Decreto cautelare 30 marzo 2023
Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avvocato Filippo Maria Caiuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia di quest’ultimo;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;FO P.A. - Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Commissione Interministeriale Ripam, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Angelo Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 35 del 23 gennaio 2023, avente ad oggetto: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 24 area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della relativa graduatoria definitiva nella quale la ricorrente è collocata alla 42^ posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 25,25;
- nonché della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 00308 del 20 marzo 2023, avente ad oggetto “107/DIR/2023/00308 Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della Comunicazione Istituzionale” - assunzione vincitori su posti non ancora coperti”;
- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti;
- ove occorra, del bando di concorso, nella parte in cui, all'art. 7, non prevede l'assegnazione di 1,5 punti in favore del candidato che possegga un diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto, al pari della Laurea Specialistica e della Laurea Magistrale (invece contemplate), titolo superiore rispetto alla mera Laurea triennale prevista ai fini della ammissione al concorso;
- di ogni altro provvedimento/contratto disponente l'utilizzo della graduatoria e l'immissione in ruolo dei vincitori o di altri idonei per scorrimento che precedono la ricorrente nell'impugnata graduatoria;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia;
quanto ai primi motivi aggiunti:
- dell’atto dirigenziale n. 567 del 16 maggio 2023 di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- dell’atto dirigenziale n. 982 del 5 dicembre 2024, di ulteriore rettifica della graduatoria impugnata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di FO P.A. e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AT TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
- con ordinanza n. 677, pubblicata e comunicata il 14 maggio 2025, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami a cura del ricorrente, prescrivendone i termini e le modalità a pena d’improcedibilità;
- per quel che qui più rileva, la Sezione ha disposto, fra l’altro, il deposito della documentazione comprovante l’osservanza dell’onere processuale su indicato entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti;
Rilevato che la parte ricorrente ha provveduto al su indicato deposito in data 19 settembre 2025 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni liberi dall’udienza del 22 ottobre 2025 di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.;
Conseguentemente ritenuto, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Regione, di dover dichiarare l’impugnazione improcedibile, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.,il quale prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso allorquando non sia stato integrato il contradditorio nel termine assegnato;
Ritenuto, infine, di compensare le spese in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR NO, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
AT TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT TI | AR NO |
IL SEGRETARIO