CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20588 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato GIULIANO MARIANO del foro di CASSINO, in difesa di EL IA, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20588 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2022 la Corte di appello di Roma ha condannato IA CO alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie, per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod.pen., 56, 629 cod.pen., 337 cod.pen.. commessi in data 19/06/2021, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 17 novembre 2021. Secondo il racconto della persona offesa, AL Giuseppe LE, nonno dell'imputato, questi, che da tempo era solito chiedergli denaro con modi aggressivi, era entrato nella sua abitazione ed aveva iniziato a distruggere tutti i mobili e gli arredi. Al rifiuto di dargli del denaro lo CO aveva reagito con gravi percosse;
il LE era riuscito a fuggire dall'abitazione, ma lo CO lo aveva seguito impugnando un grosso coltello da cucina, con cui aveva cercato di colpirlo al torace con un fendente, che la vittima era riuscito a schivare, ed aveva poi ripreso a colpirlo con calci e pugni, fino a lasciarlo sfinito. Quando lo CO aveva cessato di colpirlo, il LE aveva chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo lo CO si era avventato contro di loro agitando due coltelli, puntandoli in particolare contro il mar. Prata, e minacciando di ucciderli. 1.1 La Corte di appello, respingendo i relativi motivi di impugnazione, ha confermato la qualificazione del primo reato come tentato omicidio, ritenendo provata la volontà omicidiaria dell'imputato in quanto egli aveva preannunciato di voler compiere atti di violenza contro il nonno, e lo ha aggredito anche cercando di colpirlo con un coltello in una zona vitale. Ha escluso la sussistenza di una desistenza volontaria, in quanto lo CO ha cessato di percuotere il LE, lasciandolo riverso al suolo, solo perché lui stesso era fisicamente provato dallo sforzo fisico protratto nel tempo. Ha confermato il delitto di tentata estorsione, emergendo con certezza che il motivo della violenza era una reazione al rifiuto del nonno e degli altri familiari di consegnargli denaro. Ha confermato anche la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., avendo l'imputato palesemente agito per impedire l'intervento dei Carabinieri, diretto ad interrompere la sua azione criminosa. Ha respinto infine le doglianze in punto di pena, sottolineandone la tenuità anche a seguito dell'applicazione della attenuante di cui all'art. 89 cod.pen. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA CO, a mezzo del proprio difensore avv. Mariano Giuliano, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo censura la erroneità della motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. Il fatto deve essere riqualificato come violazione degli artt. 582 e 583 cod. pen., mancando la prova sia della idoneità degli atti a cagionare la morte della vittima, sia del dolo omicidiario dell'imputato, anche in forma alternativa. La Corte di appello ha travisato le prove, in quanto mai il LE ha dichiarato di essere riuscito a scansare il fendente sferrato con il coltello grazie alla prontezza di riflessi, né ha dichiarato che il nipote abbia manifestato a voce alta l'intenzione di ucciderlo, ed ha basato la condanna sull'affermazione che la sproporzione delle forze rispetto alla vittima rendeva evidente all'imputato la prospettiva di cagionarne il decesso. Invece le modeste lesioni riportate dalla persona offesa dimostrano l'assenza di un animus necandi: lo CO si è recato a casa del nonno con la sola intenzione di danneggiarne gli arredi per punire la propria madre, ed ha in effetti tenuto tale condotta. Egli ha iniziato a percuotere il LE solo quando questi ha tentato di fermarlo, ma dopo averlo inseguito all'esterno e picchiato di nuovo se ne è disinteressato ed è rientrato in casa per proseguire l'opera di distruzione dei mobili, che era l'unico suo obiettivo, mentre non aveva né l'intenzione né un motivo per uccidere il nonno. 2.2 Con il secondo motivo censura la illogicità della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della 'desistenza volontaria', conseguente ad una lettura travisante della prova testimoniale. La Corte di appello ha affermato che lo CO cessò gli atti di violenza contro il nonno perché si era stancato, ma questi ha dichiarato che il nipote, quando ormai egli era a terra «sicuro di morire», aveva cessato l'aggressione ed era rientrato in casa. Il giovane, quindi, ha desistito dall'infierire su un uomo anziano ormai riverso a terra e divenuto un bersaglio facile da colpire, scegliendo volontariamente di non portare a termine il delitto. Questa condotta impone il riconoscimento della desistenza volontaria e la condanna, come previsto dall'art. 56, terzo comma, cod. pen., per i soli atti compiuti, da qualificare come violazione degli artt. 582, 583 cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo censura la erroneità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 56, 629 3 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. Non si è raggiunta la prova che l'imputato abbia agito con la coscienza e volontà di conseguire un profitto ingiusto, né che abbia usato violenza contro il nonno per procurarsi un tale profitto. E' al contrario verosimile che egli si sia recato in casa del nonno solo per distruggerne gli arredi al fine di 'punire' la propria madre, cosa che aveva iniziato a fare prima di essere sorpreso dall'anziano, che egli non sapeva essere in casa, con conseguente insussistenza della fattispecie estorsiva ritenuta, per mancanza di dolo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché meramente ripetitivo delle censure già proposte con l'atto di appello e puntualmente valutate e respinte dai giudici di secondo grado, con motivazione adeguata e non illogica. In particolare la sentenza impugnata, ricostruiti i fatti e ribadita la piena attendibilità della persona offesa, non messa in dubbio neppure dall'imputato, ha valutato in modo logico e approfondito la sussistenza del delitto di tentato omicidio, ritenendo provata sia la volontà omicidiaria dello CO, sia la idoneità degli atti da lui compiuti a cagionare la morte della vittima. La Corte di appello, correttamente, ha dedotto tali elementi dalla lunga durata della violenza perpetrata, dal grado di essa, spinta dall'imputato sino a tentare di colpire l'anziano con un grosso coltello detenuto appositamente e brandito mentre inseguiva il nonno all'esterno dell'abitazione, dalla sproporzione tra le forze dell'aggredito e quelle dell'aggressore, dedito al culturismo, ed anche dalle stesse parole di quest'ultimo, dal momento che egli «continuava a palesare ad alta voce il suo intento omicida». Deve ribadirsi, sul punto, il costante principio della Suprema Corte, che in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto 4 probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Non sussiste, inoltre, il censurato travisamento della prova laddove la Corte di appello ha affermato che lo CO continuava a palesare ad alta voce il proprio intento omicida, e che il LE avrebbe detto di avere scansato il fendente sferrato contro di lui con il coltello. Dalla denuncia orale presentata dal LE lo stesso giorno 19/06/2021, allegata al ricorso ai fini della sua autosufficienza, risulta infatti che questi ha dichiarato che il nipote, da lui sorpreso dopo che aveva iniziato a colpire con forza i mobili della sua abitazione, «mi urlava contro che voleva i soldi», che «afferrandomi il collo con entrambe le mani ha iniziato a stringere sempre più forte al punto da non farmi più respirare», che all'esterno fu raggiunto dal nipote il quale «impugnava un coltello tipo pugnale ... con il quale tentata di colpirmi al torace. Con entrambe le mani afferravo il polso e il braccio di mio nipote e con tutte le mie forze cercavo di bloccarlo per evitare di essere attinto dalla lama del coltello», e infine «mio nipote utilizza spesso frasi minacciose del tipo 'Vi uccido a tutti' ». La sentenza impugnata ha quindi correttamente interpretato e valutato la prova costituita dalla predetta dichiarazione della persona offesa, il cui contenuto è esplicito e non si presta ad equivoci. La sua motivazione, inoltre, si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, che ha riportato anche il racconto fatto dal LE alla figlia, alla quale egli ha detto che lo CO lo stava uccidendo, e che ha preso in esame la più anodina dichiarazione resa dalla vittima al difensore, nell'ambito delle sue investigazioni difensive, valutandola come non credibile perché condizionata dalla comprensibile volontà di mitigare la posizione processuale del nipote. Le due sentenze di merito hanno quindi fornito una congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello, ripetute nel presente ricorso, ed hanno esposto gli argomenti per cui esse non risultano coerenti con le prove raccolte. A fronte, quindi, di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della denuncia sporta dalla persona offesa, ed in mancanza di un effettivo travisamento della prova dichiarativa, ogni ulteriore censura deve essere dichiarata inammissibile, dal momento che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 5 impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280601; Sez. 6, n. 1354 de 14/04/1998, Rv. 210658). Questo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato in tutti i suoi aspetti. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' infatti un principio costante della Corte di cassazione, che deve essere qui ribadito, quello secondo cui «In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259), e «Non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il tentativo di omicidio con riferimento alla condotta di un soggetto che, dopo avere inferto alla vittima più coltellate di cui una all'emitorace, aveva desistito dall'infliggerne altre).» (Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616). Nel presente caso, la lunga durata dell'aggressione fisica e il grado di violenza utilizzato, in particolare infliggendo una pluralità di percosse, un tentativo di strangolamento ed infine un tentativo di accoltellamento al torace, costituiscono un insieme di atti idonei ed univocamente diretti a cagionare la morte della vittima, e configurano un tentativo di omicidio pienamente compiuto, che rende non ipotizzabile l'esimente della desistenza volontaria. 3. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del dolo del delitto di tentata estorsione. Il ricorrente non si confronta con la motivazione espressa, sul punto, dai giudici di merito circa la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal LE nella denuncia sporta nell'immediatezza del fatto, nella quale egli ha riferito che anche nell'occasione di questa aggressione il nipote gli aveva gridato la sua richiesta di denaro, richiesta che era peraltro l'unica ragione delle frequenti e violente liti del giovane con i familiari. Anche in questo caso il ricorrente chiede alla Corte di cassazione una valutazione nuova e diversa della prova costituita da quella denuncia del LE, riscontrata dalle dichiarazioni della madre dell'imputato e non validamente 6 smentita dalla dichiarazione rilasciata al difensore circa due mesi dopo il fatto, ritenuta dai giudici di merito non credibile e finalizzata solo a tentare di attenuare la posizione processuale dell'imputato. La motivazione del giudice di appello è però adeguata e non illogica, e si deve ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione la formulazione di una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, o l'adesione ad una ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, peraltro presentata non come fondata ma solo come dotata di «ragionevole credibilità», che contrasta con le prove dichiarative sopra indicate. Le parole che il LE afferma essere state urlate dal nipote subito prima di aggredirlo fisicamente, come riportate nella sua denuncia, dimostrano ampiamente la sussistenza del motivo dell'aggressione e del dolo del delitto di estorsione, così come ritenuto dai giudici di merito. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono l'intero ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato GIULIANO MARIANO del foro di CASSINO, in difesa di EL IA, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20588 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2022 la Corte di appello di Roma ha condannato IA CO alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie, per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod.pen., 56, 629 cod.pen., 337 cod.pen.. commessi in data 19/06/2021, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 17 novembre 2021. Secondo il racconto della persona offesa, AL Giuseppe LE, nonno dell'imputato, questi, che da tempo era solito chiedergli denaro con modi aggressivi, era entrato nella sua abitazione ed aveva iniziato a distruggere tutti i mobili e gli arredi. Al rifiuto di dargli del denaro lo CO aveva reagito con gravi percosse;
il LE era riuscito a fuggire dall'abitazione, ma lo CO lo aveva seguito impugnando un grosso coltello da cucina, con cui aveva cercato di colpirlo al torace con un fendente, che la vittima era riuscito a schivare, ed aveva poi ripreso a colpirlo con calci e pugni, fino a lasciarlo sfinito. Quando lo CO aveva cessato di colpirlo, il LE aveva chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo lo CO si era avventato contro di loro agitando due coltelli, puntandoli in particolare contro il mar. Prata, e minacciando di ucciderli. 1.1 La Corte di appello, respingendo i relativi motivi di impugnazione, ha confermato la qualificazione del primo reato come tentato omicidio, ritenendo provata la volontà omicidiaria dell'imputato in quanto egli aveva preannunciato di voler compiere atti di violenza contro il nonno, e lo ha aggredito anche cercando di colpirlo con un coltello in una zona vitale. Ha escluso la sussistenza di una desistenza volontaria, in quanto lo CO ha cessato di percuotere il LE, lasciandolo riverso al suolo, solo perché lui stesso era fisicamente provato dallo sforzo fisico protratto nel tempo. Ha confermato il delitto di tentata estorsione, emergendo con certezza che il motivo della violenza era una reazione al rifiuto del nonno e degli altri familiari di consegnargli denaro. Ha confermato anche la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., avendo l'imputato palesemente agito per impedire l'intervento dei Carabinieri, diretto ad interrompere la sua azione criminosa. Ha respinto infine le doglianze in punto di pena, sottolineandone la tenuità anche a seguito dell'applicazione della attenuante di cui all'art. 89 cod.pen. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA CO, a mezzo del proprio difensore avv. Mariano Giuliano, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo censura la erroneità della motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. Il fatto deve essere riqualificato come violazione degli artt. 582 e 583 cod. pen., mancando la prova sia della idoneità degli atti a cagionare la morte della vittima, sia del dolo omicidiario dell'imputato, anche in forma alternativa. La Corte di appello ha travisato le prove, in quanto mai il LE ha dichiarato di essere riuscito a scansare il fendente sferrato con il coltello grazie alla prontezza di riflessi, né ha dichiarato che il nipote abbia manifestato a voce alta l'intenzione di ucciderlo, ed ha basato la condanna sull'affermazione che la sproporzione delle forze rispetto alla vittima rendeva evidente all'imputato la prospettiva di cagionarne il decesso. Invece le modeste lesioni riportate dalla persona offesa dimostrano l'assenza di un animus necandi: lo CO si è recato a casa del nonno con la sola intenzione di danneggiarne gli arredi per punire la propria madre, ed ha in effetti tenuto tale condotta. Egli ha iniziato a percuotere il LE solo quando questi ha tentato di fermarlo, ma dopo averlo inseguito all'esterno e picchiato di nuovo se ne è disinteressato ed è rientrato in casa per proseguire l'opera di distruzione dei mobili, che era l'unico suo obiettivo, mentre non aveva né l'intenzione né un motivo per uccidere il nonno. 2.2 Con il secondo motivo censura la illogicità della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della 'desistenza volontaria', conseguente ad una lettura travisante della prova testimoniale. La Corte di appello ha affermato che lo CO cessò gli atti di violenza contro il nonno perché si era stancato, ma questi ha dichiarato che il nipote, quando ormai egli era a terra «sicuro di morire», aveva cessato l'aggressione ed era rientrato in casa. Il giovane, quindi, ha desistito dall'infierire su un uomo anziano ormai riverso a terra e divenuto un bersaglio facile da colpire, scegliendo volontariamente di non portare a termine il delitto. Questa condotta impone il riconoscimento della desistenza volontaria e la condanna, come previsto dall'art. 56, terzo comma, cod. pen., per i soli atti compiuti, da qualificare come violazione degli artt. 582, 583 cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo censura la erroneità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 56, 629 3 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. Non si è raggiunta la prova che l'imputato abbia agito con la coscienza e volontà di conseguire un profitto ingiusto, né che abbia usato violenza contro il nonno per procurarsi un tale profitto. E' al contrario verosimile che egli si sia recato in casa del nonno solo per distruggerne gli arredi al fine di 'punire' la propria madre, cosa che aveva iniziato a fare prima di essere sorpreso dall'anziano, che egli non sapeva essere in casa, con conseguente insussistenza della fattispecie estorsiva ritenuta, per mancanza di dolo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché meramente ripetitivo delle censure già proposte con l'atto di appello e puntualmente valutate e respinte dai giudici di secondo grado, con motivazione adeguata e non illogica. In particolare la sentenza impugnata, ricostruiti i fatti e ribadita la piena attendibilità della persona offesa, non messa in dubbio neppure dall'imputato, ha valutato in modo logico e approfondito la sussistenza del delitto di tentato omicidio, ritenendo provata sia la volontà omicidiaria dello CO, sia la idoneità degli atti da lui compiuti a cagionare la morte della vittima. La Corte di appello, correttamente, ha dedotto tali elementi dalla lunga durata della violenza perpetrata, dal grado di essa, spinta dall'imputato sino a tentare di colpire l'anziano con un grosso coltello detenuto appositamente e brandito mentre inseguiva il nonno all'esterno dell'abitazione, dalla sproporzione tra le forze dell'aggredito e quelle dell'aggressore, dedito al culturismo, ed anche dalle stesse parole di quest'ultimo, dal momento che egli «continuava a palesare ad alta voce il suo intento omicida». Deve ribadirsi, sul punto, il costante principio della Suprema Corte, che in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto 4 probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Non sussiste, inoltre, il censurato travisamento della prova laddove la Corte di appello ha affermato che lo CO continuava a palesare ad alta voce il proprio intento omicida, e che il LE avrebbe detto di avere scansato il fendente sferrato contro di lui con il coltello. Dalla denuncia orale presentata dal LE lo stesso giorno 19/06/2021, allegata al ricorso ai fini della sua autosufficienza, risulta infatti che questi ha dichiarato che il nipote, da lui sorpreso dopo che aveva iniziato a colpire con forza i mobili della sua abitazione, «mi urlava contro che voleva i soldi», che «afferrandomi il collo con entrambe le mani ha iniziato a stringere sempre più forte al punto da non farmi più respirare», che all'esterno fu raggiunto dal nipote il quale «impugnava un coltello tipo pugnale ... con il quale tentata di colpirmi al torace. Con entrambe le mani afferravo il polso e il braccio di mio nipote e con tutte le mie forze cercavo di bloccarlo per evitare di essere attinto dalla lama del coltello», e infine «mio nipote utilizza spesso frasi minacciose del tipo 'Vi uccido a tutti' ». La sentenza impugnata ha quindi correttamente interpretato e valutato la prova costituita dalla predetta dichiarazione della persona offesa, il cui contenuto è esplicito e non si presta ad equivoci. La sua motivazione, inoltre, si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, che ha riportato anche il racconto fatto dal LE alla figlia, alla quale egli ha detto che lo CO lo stava uccidendo, e che ha preso in esame la più anodina dichiarazione resa dalla vittima al difensore, nell'ambito delle sue investigazioni difensive, valutandola come non credibile perché condizionata dalla comprensibile volontà di mitigare la posizione processuale del nipote. Le due sentenze di merito hanno quindi fornito una congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello, ripetute nel presente ricorso, ed hanno esposto gli argomenti per cui esse non risultano coerenti con le prove raccolte. A fronte, quindi, di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della denuncia sporta dalla persona offesa, ed in mancanza di un effettivo travisamento della prova dichiarativa, ogni ulteriore censura deve essere dichiarata inammissibile, dal momento che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 5 impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280601; Sez. 6, n. 1354 de 14/04/1998, Rv. 210658). Questo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato in tutti i suoi aspetti. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' infatti un principio costante della Corte di cassazione, che deve essere qui ribadito, quello secondo cui «In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259), e «Non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il tentativo di omicidio con riferimento alla condotta di un soggetto che, dopo avere inferto alla vittima più coltellate di cui una all'emitorace, aveva desistito dall'infliggerne altre).» (Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616). Nel presente caso, la lunga durata dell'aggressione fisica e il grado di violenza utilizzato, in particolare infliggendo una pluralità di percosse, un tentativo di strangolamento ed infine un tentativo di accoltellamento al torace, costituiscono un insieme di atti idonei ed univocamente diretti a cagionare la morte della vittima, e configurano un tentativo di omicidio pienamente compiuto, che rende non ipotizzabile l'esimente della desistenza volontaria. 3. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del dolo del delitto di tentata estorsione. Il ricorrente non si confronta con la motivazione espressa, sul punto, dai giudici di merito circa la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal LE nella denuncia sporta nell'immediatezza del fatto, nella quale egli ha riferito che anche nell'occasione di questa aggressione il nipote gli aveva gridato la sua richiesta di denaro, richiesta che era peraltro l'unica ragione delle frequenti e violente liti del giovane con i familiari. Anche in questo caso il ricorrente chiede alla Corte di cassazione una valutazione nuova e diversa della prova costituita da quella denuncia del LE, riscontrata dalle dichiarazioni della madre dell'imputato e non validamente 6 smentita dalla dichiarazione rilasciata al difensore circa due mesi dopo il fatto, ritenuta dai giudici di merito non credibile e finalizzata solo a tentare di attenuare la posizione processuale dell'imputato. La motivazione del giudice di appello è però adeguata e non illogica, e si deve ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione la formulazione di una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, o l'adesione ad una ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, peraltro presentata non come fondata ma solo come dotata di «ragionevole credibilità», che contrasta con le prove dichiarative sopra indicate. Le parole che il LE afferma essere state urlate dal nipote subito prima di aggredirlo fisicamente, come riportate nella sua denuncia, dimostrano ampiamente la sussistenza del motivo dell'aggressione e del dolo del delitto di estorsione, così come ritenuto dai giudici di merito. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono l'intero ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore