Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 1
Sono inutilizzabili sia in fase cautelare, sia in sede dibattimentale, gli esiti dell'attività integrativa di indagine espletata dalle parti successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio e riferibile ad atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a nulla rilevando che l'uno o l'altro abbia ad essi in concreto partecipato, in quanto la norma che stabilisce il divieto è diretta a individuare in astratto una categoria di atti per i quali l'attività integrativa di indagine non è consentita ed è, comunque, improduttiva di effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2002, n. 36794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36794 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIZZUTI GIUSEPPE Presidente
1. Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere
2. Dott. MARASCA GENNARO Consigliere
3. Dott. PANZANI LUCIANO Consigliere
4. Dott. FUMO MAURIZIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR SE N. IL 27/01/1958;
avverso ORDINANZA del 22/01/2003 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal consigliere MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in ordine al primo motivo di impugnazione;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Gaetano Di Fronzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata in ordine al secondo motivo di impugnazione.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Bari con ordinanza in data 23 gennaio 2002 rigettava una richiesta del PM di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in danno di ER IA per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti e partecipazione ad associazione dedita al traffico degli stessi.
Con successivo provvedimento, in accoglimento di una nuova richiesta del PM e sulla scorta sulla scorta di sopravvenienze investigative, il Tribunale di Bari disponeva, con provvedimento del 10 gennaio 2003, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati dinanzi indicati.
Il Tribunale del riesame di Bari, con provvedimento emesso in data 22 gennaio 2003, dopo avere rigettato alcune eccezioni processuali, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati concernenti gli stupefacenti, mentre la confermava con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione ER IA che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 430 c.p.p. in relazione all'articolo 191 c.p.p.; la misura si fonda sulle dichiarazioni rese dal coimputato
ET UR nel corso degli interrogatori in data 12 gennaio 2002, 20 marzo 2002 e 21 marzo 2002, tutti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio ed il primo precedente al decreto che dispone il giudizio;
il primo andava messo a disposizione dei difensori immediatamente e gli altri due sono stati assunti in violazione dell'articolo 430 c.p.p.; si tratta, quindi, di atti inutilizzabili. 2) Violazione dell'articolo 309 comma 10 c.p.p. in relazione all'articolo 309 comma 5 c.p.p. nonché agli articoli 134, 136, 271 e 373 c.p.p.. In effetti gli interrogatori del UR non sono stati trasmessi integralmente, sia pure con i dovuti omissis imposti da esigenze delle indagini, ma per stralci contenuti in una scheda personale redatta dai Carabinieri. Inoltre come riscontro alle dichiarazioni del UR sono state utilizzate intercettazioni telefoniche acquisite, in diverso procedimento e confluite in quello relativo all'IA, senza che siano stati trasmessi al giudice i verbali di intercettazione telefonica ed i decreti di autorizzazione delle stesse. In effetti il contenuto di tali intercettazioni è stato desunto dalle annotazioni di PG..
3) Violazione degli articoli 192 e 273 comma 1 bis c.p.p. perché mancano quei gravi indizi necessari alla imposizione di una misura cautelare.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
Il primo motivo posto a sostegno del ricorso è fondato. In punto di fatto è rimasto accertato che gli interrogatori del coimputato UR sono stati assunti il 12 gennaio 2002 ed il 20 e 21 marzo dello stesso anno;
il decreto che dispone il giudizio è del 17 gennaio 2002.
Quindi tutti gli interrogatori sono successivi alla richiesta di rinvio a giudizio, mentre i secondi due sono pure successivi alla emissione del decreto suddetto. Le tesi esposte dal Tribunale del riesame di Bari per sostenere la utilizzabilità di tale attività integrativa di indagine non sono invero condivisibili. L'articolo 430 c.p.p., che disciplina l'attività integrativa dì indagine del
Pubblico Ministero e del difensore, stabilisce che successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero... può, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
La interpretazione della norma è agevole: le parti - l'articolo 14 della legge 7 dicembre 2000 n. 397 ha esteso la possibilità di compiere attività integrativa anche al difensore, con gli stessi limiti previsti per quella consentita al PM - possono compiere attività di indagine dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio e possono utilizzare gli atti compiuti se tale attività è preordinata a supportare o integrare le loro richieste al giudice del dibattimento. La logica dell'istituto è evidente e consiste nella necessità di assicurare una continuità investigativa volta al reperimento di ulteriori fonti di prova anche negli spazi processuali, spesso molto lunghi, contenuti tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio della fase dibattimentale. Anzi si è opportunamente ritenuto che tale limite temporale - inizio della fase dibattimentale - non fosse plausibile, non avendo posto la norma un limite cronologico preciso alla attività investigativa;
cosicché è ben possibile svolgere attività integrativa anche dopo l'esposizione introduttiva e la richiesta di ammissione di prove ex articolo 493 comma I c.p.p. (Cass. 19 settembre 1995, Guarneri, in Cass. Pen. 1996, 2659 con nota di M. Mercone).
La norma esclude però che possano essere oggetto di attività integrativa di indagine gli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. Anche in tal caso la norma è di agevole lettura: la Cassazione ha fatto rientrare in tale categoria i sequestri, le perquisizioni, anche se tali atti non richiedono. l'avviso preventivo al difensore, essendo atti di indagine a sorpresa, ma consentono la partecipazione del difensore, ed ovviamente gli interrogatori dell'imputato. La tesi del Tribunale, secondo la quale l'atto sarebbe stato ritualmente compiuto perché era presente il difensore del UR, è errata, perché la questione non consiste nella presenza o meno del difensore al compimento dell'atto, dal momento che l'ultrattività del potere di indagine del PM non può mai riguardare i c. d. atti garantiti, ovvero quelli in cui sia prevista la partecipazione del difensore e tra gli atti garantiti certamente rientra l'interrogatorio dell'imputato.
Nemmeno ha rilievo la considerazione del Tribunale che si tratti di propalazioni etera - accusatorie e che non fosse pertanto richiesta la presenza dei difensori degli altri imputati.
Infatti, come si è già detto, il problema non è costituito dalla presenza di uno o più difensori al compimento dell'atto, ma dal fatto che simili atti non possono essere assolutamente compiuti stante l'esplicito divieto dell'articolo 430 c.p.p.. Nel caso di specie il UR risulta essere un coimputato dell'IA e, quindi, un imputato nel processo di cui si discute;
pertanto ai sensi dell'articolo 430 c.p.p. nel corso della attività integrativa il UR non poteva essere interrogato.
La giurisprudenza ha fatta salva soltanto una ipotesi, che non ricorre però, come è dato desumere dai provvedimenti di merito, nel caso di specie;
si è ritenuto, infatti, che fosse possibile assumere le dichiarazioni di un imputato concernenti fatti ascritti esclusivamente ad altro imputato sia pure nel medesimo processo. Ciò perché in ordine al predetto atto il dichiarante assumerebbe la veste di persona informata sui fatti e rispetto ad esso non sarebbe ipotizzabile l'assistenza del difensore (Cass. 11 dicembre 1996, Iozzo, CED 206868). Ora, a parte la fondatezza o meno di tale tesi, resta il fatto che il UR è coimputato negli stessi fatti attribuiti all'IA e, quindi, si tratta di posizione del tutto diversa da quella considerata dalla citata giurisprudenza. Il divieto del compimento di alcuni atti nella fase della attività integrativa di indagine ha una valenza generale;
concerne tutte le richieste rivolte al giudice del dibattimento anche quelle di applicazione di misure cautelari, non operando l'articolo 430 c.p.p. alcuna distinzione (vedi Cass. 11 febbraio 1997, Belloni, in Cass. Pen. 1998, 3071).
Il richiamo operato dal Tribunale del riesame alla sentenza della Cassazione 5 marzo 2001, NE appare improprio e non risolutivo del problema di cui si discute.
Tale decisione stabilisce, tra l'altro, che non operando nel procedimento incidentale il principio di separazione delle fasi, ai fini della applicazione di una misura cautelare nel corso del giudizio, è consentito al giudice procedente di utilizzare tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e/o della attività integrativa di indagine, anche se non ancora acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Il principio appare corretto, ma non vale, come si è detto, a risolvere il problema posto nel presente procedimento e cioè la assunzione di atti che non si sarebbero assolutamente potuti compiere nel corso della c.d. fase integrativa di indagine. Si vuol dire cioè che l'inserimento degli atti nel fascicolo del PM presuppone che gli atti siano stati ritualmente compiuti e non assunti, come nel caso di specie, nonostante il divieto espresso del legislatore.
Le considerazioni svolte riguardano, ovviamente, gli interrogatori del UR effettuati il 20 e 21 marzo 2002 e cioè in epoca successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio. Tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell'articolo 191 c.p.p., perché assunte in violazione dell'esplicito divieto dell'articolo 430 c.p.p.. È quasi superfluo sottolineare che per giurisprudenza consolidata il disposto dell'articolo 191 c.p.p., che stabilisce la inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, riguarda non soltanto la fase del dibattimento, istituzionalmente destinata alla formazione della prova, ma qualsiasi stato e grado del procedimento, come precisa il comma secondo del citato articolo, e dunque anche le fasi anteriori, senza che per queste la sua operatività sia limitata alle prove acquisite con incidente probatorio (vedi Cass. 12 gennaio 1994, Vetrallini, in Cass. Pen. 94, 2757).
Anche la utilizzazione del contenuto del primo interrogatorio del UR - 12 gennaio 2002 - avvenuto dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima della emissione del relativo decreto, non appare corretta per come è stata effettuata. Infatti l'atto assunto non incorre nel divieto di cui all'articolo 430 c.p.p., ma per essere ritualmente utilizzato deve essere previamente depositato nella segreteria del PM, onde consentire ai difensori di prenderne visione. È necessario, infatti, considerare che con il deposito degli atti ex articolo 415 bis c.p.p. termina la fase delle indagini preliminari caratterizzata dalla segretezza e, quindi, gli atti assunti nel corso della attività integrativa, sia quelli sempre consentiti, sia quelli consentiti fino alla emissione del decreto che dispone il giudizio, vanno depositati nella segreteria del PM con immediato avviso ai difensori ai sensi dell'articolo 18 del regolamento del codice di procedura penale.
Per le ragioni indicate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame;
è necessario, infatti, che il giudice di merito compia la c.d. prova di resistenza al fine di verificare se anche depurato degli atti inutilizzabili il quadro indiziario a carico di ER IA permanga grave e legittimi la emissione di una misura cautelare. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione nei termini indicati rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi. Ai sensi dell'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi da tale norma previsti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 13 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.