CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2026, n. 20963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20963 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) IT IL nato a [...] il [...] 2) US UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN IN;
udito il Sostituto Procuratore generale Aldo IT, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di US UI con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, limitatamente alla quantificazione degli aumenti per la continuazione;
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di US UI nel resto e l'inammissibilità del ricorso di IT IL;
udito l'Avv. NI Abet, del foro di Napoli, in difesa di IT IL, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. Marcello Severino, del foro di Napoli, in difesa di US UI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20963 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 13 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza emessa, in data 12 febbraio 2020, all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha: - confermato la condanna di IL IT alla pena, con la contestata recidiva, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, di anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629, 416 bis.1 cod. pen. (capo E); - parzialmente riformato la decisione impugnata nei confronti di UI US (e di altro soggetto non ricorrente), imputato del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (capo D), escludendo la circostanza aggravante contestata, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del procedi- mento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio 2017, irrevocabile il 12 giugno 2017, applicando quale aumento per la continua- zione la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione, rideterminando la pena complessiva- mente irrogata in anni 11, mesi 8 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza IL IT e UI US hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. La difesa dell’IT ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati con- formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di inutilizzabilità dell’annotazione di P.G. del 27 gennaio 2020. Il ricorrente ha rappresentato che la vicenda processuale riguardante l’Espo- sito traeva origine dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riconoscimento fotografico effettato dal predetto presso i Carabinieri, laddove aveva individuato con certezza l’autore dell’estorsione nel soggetto raffigurato nella foto n. 14., che, secondo la legenda contenuta nel fascicolo fotografico allegato al verbale, corri- spondeva a tale NI US. Si censura, quindi, che, dopo la scelta processuale di accedere al rito abbre- viato, all’udienza del 12 febbraio 2020, fissata per la decisione, su richiesta del pubblico ministero, nonostante l’opposizione della difesa, il giudice di primo grado abbia acquisito una nota integrativa redatta dalla P.G., con cui si specificava che la legenda in oggetto era errata, allegando una diversa legenda asseritamente 3 corretta, nella quale al n. 14 era indicato l’attuale ricorrente. Tale comportamento ha integrato una violazione dei principi che governano la scelta del rito abbreviato, da cui deriva una cristallizzazione del quadro probatorio su cui il giudicante può fondare la propria decisione, e una violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen, inconferentemente richiamato dalla Corte di appello per disattendere l’ecce- zione sollevata sul punto, in quanto i poteri di integrazione istruttoria ivi previsti richiedono, quale requisito imprescindibile, la non definibilità del giudizio allo stato degli atti, che, nel caso di specie, non sussisteva. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta difensiva, all’esito della disposta acquisizione, di sentire l’ufficiale di P.G. firmatario dell’annotazione e la persona offesa. Si lamenta che il rigetto della richiesta da parte del giudice di primo grado si sia tradotto in una lesione del diritto di difesa, in quanto lesivo del diritto alla controprova spettante all’imputato, e che la relativa eccezione sia stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione insufficiente, richiamando la irrilevanza dei mezzi probatori richiesti. 4. La difesa di UI US ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione sul motivo di appello riguardante l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine a una pluralità di cessioni. Si afferma che tale doglianza aveva costituito specifico motivo di appello (al n. 3 dell’atto di gravame), con cui si contestava la credibilità dei collaboratori di giustizia Di LO e RR in ordine alla pluralità degli episodi di cessione attri- buiti al ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione illogica, aveva ritento che l’intervenuta rinuncia al primo motivo di appello, riguardante l’insussistenza del reato contestato, si estendesse anche alla prova della pluralità di cessioni, oggetto, invece, di autonoma e specifica censura. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motiva- zione, in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si censura che la Corte territoriale abbia individuato l’aumento per la conti- nuazione, per le tre cessioni oggetto del presente procedimento, in modo cumula- tivo, venendo così meno all’obbligo di calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite. 4 4.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motiva- zione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta, non si sia spe- cificamente confrontata con gli elementi evidenziati dalla difesa, quali il ruolo me- ramente esecutivo rivestito dal US e l’assenza di precedenti penali di rilievo. 5. In data 6 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, anticipando le proprie conclusioni. 6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta dei ricor- renti, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell’interesse di IL IT va dichiarato inam- missibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribui- bilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estra- nei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 4, n. 42617 del 16/10/2024, [...], non mass;
Sez. 2, n. 15139 del 26/03/2024, [...], non mass;
Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01, in cui si è precisato, in motivazione, che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto a essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria). 2.2. Ciò precisato in linea di principio, nel disporre l’acquisizione dell’annota- zione di P.G. del 27 gennaio 2020, il Giudice non ha affatto esplorato un autonomo itinerario probatorio, ma si è limitato ad approfondire temi di prova già patrimonio del processo, essendo emerso un errore materiale, riguardante le generalità del soggetto indicato al n. 14 dell’album fotografico. 5 3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, con cui si deduce nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa, in ordine al rigetto della richiesta difensiva di escutere l’ufficiale di P.G., autore dell’annotazione di rettifica acquisita, e la persona offesa. 3.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, che, qui, si intende ribadire, richiamato anche dal ricorrente, «In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio» (Sez. 1, n. 18215 dell’11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 – 01). 3.2. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale che, nel disattendere la censura difensiva, ha, con argomentazione priva di vizi logici, osservato come la superfluità degli espletamenti istruttori richiesti, a fronte di una nuova integrazione finalizzata unicamente a porre riparo a un mero errore materiale, emergesse dal fatto che la difesa non aveva contestato che la persona effigiata nella fotografia n. 14 fosse il proprio assistito. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di UI US va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 5. Il primo motivo formula censure non consentite in questa sede. poiché at- tinenti a motivi oggetto di rinuncia. 5.1. Va ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il pas- saggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinun- cia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono cen- sure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Ama- bile, Rv. 278006, inerente a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la pos- sibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale). 5.2. In applicazione dei sopra esposti principi, l’intervenuta rinuncia, in fase di appello, della difesa del US al motivo concernente la responsabilità ha deter- minato l'immediato passaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'afferma- zione di responsabilità e ha determinato, pertanto, l'effetto di precludere qualsiasi 6 successiva questione sul punto, senza possibilità per il giudice di pronunciare sen- tenza di modifica della qualificazione dei fatti né, tanto meno, diritto della parte rinunciante a proporre impugnazione di legittimità sul punto. Dunque, poiché ex art. 597 comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circo- scrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano i giudici d'appello prenderli in considerazione, nemmeno se alcuni profili erano oggetto di doglianza in altri motivi. 6. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata determinazione degli aumenti di pena individuati per ciascun reato satellite e la mancanza di motiva- zione, risulta manifestamente infondata e generica. 6.1. La doglianza ignora l’ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito nelle recenti Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, [...], non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, [...], non mass., per cui non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena cor- relato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269). Non si devono, tuttavia, trascurare le puntualizzazioni for- nite dalla medesima pronuncia delle Sez. U n. 47217 del 2021, cit. nella parte in cui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Peraltro, sempre Sez. U n. 47217 del 2021 al § 10 della motivazione, danno conto che: «…è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale a soste- gno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, [...], Rv. 276117)». Si è in proposito sostenuto che, quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena o della motivazione ad essi rela- 7 tiva, il motivo è privo di specificità se non correlato alla contestazione sulla con- gruità della pena, venendo in questo modo fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso. 6.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a censurare l’omessa indicazione degli aumenti per i reati satellite, peraltro non rispondente al vero, avendo la Corte territoriale indicato l’aumento operato per ogni singola condotta alla pag. 10 della sentenza impugnata (rinviando a quelli determinati per il coimputato: anni 1 per ciascuna fornitura di 500 g e mesi 6 per l’ulteriore cessione), e l’omessa motiva- zione, senza contestare la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio inflittogli. 7. Il terzo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico. 7.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269 - 01). 7.2. Nel rispetto di tali consolidati principi, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta del US, inquadrabile in un vasto contesto associativo, e della sua personalità, quale emer- gente dai precedenti penali, ritenendoli parametri di valutazione prevalenti in grado di superare le allegazioni difensive. 7.3. A fronte di tali argomentazioni, la censura del ricorrente risulta ripetitiva dei rilievi già formulati con l’atto di appello, senza contestare specificamente la ritenuta incidenza negativa di tali elementi. 8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvi- sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila ciascuno. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN IN LE Di LV
udita la relazione svolta dal Consigliere AN IN;
udito il Sostituto Procuratore generale Aldo IT, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di US UI con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, limitatamente alla quantificazione degli aumenti per la continuazione;
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di US UI nel resto e l'inammissibilità del ricorso di IT IL;
udito l'Avv. NI Abet, del foro di Napoli, in difesa di IT IL, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. Marcello Severino, del foro di Napoli, in difesa di US UI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20963 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 13 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza emessa, in data 12 febbraio 2020, all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha: - confermato la condanna di IL IT alla pena, con la contestata recidiva, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, di anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629, 416 bis.1 cod. pen. (capo E); - parzialmente riformato la decisione impugnata nei confronti di UI US (e di altro soggetto non ricorrente), imputato del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (capo D), escludendo la circostanza aggravante contestata, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del procedi- mento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio 2017, irrevocabile il 12 giugno 2017, applicando quale aumento per la continua- zione la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione, rideterminando la pena complessiva- mente irrogata in anni 11, mesi 8 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza IL IT e UI US hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. La difesa dell’IT ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati con- formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di inutilizzabilità dell’annotazione di P.G. del 27 gennaio 2020. Il ricorrente ha rappresentato che la vicenda processuale riguardante l’Espo- sito traeva origine dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riconoscimento fotografico effettato dal predetto presso i Carabinieri, laddove aveva individuato con certezza l’autore dell’estorsione nel soggetto raffigurato nella foto n. 14., che, secondo la legenda contenuta nel fascicolo fotografico allegato al verbale, corri- spondeva a tale NI US. Si censura, quindi, che, dopo la scelta processuale di accedere al rito abbre- viato, all’udienza del 12 febbraio 2020, fissata per la decisione, su richiesta del pubblico ministero, nonostante l’opposizione della difesa, il giudice di primo grado abbia acquisito una nota integrativa redatta dalla P.G., con cui si specificava che la legenda in oggetto era errata, allegando una diversa legenda asseritamente 3 corretta, nella quale al n. 14 era indicato l’attuale ricorrente. Tale comportamento ha integrato una violazione dei principi che governano la scelta del rito abbreviato, da cui deriva una cristallizzazione del quadro probatorio su cui il giudicante può fondare la propria decisione, e una violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen, inconferentemente richiamato dalla Corte di appello per disattendere l’ecce- zione sollevata sul punto, in quanto i poteri di integrazione istruttoria ivi previsti richiedono, quale requisito imprescindibile, la non definibilità del giudizio allo stato degli atti, che, nel caso di specie, non sussisteva. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta difensiva, all’esito della disposta acquisizione, di sentire l’ufficiale di P.G. firmatario dell’annotazione e la persona offesa. Si lamenta che il rigetto della richiesta da parte del giudice di primo grado si sia tradotto in una lesione del diritto di difesa, in quanto lesivo del diritto alla controprova spettante all’imputato, e che la relativa eccezione sia stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione insufficiente, richiamando la irrilevanza dei mezzi probatori richiesti. 4. La difesa di UI US ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione sul motivo di appello riguardante l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine a una pluralità di cessioni. Si afferma che tale doglianza aveva costituito specifico motivo di appello (al n. 3 dell’atto di gravame), con cui si contestava la credibilità dei collaboratori di giustizia Di LO e RR in ordine alla pluralità degli episodi di cessione attri- buiti al ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione illogica, aveva ritento che l’intervenuta rinuncia al primo motivo di appello, riguardante l’insussistenza del reato contestato, si estendesse anche alla prova della pluralità di cessioni, oggetto, invece, di autonoma e specifica censura. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motiva- zione, in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si censura che la Corte territoriale abbia individuato l’aumento per la conti- nuazione, per le tre cessioni oggetto del presente procedimento, in modo cumula- tivo, venendo così meno all’obbligo di calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite. 4 4.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motiva- zione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta, non si sia spe- cificamente confrontata con gli elementi evidenziati dalla difesa, quali il ruolo me- ramente esecutivo rivestito dal US e l’assenza di precedenti penali di rilievo. 5. In data 6 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, anticipando le proprie conclusioni. 6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta dei ricor- renti, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell’interesse di IL IT va dichiarato inam- missibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribui- bilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estra- nei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 4, n. 42617 del 16/10/2024, [...], non mass;
Sez. 2, n. 15139 del 26/03/2024, [...], non mass;
Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01, in cui si è precisato, in motivazione, che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto a essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria). 2.2. Ciò precisato in linea di principio, nel disporre l’acquisizione dell’annota- zione di P.G. del 27 gennaio 2020, il Giudice non ha affatto esplorato un autonomo itinerario probatorio, ma si è limitato ad approfondire temi di prova già patrimonio del processo, essendo emerso un errore materiale, riguardante le generalità del soggetto indicato al n. 14 dell’album fotografico. 5 3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, con cui si deduce nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa, in ordine al rigetto della richiesta difensiva di escutere l’ufficiale di P.G., autore dell’annotazione di rettifica acquisita, e la persona offesa. 3.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, che, qui, si intende ribadire, richiamato anche dal ricorrente, «In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio» (Sez. 1, n. 18215 dell’11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 – 01). 3.2. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale che, nel disattendere la censura difensiva, ha, con argomentazione priva di vizi logici, osservato come la superfluità degli espletamenti istruttori richiesti, a fronte di una nuova integrazione finalizzata unicamente a porre riparo a un mero errore materiale, emergesse dal fatto che la difesa non aveva contestato che la persona effigiata nella fotografia n. 14 fosse il proprio assistito. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di UI US va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 5. Il primo motivo formula censure non consentite in questa sede. poiché at- tinenti a motivi oggetto di rinuncia. 5.1. Va ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il pas- saggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinun- cia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono cen- sure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Ama- bile, Rv. 278006, inerente a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la pos- sibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale). 5.2. In applicazione dei sopra esposti principi, l’intervenuta rinuncia, in fase di appello, della difesa del US al motivo concernente la responsabilità ha deter- minato l'immediato passaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'afferma- zione di responsabilità e ha determinato, pertanto, l'effetto di precludere qualsiasi 6 successiva questione sul punto, senza possibilità per il giudice di pronunciare sen- tenza di modifica della qualificazione dei fatti né, tanto meno, diritto della parte rinunciante a proporre impugnazione di legittimità sul punto. Dunque, poiché ex art. 597 comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circo- scrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano i giudici d'appello prenderli in considerazione, nemmeno se alcuni profili erano oggetto di doglianza in altri motivi. 6. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata determinazione degli aumenti di pena individuati per ciascun reato satellite e la mancanza di motiva- zione, risulta manifestamente infondata e generica. 6.1. La doglianza ignora l’ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito nelle recenti Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, [...], non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, [...], non mass., per cui non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena cor- relato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269). Non si devono, tuttavia, trascurare le puntualizzazioni for- nite dalla medesima pronuncia delle Sez. U n. 47217 del 2021, cit. nella parte in cui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Peraltro, sempre Sez. U n. 47217 del 2021 al § 10 della motivazione, danno conto che: «…è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale a soste- gno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, [...], Rv. 276117)». Si è in proposito sostenuto che, quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena o della motivazione ad essi rela- 7 tiva, il motivo è privo di specificità se non correlato alla contestazione sulla con- gruità della pena, venendo in questo modo fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso. 6.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a censurare l’omessa indicazione degli aumenti per i reati satellite, peraltro non rispondente al vero, avendo la Corte territoriale indicato l’aumento operato per ogni singola condotta alla pag. 10 della sentenza impugnata (rinviando a quelli determinati per il coimputato: anni 1 per ciascuna fornitura di 500 g e mesi 6 per l’ulteriore cessione), e l’omessa motiva- zione, senza contestare la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio inflittogli. 7. Il terzo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico. 7.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269 - 01). 7.2. Nel rispetto di tali consolidati principi, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta del US, inquadrabile in un vasto contesto associativo, e della sua personalità, quale emer- gente dai precedenti penali, ritenendoli parametri di valutazione prevalenti in grado di superare le allegazioni difensive. 7.3. A fronte di tali argomentazioni, la censura del ricorrente risulta ripetitiva dei rilievi già formulati con l’atto di appello, senza contestare specificamente la ritenuta incidenza negativa di tali elementi. 8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvi- sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila ciascuno. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN IN LE Di LV