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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 29/08/2025 al n. 775 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 16/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maugeri Daniele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
ET OL e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “Pensione di vecchiaia anticipata”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “1) nel merito e in via principale, accertare - per tutte le ragioni meglio esposte ed illustrate in narrativa - che la Signora in possesso, Parte_1 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata/in deroga ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 dd. 27.03.2025, di tutti i requisiti (di età/anagrafici, di contribuzione, di invalidità e di inoccupazione) ex lege richiesti per poter godere del trattamento di quiescenza oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il relativo trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia anticipata/in deroga per riduzione dell'età pensionabile) con decorrenza di legge, con conseguente condanna dell'
[...]
alla corresponsione in favore della Signora Controparte_1 ella prestazione oggetto di causa, con maggiorazione degli interessi legali Pt_1 dal dì del dovuto al saldo, come per legge;
2) in via istruttoria, ordinarsi all' di CP_1
Udine l'esibizione in giudizio del fascicolo amministrativo, sanitario e previdenziale della sig.ra In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da Pt_1 distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare il ricorso. Spese rifuse. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/08/2025, , riconosciuta invalida civile Parte_1 in misura dell'80% con decorrenza dal 30/09/2024, esponeva di aver presentato all' , in data 27/03/2025, domanda di pensione di vecchiaia chiedendo CP_1 espressamente la riduzione dell'età pensionabile in ragione del proprio stato di invalidità ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. Lgs. n. 503 del 1992.
L' aveva tuttavia respinto la domanda, sostenendo che la ricorrente era priva CP_1 del requisito sanitario richiesto dalla normativa.
Risultato vano il tentativo di risolvere la questione in via amministrativa, la ricorrente aveva dovuto adire la via giudiziale per ottenere la prestazione richiesta.
2. Si costituiva in giudizio l sostenendo la piena correttezza del proprio CP_1 operato sulla base del fatto che l'invalidità nella misura non inferiore all'80%, necessaria per poter usufruire della riduzione dell'età pensionabile, avrebbe dovuto essere accertata non sulla base dei criteri adottati per l'accertamento dell'invalidità civile ex art. 2 della L. n. 118/1971, ma sulla base di quelli stabiliti dalla L. n. 222 del
1984 per l'invalidità pensionabile.
Evidenziava, in ogni caso, che dalla data di maturazione dell'ultimo requisito fosse comunque necessario computare il periodo di finestra mobile di dodici mesi per la liquidazione della pensione.
3. La causa veniva istruita documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 16/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito riportate. È pacifico che la ricorrente ha presentato domanda di pensione anticipata in data
27/03/2025 all'età di 60 anni e 6 mesi, avendo maturato i contributi necessari ed essendo stata riconosciuta invalida civile in data 09/01/2025 con decorrenza dal
30/09/2024.
L'art. 1 della D. Lgs. n. 503/1192 stabilisce che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. Il successivo comma 8, tuttavia, prevede che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Si tratta, quindi, di stabilire a quale nozione d'invalidità faccia riferimento l'art. 1, comma 8, del D. lgs. n. 503/1992, se a quella prevista dall'art. 1 della L. n. 222/1984, come sostenuto dall' , oppure a quella prevista dall'art. 13 della Controparte_2
L. n. 118 del 1971, come sostenuto, invece, da parte ricorrente.
Ritiene questo giudice che la percentuale di invalidità debba essere valutata utilizzando le tabelle relative alla invalidità civile, e, quindi, i parametri della cd.
“capacità lavorativa generica” e non, come sostenuto dall' , secondo i parametri CP_1 della L. 222/1984, i quali si riferiscono alla “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La correttezza di tale tesi è confermata, infatti, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale ha affermato che “La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art.1 della legge n.222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Ma è lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della età pensionabile anche i soggetti che la legge n.222 del 1984 qualifica
"inabili", i soggetti cioè per i quali un'infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione, ma la totale perdita della capacità di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidità
"non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori", che siano incluse nella sua previsione (anche) le invalidità di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), le quali coincidono con la inabilità. La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti dall'art. 2 della legge n.222 del 1984 definiti inabili - che tale capacità abbiano perduto interamente” (Cass. sent. n. 13495/2003).
La stessa Suprema Corte ha successivamente confermato che “il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 legge n. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti
i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché
l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80% (Cass. sent. n. 9081/2013)”.
Per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia devono sussistere, quindi, i seguenti requisiti: - il compimento di 56 anni per le donne;
- 20 anni ovvero 1040 settimane di contribuzione, quale lavoratore dipendente;
- riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore all'80%.
Ciò premesso, si evidenzia che la ricorrente ha provato la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del beneficio economico richiesto.
Infatti, sulla scorta dei documenti allegati, risulta sussistente sia il requisito anagrafico, essendo la ricorrente nata il [...], sia il requisito contributivo, potendo la stessa vantare più di vent'anni di contribuzione (v. estratto contributivo allegato al ricorso sub doc. 2).
Per quanto riguarda, infine, il requisito sanitario, dalla documentazione dimessa emerge che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile all'80 % (vedasi verbale di accertamento dd. 09.01.2025 - doc. n. 1 allegato al ricorso).
Quanto alla decorrenza del trattamento, si applica il regime delle c.d. finestre di cui all'art. 12 comma 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 che prevede il riconoscimento del trattamento pensionistico a far data da dodici mesi successivi alla maturazione dell'ultimo dei requisiti.
La Cassazione ha, infatti, stabilito che: “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche
a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v., ex multis, Cass.
n.1931/2021).
Nel caso di specie, deve riconoscersi il beneficio pensionistico richiesto con decorrenza dalla prima finestra mobile, ai sensi di legge, come richiesto dalla difesa attorea.
In conclusione, sussistendo tutti i requisiti di legge, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla prima finestra mobile, ai sensi di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione occorre dare applicazione a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario Parte_1 previsto dall'art. 1 comma 8 del D. lgs. n. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età e tutti gli altri requisiti di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata e, per l'effetto;
2) condanna l a corrispondere a parte ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata con decorrenza dalla prima finestra mobile, ai sensi di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, della
L. 412/1991; 3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 3.291,00 per compenso, oltre alle spese generali e a IVA e
Cassa come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente;
Udine, 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 29/08/2025 al n. 775 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 16/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maugeri Daniele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
ET OL e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “Pensione di vecchiaia anticipata”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “1) nel merito e in via principale, accertare - per tutte le ragioni meglio esposte ed illustrate in narrativa - che la Signora in possesso, Parte_1 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata/in deroga ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 dd. 27.03.2025, di tutti i requisiti (di età/anagrafici, di contribuzione, di invalidità e di inoccupazione) ex lege richiesti per poter godere del trattamento di quiescenza oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire il relativo trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia anticipata/in deroga per riduzione dell'età pensionabile) con decorrenza di legge, con conseguente condanna dell'
[...]
alla corresponsione in favore della Signora Controparte_1 ella prestazione oggetto di causa, con maggiorazione degli interessi legali Pt_1 dal dì del dovuto al saldo, come per legge;
2) in via istruttoria, ordinarsi all' di CP_1
Udine l'esibizione in giudizio del fascicolo amministrativo, sanitario e previdenziale della sig.ra In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da Pt_1 distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare il ricorso. Spese rifuse. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/08/2025, , riconosciuta invalida civile Parte_1 in misura dell'80% con decorrenza dal 30/09/2024, esponeva di aver presentato all' , in data 27/03/2025, domanda di pensione di vecchiaia chiedendo CP_1 espressamente la riduzione dell'età pensionabile in ragione del proprio stato di invalidità ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. Lgs. n. 503 del 1992.
L' aveva tuttavia respinto la domanda, sostenendo che la ricorrente era priva CP_1 del requisito sanitario richiesto dalla normativa.
Risultato vano il tentativo di risolvere la questione in via amministrativa, la ricorrente aveva dovuto adire la via giudiziale per ottenere la prestazione richiesta.
2. Si costituiva in giudizio l sostenendo la piena correttezza del proprio CP_1 operato sulla base del fatto che l'invalidità nella misura non inferiore all'80%, necessaria per poter usufruire della riduzione dell'età pensionabile, avrebbe dovuto essere accertata non sulla base dei criteri adottati per l'accertamento dell'invalidità civile ex art. 2 della L. n. 118/1971, ma sulla base di quelli stabiliti dalla L. n. 222 del
1984 per l'invalidità pensionabile.
Evidenziava, in ogni caso, che dalla data di maturazione dell'ultimo requisito fosse comunque necessario computare il periodo di finestra mobile di dodici mesi per la liquidazione della pensione.
3. La causa veniva istruita documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 16/12/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito riportate. È pacifico che la ricorrente ha presentato domanda di pensione anticipata in data
27/03/2025 all'età di 60 anni e 6 mesi, avendo maturato i contributi necessari ed essendo stata riconosciuta invalida civile in data 09/01/2025 con decorrenza dal
30/09/2024.
L'art. 1 della D. Lgs. n. 503/1192 stabilisce che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. Il successivo comma 8, tuttavia, prevede che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Si tratta, quindi, di stabilire a quale nozione d'invalidità faccia riferimento l'art. 1, comma 8, del D. lgs. n. 503/1992, se a quella prevista dall'art. 1 della L. n. 222/1984, come sostenuto dall' , oppure a quella prevista dall'art. 13 della Controparte_2
L. n. 118 del 1971, come sostenuto, invece, da parte ricorrente.
Ritiene questo giudice che la percentuale di invalidità debba essere valutata utilizzando le tabelle relative alla invalidità civile, e, quindi, i parametri della cd.
“capacità lavorativa generica” e non, come sostenuto dall' , secondo i parametri CP_1 della L. 222/1984, i quali si riferiscono alla “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La correttezza di tale tesi è confermata, infatti, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale ha affermato che “La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art.1 della legge n.222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Ma è lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della età pensionabile anche i soggetti che la legge n.222 del 1984 qualifica
"inabili", i soggetti cioè per i quali un'infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione, ma la totale perdita della capacità di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidità
"non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori", che siano incluse nella sua previsione (anche) le invalidità di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), le quali coincidono con la inabilità. La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti dall'art. 2 della legge n.222 del 1984 definiti inabili - che tale capacità abbiano perduto interamente” (Cass. sent. n. 13495/2003).
La stessa Suprema Corte ha successivamente confermato che “il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 legge n. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti
i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché
l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80% (Cass. sent. n. 9081/2013)”.
Per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia devono sussistere, quindi, i seguenti requisiti: - il compimento di 56 anni per le donne;
- 20 anni ovvero 1040 settimane di contribuzione, quale lavoratore dipendente;
- riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore all'80%.
Ciò premesso, si evidenzia che la ricorrente ha provato la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del beneficio economico richiesto.
Infatti, sulla scorta dei documenti allegati, risulta sussistente sia il requisito anagrafico, essendo la ricorrente nata il [...], sia il requisito contributivo, potendo la stessa vantare più di vent'anni di contribuzione (v. estratto contributivo allegato al ricorso sub doc. 2).
Per quanto riguarda, infine, il requisito sanitario, dalla documentazione dimessa emerge che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile all'80 % (vedasi verbale di accertamento dd. 09.01.2025 - doc. n. 1 allegato al ricorso).
Quanto alla decorrenza del trattamento, si applica il regime delle c.d. finestre di cui all'art. 12 comma 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 che prevede il riconoscimento del trattamento pensionistico a far data da dodici mesi successivi alla maturazione dell'ultimo dei requisiti.
La Cassazione ha, infatti, stabilito che: “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche
a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v., ex multis, Cass.
n.1931/2021).
Nel caso di specie, deve riconoscersi il beneficio pensionistico richiesto con decorrenza dalla prima finestra mobile, ai sensi di legge, come richiesto dalla difesa attorea.
In conclusione, sussistendo tutti i requisiti di legge, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla prima finestra mobile, ai sensi di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione occorre dare applicazione a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario Parte_1 previsto dall'art. 1 comma 8 del D. lgs. n. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età e tutti gli altri requisiti di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata e, per l'effetto;
2) condanna l a corrispondere a parte ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata con decorrenza dalla prima finestra mobile, ai sensi di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, della
L. 412/1991; 3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 3.291,00 per compenso, oltre alle spese generali e a IVA e
Cassa come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente;
Udine, 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli