Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 2
Il giudizio di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria della decisione della Commissione Regionale per l'artigianato, previsto e disciplinato dall'art. 7, sesto comma, della legge n.443 del 1985, investe la legittimità dell'atto di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero, che deve essere necessariamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta , la Commissione Regionale autrice dell'atto impugnato, ed il soggetto - eventualmente diverso - che abbia sollecitato l'adozione di tali provvedimenti avvalendosi della facoltà accordata dal quinto comma dell'art. 7. La Regione, pur non essendo parte necessaria, può spiegare intervento adesivo dipendente.
In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, laddove la cancellazione in senso stretto, disposta per la perdita dei requisiti da parte del soggetto iscritto all'Albo o per altri fatti sopravvenuti che la esigano (tra i quali l'istanza dello stesso interessato), produce effetto "ex nunc", la cancellazione conseguente all'accertamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, dell'originaria insussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione produce i suoi effetti "ex nunc". (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto che la legge della Regione Marche n. 6 del 1988, la quale prevede che la cancellazione abbia effetto solo dalla data della notificazione della deliberazione della commissione provinciale, debba essere interpretata come facente riferimento alla sola ipotesi di cancellazione "propria", per fatti sopravvenuti, indicando tale lettura interpretativa come l'unica idonea a sottrarre la legge a dubbi di legittimità costituzionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, in persona del presidente Prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi e Fabio Fonzo per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Regione Marche, in persona del presidente dott. Vito D'Ambrosio, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 400, presso l'avv. Antonio Cochetti, che, con l'avv. Simonella Coen, la difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente -
e contro
Commissione regionale per l'artigianato della Regione Marche;
nonché AR ES AR, IA RA, EN AN, RA GA, NN AR AP, RA LL, NN AR SU e ST AR;
- intimati -
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla Regione Marche, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- resistente -
e nei confronti di
AR ES AR, IA RA, EN AN, RA GA, RA LL, NN AR AP, NN AR SU, ST AR, nonché Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
- intimati -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Ancona n. 52 del 13 dicembre 2000-12 gennaio 2001, notificato il 17 gennaio 2001;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Sgroi, per l'Istituto;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo motivo, ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inps il 19 dicembre 1994 ha impugnato davanti al Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 7 sesto comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, la decisione con la quale la Commissione regionale per l'artigianato delle Marche, confermando precedente pronuncia della Commissione provinciale, aveva respinto la sua richiesta di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, a partire dalla data dell'iscrizione, di AR ES AR e delle altre sette persone sopra elencate come parti intimate, le quali svolgevano per conto della ditta Laipe prestazioni d'incollaggio ed orlatura di agende, borse ed articoli vari di cartotecnica;
tali prestazioni, secondo l'Istituto, erano da ricondursi ad un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, non ad esercizio d'impresa artigiana. Il Tribunale, in contraddittorio della Commissione regionale, della Regione Marche e delle predette lavoranti, ha condiviso l'indicata tesi sulla natura dei rapporti, ed ha disposto la cancellazione con decorrenza dalla domanda giudiziale.
La Corte d'appello di Ancona, con decreto reso il 12 gennaio 2001 su reclami dell'Inps, della Regione e della Commissione regionale:
- ha pregiudizialmente rilevato che l'intervento della Regione era ammissibile limitatamente al secondo grado del giudizio, in cui la Commissione regionale si era costituita;
- ha confermato la pronuncia di primo grado, in ordine alla non configurabilità d'attività imprenditoriale artigiana, con la considerazione che difettava il requisito del rischio d'impresa, non ravvisabile nella mera assunzione da parte delle lavoranti delle conseguenze dell'eventuale perimento delle cose loro affidate e dell'eventuale non conformità dei prodotti finiti alle prescrizioni ricevute;
- ha fissato come decorso della cancellazione il giorno 22 marzo 1994, nel quale l'Inps aveva formulato la relativa istanza alla Commissione provinciale di Ancona, osservando che l'art. 6 sesto comma della legge Regione Marche 28 marzo 1988 n. 6, secondo cui la cancellazione opera dalla data della notificazione della deliberazione della commissione provinciale che la disponga, è applicabile ad ogni ipotesi di cancellazione, non solo a quella su istanza di parte, indipendentemente dall'epoca del verificarsi della situazione d'illegittimità dell'iscrizione, ed aggiungendo che, nel caso concreto, ove difettava un provvedimento di cancellazione adottato da detta Commissione di Ancona, si doveva fare riferimento alla data della richiesta dell'Istituto in sede amministrativa. L'Inps, con ricorso proposto ai sensi dell'ari 111 della Costituzione e notificato il 16-20 marzo 2001, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte d'appello.
Tornando a sostenere la decorrenza della cancellazione dalla data dell'iscrizione, il ricorrente osserva:
- che, in base all'art. 7 della legge nazionale n. 443 del 1985 ed ai principi generali, lo status d'imprenditore artigiano non può sussistere e produrre effetti, in ipotesi d'iscrizione priva ab origine dei prescritti presupposti, solo perché il relativo vizio venga contestato ed accertato in un momento successivo;
- che l'art. 6 sesto comma della legge regionale n. 6 del 1988, ove dispone che la cancellazione dall'albo decorre dalla data della notificazione della corrispondente deliberazione della commissione provinciale, è riferibile soltanto all'ipotesi del sopraggiunto mutamento della situazione iniziale;
- che la diversa interpretazione seguita dalla Corte d'appello porrebbe la norma regionale in conflitto con gli arti 3, 38 e 117 della Costituzione, in quanto introdurrebbe una non consentita modificazione dei criteri posti dalla legge-quadro n. 443 del 1985, ed inoltre implicherebbe, nell'ambito della Regione Marche, ingiustificate posizioni di privilegio.
La Regione Marche ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, insistendo nella legittimità delle iscrizioni, criticando la qualificazione dei rapporti in questione come rapporti di lavoro subordinato, anziché autonomo, e comunque deducendo l'efficacia ex nunc della cancellazione.
L'Inps ha presentato controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'alt. 335 cod. proc. civ.. In via pregiudiziale si rileva che il decreto, reso nel procedimento contemplato dal citato art. 7 ultimo comma della legge n. 443 del 1985, è atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con attitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo status d'imprenditore artigiano, e, pertanto, ove non altrimenti impugnabile, in quanto reso dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere denunciato con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge (v. Cass. 9 aprile 1991 n. 3720, 23 aprile 1997 n. 3546, 27 giugno 2000 n.
8703; cfr. anche Cass. s.u. 17 giugno 1996 n. 5519). Il ricorso principale non è stato notificato nei confronti di IA RA, come emerge dalla restituzione dell'atto trasmesso a mezzo posta con l'annotazione d'inesistenza dell'indirizzo indicato come abitazione della destinataria.
Tale omissione spiega effetti soltanto nei riguardi di detta RA, con l'inammissibilità del ricorso contro la stessa proposto, in ragione dell'autonomia dei rapporti oggetto di dibattito e della consequenziale scindibilità delle relative cause. Il ricorso incidentale è inammissibile.
Il giudizio d'impugnazione delle decisioni della commissione regionale per l'artigianato, previsto e regolato dall'art. 7 sesto comma della legge n. 443 del 1985, investe la legittimità dell'atto d'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero che deve essere obbligatoriamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, il soggetto eventualmente diverso che abbia sollecitato detti provvedimenti avvalendosi della facoltà accordata dal quinto comma di detto art. 7, e la medesima commissione regionale, quale autrice dell'atto impugnato (cfr. Cass. 20 maggio 1993 n. 5746 e 28 marzo 1997 n. 2798). La partecipazione a detto giudizio della regione, da ritenersi consentita per l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 105 cod. proc. civ. anche nei procedimenti camerali che abbiano natura contenziosa, va ricondotta nelle previsioni del secondo comma di detto art. 105 e va qualificata come intervento adesivo dipendente. La commissione regionale, infatti, è un ente dotato di autonoma soggettività; la regione, prendendo parte al giudizio d'impugnazione del provvedimento adottato dalla commissione, può sostenere le ragioni della medesima o di altro dei contendenti, in relazione al proprio interesse ad una corretta gestione dell'albo, ma non è titolare di posizioni connesse o dipendenti dall'atto in contestazione.
La natura di detto intervento implica, nella concreta vicenda, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Marche, dato che l'interventore adesivo dipendente, abilitato ad iniziative collaterali e subordinate rispetto a quelle della parte adiuvata, non ha il potere di proporre impugnazione (principale od incidentale) in caso di acquiescenza di detta parte (v., ex pluribus, Cass. 7 settembre 1993 n. 9385, 25 agosto 1995 n. 8996). Il ricorso principale, nei rapporti con le lavoranti diverse da IA RA, è fondato.
L'art. 7 primo comma della legge-quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 contempla la cancellazione delle imprese artigiane dall'albo provinciale in relazione alla perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 terzo comma, e, quindi, per fatti sopravvenuti, che impongano di far cessare, a partire dal loro verificarsi, l'iscrizione e gli effetti ad essa connessi.
Detta norma non considera l'ipotesi in cui l'iscrizione sia viziata ab initio da carenza delle condizioni di legge.
Tale ipotesi non può non ricadere nella regola generale, secondo cui l'invalidità dell'atto retroagisce a far tempo dall'insorgenza delle cause che la determinano.
Questa regola generale non trova ostacolo nella valenza dell'iscrizione di provvedimento costitutivo dello status d'imprenditore artigiano (art. 5 quinto comma della legge n. 443 del 1985), dato che tale efficacia costitutiva postula la validità
dell'iscrizione medesima, a sua volta dipendente dalla presenza dei prescritti requisiti.
Ne deriva che, mentre ha effetti ex nunc la cancellazione in senso stretto, disposta per la perdita dei requisiti dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o per altri sopraggiunti fatti che la esigano (quale l'istanza dell'interessato), opera ex tunc la cancellazione meramente consequenziale all'accertamento in sede amministrativa o giudiziale dell'originaria insussistenza dei requisiti medesimi (v. Cass. 1 ottobre 1994 n. 7991, 5 novembre 1999 n. 12322). La legge della Regione Marche n. 6 del 1988, in linea con il dichiarato proposito di dare attuazione alla legge-quadro nazionale, recepisce l'indicata nozione di cancellazione in senso stretto, quando, con il quinto comma dell'art. 6, la prevede in esito a revisione o verifica, cioè per fatti nuovi constatati nel corso di attività di controllo.
Il successivo sesto comma, ai sensi del quale la cancellazione decorre dalla data di notificazione della deliberazione della commissione provinciale, deve essere coordinato con le disposizioni che lo precedono, e, quindi, è da riferirsi alla cancellazione "propria", non a quella derivante dall'invalidità dell'iscrizione. Pur dandosi atto dell'astratta compatibilità della lettera della norma regionale anche con l'esegesi seguita dalla pronuncia impugnata, si deve privilegiare l'interpretazione restrittiva sopra indicata, quale unica alternativa idonea a sottrarla a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117 della Costituzione (che vincola la potestà legislativa delle regioni all'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato).
Il principio dinanzi enunciato e la sua riconosciuta applicabilità anche nell'ambito della Regione Marche comportano, con l'accoglimento del ricorso principale, nei limiti soggettivi sopra specificati, e con la cassazione sul punto della sentenza impugnata, una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.. Nel rapporto fra l'Inps e la RA non vi è da provvedere sulle spese, in assenza d'attività difensiva della parte vittoriosa. Negli altri rapporti, la natura dei quesiti affrontati e la sostanziale novità di alcuni di essi rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti di IA RA;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale, nei rapporti con le altre parti, e, pronunciando nel merito, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, a decorrere dalle date delle rispettive iscrizioni, di AR ES AR, di EN AN, di RA GA, di NN AR AP, di RA LL, di NN AR SU e di ST AR;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003