Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
L'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è inapplicabile sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio di opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato di cui all'art. 464 cod. proc. pen. L'adempimento in questione, infatti, in quanto finalizzato a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragione di essere quando l'azione penale, per sua natura irretrattabile, sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2003, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Silvio - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 1607
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 035317/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ RT, n. a Giulianova il 3.4.1974;
avverso la sentenza in data 24.3.2003 del Tribunale di Teramo, sez. distaccata di GIULIANOVA;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Teramo, sez. distaccata di Giulianova condannava ND RT, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 1000,00 di ammenda ed applicava al medesimo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi 1 per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, previsto dall'art. 186, comma 2 C.d.S..
2. Il giudicante fondava la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dal verbalizzante nella qualità di teste in relazione allo stato di alterazione dello stesso, prescindendo dal risultato del test alcoolemico, la cui validità era stata contestata dal difensore dell'imputato.
3. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione ND RT articolando due motivi.
Con il primo deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 552, comma 2 c.p.p., sul rilievo che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato preceduto dall'invito dell'imputato a rendere l'interrogatorio e dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Con il secondo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 186 C.d.S., che prevede l'irrogazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. L'interesse ad impugnare, secondo la prospettazione del ricorrente, conseguirebbe dalla preclusione che ai sensi dell'art. 593, comma 3, è derivata al prevenuto di impugnare la sentenza per motivi di merito.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che il ricorrente è stato tratto a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato di cui all'art. 464 c.p.p.. Tale decreto, in tutta evidenza, non doveva essere preceduto ne' dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, ne', ora, dopo le modifiche introdotte con legge 16 dicembre 1999 n. 479, deve essere preceduto dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Entrambi gli adempimenti, in quanto finalizzati a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non hanno ragione di essere quando l'azione penale, per sua natura irretrattabile, sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale.
Del resto, sull'inapplicabilità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel procedimento per decreto e, quindi, anche nel conseguente giudizio di opposizione, si è espressa di recente la stessa Corte costituzionale (cfr. ord. 4 febbraio 2003 n. 32) escludendo in proposito alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Anche il secondo motivo non può meritare accoglimento. Il giudicante, in applicazione del resto del principio del favor rei, ha fatto corretta applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per il reato de quo in virtù della - all'epoca della decisione - intervenuta attribuzione dello stesso alla competenza del giudice di pace (cfr. artt. 52, 63 e 64 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274). Nè, ovviamente, sempre in ossequio del richiamato principio, può in alcun modo rilevare che, successivamente, il reato de quo sia stato nuovamente restituito alla competenza del tribunale in composizione monocratica (decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003 n. 214).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004