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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2499/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7408/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Anbsc - 92069980800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ART 72 BIS n. 20250002238070159783919 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'avviso di accertamento n. 166588/445, per l'importo complessivo di € 8.492,00, relativo a IMU anno 2019, notificata in data 30.12.2024, ha proposto ricorso in data 26.02.2025, depositandolo in data 25.03.2025 avente n. di R.G. 5646/2025, eccependo:
– la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342: inefficacia degli atti attributivi e modificativi delle rendite catastali per mancata notifica;
– l'immobile non ha i caratteri tipologici e costruttivi delle abitazioni di tipo signorile;
– la carenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni irrogate;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce il Comune di Napoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente osserva che parte ricorrente ha depositato il ricorso nei termini di legge.
Quanto al merito, parte ricorrente eccepiva, come accertato anche dalla sentenza della Ctp di Napoli n°3699 del 2022, l'inefficacia dell'atto attributivo e modificativo delle rendita catastale da A/2, in base alla quale la ricorrente ha versato regolarmente l'Imu 2019, ad A/1 in base alla quale il Concessionario richiede il saldo, oggetto dell'atto impugnato, per mancata notifica dello stesso. Nel merito contesta la carenza dei caratteri tipologici e costruttivi delle abitazioni di tipo signorile A/1 ed infine, la carenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni, non ravvisandosi nell'asserita violazione dolo o negligenza della contribuente.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'art. 74, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342 a mente del quale
“A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Ebbene, la nuova rendita non risulta essere stata comunicata/notificata, come prevede la normativa e dunque, non utilizzabile ai fini dell'accertamento de quo. Pertanto il ricorso dev'essere accolto, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone: – accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 200,00
(euro duecento / 00) in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 28 ottobre 2025
Il Giudice
SO LA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7408/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Anbsc - 92069980800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ART 72 BIS n. 20250002238070159783919 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'avviso di accertamento n. 166588/445, per l'importo complessivo di € 8.492,00, relativo a IMU anno 2019, notificata in data 30.12.2024, ha proposto ricorso in data 26.02.2025, depositandolo in data 25.03.2025 avente n. di R.G. 5646/2025, eccependo:
– la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342: inefficacia degli atti attributivi e modificativi delle rendite catastali per mancata notifica;
– l'immobile non ha i caratteri tipologici e costruttivi delle abitazioni di tipo signorile;
– la carenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni irrogate;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce il Comune di Napoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente osserva che parte ricorrente ha depositato il ricorso nei termini di legge.
Quanto al merito, parte ricorrente eccepiva, come accertato anche dalla sentenza della Ctp di Napoli n°3699 del 2022, l'inefficacia dell'atto attributivo e modificativo delle rendita catastale da A/2, in base alla quale la ricorrente ha versato regolarmente l'Imu 2019, ad A/1 in base alla quale il Concessionario richiede il saldo, oggetto dell'atto impugnato, per mancata notifica dello stesso. Nel merito contesta la carenza dei caratteri tipologici e costruttivi delle abitazioni di tipo signorile A/1 ed infine, la carenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni, non ravvisandosi nell'asserita violazione dolo o negligenza della contribuente.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'art. 74, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342 a mente del quale
“A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Ebbene, la nuova rendita non risulta essere stata comunicata/notificata, come prevede la normativa e dunque, non utilizzabile ai fini dell'accertamento de quo. Pertanto il ricorso dev'essere accolto, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone: – accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 200,00
(euro duecento / 00) in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 28 ottobre 2025
Il Giudice
SO LA