CA
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2741/2021, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Petrini per Parte_1 C.F._1
delega in atti
Appellante
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata ope Controparte_1
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 14904/2020, depositata il 28.10.2020. CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, contraris rejectis, in totale riforma dell'appellata sentenza,
1) dichiarare il diritto del sig. a ricevere a fronte della domanda unica di pagamento presentata Parte_1
per l'annata 2011 anche la somma di Euro 29.715,02 ed a fronte della domanda unica di pagamento presentata per l'annata 2012 anche la somma di Euro 11.738,20. (ovvero le maggiori o minori somma accertate nel corso del giudizio o ritenute di giustizia) e condannare l' al Controparte_1
pagamento in suo favore di tali somme (ovvero la maggiore o minora somma accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia) da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle date delle mancate erogazioni o – in subordine – dalla data di messa in mora ovvero di avvio del presente giudizio;
2) condannare l' al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
delle somme calcolate a titolo di interessi legali e trattenute per compensazione nella misura di Euro
[...]
18.253,88 (ovvero la maggiore o minora somma accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia) con la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data, in cui sono state operate la trattenuta o – in subordine – dalla data di messa in mora ovvero di avvio del presente giudizio;
;
3) condannare l' alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore CP_1
del Procuratore antistatario.”.
Per “Voglia codesta Corte territoriale, contrariis reiectis, rigettare l'avversa impugnazione. CP_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, del doppio grado del merito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Il sig. ha citato l' innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accerto il proprio Pt_1 CP_1
diritto a percepire la somma di € 41.453,22, dovuta in forza delle Domande Uniche di pagamento presentate nel quadro della Politica Agricola dell'Unione Europea per le annualità
2011-2012.
A fondamento della domanda il ha dedotto di aver presentato nel corso degli anni varie Pt_1
Domane Uniche tese all'ottenimento dei contributi europei previsti in favore dei possessori di validi titoli di conduzione dei terreni agricoli;
a seguito di un controllo eseguito dal Comando Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Salerno era stato però ipotizzato che egli avesse utilizzato titoli di conduzione fittizi per alcuni dei fondi ed era stato pertanto avviato un procedimento penale per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poi definito con sentenza di assoluzione (sent. n. 2016/18 del 4 luglio 2018 resa dal Tribunale di Lecce, passata in giudicato).
In ragione degli accertamenti penali aveva disposto la sospensione di qualsiasi erogazione CP_1
e provveduto al recupero di € 266.930,82 (quale importo indicato nella notizia di reato afferente alle annualità dal 2008 al 2014), maggiorato di interessi per € 18.253,88, per un totale €
285.184,70.
Successivamente, a valle della sentenza di assoluzione, l con atto prot. n. 2018.0093673 CP_1
del 30.11.2018, aveva formalizzato l'accertamento di un proprio credito di € 41.453,22 quale importo erogato in eccesso in relazione alle Domande Uniche presentate per le annualità 2010-
2013, ed aveva restituito al la somma di euro 228.895,03. Pt_1
A fronte dei fatti esposti, il sig. lamentando l'illegittimità della mancata erogazione Pt_1
dell'intero importo dei contributi richiesti per le annualità 2011 e 2012 e l'illegittima mancata restituzione di quanto incamerato da a titolo di interessi sulle somme inizialmente CP_1
recuperate, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della debenza delle somme trattenute ex adverso e la conseguente condanna di al pagamento della somma di € 41.453,22, CP_1
dell'importo di euro 18.253,88 indebitamente trattenuto a titolo di interessi e dell'ulteriore somma di euro 14.836,45 pari alla differenza fra l'importo originariamente trattenuto per compensazione e quello restituito da (domanda, quest'ultima, poi rinunciata in sede di CP_1
prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
L' si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo la definitività di quanto accertato CP_1
nel provvedimento prot. n. 2018.0093673 del 30.11.2018, perché non impugnato, e, in CP_1
ogni caso, l'infondatezza delle avverse domande, dovendo ritenersi legittime le trattenute operate in danno del in parte a titolo di indebita richiesta di contributi per le annate Pt_1
CP_ 2011 e 2012 ed in parte a fronte dell'esistenza di esposizioni debitorie nei confronti dell
(sottese al trattenimento della somma di euro 14.836,45). Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14904/2020 depositata in data 28 ottobre 2020, ha rigettato la domanda proposta dall'attore, che è stato per l'effetto condannato alla rifusione delle spese di lite.
La suddetta pronuncia è stata impugnata dal Pt_1
L'appellante ha censurato la sentenza per aver il primo Giudice ritenuto indimostrato il diritto agli aiuti europei, ovverosia il possesso di un valido titolo legittimante la conduzione di tutti i terreni per i quali era stata richiesta l'ammissione al contributo, nonché, in ogni caso, per aver errato nella quantificazione del contributo non ammesso al beneficio;
il ha altresì Pt_1
lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui non era stata riconosciuta come dovuta la somma incamerata da a titolo di interessi. CP_1
L' si è costituita in giudizio domandando il rigetto del gravame. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
*
§1. Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza impugnata per avere il Pt_1
primo Giudice ritenuto non provato il proprio diritto a percepire l'importo oggetto delle
Domande Uniche di pagamento presentate all nel quadro della Politica Agricola CP_1
dell'Unione Europea per le annualità 2011 e 2012, relativamente ai fondi:
1. “delle Sig.re e entrambe proprietarie di terreni, Controparte_3 Controparte_4
rispettivamente particelle Comune di Ugento (LE), Foglio 76, n. 139, 144, 145, 152 CP_3
e Comune di Ugento (LE), Foglio 76, n. 94, 140, 143, 146, 149 … , le quali CP_4
affermavano di averli concessi in comodato al tra il 2005 ed il 2009, per poi rimanere incolti Pt_1
sino al 2012, fino a quando li hanno concessi in locazione al Sig. . CP_5
2. e dei Sig.ri e , siti nel comune di Casarano (fg. 32, partt. Parte_2 Parte_3
43,112,316,374,375,434,435) che li avevano concessi in locazione nel 2010 ad una società per
l'istallazione del fotovoltaico”. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto “che ai fini del conseguimento dei benefici comunitari sia necessaria la dimostrazione di un titolo giuridico documentabile che giustifichi il possesso materiale del bene” e ciò, evidentemente, anche per scongiurare che chi conduca illegittimamente i fondi possa giovarsi economicamente del proprio fatto illecito (attraverso la percezione dei contributi europei).
In questo senso soccorrono le linee guida di n. 35 del 24.4.2001 in atti nonché i principi CP_1
generali in tema di aiuti e sovvenzioni, non potendosi attribuire fondi pubblici (europei o nazionali che siano) in assenza di prova della titolarità del diritto al beneficio.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, contabile e amministrativa, infatti, ai fini dell'ottenimento dei contributi, non è sufficiente la materiale detenzione del bene, né la sussistenza di una relazione di fatto del soggetto con il fondo, occorrendo invece che la disponibilità sia “titolata” (v. C. dei Conti Sicilia 1890/2009, TAR Sicilia 9.2.2023, n. 125, Cons.
Stato, I parere n. 1847 del 2021; Cons. Stato, I, parere n. 2163 del 2020).
L'erogazione del contributo è, pertanto, condizionata alla sussistenza di un titolo, debitamente documentato, che dimostri in capo al richiedente la legittima disponibilità della superficie.
Passando all'esame del caso di specie, con riferimento ai fondi delle sig.re e Controparte_3
(in agro Ugento- Le fg. 76, part. 139,144,145,152) questa Corte ritiene Controparte_4
indimostrata la titolarità del diritto alla conduzione.
Il sig. assume che la coltivazione sarebbe avvenuta in base ad “un contratto di comodato Pt_1
verbale decorrente dalla data di stipula del 30.11.2009 sino al 30.10.2012 (che dava seguito ad un precedente analogo titolo di conduzione sottoscritto dalla proprietaria per le annate dal 2005 al 2009)”.
L'esistenza di tale contratto, però, è esclusa dalle stesse proprietarie dei terreni escusse nel giudizio penale, nel cui ambito le stesse, da un lato, hanno dato atto dell'esistenza di un contratto di comodato verbale stipulato con il sig. valido solo sino al 2009 e, dall'altro, hanno Pt_1
riferito di essersi poi disinteressate dei fondi sino al 2012, momento in cui li avrebbero affittati ad un terzo.
Ulteriore indizio a conferma dell'assenza di accordo circa la stipula di un nuovo negozio inter partes è la circostanza che il sig. al fine di dimostrare il proprio diritto al contributo, ha Pt_1 allegato alla Domanda Unica per gli anni sino al 2009 le dichiarazioni a firma delle stesse proprietarie circa l'esistenza del comodato verbale, mentre per gli anni successivi sono state prodotto mere autocertificazioni del richiedente.
In conclusione, deve ritenersi esente da vizi l'operato di e non ammissibili all'aiuto le CP_1
particelle in questione per le annualità dal 2010 al 2013, così come indicato nell'atto di accertamento di cui al n. 2018.00936073 prot CP_1
Con riferimento ai terreni dei Sig.ri e (siti nel Comune di Parte_2 Parte_3
Casarano, fg. 32, partt. 43,112,316,374,375,434,435) si osserva quanto segue.
In atti (v. doc. allegato 3 alla comparsa di costituzione di p. 44) è rinvenibile un contratto CP_1
di locazione di svariati terreni, tra cui quelli poi esclusi dal contributo, valido sino al 30.11.2011 nonché una missiva del sig. (da questi non disconosciuta) a mezzo della quale veniva Pt_1
comunicata la rinuncia alla conduzione in affitto delle particelle 43,112,316,374,375,434 e 435 a partire dal 15.7.2008.
Ebbene, seppure non sia stata prodotta l'accettazione della rinuncia, la stessa deve ritenersi intervenuta al più tardi nel 2010, momento in cui i terreni in esame hanno formato oggetto di un contratto di costituzione di diritto di superficie in favore di terzi soggetti (si rimanda al documento allegato sub 14 al fascicolo di primo grado di . CP_1
Correttamente, dunque, in assenza di prova circa il possesso di un valido titolo per la loro conduzione da parte del sig. l ha escluso i fondi dal beneficio a partire dal 2011. Pt_1 CP_1
Al fine di negare la fondatezza di tale determinazione l'appellante ha richiamato il contenuto della sentenza resa dal Tribunale di Lecce, sez. agraria, n. 2891/2014 depositata il 12.1.2015, ove era stato dato atto dell'occupazione, da parte del sig. dei terreni dei sig.ri Pt_1 Pt_2 Pt_3
sino al 2013, anno in cui il Giudice pugliese – in altro giudizio – aveva disposto il loro rilascio.
La deduzione è però inidonea a dimostrare il possesso di un titolo giustificativo della conduzione dei fondi esclusi dal beneficio perché dalla lettura del provvedimento non emerge se oggetto del giudizio fosse la totalità delle particelle inizialmente ricomprese nel contratto di locazione o, invece, solamente quelle restanti dopo la rinuncia alla conduzione in affitto di parte di esse. Considerato dunque che l'onere della prova circa il possesso del titolo di conduzione dei terreni grava su colui il quale rivendica il diritto al contributo europeo e che, nel caso di specie, non risulta assolto, si conclude per la legittimità della mancata ammissione al beneficio dei fondi censiti al Comune di Casarano, fg. 32, partt. 43,112,316,374, 375,434,435 per gli anni 2011, 2012
e 2013.
§2. Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza impugnata per non Pt_1
essersi il Tribunale pronunciato in ordine alla dedotta incongruenza tra l'ammontare del contributo ritenuto dall' come non dovuto in ragione della decurtazione delle particelle CP_1
non ammissibili al beneficio (€ 29.715,02 per il 2011 ed € 11.738,20 per il 2012, come da atto di accertamento) rispetto all'importo, nettamente inferiore, indicato nella comunicazione di notizia di reato e nel successivo capo di imputazione (i.e. euro 13.721,95 per l'annata 2011 ed euro
5.319,82 per l'annata 2012).
Il motivo è infondato.
Le contestazioni formulate con riguardo al quantum delle somme trattenute da sono di CP_1
tenore assolutamente apodittico, in quanto fondate sul mero rilievo della discrasia tra l'oggetto delle indagini di PG e del successivo capo di imputazione e la quantificazione dell'indebito da parte di CP_1
Come tali debbono essere disattese, considerato che, all'evidenza, la quantificazione svolta da un organo terzo ai diversi effetti del giudizio penale non può certo essere vincolante agli odierni effetti.
L'autonomia del procedimento di accertamento e recupero dell'indebito da parte di rispetto al giudizio penale è confermata da concorde giurisprudenza;
i due procedimenti, CP_1
pur potendo trovare la loro comune origine negli atti di contestazione redatti dagli organi di polizia giudiziaria, hanno contenuto e finalità autonome, nella misura in cui il secondo è diretto ad accertare violazioni alla legge penale, con la eventuale configurazione di ipotesi delittuose, il primo invece si sostanzia nell'accertamento di una condotta avente gli estremi di un illecito amministrativo, identificabile nell'indebito percepimento di premi comunitari in agricoltura, sanzionabile con le relative misure del disconoscimento del beneficio concesso e conseguente restituzione delle somme erogate. In un quadro di autonomia e separazione tra il procedimento amministrativo e quello giudiziario penale, l' è quindi pervenuta alle proprie conclusioni valutando in autonomia le risultanze CP_1
delle indagini effettuate dagli organi inquirenti e gli esiti degli ulteriori “accertamenti tecnici” dalla stessa compiuti.
Stante l'indipendenza degli accertamenti, risulta del tutto ininfluente la non corrispondenza tra la quantificazione indicata nella notizia di reato e quella operata da CP_1
Le suddette considerazioni sarebbero a rigore dirimenti, posto che il si è limitato a Pt_1
contestare la congruità delle trattenute sulla base del raffronto con il dato emerso in sede penale, il che, come detto, non giova allo scopo.
In ogni caso, la quantificazione delle somme indebite è stata analiticamente operata dall' CP_1
sulla base delle superfici delle particelle che si è accertato non essere oggetto di validi titoli di conduzione (come indicate nell'atto di accertamento di cui al doc. 6a del fascicolo di primo grado del , della natura delle coltivazioni e dell'entità del prodotto in tesi derivante dalla Pt_1
coltivazione di tali particelle (indicato in termini percentuali nella tabella di cui al doc. 28 del fascicolo di primo grado di e sulla base dei criteri di recupero dettati dalla normativa CP_1
europea ed in particolare di quelli di cui all'art. 58 Regolamento CE 1122/2009 (e del corrispondente art. 19 Reg. UE 640/2014), in forza del quale “se per un gruppo di colture la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuto per superficie è superiore alla superficie determinata a norma dell'articolo 57, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata”.
Tali analitiche deduzioni, di cui ha dato conto sin dal giudizio di primo grado, non sono CP_1
state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del il quale non ha neppure Pt_1
allegato a quanto ammonterebbe, nella sua prospettazione, l'ammontare del contributo legato alle particelle non ammesse al beneficio, né ha offerto criteri di calcolo utili alla confutazione di quelli puntualmente indicati dall'odierna appellata.
Alla luce di quanto precede, la censura del qui reiterata, deve essere disattesa, in quanto Pt_1
appunto del tutto generica e apodittica. §3. Con il terzo motivo di impugnazione il censura la sentenza impugnata per omessa Pt_1
CP_ motivazione in ordine alla domanda “di condanna di alla restituzione anche della somma trattenuta
a titolo di interessi sulla somma di gran di lunga maggiore di quella definitivamente ritenuta indebita da CP_1
con la rivalutazione monetaria sugli importi trattenuti per compensazione a decorrere dalla data, in cui è stata operata la trattenuta ed il 1 febbraio 2019 (punto 3 delle conclusioni)” (v. p. 17 atto di appello).
Assume l'appellante che a seguito della notizia di reato, aveva proceduto al recupero per CP_1
compensazione in danno del sig. della complessiva somma di Euro 285.184,70 Parte_1
(di cui € 266.930,82 per sorte ed € 18.253,88 per interessi) e che in data 1 febbraio 2019, a valle del richiamato “provvedimento di accertamento” dell'asserito indebito di € 41.453,22, aveva corrisposto in suo favore la complessiva somma di € 228.895,03, tralasciando illegittimamente la restituzione di quanto inizialmente incamerato a titolo di interessi sugli importi erogati in relazione alle “domande uniche di pagamento” presentate per gli anni dal 2008 al 2014, pari a €
18.253,88.
L'assunto è infondato.
Già in termini numerici giova osservare come la differenza tra la somma di euro 285.184,70 inizialmente trattenuta e quella di euro 228.895,03 poi versata da detratto CP_6
l'importo di euro 41.453,22 che si è accertato essere indebito, ad euro 14.836,45 e non già all'importo di euro 18.253,88.
Si tratta, come desumibile dalla narrativa che precede, della somma che è stata trattenuta in forza di compensazione con debiti del nei confronti dell operazione la cui correttezza Pt_1 CP_2
è stata ammessa dallo stesso appellante, che già in primo grado ha rinunciato a richiedere la ripetizione della somma.
Il dato sarebbe già sufficiente a respingere la censura veicolata con il motivo di appello.
Per quanto necessario si rileva come il documento in forza del quale dovrebbe desumersi la necessità di restituzione della somma di euro 18.253,88 già trattenuta a titolo di interessi (doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'attore) non sorregga la tesi del in quanto non riporta Pt_1
somme addebitate da a titolo di interessi in relazione alle campagne agrarie oggetto di CP_1
causa. Alla luce di ciò la domanda tesa alla condanna di al pagamento di “somme calcolate a titolo di CP_1
interessi”, in realtà mai applicati da (come dalla stessa tempestivamente rilevato), risulta CP_1
infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va integralmente rigettato.
§.4 Le spese del grado, liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri e all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Deve infine essere accertata, ai sensi del TU spese di giustizia, la debenza da parte del Pt_1
di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
2741/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto