TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2555
TAR
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per intervenuta esecuzione della sentenza

    Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile poiché l'Amministrazione ha già dato esecuzione alla sentenza prima dell'instaurazione del presente giudizio e nei limiti del giudicato. La modifica della domanda giudiziale intervenuta con memoria successiva è anch'essa inammissibile in quanto comporta mutamento dell'oggetto del giudizio e richiede una cognizione di merito incompatibile con la natura del giudizio di ottemperanza. Inoltre, il ricorrente era a conoscenza degli atti esecutivi adottati dall'Amministrazione, ma non li ha menzionati nel ricorso.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda per mutamento dell'oggetto del giudizio

    La modifica della domanda giudiziale intervenuta con la memoria depositata successivamente alla costituzione dell'Amministrazione è inammissibile sia perché comporta il mutamento dell'oggetto del giudizio, sia perché richiede al Giudice dell'ottemperanza una cognizione di merito incompatibile con la natura del giudizio instaurato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2555
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2555
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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