CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00121434 09 CUT 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
le parti costituite concludevano come riportandosi alle richieste formulate nei rispettivi scritti defensionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso tempestivamente depositato in segreteria, l'Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare la cartella di pagamento n.01220250012143409 con cui l'ADER richiedeva il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di CUT non versato nel procedimento recante il n. di RGR 1219/2024 presso questa Corte di giustizia tributaria , deciso con sentenza n. 1530/2024.
Si doleva la ricorrente che l'intimazione originariamente impugnata recava un valore complessivo di euro
3.620,29 relativo a 5 cartelle tra cui una emessa per violazione al codice della strada (euro 342,26) per cui era esclusa dal ricorso che, quindi, si riduceva ad un valore di euro 3.278,03. Considerando che una cartella era già stata oggetto di sgravio (euro 1836,63) a seguito di sentenza definitiva (come poi accertato), il valore della lite era di euro 1.441,40.
Riteneva , pertanto che, a fronte di tale impugnativa essa ricorrente avesse dovuto pagare un CUT di €.60,00 anziché di quello erroneamente richiesto con l'invito al pagamento n.41119 DEL 02/09/2024, cosa che aveva provveduto a fare sicchè null'altro poteva pretendersi per detta causale .
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge .
Nonostante l'omessa rituale notifica del ricorso , si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che impugnava l'avverso dedotto , per i numerosi vizi che lo connotavano.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso e per genericità del petitum e della causa petendi .
Nel merito evidenziava la correttezza del calcolo del CUT dovuto con conseguente rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la deduzione dal quantum dovuto dell'importo versato .
Veniva quindi fissata l'odierna udienza di discussione che si svolgeva come da verbale e , al cui esito, la controversia veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice monocratico che il proposto ricorso sia parzialmente fondato e meriti accoglimento entro i limiti qui di seguito descritti: innanzitutto va affermata la superabilità delle questioni preliminari sollevate dal M.E.F. resistente , la cui costituzione in giudizio ha sanato i vizi di corretta instaurazione del contraddittorio
.
Per quanto attiene alla eccepita intempestività del ricorso e alla sua genericità , anch'essi possono ritenersi superabili avendo riferimento al momento della notifica dell'atto impugnato e alla evidente ricostruibilità delle ragioni della domanda attorea e della conseguenti richieste .
L'invito al pagamento è atto autonomamente impugnabile per giurisprudenza consolidata ma, non essendo fra quelli espressamente indicati dall'art.19 del D.lgs. n.546/1992, può indurre il contribuente in errore e la pretesa tributaria ivi annunciata ben può essere contestata in sede di cartella di pagamento ad esso riferibile, in quanto ritenuta in buona fede primo atto impugnabile in base al d.lgs. n.546/1992 .
Per altro verso, l'Amministrazione finanziaria ha ampiamente e compiutamente controdedotto sui motivi di doglianza relativi al suo operato avanzati dall'azienda agricola ricorrente per cui non può rinvenirsi alcuna invalidante lesione del diritto al contraddittorio.
Tanto precisato, può procedersi all'esame del merito della controversia si evidenzia come le doglianze della contribuente siano solo parzialmente fondate sulla scorta delle seguenti considerazioni : ai fini del corretto calcolo del contributo unificato nel processo tributario, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 14, comma 3-bis, del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG) e 12, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 546/1992, i quali stabiliscono l'obbligo di versamento del contributo per ogni singolo atto impugnato.
Nel caso specifico, come evincibile dall'esame del fascicolo di cui all'RGR 1219/2024, gli atti impugnati erano complessivamente cinque , con conseguente obbligo di versamento di altrettanti contributi unificati tributari, a prescindere dalle vicende processuali successive alla proposizione del relativo ricorso .
Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis: “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”.
Per valore della lite l'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 546/92, precisa che: “Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.”.
Inoltre l'art. 1, comma 598, lett. a) della legge 147/2013 ha precisato che, nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si deve prioritariamente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell'ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all'art. 13, comma 6-quater, del T.
U.S.G.. Successivamente, si dovrà procedere alla sommatoria dei contributi unificati dovuti e versare l'importo corrispondente in un'unica soluzione secondo le modalità previste
D'altra parte, il processo tributario ha natura impugnatoria in quanto, con il ricorso, la parte chiede al giudice l'annullamento parziale o totale dell'atto impositivo. Pertanto, il parametro di riferimento non è la domanda di parte, ma l'atto impositivo oggetto di impugnativa, il cui valore, ai fini del calcolo del contributo unificato e dell'assistenza tecnica, è determinato o quantomeno determinabile e non dipende dalla discrezionalità del ricorrente.
Impugnare più atti con un unico o separati ed autonomi ricorsi è una facoltà del ricorrente, che non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in conseguenza di un cumulo giuridico ed economico insussistente. La facoltà di presentare un unico ricorso per questioni tra loro connesse risponde all'esigenza di economia processuale, come quella del giudice di riunire i ricorsi connessi oggettivamente o soggettivamente, ma non può riguardare l'importo del c.u.t., altrimenti tale opzione, a favore di una maggiore efficienza e speditezza della giustizia, si tradurrebbe in una riduzione del contributo unificato dipendente dalla scelta processuale del contribuente che, peraltro, è vincolata dalle tempistiche di notifica dei vari atti del procedimento che può variare da caso a caso. La ricorrente nel ricorso del fascicolo con rgr 1219/2024 ha rivolto tutte le sue doglianze sia avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249002498815, che avverso le cartelle: n. 01220180000481942 IVA
2014; n. 01220220003728374 mod. 770 anno 2017; 01220220005831689 IRAP 2018; n.
01220230001617055 rit. Fonte 2019.
Ogni atto impositivo rappresenta l'esito di un determinato e separato procedimento accertativo, ciò comporta che il giudice, dinnanzi alla domanda di annullamento di più atti impositivi, dovrà verificare la fondatezza della pretesa tributaria sottesa a ciascun atto, riesaminando ognuno dei procedimenti di cui tali atti costituiscono i provvedimenti conclusivi. In sostanza, anche dal punto di vista processuale, non vi può essere una valutazione del valore complessivo degli atti, ma ognuno di essi mantiene la propria autonomia accertativa e di valore. Tale caratteristica del processo tributario fa sì che anche il provvedimento definitorio del giudizio (sentenza, ordinanza, decreto) debba contenere tante singole statuizioni quanti sono gli atti impositivi di cui si chiede l'annullamento. (Cfr. Cass n.25607/2024) in base ai quali correttamente va determinato il valore della lite .
Applicando tali chiari principi al caso di specie non può che affermarsi la legittimità dell'operato serbato dall'Amministrazione finanziaria, non essendo condivisibili- invece- le tesi sostenute dalla ricorrente secondo le quali l'importo del CUT dovrebbe essere inferiore, facendo riferimento al fatto che una delle cartelle impugnate fosse stata oggetto di sgravio a seguito di una sentenza definitiva.
La parte testualmente afferma a pag. 2 del ricorso introduttivo “…Considerando che una cartella era già oggetto di sgravio (euro 1836,63) a seguito di sentenza definitiva (come poi accertato), il valore della lite era di euro 1.441,40…” e sempre a pag. 2 si legge che “…La sentenza n. 1530/2024, definitiva, riconosceva l'esistenza della cartella sgravata, confermava le altre e compensava le spese…”.
Orbene, la circostanza che una cartella sia stata oggetto di sgravio non inficia la modalità di calcolo del CUT che viene determinato al momento della proposizione del ricorso e che si applica su ogni singolo atto impugnato. Al contrario, tale sgravio addirittura conferma che il giudice si è pronunciato su ogni singolo atto impugnato, come l'intimazione e le cartelle.
Correttamente è stato, quindi, richiesto il pagamento di €.150,00 in riferimento al quale la contribuente ha versato la sola somma di €.60,00, erroneamente determinata, dovendosi ribadire che la somma complessiva di € 150,00 resta comunque dovuta, e che l'eventuale conguaglio non esime la parte ricorrente dal rispettare la normativa relativa al pagamento del CUT per ciascun atto impugnato.
Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che il proposto ricorso è fondato solo con riferimento alla necessità di conteggiare l'importo versato dalla ricorrente a titolo di cut per €.60,00 deducendolo dalla somma complessivamente dovuta, come richiesta nell'impugnata cartella.
Sarà cura dell'amministrazione procedere alla rideterminazione del quantum dovuto, modificando conseguentemente la pretesa recata nell'impugnata cartella
Alla luce del complesso di argomentazioni testè sintetizzate deve affermarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione,compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00121434 09 CUT 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
le parti costituite concludevano come riportandosi alle richieste formulate nei rispettivi scritti defensionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso tempestivamente depositato in segreteria, l'Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare la cartella di pagamento n.01220250012143409 con cui l'ADER richiedeva il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di CUT non versato nel procedimento recante il n. di RGR 1219/2024 presso questa Corte di giustizia tributaria , deciso con sentenza n. 1530/2024.
Si doleva la ricorrente che l'intimazione originariamente impugnata recava un valore complessivo di euro
3.620,29 relativo a 5 cartelle tra cui una emessa per violazione al codice della strada (euro 342,26) per cui era esclusa dal ricorso che, quindi, si riduceva ad un valore di euro 3.278,03. Considerando che una cartella era già stata oggetto di sgravio (euro 1836,63) a seguito di sentenza definitiva (come poi accertato), il valore della lite era di euro 1.441,40.
Riteneva , pertanto che, a fronte di tale impugnativa essa ricorrente avesse dovuto pagare un CUT di €.60,00 anziché di quello erroneamente richiesto con l'invito al pagamento n.41119 DEL 02/09/2024, cosa che aveva provveduto a fare sicchè null'altro poteva pretendersi per detta causale .
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge .
Nonostante l'omessa rituale notifica del ricorso , si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che impugnava l'avverso dedotto , per i numerosi vizi che lo connotavano.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso e per genericità del petitum e della causa petendi .
Nel merito evidenziava la correttezza del calcolo del CUT dovuto con conseguente rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la deduzione dal quantum dovuto dell'importo versato .
Veniva quindi fissata l'odierna udienza di discussione che si svolgeva come da verbale e , al cui esito, la controversia veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice monocratico che il proposto ricorso sia parzialmente fondato e meriti accoglimento entro i limiti qui di seguito descritti: innanzitutto va affermata la superabilità delle questioni preliminari sollevate dal M.E.F. resistente , la cui costituzione in giudizio ha sanato i vizi di corretta instaurazione del contraddittorio
.
Per quanto attiene alla eccepita intempestività del ricorso e alla sua genericità , anch'essi possono ritenersi superabili avendo riferimento al momento della notifica dell'atto impugnato e alla evidente ricostruibilità delle ragioni della domanda attorea e della conseguenti richieste .
L'invito al pagamento è atto autonomamente impugnabile per giurisprudenza consolidata ma, non essendo fra quelli espressamente indicati dall'art.19 del D.lgs. n.546/1992, può indurre il contribuente in errore e la pretesa tributaria ivi annunciata ben può essere contestata in sede di cartella di pagamento ad esso riferibile, in quanto ritenuta in buona fede primo atto impugnabile in base al d.lgs. n.546/1992 .
Per altro verso, l'Amministrazione finanziaria ha ampiamente e compiutamente controdedotto sui motivi di doglianza relativi al suo operato avanzati dall'azienda agricola ricorrente per cui non può rinvenirsi alcuna invalidante lesione del diritto al contraddittorio.
Tanto precisato, può procedersi all'esame del merito della controversia si evidenzia come le doglianze della contribuente siano solo parzialmente fondate sulla scorta delle seguenti considerazioni : ai fini del corretto calcolo del contributo unificato nel processo tributario, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 14, comma 3-bis, del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG) e 12, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 546/1992, i quali stabiliscono l'obbligo di versamento del contributo per ogni singolo atto impugnato.
Nel caso specifico, come evincibile dall'esame del fascicolo di cui all'RGR 1219/2024, gli atti impugnati erano complessivamente cinque , con conseguente obbligo di versamento di altrettanti contributi unificati tributari, a prescindere dalle vicende processuali successive alla proposizione del relativo ricorso .
Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis: “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”.
Per valore della lite l'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 546/92, precisa che: “Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.”.
Inoltre l'art. 1, comma 598, lett. a) della legge 147/2013 ha precisato che, nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si deve prioritariamente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell'ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all'art. 13, comma 6-quater, del T.
U.S.G.. Successivamente, si dovrà procedere alla sommatoria dei contributi unificati dovuti e versare l'importo corrispondente in un'unica soluzione secondo le modalità previste
D'altra parte, il processo tributario ha natura impugnatoria in quanto, con il ricorso, la parte chiede al giudice l'annullamento parziale o totale dell'atto impositivo. Pertanto, il parametro di riferimento non è la domanda di parte, ma l'atto impositivo oggetto di impugnativa, il cui valore, ai fini del calcolo del contributo unificato e dell'assistenza tecnica, è determinato o quantomeno determinabile e non dipende dalla discrezionalità del ricorrente.
Impugnare più atti con un unico o separati ed autonomi ricorsi è una facoltà del ricorrente, che non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in conseguenza di un cumulo giuridico ed economico insussistente. La facoltà di presentare un unico ricorso per questioni tra loro connesse risponde all'esigenza di economia processuale, come quella del giudice di riunire i ricorsi connessi oggettivamente o soggettivamente, ma non può riguardare l'importo del c.u.t., altrimenti tale opzione, a favore di una maggiore efficienza e speditezza della giustizia, si tradurrebbe in una riduzione del contributo unificato dipendente dalla scelta processuale del contribuente che, peraltro, è vincolata dalle tempistiche di notifica dei vari atti del procedimento che può variare da caso a caso. La ricorrente nel ricorso del fascicolo con rgr 1219/2024 ha rivolto tutte le sue doglianze sia avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249002498815, che avverso le cartelle: n. 01220180000481942 IVA
2014; n. 01220220003728374 mod. 770 anno 2017; 01220220005831689 IRAP 2018; n.
01220230001617055 rit. Fonte 2019.
Ogni atto impositivo rappresenta l'esito di un determinato e separato procedimento accertativo, ciò comporta che il giudice, dinnanzi alla domanda di annullamento di più atti impositivi, dovrà verificare la fondatezza della pretesa tributaria sottesa a ciascun atto, riesaminando ognuno dei procedimenti di cui tali atti costituiscono i provvedimenti conclusivi. In sostanza, anche dal punto di vista processuale, non vi può essere una valutazione del valore complessivo degli atti, ma ognuno di essi mantiene la propria autonomia accertativa e di valore. Tale caratteristica del processo tributario fa sì che anche il provvedimento definitorio del giudizio (sentenza, ordinanza, decreto) debba contenere tante singole statuizioni quanti sono gli atti impositivi di cui si chiede l'annullamento. (Cfr. Cass n.25607/2024) in base ai quali correttamente va determinato il valore della lite .
Applicando tali chiari principi al caso di specie non può che affermarsi la legittimità dell'operato serbato dall'Amministrazione finanziaria, non essendo condivisibili- invece- le tesi sostenute dalla ricorrente secondo le quali l'importo del CUT dovrebbe essere inferiore, facendo riferimento al fatto che una delle cartelle impugnate fosse stata oggetto di sgravio a seguito di una sentenza definitiva.
La parte testualmente afferma a pag. 2 del ricorso introduttivo “…Considerando che una cartella era già oggetto di sgravio (euro 1836,63) a seguito di sentenza definitiva (come poi accertato), il valore della lite era di euro 1.441,40…” e sempre a pag. 2 si legge che “…La sentenza n. 1530/2024, definitiva, riconosceva l'esistenza della cartella sgravata, confermava le altre e compensava le spese…”.
Orbene, la circostanza che una cartella sia stata oggetto di sgravio non inficia la modalità di calcolo del CUT che viene determinato al momento della proposizione del ricorso e che si applica su ogni singolo atto impugnato. Al contrario, tale sgravio addirittura conferma che il giudice si è pronunciato su ogni singolo atto impugnato, come l'intimazione e le cartelle.
Correttamente è stato, quindi, richiesto il pagamento di €.150,00 in riferimento al quale la contribuente ha versato la sola somma di €.60,00, erroneamente determinata, dovendosi ribadire che la somma complessiva di € 150,00 resta comunque dovuta, e che l'eventuale conguaglio non esime la parte ricorrente dal rispettare la normativa relativa al pagamento del CUT per ciascun atto impugnato.
Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che il proposto ricorso è fondato solo con riferimento alla necessità di conteggiare l'importo versato dalla ricorrente a titolo di cut per €.60,00 deducendolo dalla somma complessivamente dovuta, come richiesta nell'impugnata cartella.
Sarà cura dell'amministrazione procedere alla rideterminazione del quantum dovuto, modificando conseguentemente la pretesa recata nell'impugnata cartella
Alla luce del complesso di argomentazioni testè sintetizzate deve affermarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione,compensa le spese.