Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11076 del 2025, proposto da
ER IO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IC AS, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 12495/2024 emessa dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 7691/2022, pubblicata in data 19/06/2024, notificata in data 22/05/2025, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa ES LO SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 28 settembre 2025, il ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III bis, n. 12495/2024 pubblicata in data 19 giugno 2024 nel ricorso RG n. 7691/2022, con la quale il Giudice adito ha accolto – “ nei termini e limiti e di cui in motivazione ” - il ricorso, integrato da motivi aggiunti, promosso per l’annullamento “ 1. Della nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha rideterminato il punteggio della prova scritta per la classe di concorso “A042 – Scienze e tecnologie meccaniche”, nella parte lesiva per il ricorrente; 2. Del D.D.G. prot. n. 12463 del 15.06.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato al ricorrente la rideterminazione del punteggio della sua prova scritta, da 72,00/100 a 68,00/100 punti, procedendo al conseguente annullamento della convocazione alla prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70,00/100 per il superamento della prova scritta; 3. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente ”.
2. Nel ricorso la parte istante, lamentando l’integrale inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente alla predetta sentenza, ha concluso chiedendo di: “ I. Ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione, in persona del suo Ministro pro-tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale pro-tempore, il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, n. 12495/2024 pubblicata in data 19.06.2024 all’esito del giudizio R.G. n. 7691/2022, notificata al Ministero resistente il 22.05.2025, passata in giudicato, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente e pertanto l’attribuzione, in favore del Prof. CA, del punteggio di 72,00/100 in relazione alla prova scritta e, conseguentemente, l’inserimento del ricorrente all’interno della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, c.d.c. “A042 – Scienze e tecnologie meccaniche” per la regione Veneto alla posizione spettante in forza del punteggio legittimamente riconosciuto, ai fini della sollecita immissione in ruolo del predetto; II. Qualora occorra, Voglia l’Ecc.mo T.A.R. adito nominare, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d), un Commissario ad Acta che, in sostituzione dell’Amministrazione coinvolta, provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito; III. A fronte di tutto quanto sopra dedotto, documentato e richiesto con il presente ricorso, nel caso in cui l’Ecc.mo T. A. R. adito rilevi la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., Voglia altresì condannare il resistente Ministero, in persona del suo Ministro pro-tempore, al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente ”.
2. In data 10 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto formale, successivamente depositando documenti e relazione in cui ha dedotto di avere già provveduto a dare piena attuazione alla sentenza oggetto di ricorso per ottemperanza.
2.1 In particolare, l’Amministrazione ha significato quanto segue: “ con provvedimento n. 2980 del 10 luglio 2025 (doc. 2), l’Ufficio scrivente provvedeva a dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi, decretando l’inserimento a pieno titolo dell’odierno ricorrente, alla posizione n. 15 bis con punti 154,50, nella graduatoria di merito di cui al proprio decreto n. 2375 del 14 luglio 2022 del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, per la classe di concorso A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE, per la regione Veneto. Tale provvedimento veniva prontamente trasmesso a mezzo PEC al difensore di parte ricorrente con nota prot. 20931 dell’11 luglio 2025 (doc. 3), di cui si allega prova dell’avvenuta consegna (doc. 4). Appena quattro giorni dopo, questo Ufficio pubblicava sul sito dell’U.S.R. Veneto l’avviso prot. n. 21309 del 15 luglio 2025 con il quale si comunicava l’apertura della procedura informatizzata della Fase 1 (scelta della provincia) per il Turno 1 – relativo alle assunzioni del personale docente della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2025/26 - unitamente all’indicazione dei candidati convocati in tale frangente (in particolare, per la classe di concorso A042, si trattava, in primo luogo, della posizione 15 bis della graduatoria relativa alla procedura concorsuale D.D. 499/2020 e, in secondo luogo di tutti i vincitori presenti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale D.D.G. 3059/2024) (doc. 5). L’odierno ricorrente, quindi, partecipava alla suddetta Fase 1 del turno di nomina presentando apposita domanda di assegnazione alla provincia (doc. 6). Con avviso prot. n. 21566 del 17 luglio 2025 questo Ufficio comunicava gli esiti della Fase 1 – a conclusione della quale il docente CA ER IO veniva assegnato alla provincia di Treviso, da lui indicata come prima scelta (cfr. doc. 6) – e, contestualmente, si comunicava l’avvio della Fase 2 (scelta della sede di servizio da parte dei docenti che erano stati individuati quali destinatari di proposta di immissione in ruolo) (doc. 7). L’odierno ricorrente partecipava alla suddetta Fase 2 del turno di nomina presentando apposita domanda di assegnazione alla sede di servizio (doc. 8). Con successivo provvedimento prot. n. 21931 del 21 luglio 2025 questo Ufficio comunicava l’assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali A.S. 2025/26 (doc. 9). Ebbene, da tale provvedimento risulta che il docente CA ER IO, inserito con punteggio 154.50 alla posizione n. 15 bis della graduatoria di merito del D.D. 499/2020 per la classe di concorso A042, veniva assegnato all’I.S. GA (codice meccanografico TVIS026004), sede di servizio da lui indicata come prima scelta (cfr. doc. 8). Non solo. Dallo stato matricolare dell’odierno ricorrente si evince che il medesimo risulta ad oggi titolare ordinario in quanto ha preso servizio in data 1° settembre 2025 presso la sede assegnatagli all’esito del Turno 1 della procedura di immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/2026, ovverosia l’I.S. GA - CO (TVIS026004) (doc. 10). Pertanto, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, questa Amministrazione ha provveduto a dare piena esecuzione alla sentenza n. 12495/2024 del T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) ”.
3. Rilevato quanto affermato dalla parte resistente e considerato che la parte ricorrente niente aveva controdedotto in merito, il Collegio, con ordinanza n. 3216 adottata all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso per intervenuta esecuzione della sentenza oggetto di richiesta di ottemperanza e ha assegnato alle parti termine per memorie.
4. Con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, parte ricorrente ha precisato quanto segue “ alla luce della documentazione depositata in giudizio dal Ministero resistente ”:
- “ il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato esecuzione alla sentenza di accoglimento, pur tuttavia con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2025 ”,
- al ricorrente spetterebbe, tuttavia, “ l’immissione in ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/2023 ”.
4.1 Quanto sopra posto, il ricorrente ha concluso chiedendo “ il riconoscimento del diritto del ricorrente alla immissione in ruolo con decorrenza economica e giuridica dall’a.s. 2022/2023 ”.
5. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene doversi dichiarare l’inammissibilità del ricorso avendo l’Amministrazione già provveduto a dare esecuzione - prima dell’instaurazione del presente giudizio e nei limiti del giudicato risultante dall'oggetto del giudizio di cognizione - alla sentenza di cui la parte ha chiesto l’ottemperanza con il ricorso introduttivo.
6.1 La modifica della domanda giudiziale (e delle ragioni poste a sostegno della domanda) intervenuta con la memoria depositata in data 22 dicembre 2025 risulta anch’essa inammissibile non solo in quanto comportante il mutamento dell’oggetto del giudizio ma anche in quanto richiedente al Giudice dell’ottemperanza una cognizione di merito incompatibile con la natura del giudizio instaurato.
Peraltro, risulta agli atti, che, come dedotto dalla resistente, la parte ricorrente “ è stata parte attiva ” dell’attività esecutiva posta in essere dall’Amministrazione con la conseguenza che l’istante già conosceva sia l’esistenza dei provvedimenti adottati dall’USR resistente, sia il loro contenuto.
Cionostante, il ricorso non reca menzione alcuna di tali atti, limitandosi la parte ricorrente ad asserire che “ nonostante il contenuto della sentenza del T.A.R. Lazio, anche a seguito dell’accoglimento del ricorso, il Ministero non vi ha dato esecuzione ” (pag. 2) e ad alludere alla “ inerzia dell’Amministrazione resistente ” (pag. 2).
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi di cui in narrativa.
8. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL SS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
ES LO SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LO SB | AL SS |
IL SEGRETARIO