata alcuna richiesta sul punto al primo giudice il quale, quindi, non avrebbe espresso alcuna valutazione in proposito. Sono stati poi depositati motivi nuovi che possono così sintetizzarsi: a) avendo il difensore, nonché procuratore, delle parti civili depositato formale e rituale dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile, si chiede a questa Corte di prenderne atto e pronunciare conseguentemente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e di quella d'appello per tutti i capi relativi alle statuizioni civili di condanna;
2) non avrebbero potuto, i giudici del merito, ritenere avvenuto un trasferimento dell'obbligo di garanzia dal datore di lavoro al LA in mancanza di una formale delega con l'attribuzione dell'incarico di preposto;
3) sarebbe sussistente la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, posto che il LA, cui era stato addebitato di non aver adottato attrezzature e presidi di sicurezza, sarebbe stato poi condannato per aver violato, quale preposto, l'obbligo di segnalare al datore di lavoro la mancanza delle necessarie misure di sicurezza e richiederle. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto della revoca della costituzione di parte civile ad opera dei soggetti interessati, come da formale dichiarazione in atti. Ne consegue l'annullamento senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, delle sentenze di primo e secondo grado, in sintonia con il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui "il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto" (Cass., Sez. 4^, 16 luglio 2004, Di Tria ed altro, RV 228839; nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute;
conforme Cass. 4^ 21.10.2005, Monteleone, GD 2006, 9/99;
Cass. 6^ 17.9.1990, Scalo, RV 185354). Ciò posto, il ricorso deve essere nel resto rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte, in parte formulate anche con riferimento a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito insindacabili in questa sede.
Primo motivo di ricorso - Per quel che riguarda il ruolo ricoperto dal LA, la Corte distrettuale ha specificamente indicato le risultanze acquisite, in base alle quali ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di un ruolo di preminenza dell'imputato rispetto alla vittima, evidenziando non solo le dichiarazioni del compagno di lavoro del AS, ma anche le circostanze di fatto acclarate dagli investigatori nell'immediatezza del fatto e la deposizione della teste MI: quest'ultima, pur sostenendo che il LA sarebbe stato un mero impiegato addetto a mansioni di contabilità, ha poi affermato che il LA "la mattina andava sui cantieri". Al riguardo va sottolineato che, ai fini della prova del ruolo di preposto, o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, non è richiesto un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento, così come è avvenuto nella concreta fattispecie, anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o accertamenti fattuali, così come precisato nella giurisprudenza di questa Corte. Ed è stato altresì affermato, dalla Suprema Corte, che la qualifica di preposto deve essere riconosciuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa, a prescindere da formali qualificazioni giuridiche: "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa; pertanto, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori" (Sez. 3^, 7 ottobre 1999, n. 11406); "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo (Sez. 4^, 19 febbraio 1998, n. 3948). Secondo motivo - Destituita di fondamento è la doglianza relativa alla valutazione da parte della Corte territoriale dei testi assunti "ex officio": ed invero, non potendo l'imputato ottenere la rinnovazione del dibattimento essendo stato celebrato il giudizio di primo grado con il rito abbreviato, la Corte territoriale, nella prospettiva di assecondare comunque le esigenze difensive ed allo scopo di disporre di un più ampio compendio probatorio ai fini del decidere, ha ritenuto di avvalersi dei suoi poteri officiosi per l'escussione dei testi indicati dalla difesa dell'imputato: ma, di certo, dal provvedimento della Corte territoriale non poteva desumersi in alcun modo una preventiva valutazione, ad opera della Corte medesima, di attendibilità ed assoluta indispensabilità dei testi predetti: le dichiarazioni di questi ultimi sono state sottoposte all'attento e doveroso vaglio critico dei giudici del merito che hanno poi dato adeguatamente conto del loro convincimento con le argomentazioni e considerazioni - ulteriormente supportate anche da deduzioni logiche - sopra sinteticamente ricordate (nella parte relativa allo "svolgimento del processo)".
Terzo motivo - La Corte distrettuale ha individuato la condotta omissiva del LA - sulla scorta delle risultanze probatorie cui già si è avuto modo di accennare - nella mancata segnalazione delle carenze antinfortunistiche a lui note e nella sua inerzia a fronte dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti pur in assenza dei presidi previsti dalla legge per la tutela dei lavoratori in relazione all'attività dagli stessi in concreto svolta. Anche sul punto la motivazione è del tutto adeguata ed in perfetta sintonia con i principi enunciati al riguardo da questa Corte: "chi da in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche" (Sez. 4^, n. 3483/96, Pozzati ed altro, RV. 204971).
Quarto motivo - Privo di fondamento è il motivo con il quale è stata dedotta l'asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. Ed invero, in primo luogo va osservato che su tutti i profili di colpa oggetto della valutazione dei giudici del merito la difesa ha avuto completa ed assoluta possibilità di interloquire, come è agevole rilevare da tutte le questioni di volta in volta sollevate nei giudizi di merito in ordine al ruolo ed alla condotta del LA: di tal che il diritto di difesa, alla cui tutela è finalizzato il principio di correlazione in argomento, non è risultato in alcun modo compromesso. A ciò aggiungasi che all'imputato, con il capo di imputazione, erano stati contestati anche profili di colpa generica: orbene questa Corte (Sez. 4^, 27 giugno 1997, n. 7704) ha avuto modo di precisare che "in tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. Se la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata. (Fattispecie di lesioni colpose gravi in danno di lavoratore, per cui il giudice di merito aveva ritenuto non rientrante nell'addebito di colpa generica la colpa specifica di omissione di sorveglianza diretta o di nomina di un preposto)".
Quinto motivo - Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego della sanzione sostitutiva. Ed invero, a nulla rileva che il giudice di primo grado non abbia argomentato al riguardo (anche perché, come sostenuto dal ricorrente, non investito della questione). Resta il fatto che la Corte distrettuale, con sua autonoma valutazione, a fronte della richiesta dell'appellante, ha ritenuto il LA non meritevole, non solo del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ma anche della sanzione sostitutiva, ritenendo a ciò ostativi l'elevato grado di colpa ed il precedente penale a carico dell'imputato.
Tutte le suesposte considerazioni rivestono carattere assorbente rispetto alle argomentazioni svolte dal ricorrente con la memoria difensiva, con le quali sono state ribadite le censure dedotte con il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado (Tribunale di Matera 22/2/2002) limitatamente alle statuizioni civili. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007