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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 256/2024
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 256/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DO Mesiti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie - disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune voci/indennità retributive (ER A e B) - nullità per contrasto con norme imperative - Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 256/2024
differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/02/2024, , Parte_1 dipendente dell' dal Parte_2
01/08/1990 con la qualifica di “Capo Stazione” ed operante presso il
Centro di Catanzaro, ha esposto che, a seguito dell'accordo intervenuto tra l' resistente e le organizzazioni sindacali in data 13- Pt_2
20/02/2007, era stato istituito, in sostituzione di alcuni trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (ER).
In particolare, dall'allegato accordo (e correlativa ipotesi di accordo) si evince che tale nuova voce retributiva era costituita da una quota A e una quota B:
- l'ER-quota A) era data dalla somma delle voci retributive di secondo livello (indicate in apposita tabella) rivenienti da accordi sindacali ritenuti formalmente superati per la parte economica;
- l'ER-quota B) includeva, invece, la media ponderata delle diarie e trasferte, ridotta del 20%, percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
1.1. Tuttavia - espone ancora il ricorrente - le indicate voci retributive, in virtù di detto accordo aziendale, non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite dallo stesso godute.
Tale accordo stabiliva, infatti, che entrambe le componenti ER sarebbero state corrisposte esclusivamente per le giornate di “effettiva presenza in servizio” (si veda pag. 2 dell'accordo del 13/02/2007 prodotto da entrambe le parti).
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che:
- venga dichiarato il diritto a percepire la retribuzione per i periodi di ferie goduti da agosto 2007 a luglio 2014 e da ottobre 2020 a dicembre
2022 nella misura corrispondente a quella dei giorni di lavoro ordinario
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svolto nei medesimi periodi e che, conseguenzialmente, egli ha diritto al pagamento della somma di € 3.398,34;
- conseguentemente, le vengano Controparte_1 condannate al pagamento della somma predetta.
2. Si sono costituite le che hanno Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- rigettare il ricorso;
- in subordine, e salvo gravame, ridimensionare l'ammontare ex adverso preteso, decurtando la somma richiesta in ricorso delle differenze retributive ormai prescritte, delle differenze retributive per le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla
Direttiva 2003/88 CE del 4/11/2003 e delle differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui;
- disporre il pagamento delle spese e competenze di lite in proprio favore o, quantomeno, la compensazione delle stesse, tenuto conto dell'arbitrario e pretestuoso frazionamento del credito operato dal ricorrente.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, sebbene le spese di lite debbano essere ridimensionate in ragione dell'abusivo frazionamento del credito operato dal ricorrente.
3.1. È infatti stato documentato da parte resistente (ma anche dal ricorrente) che il ricorrente ha già introdotto, innanzi a questo Tribunale, un altro giudizio (R.G. Lav. n. 1529/2020), definito con sentenza n.
179/2023 (pubblicata il 28/02/2023), confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro (sentenza n. 1241/2025 del 20/11/2025 - R.G. n.
777/2023).
In quest'ultimo giudizio, il ricorrente aveva infatti avanzato domanda di pagamento delle differenze retributive, per le medesime voci (ER
A e B), in relazione al periodo da agosto 2014 a settembre 2020, mentre il presente giudizio verte sui periodi da agosto 2007 a luglio 2014
(antecedente) e da ottobre 2020 a dicembre 2022 (successivo).
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda afferente al periodo da
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agosto 2007 a luglio 2014 (oggetto di questa causa) si sarebbe potuta
(anzi, dovuta) proporre nel primo giudizio, essendo essa relativa a periodo antecedente ad agosto 2014.
Ciò ha comportato un evidente abusivo frazionamento della pretesa creditoria.
Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 7299/2025, non è possibile dichiarare l'improponibilità della domanda, seppur limitatamente al periodo da agosto 2007 a luglio 2014, poiché, essendo stata la prima domanda già definita con sentenza di secondo grado, la domanda non potrebbe essere concretamente riproposta in modo
“unitario” e ciò si tradurrebbe in una sanzione “sproporzionata”.
In questo caso, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma
1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale (così, Cass., Sez. Un., n 7299/2025 cit.).
Ma di ciò si dirà nel paragrafo dedicato alla liquidazione delle spese processuali.
4. Ciò premesso, la questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, anche in altre composizioni, con pronunce dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi.
4.1. Tali sentenze (che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) hanno evidenziato:
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
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- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I,
15/09/2011, n. 155, MS e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla
Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass. ord. n.
22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ER A ed ER B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione
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delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185);
- che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'ER (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 859 del 02/12/2022).
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4.2. Si è altresì osservato:
- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13/01/2022, nella causa C-514/20) (DS c/ CP_3
), che ha affermato i principi generali sul Parte_3 diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri c. .; Per_1 Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo
(punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di
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lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33) (Tribunale di Catanzaro, sentenza n.
630 del 21/07/2023).
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità dell'accordo aziendale-sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D. Lgs. n.
66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost. (e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità ER venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie (essendone riconosciuta la corresponsione “in rapporto alla effettiva presenza in servizio”: si veda l'ipotesi di accordo del 13/02/2007, pag. 2 del pdf, prodotta dalle parti).
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
Peraltro, non rileva che, in concreto, il lavoratore non abbia rinunciato alla fruizione delle ferie, ma solo che l'omissione del datore di lavoro possa avere «un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore» (Corte di Giustizia dell'UE, sent.
13/01/2022, Causa C-514/20, punto 32, cit. supra).
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento di detta indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
7. Non appare poi condivisibile la tesi di parte resistente in ordine alla prescrizione delle differenze retributive anteriori al 07/08/2014, alla luce del chiaro principio espresso da Cass. n. 26246/2022, non essendo il rapporto di lavoro del ricorrente equiparabile al rapporto di lavoro nel
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pubblico impiego.
8. In ordine al quantum, appaiono corretti i calcoli effettuati da parte resistente che ha determinato le somme spettanti nella misura di €
3.354,68, dovendosi computare i giorni effettivi di assenza dal lavoro per ferie/congedo come da conteggio, effettuato sulla scorta delle buste paga, contenuto nel doc. n. 17 prodotto da parte datoriale/resistente
(tuttavia recante in alto a destra il n. “16”), allegato alla memoria di costituzione, relativo al periodo oggetto di causa che di seguito si riproduce per immagine:
Tale importo è stato calcolato fino al 30 giugno 2022.
Entrambe le parti hanno infatti evidenziato che con l'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 10/05/2022 è stata istituita, a decorrere dal
1° luglio 2022, una nuova indennità, denominata “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
Dalle buste paga prodotte dal ricorrente si evince che nell'anno 2022 egli ha usufruito di numero 16 giorni di ferie fino al mese di giugno di Pagina 9 di 12 R.G. LAV. N. 256/2024
detto anno, che corrisponde al numero correttamente indicato nel citato prospetto (allegato n. 17 alla memoria di costituzione della resistente)
Parte ricorrente non ha, d'altronde, avanzato specifiche contestazioni rispetto ai conteggi proposti da controparte che, peraltro, si discostano di poco dalla somma richiesta (€ 3.398,34).
9. Non appare poi conferente alla fattispecie in esame il richiamo, da parte resistente, alla pronuncia della Suprema Corte (sent. n.
20216/2022), secondo cui la nozione europea di retribuzione non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue stabilite dalla legge (a tal fine è stato elaborato un ulteriore prospetto di calcolo che considera il tetto di 28 giornate annue di ferie – doc. n. 18 allegato alla memoria di costituzione).
In realtà, tale arresto del Giudice di legittimità si occupava della indennità di volo, integrativa della retribuzione per ferie, in relazione ai giorni di ferie (pari a 7) eccedenti il periodo minimo di 28 giorni (o quattro settimane) riconosciuti dalla legge (e dalla direttiva europea).
Nel caso di specie, non si verte, però, in ipotesi di giorni di ferie ulteriori, riconosciuti dalla contrattazione collettiva, rispetto a quelli minimi, inderogabili in peius, previsti dalla legge, ma di ferie semplicemente godute in via differita, in anni diversi da quelli della maturazione, al fine di recuperare quelle non godute negli anni precedenti (ad esempio, dallo stesso prospetto di calcolo redatto da parte resistente - doc. n. 17 allegato alla memoria di costituzione sopra riprodotto - si evince che il ricorrente, negli anni 2007, 2008 e 2009 ha fruito, rispettivamente di n. 11, 27 e 20 giorni di congedo per ciascun anno, inferiori quindi alle 28 giornate).
Parte resistente, d'altronde, non ha neppure indicato quale sarebbe la fonte contrattuale (individuale o collettiva) che attribuirebbe al ricorrente un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28.
In realtà, il CCNL del 12/03/1980 prevede espressamente all'art. 10
(rubricato: “Ferie”) che:
«A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo
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annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°».
È dunque certo che il ricorrente non ha diritto di fruire di un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28 (bensì inferiore a tale numero).
Il ricorrente è stato poi assunto nell'anno 1990, sicché è alquanto evidente che anche nel corso degli anni precedenti al 2007 egli aveva accumulato numerosi giorni di ferie di cui, poi, ha usufruito negli anni successivi, sicché non rileva che, in taluni anni, abbia di fatto goduto di un numero di giorni di ferie superiore a 28, atteso che il differimento della fruizione delle ferie non può ridondare a danno del lavoratore.
10. Considerato l'abusivo frazionamento del credito (non avendo il ricorrente dedotto alcuna ragione giustificativa della mancata inclusione dei periodi antecedenti ad agosto 2014 nel primo giudizio promosso nel
2020), si deve ritenere che le spese di lite debbano essere liquidate, ai fini della loro quantificazione, con esclusione delle somme relative al periodo da agosto 2007 a luglio 2014, atteso che le predette differenze retributive si sarebbero potute (e dovute) avanzare nel primo giudizio già promosso dal ricorrente nel 2020.
Non sussistono, quindi, i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite (e men che meno per condannare il ricorrente, pur vittorioso, al relativo pagamento) e ciò in quanto la domanda relativa al periodo da ottobre 2020 a dicembre 2022 non si sarebbe potuta proporre nel primo giudizio, essendo stato il ricorso depositato in data 29/10/2020 (come si legge nella sentenza di primo grado n. 179/2023), sicché essa è stata legittimamente avanzata in questa sede. In altri termini, rispetto al periodo successivo al primo ricorso (ottobre 2020-luglio 2022), il frazionamento del credito
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anteriore, seppur abusivo, non è influente ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Poiché le differenze retributive spettanti al ricorrente in relazione al periodo da ottobre 2020 a luglio 2022 ammontano ad € 626,00 (si veda il prospetto sopra riprodotto), è questo il valore di riferimento per la liquidazione delle spese che vengono determinate in dispositivo in misura prossima ai valori minimi e che devono essere poste a carico della resistente (nulla spettando al ricorrente per le spese relative al periodo antecedente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna le Controparte_1 al pagamento della somma di € 3.354,68 in favore
[...] del ricorrente , a titolo di indennità ER (A e Parte_1
B) maturata nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il mese di agosto 2007 e il mese di luglio 2014 nonché tra il mese di ottobre 2020 e il mese giugno
2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 49,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
DO Mesiti.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 256/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DO Mesiti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie - disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune voci/indennità retributive (ER A e B) - nullità per contrasto con norme imperative - Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 256/2024
differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/02/2024, , Parte_1 dipendente dell' dal Parte_2
01/08/1990 con la qualifica di “Capo Stazione” ed operante presso il
Centro di Catanzaro, ha esposto che, a seguito dell'accordo intervenuto tra l' resistente e le organizzazioni sindacali in data 13- Pt_2
20/02/2007, era stato istituito, in sostituzione di alcuni trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (ER).
In particolare, dall'allegato accordo (e correlativa ipotesi di accordo) si evince che tale nuova voce retributiva era costituita da una quota A e una quota B:
- l'ER-quota A) era data dalla somma delle voci retributive di secondo livello (indicate in apposita tabella) rivenienti da accordi sindacali ritenuti formalmente superati per la parte economica;
- l'ER-quota B) includeva, invece, la media ponderata delle diarie e trasferte, ridotta del 20%, percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
1.1. Tuttavia - espone ancora il ricorrente - le indicate voci retributive, in virtù di detto accordo aziendale, non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite dallo stesso godute.
Tale accordo stabiliva, infatti, che entrambe le componenti ER sarebbero state corrisposte esclusivamente per le giornate di “effettiva presenza in servizio” (si veda pag. 2 dell'accordo del 13/02/2007 prodotto da entrambe le parti).
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che:
- venga dichiarato il diritto a percepire la retribuzione per i periodi di ferie goduti da agosto 2007 a luglio 2014 e da ottobre 2020 a dicembre
2022 nella misura corrispondente a quella dei giorni di lavoro ordinario
Pagina 2 di 12 R.G. LAV. N. 256/2024
svolto nei medesimi periodi e che, conseguenzialmente, egli ha diritto al pagamento della somma di € 3.398,34;
- conseguentemente, le vengano Controparte_1 condannate al pagamento della somma predetta.
2. Si sono costituite le che hanno Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- rigettare il ricorso;
- in subordine, e salvo gravame, ridimensionare l'ammontare ex adverso preteso, decurtando la somma richiesta in ricorso delle differenze retributive ormai prescritte, delle differenze retributive per le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla
Direttiva 2003/88 CE del 4/11/2003 e delle differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui;
- disporre il pagamento delle spese e competenze di lite in proprio favore o, quantomeno, la compensazione delle stesse, tenuto conto dell'arbitrario e pretestuoso frazionamento del credito operato dal ricorrente.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, sebbene le spese di lite debbano essere ridimensionate in ragione dell'abusivo frazionamento del credito operato dal ricorrente.
3.1. È infatti stato documentato da parte resistente (ma anche dal ricorrente) che il ricorrente ha già introdotto, innanzi a questo Tribunale, un altro giudizio (R.G. Lav. n. 1529/2020), definito con sentenza n.
179/2023 (pubblicata il 28/02/2023), confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro (sentenza n. 1241/2025 del 20/11/2025 - R.G. n.
777/2023).
In quest'ultimo giudizio, il ricorrente aveva infatti avanzato domanda di pagamento delle differenze retributive, per le medesime voci (ER
A e B), in relazione al periodo da agosto 2014 a settembre 2020, mentre il presente giudizio verte sui periodi da agosto 2007 a luglio 2014
(antecedente) e da ottobre 2020 a dicembre 2022 (successivo).
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda afferente al periodo da
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agosto 2007 a luglio 2014 (oggetto di questa causa) si sarebbe potuta
(anzi, dovuta) proporre nel primo giudizio, essendo essa relativa a periodo antecedente ad agosto 2014.
Ciò ha comportato un evidente abusivo frazionamento della pretesa creditoria.
Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 7299/2025, non è possibile dichiarare l'improponibilità della domanda, seppur limitatamente al periodo da agosto 2007 a luglio 2014, poiché, essendo stata la prima domanda già definita con sentenza di secondo grado, la domanda non potrebbe essere concretamente riproposta in modo
“unitario” e ciò si tradurrebbe in una sanzione “sproporzionata”.
In questo caso, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma
1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale (così, Cass., Sez. Un., n 7299/2025 cit.).
Ma di ciò si dirà nel paragrafo dedicato alla liquidazione delle spese processuali.
4. Ciò premesso, la questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, anche in altre composizioni, con pronunce dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi.
4.1. Tali sentenze (che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) hanno evidenziato:
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
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- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I,
15/09/2011, n. 155, MS e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla
Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass. ord. n.
22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ER A ed ER B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione
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delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185);
- che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'ER (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 859 del 02/12/2022).
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4.2. Si è altresì osservato:
- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13/01/2022, nella causa C-514/20) (DS c/ CP_3
), che ha affermato i principi generali sul Parte_3 diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri c. .; Per_1 Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo
(punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di
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lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33) (Tribunale di Catanzaro, sentenza n.
630 del 21/07/2023).
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità dell'accordo aziendale-sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D. Lgs. n.
66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost. (e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità ER venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie (essendone riconosciuta la corresponsione “in rapporto alla effettiva presenza in servizio”: si veda l'ipotesi di accordo del 13/02/2007, pag. 2 del pdf, prodotta dalle parti).
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
Peraltro, non rileva che, in concreto, il lavoratore non abbia rinunciato alla fruizione delle ferie, ma solo che l'omissione del datore di lavoro possa avere «un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore» (Corte di Giustizia dell'UE, sent.
13/01/2022, Causa C-514/20, punto 32, cit. supra).
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento di detta indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
7. Non appare poi condivisibile la tesi di parte resistente in ordine alla prescrizione delle differenze retributive anteriori al 07/08/2014, alla luce del chiaro principio espresso da Cass. n. 26246/2022, non essendo il rapporto di lavoro del ricorrente equiparabile al rapporto di lavoro nel
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pubblico impiego.
8. In ordine al quantum, appaiono corretti i calcoli effettuati da parte resistente che ha determinato le somme spettanti nella misura di €
3.354,68, dovendosi computare i giorni effettivi di assenza dal lavoro per ferie/congedo come da conteggio, effettuato sulla scorta delle buste paga, contenuto nel doc. n. 17 prodotto da parte datoriale/resistente
(tuttavia recante in alto a destra il n. “16”), allegato alla memoria di costituzione, relativo al periodo oggetto di causa che di seguito si riproduce per immagine:
Tale importo è stato calcolato fino al 30 giugno 2022.
Entrambe le parti hanno infatti evidenziato che con l'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 10/05/2022 è stata istituita, a decorrere dal
1° luglio 2022, una nuova indennità, denominata “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
Dalle buste paga prodotte dal ricorrente si evince che nell'anno 2022 egli ha usufruito di numero 16 giorni di ferie fino al mese di giugno di Pagina 9 di 12 R.G. LAV. N. 256/2024
detto anno, che corrisponde al numero correttamente indicato nel citato prospetto (allegato n. 17 alla memoria di costituzione della resistente)
Parte ricorrente non ha, d'altronde, avanzato specifiche contestazioni rispetto ai conteggi proposti da controparte che, peraltro, si discostano di poco dalla somma richiesta (€ 3.398,34).
9. Non appare poi conferente alla fattispecie in esame il richiamo, da parte resistente, alla pronuncia della Suprema Corte (sent. n.
20216/2022), secondo cui la nozione europea di retribuzione non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue stabilite dalla legge (a tal fine è stato elaborato un ulteriore prospetto di calcolo che considera il tetto di 28 giornate annue di ferie – doc. n. 18 allegato alla memoria di costituzione).
In realtà, tale arresto del Giudice di legittimità si occupava della indennità di volo, integrativa della retribuzione per ferie, in relazione ai giorni di ferie (pari a 7) eccedenti il periodo minimo di 28 giorni (o quattro settimane) riconosciuti dalla legge (e dalla direttiva europea).
Nel caso di specie, non si verte, però, in ipotesi di giorni di ferie ulteriori, riconosciuti dalla contrattazione collettiva, rispetto a quelli minimi, inderogabili in peius, previsti dalla legge, ma di ferie semplicemente godute in via differita, in anni diversi da quelli della maturazione, al fine di recuperare quelle non godute negli anni precedenti (ad esempio, dallo stesso prospetto di calcolo redatto da parte resistente - doc. n. 17 allegato alla memoria di costituzione sopra riprodotto - si evince che il ricorrente, negli anni 2007, 2008 e 2009 ha fruito, rispettivamente di n. 11, 27 e 20 giorni di congedo per ciascun anno, inferiori quindi alle 28 giornate).
Parte resistente, d'altronde, non ha neppure indicato quale sarebbe la fonte contrattuale (individuale o collettiva) che attribuirebbe al ricorrente un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28.
In realtà, il CCNL del 12/03/1980 prevede espressamente all'art. 10
(rubricato: “Ferie”) che:
«A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo
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annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°».
È dunque certo che il ricorrente non ha diritto di fruire di un numero di giorni di ferie annuali superiore a 28 (bensì inferiore a tale numero).
Il ricorrente è stato poi assunto nell'anno 1990, sicché è alquanto evidente che anche nel corso degli anni precedenti al 2007 egli aveva accumulato numerosi giorni di ferie di cui, poi, ha usufruito negli anni successivi, sicché non rileva che, in taluni anni, abbia di fatto goduto di un numero di giorni di ferie superiore a 28, atteso che il differimento della fruizione delle ferie non può ridondare a danno del lavoratore.
10. Considerato l'abusivo frazionamento del credito (non avendo il ricorrente dedotto alcuna ragione giustificativa della mancata inclusione dei periodi antecedenti ad agosto 2014 nel primo giudizio promosso nel
2020), si deve ritenere che le spese di lite debbano essere liquidate, ai fini della loro quantificazione, con esclusione delle somme relative al periodo da agosto 2007 a luglio 2014, atteso che le predette differenze retributive si sarebbero potute (e dovute) avanzare nel primo giudizio già promosso dal ricorrente nel 2020.
Non sussistono, quindi, i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite (e men che meno per condannare il ricorrente, pur vittorioso, al relativo pagamento) e ciò in quanto la domanda relativa al periodo da ottobre 2020 a dicembre 2022 non si sarebbe potuta proporre nel primo giudizio, essendo stato il ricorso depositato in data 29/10/2020 (come si legge nella sentenza di primo grado n. 179/2023), sicché essa è stata legittimamente avanzata in questa sede. In altri termini, rispetto al periodo successivo al primo ricorso (ottobre 2020-luglio 2022), il frazionamento del credito
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anteriore, seppur abusivo, non è influente ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Poiché le differenze retributive spettanti al ricorrente in relazione al periodo da ottobre 2020 a luglio 2022 ammontano ad € 626,00 (si veda il prospetto sopra riprodotto), è questo il valore di riferimento per la liquidazione delle spese che vengono determinate in dispositivo in misura prossima ai valori minimi e che devono essere poste a carico della resistente (nulla spettando al ricorrente per le spese relative al periodo antecedente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna le Controparte_1 al pagamento della somma di € 3.354,68 in favore
[...] del ricorrente , a titolo di indennità ER (A e Parte_1
B) maturata nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il mese di agosto 2007 e il mese di luglio 2014 nonché tra il mese di ottobre 2020 e il mese giugno
2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 49,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
DO Mesiti.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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