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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI DA, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5099/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052559529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052559529000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052559529000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2766/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamnete notificato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240052559529000 per IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020, emessa in seguito a controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 con il quale era stata disconosciuta la detrazione dalla stessa operate per spese relative a interventi di risparmio energetico eseguiti nell'anno
2015, richiedendo così il pagamento della maggiore imposta IRPEF oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente ha dedotto la illegittimità dell'atto impugnato deducendo di avere correttamente richiesto la detrazione, peraltro comprovata dalla documentazione depositata.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il ricorso, rilevando di avere riconosciuto le spese detratte per un importo minore (segnatamente: sono state riconosciute spese per il risparmio energetico per euro 16.470
e non per euro 37.168, come da esito del controllo sulle annualità precedenti, mentre, con ujna seconda rettifica, sono state riconosciute spese per il risparmio energetico per euro 7.150) avendo considerato, oltre alla asseverazione del tecnico abilitato ed il certificato del produttore, i dati indicati nella comunicazione
Società_1, dai quali risulta che il costo dell'intervento di riqualificazione energetica ammonta ad euro 16.470.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente ha depositato tutta la documentazione che attesta l'esecuzione degli interventi diretti al risparmio energetico, ivi compresa la comunicazione all'Società_1.
Orbene, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), ed il fatto che alcune delle fatture non siano stata ricomprese nella comunicazione all'Società_1 di per sé non ne esclude la detraibilità anche considerando la finalità essenzialmente statistica, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico della prevista comunicazione all'Società_1 (cfr. Cass. 7657/2024).
Parte resistente, poi, non ha fornito ulteriori elementi per ritenere che la documentazione depositata per ottenere la detrazione non fosse adeguata allo scopo.
All'accoglimento del ricorso, considerata la non pacifica giurisprudenza sulle questioni agitate in giudizio, segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice
NI LA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI DA, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5099/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052559529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052559529000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052559529000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2766/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamnete notificato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240052559529000 per IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020, emessa in seguito a controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 con il quale era stata disconosciuta la detrazione dalla stessa operate per spese relative a interventi di risparmio energetico eseguiti nell'anno
2015, richiedendo così il pagamento della maggiore imposta IRPEF oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente ha dedotto la illegittimità dell'atto impugnato deducendo di avere correttamente richiesto la detrazione, peraltro comprovata dalla documentazione depositata.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il ricorso, rilevando di avere riconosciuto le spese detratte per un importo minore (segnatamente: sono state riconosciute spese per il risparmio energetico per euro 16.470
e non per euro 37.168, come da esito del controllo sulle annualità precedenti, mentre, con ujna seconda rettifica, sono state riconosciute spese per il risparmio energetico per euro 7.150) avendo considerato, oltre alla asseverazione del tecnico abilitato ed il certificato del produttore, i dati indicati nella comunicazione
Società_1, dai quali risulta che il costo dell'intervento di riqualificazione energetica ammonta ad euro 16.470.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente ha depositato tutta la documentazione che attesta l'esecuzione degli interventi diretti al risparmio energetico, ivi compresa la comunicazione all'Società_1.
Orbene, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), ed il fatto che alcune delle fatture non siano stata ricomprese nella comunicazione all'Società_1 di per sé non ne esclude la detraibilità anche considerando la finalità essenzialmente statistica, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico della prevista comunicazione all'Società_1 (cfr. Cass. 7657/2024).
Parte resistente, poi, non ha fornito ulteriori elementi per ritenere che la documentazione depositata per ottenere la detrazione non fosse adeguata allo scopo.
All'accoglimento del ricorso, considerata la non pacifica giurisprudenza sulle questioni agitate in giudizio, segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice
NI LA